IL TELELAVORO RAPPRESENTA UNA PARTICOLARE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA CARATTERIZZATA DAL FATTO CHE L'ATTIVITA' VIENE SVOLTA FUORI DAI LOCALI DELL'IMPRESA
NON RISULTA DISCIPLINATO DA UNA LEGGE SPECIFICA TRANNE CHE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. NEL SETTORE PRIVATO E' STATO RECEPITO L'ACCORDO QUADRO EUROPEO DEL 16 LUGLIO 2002, DALL'ACCORDO INTERCONFEDARALE 9 GIUGNO 2004 SIGLATO DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE
DEFINIZIONE DI TELELAVORO: Il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell'informazione nell'ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l'attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell'impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.
ELEMENTI DEL TELELAVORO: Esecuzione della prestazione lavorativa in un luogo diverso da quello in cui si trova il lavoratore; Utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione nello svolgimento dell'attività lavorativa e nel collegamento tra lavoratore e datore di lavoro; Interdipendenza tra soggetti e flessibilità nelle forme d'impiego e nei tempi di lavoro.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Il telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati e può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazione del lavoratore ovvero scaturire da un impegno successivo assunto volontariamente;
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE Il datore di lavoro è tenuto a fornire le seguenti informazioni: contratto collettivo applicato e e descrizione della prestazione lavorativa; unità produttiva cui il televoratore è assegnato Il suo superiore diretto o altre persone alle quali può rivolgersi per questioni di naturale personale o professionale.
Il rifiuto di svolgere attività lavorativa in forma di telelavoro da parte del lavoratore, non può in nessun caso costituire gli estremi della giusta causa o giustificato motivo di risoluzione del rapporto di lavoro
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO: CONDIZIONI DI LAVORO Il telelavoratore fruisce degli stessi diritti garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo applicato, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell'impresa
PROTEZIONE DEI DATI Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, volte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore; Informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili relative alla protezione dei dati; Il telelavoratore è responsabile del rispetto di tali norme e regole; Il datore di lavoro è tenuto ad informare il telelavoratore ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici quali internet, nonché alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione, come stabilito dalla contrattazione collettiva.
DIRITTO ALLA RISERVATEZZA Il datore di lavoro deve rispettare il diritto alla riservatezza del lavoratore e qualunque strumento di controllo deve essere proporzionato all'obiettivo perseguito
STRUMENTI DI LAVORO Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve essere chiaramente definita prima dell'inizio del telelavoro; Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare con riguarda all'esposizione al video. Al fine della verifica del rispetto della normativa, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavorato e/o autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro (previo preavviso e consenso dello stesso se l'attività è svolta presso il proprio domicilio);
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Non si applicano le disposizioni relative alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno e durata massima settimanale, in quanto la durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi; Ai telelavoratori spettano le stesse opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell'impresa e sono soggetti agli stessi criteri di valutazione.
DIRITTI COLLETTIVI I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che operano all'interno dell'azienda. Non deve essere ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori; Partecipano ed eleggono le rappresentanze sindacali ove previste; La contrattazione collettiva o, in assenza, il contratto individuale deve precedere la reversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle relative modalità
Novità L'art. 23 del D.Lgsl 80/2015 (attuativo del Job Act) per incentivare il ricorso al telelavoro, quale misura volta a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, prevede un beneficio di carattere normativo in favore dei datori di lavoro privati che facciano ricorso al televoro per motivi legati ad esigenze di cure parentali, in forza di accordi collettivi. Il beneficio consiste nell'esclusione dei lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.