Non contestazione: il giudice deve astenersi da qualsiasi controllo probatorio.

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Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 9.10.2013 La Nuova Procedura Civile, 4, 2013 ----------------------------------------------- Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato). Non contestazione: il giudice deve astenersi da qualsiasi controllo probatorio. La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Tribunale di Pescara, sezione lavoro, sentenza del 28.4.2013 omissis Con ricorso depositato il 27 maggio 2010, parte ricorrente, adiva l'intestato tribunale affinchè, previo accertamento della sua qualifica superiore di Direttore responsabile del quotidiano "La Rete", condannasse la resistente al pagamento nei suoi confronti della retribuzione risultante dai conteggi prodotti, o quella diversa che risultasse adeguata alle mansioni superiori effettivamente svolte con ogni conseguente adeguamento ai sensi del CCNL di categoria o, in via subordinata ex art. 36 della Costituzione. Chiedeva, inoltre, che, previo accertamento del suo diritto all'indennità sostitutiva di preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro e dei dodicesimi della tredicesima mensilità maturati e quelli dell'indennità redazionale (art. 15 e 16 CCNL di riferimento), condannasse la società al pagamento della somma ritenuta adeguata alle mansioni effettivamente svolte ai sensi del CCNL di categoria. Chiedeva inoltre il pagamento in suo favore del TFR pari ad Euro 2916,97, o quella diversa ritenuta dovuta, nonché alla regolarizzazione previdenziale, contributiva ed assicurativa, oltre accessori come per le legge. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Si costituiva in giudizio la soc. coop. a r.l. Primapagina Editori di Pescara insistendo per il rigetto della domanda. Con vittoria delle spese di giudizio. Così radicato il contraddittorio, la causa veniva istruita ed, all'odierna udienza, discussa e decisa. Sulla base della documentazione presente agli atti e delle risultanze della espletata istruttoria orale, la domanda merita di essere accolta, per le ragioni di seguito meglio evidenziate. Come è noto, presupposto essenziale del diritto del lavoratore all'inquadramento o alla retribuzione corrispondenti alla qualifica propria delle mansioni da lui svolte è la configurabilità di un procedimento logicogiuridico i cui termini sono costituiti da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. Sez. L. n. 20272 del 2010). In riferimento al primo capo della domanda di parte ricorrente, risulta possibile individuare in modo adeguato i tennini del procedimento logico che, come si è detto, dovrebbe condurre al raffronto fra mansioni e qualifiche al fine di accertare l'eventuale diritto all'inquadramento e comunque alla retribuzione superiore rivendicata dal lavoratore. Inoltre, sulla effettiva entità della prestazione lavorativa, soccorrono le risultanze della espletata istruttoria orale, alla stregua delle quali è dato attingere riscontri confermativi delle modalità operative del ricorrente così come descritte nella domanda. Nel caso in esame il ricorso introduttivo del giudizio muove dai criteri di classificazione posti dalla disciplina (contrattuale) di riferimento, nonché da una serie di dati di raffronto, per cui le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore dovrebbero essere ricondotte all'una piuttosto che all'altra qualifica. Nello specifico, si evince dalle emergenze presenti agli atti di causa, che l'istante sia stato assunto dalla società convenuta con contratto a tempo indeterminato pieno in data 9.09.2009, con la qualifica di "giornalista redattore ordinario con meno di trenta mesi di anzianità di servizio" per la ideazione e realizzazione della stesura di un nuovo quotidiano denominato "La Rete" e destinato alla distribuzione in Pescara, Provincia ed Area Metropolitana. In disparte le censure azionate dalla datrice di lavoro, volte a configurare la prestazione lavorativa offerta da Z. nella qualifica di redattore - collaboratore della rivista attesa la sua inesperienza, circostanze in realtà

non suffragate da alcun supporto probatorio omettendo, il legale rappresentante della società, anche di comparire al fine di rendere l'interrogatorio formale deferitogli, le risultanze istruttorie hanno ampiamente confortato le pretese attoree, sia secondo profili formali che, soprattutto, sostanziali. È stato, infatti, dimostrato che, già più di un mese prima della formalizzazione del contratto ripassato tra le parti, il ricorrente appariva nei documenti ufficiali (richiesta di iscrizione e pedissequo provvedimento del Presidente del tribunale di Pescara del 13.07.2009, nonché in ciascun numero del quotidiano) afferenti la testata giornalistica "La Rete" nella qualità di direttore responsabile. Già prima della stipulazione del detto contratto di lavoro, inoltre lo staff giornalistico de "La Rete" si riuniva presso la residenza e sotto la guida di Z., che personalmente ' ed autonomamente provvedeva alla scelta dei singoli componenti del detto staff, proponendo poi i nomi dei collaboratori a Santarelli Enrico, il quale nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Primapagina Editori provvedeva alla loro assunzione. Anche in ordine all'effettiva realizzazione del giornale, i testi escussi hanno reso precise dichiarazioni tese a confermare la piena discrezionalità posseduta ed esercitata da Z. nella scelta dei contenuti, nella grafica, nella impaginazione e stesura dell'intero quotidiano, tanto che "era sua l'ultima parola su ogni scelta" (cfr. teste P. ed, inoltre, teste S. e teste M.). I citati testi hanno pure affermato che la totalità degli sponsor erano stati reperiti da Z.. Orbene da una semplice lettura dell' Art. 6 CCNL giornalistico 2009-2013 si evince che: "Quale primo atto dal suo insediamento il direttore illustra all'assemblea dei redattori gli accordi di cui al comma precedente ed il programma politico-editoriale concordato con l'editore. E il direttore che propone le assunzioni e, per motivi tecnico-professionali, i licenziamenti dei giornalisti. Tenute presenti le norme dell'art. 34, è competenza specifica ed esclusiva del direttore fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilire gli orari secondo quanto disposto dal successivo art. 7" Alla luce delle testimonianze rese nel corso dell'istruttoria, si legge chiaramente la conferma dell'effettivo svolgimento di dette mansioni direttoriali da parte dell'istante con continuità. Inconferenti, poi, si dimostrano le eccezioni sollevate dalla resistente, osservato che, in disparte la loro genericità e l'assenza di conforti probatori anche in riferimento al presunto periodo di prova, non merita di essere accolta neanche la censura (...) l'eventuale inesperienza dell'istante, atteso che l'art. 6 del CCNL non pone limiti o prescrizioni in tal senso.

Accertata e riconosciuta la qualifica di direttore in capo a Z., seguono gli adeguamenti economici in piena conformità alle disposizioni rese del CCNL di riferimento, sia in riferimento alle differenze retributive (per un totale maturato e non percepito pari ad Euro 4.283,10), alla tredicesima mensilità (pari ad Euro 604,00), alla indennità redazionale ex art. 16 CCNL (pari ad Euro 1.154,28), al TFR maturato e non percepito (pari ad Euro 2.916,97), all'indennità di mancato preavviso ex art. 27 CCNL nella misura di tredici mensilità (pari ad Euro 47.112,00), alla luce della lettera di licenziamento, oltre alla ricostruzione della sua posizione contributiva e previdenziale presso l'inpgi. In riferimento al quantum, deve essere accordata la richiesta economica avanzata dal ricorrente sulla base dei conteggi sviluppati in ossequio al CCNL di riferimento, in quanto per nulla specificatamente contestata da parte della resistente. Si ricorda che, nel rito del lavoro, la contestazione dei conteggi su cui si fonda la domanda attrice va fatta nella stessa memoria di costituzione ai sensi dell'art.416 c.p.c. e assume rilievo solamente quando non sia generica, ma abbia ad oggetto specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non corrispondenza al vero di tali conteggi (in tal senso, Cass. Civ., sez. lav., sentenza 8 gennaio 2003, n.85). Pertanto, la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti, (Cassazione civile 09 marzo 2012 n. 3727). Le osservazioni innanzi esplicitate conducono univocamente alla statuizione di adeguatezza della prova addotta dalla pare ricorrente a sostegno delle proprie ragioni. La domanda va, pertanto, accolta, con le conseguenze di legge, come precisate nel dispositivo. Le spese e competenze del presente giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il TRIBUNALE di PESCARA - in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa LUIGINA TIZIANA MARGANELLA in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, così provvede: - accoglie la domanda e, per l'effetto, accertata la qualifica superiore di direttore del quotidiano "La Rete" in capo a Z.L., condanna Primapagina Editori Soc. Coop. a r.l. in persona del legale rappresentane p.t. al

pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive per un totale maturato e non percepito pari ad Euro 4.283,10, della tredicesima mensilità pari ad Euro 604,00, della indennità redazionale ex art. 16 CCNL pari ad Euro 1.154,28, del TFR maturato e non percepito pari ad Euro 2.916,97, dell'indennità di mancato preavviso ex art. 27 CCNL nella misura di tredici mensilità, oltre accessori come per legge. - condanna P. Editori Soc. Coop. a r.l. in persona del legale rappresentane p.t. alla regolarizzazione previdenziale, contributiva ed assicurativa di L.Z.; - condanna P. Editori Soc. Coop. a r.l. in persona del legale rappresentane p.t. al pagamento in favore del ricorrente delle competenze di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 4.500,00, oltre IVA e CAP come per legge. Così deciso in Pescara, il 28 aprile 2013. Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2013.