REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

TRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott.

TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TRICASE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

- ricorrente - C O N T R O

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

ha pronunciato la presente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

AREA TEMATICA: Osservatorio Giurisprudenziale Giurisprudenza di Merito Centro Studi

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro. Udienza del 15/09/2016 N. 4538/2016

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

Tribunale di Udine. - sezione civile -

N. 133/2014 RG. Tribunale Ordinario di Urbino. All udienza del 04/12/2014 sono presenti personalmente il ricorrente l Avv.

RESPONSABILITA DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI. Milano 29 ottobre 2015

OGGETTO: opposizione all esecuzione - ex art. 615 c.p.c. - per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati da 8 cartelle esattoriali dom

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI TIONE DI TRENTO. Il Giudice. letti gli atti del proc. n. 73/2012 RG, a scioglimento della

OGGETTO: JOBS ACT E CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI TESTO DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

Tribunale di Verona Sezione Lavoro Sentenza n (Composizione monocratica Giudice Gesumunno) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PRATO Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il nuovo regime delle decadenze introdotto dal Collegato Lavoro. Avv. Nicoletta Pagni Studio Legale prof. avv. Mariella Magnani

COMUNE DI MOSCUFO. Provincia di Pescara DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Accoglimento totale n. cronol. 5425/2017 del 10/10/2017 RG n. 1341/2017

Art. 1 (Campo di applicazione) 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro

TRIBUNALE DI PRATO. - sezione lavoro. sentenza n. del. n. r.g.c. cron. n. avv. Micaela Venturi, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI MILANO Sez. Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI. Nella persona del Giudice di Pace dott. Giovanna Milia ha pronunciato la seguente SENTENZA

TRIBUNALE DI COSENZA SEZ. LAVORO - Proc. N. 2750/2016 RG G.U.: Dott. Pasquale Maccarrone Udienza del VERBALE DI CONCILIAZIONE Il CORAP

Licenziamenti individuali e collettivi: il nuovo sistema sanzionatorio. LavoroFisco.it

Avv. Alessandro De Palma

La riforma del diritto del lavoro: aspetti giuslavoristici e risvolti operativi

TRIBUNALE ROMA, SEZIONE L CIVILE ORDINANZA 18 SETTEMBRE 2014 INTEGRALE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZIALI - RITO FORNERO - APPLICABILITÀ - LIMITI

L Appuntamento con l Esperto

LA CORNICE: IL MERCATO DEL LAVORO NELL ITALIA REPUBBLICANA. SG Partners

contro nei confronti di per l'annullamento

JOBS ACT E L. 92/2012 DISCIPLINE A CONFRONTO

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Inesigibilità dell indennità di mancato preavviso e contratto di appalto ceduto

ha pronunciato la presente

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

ha pronunciato la presente

Reintegra del lavoratore ammissibile anche se l azienda è fallita

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO. FIOM CGIL di Milano, in persona della Segretaria Generale pro tempore Con gli avv.ti Francioso e Sozzi

D E T E R M I N A Z I O N E

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015 n. 23 «Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti»

Il regime sanzionatorio del licenziamento invalido. Diritto d'impresa: politiche e gestione del rapporto di lavoro

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SEZIONE LAVORO RICORSO ex Art. 414 c.p.c.

Revisione del testo e aggiornamento giurisprudenziale: dott. Carla Buffolano

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA

ha pronunciato la presente

* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

Soppressione posto di lavoro e licenziamento individuale

Il TRIBUNALE DI CATANIA. S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c.

DETERMINAZIONE N. DEL IL DIRIGENTE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Sezione Civile - Giudice del Lavoro S E N T E N Z A TRA

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

PROVE IN MATERIA DI LAVORO: I VERBALI ISPETTIVI E LA CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO

Il recesso per giusta causa e la clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

Art. 3 Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa. indice Art. 4 Vizi formali e procedurali. indice

D E T E R M I N A Z I O N E

Tribunale di Bologna Sezione Lavoro civile Sentenza , n. 43. Integrale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA

Flessibilità in entrata e in uscita: dalla Riforma Fornero ad oggi

PARERE LEGALE IN MERITO ALL EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE AI SENSI DELLA L. 18 OTTOBRE 2001, N. 383

Tribunale di Udine. - sezione civile -

ha pronunciato la presente

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

D E T E R M I N A Z I O N E

contro nei confronti di per l'annullamento

Le competenze di lite seguono la soccombenza.

Il Direttore della U.O.C. Dr.ssa Floriana Rosati DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. U.O.C. Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane

Ritiene il Tribunale il ricorso, prima facie, fondato.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

COMUNE DI LACCHIARELLA (CITTA METROPOLITANA DI MILANO) Contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato e pieno Comandante

GROUP PLC /03/ /2016 R.G.).

SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC. Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER

MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PESCARA S E N T E N Z A P R O M O S S O

CASSAZIONE CIVILE, sezione lavoro, ordinanza n del [competenza del giudice falliment

per l'annullamento, previa sospensiva,

Sentenza n. 1693/2016 pubbl. il 09/06/2016 RG n. 3530/2016

N. R.G. 2942/2015. all esito dell udienza del 12/01/2016 nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 2942/2015 promosso da:

Commissione tributaria provinciale roma, sez. xxvi, 04 aprile 2008, n. 52

TRIBUNALE DI PADOVA Sentenza del 19 dicembre 2006

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione per le controversie di lavoro. ORDINANZA ex art. 1 co. 49 L , n. 92

Transcript:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO terminata la discussione orale, pronunzia, mediante lettura in udienza pubblica, la presente S E N T E N Z A nel proc. n. 116/2011 RG promosso da L. G. con l avv. G. R. contro F. F. P. con l avv. S. D. L. OGGETTO: lavoro a progetto simulazione di lavoro subordinato accertamento conseguenze - licenziamento MOTIVAZIONE Il ricorso proposto da L. G. nei confronti di F. F. P. (titolare della ditta F.P.I. I.), può essere senz altro accolto nei termini che seguono, atteso che, sebbene tra dette parti sia stato formalmente stipulato un contratto di lavoro a progetto in data 18.03.2010 (ai sensi degli artt. 61 e ss. del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003), dall istruttoria svolta è emerso che in realtà ha poi avuto luogo un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, come 1

attestato dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva da A. M., L. T., F. S., E. T. e A. G. (prodotte alla prima udienza dal ricorrente L., e ritualmente acquisite, trattandosi di documenti pervenuti nella disponibilità del medesimo solo dopo il deposito del ricorso). Sul punto, va ricordato che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell ispettorato del lavoro, fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori), il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (v. da ultimo Cass., sez. L, 19.04.2010, n. 9251). Nella fattispecie, va evidenziato che il resistente non ha contestato le dichiarazioni rese in sede ispettiva, ed anzi le ha esplicitamente richiamate, sia pure a proprio favore, nelle note conclusive, con la conseguenza che esse costituiscono - a tutti gli effetti - materiale probatorio utilizzabile ai fini del giudizio. Ebbene, da tali dichiarazioni è risultato che il L. non ha svolto alcun lavoro a progetto (formalmente consistente nella raccolta di informazioni finalizzate all individuazione delle cause che determinano danno patrimoniale ), svolgendo invece una vera e propria attività di vigilanza all interno dei negozi M. e P. di Trento continuativamente nel periodo 20.03-25.07.2010 (data in cui il datore di lavoro ha unilateralmente posto fine al rapporto), 6 giorni alla 2

settimana, alle dipendenze e sotto la direzione del F., atteso che gli orari di lavoro venivano settimanalmente comunicati al ricorrente da altra collaboratrice del F., tale sig. ra A. S.. Ciò appare sufficiente per ritenere esistente un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., atteso che, come ribadito recentemente anche da Cass., sez. L, 19.04.2010, n. 9251, la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto, non è determinante, stante la idoneità, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale, sia una diversa nuova volontà (così anche Cass., sez. L, 4.02.2002, n. 1420; e Cass., sez. L, 20.06.2003, n. 9900). Il comportamento delle parti va dunque considerato e valorizzato proprio perché idoneo a rendere manifesto il concreto assetto che esse hanno inteso imprimere ai loro rapporti, a prescindere dal carattere confermativo o non della originaria qualificazione da essi voluta. Va quindi accertato che, nel periodo 20.03-25.07.2010, tra il ricorrente ed il resistente, ha avuto luogo un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a tempo pieno, disciplinato dal CCNL 8.01.2002 della vigilanza privata, con tutte le conseguenze retributive e contributive del caso (rimanendo irrilevante che la Provincia autonoma di Trento abbia ritenuto di emettere la comunicazione di regolarità del 17.05.2011, sostenendo che non sono emersi elementi sufficienti per ricondurre tali rapporti di lavoro all area della subordinazione : trattasi invero di espressione di un 3

mero giudizio, privo di alcuna efficacia probatoria - nemmeno indiziaria - nel presente procedimento, cfr. da ultimo Cass., sez. I, 24.03.2011, n. 6838). Per l effetto, il recesso decorrente dal 25.07.2010 intimato dal F., deve correttamente qualificarsi come vero e proprio licenziamento, con la conseguenza che, risultando esso privo di giusta causa o di giustificato motivo, il L. ha anche diritto al pagamento dell indennità di importo pari a 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto (ex art. 8 della legge 15.07.1966, n. 604), considerando che dal doc. 1 prodotto dallo stesso L., emerge che le dimensioni aziendali sono inferiori a quelle richieste dall art. 18 della legge 20.05.1970, n. 300. Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P Q M Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, accerta che tra le parti dell odierno giudizio, nel periodo 20.03-25.07.2010, ha avuto luogo un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a tempo pieno, disciplinato dal CCNL 8.01.2002 della vigilanza privata. Condanna il resistente a corrispondere al ricorrente, detratti gli acconti, tutti gli emolumenti conseguenti (retribuzioni, ferie, eventuali straordinari, trf ecc.), con interessi legali e rivalutazione monetaria. Condanna inoltre il resistente a regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente. Accerta l illegittimità del licenziamento intimato con decorrenza dal 25.07.2010 e condanna il resistente a pagare al ricorrente 4

un indennità pari a 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto, come sopra determinata. Condanna infine il medesimo convenuto a rifondere all attore le spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di 1.590,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali. Trento, 21 giugno 2012 Il Giudice del lavoro dott. Roberto Beghini 5