Ministero dello Sviluppo Economico

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Transcript:

Ministero dello Sviluppo Economico IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI LE LINEE DELLA RIFORMA Convention Fedart Fidi Ischia, 21 ottobre 2016

DA DOVE NASCE Aumento generalizzato delle coperture (fino all 80% per contrastare gli effetti della crisi - d.l. Salva Italia) Incremento delle richieste di garanzia (soprattutto in garanzia diretta) Incremento delle escussioni Aumento del fabbisogno finanziario del Fondo con un trend di crescita non più coerente con la situazione della finanzia pubblica Copertura generalizzata all 80% Rischio deresponsabilizzazione dei finanziatori nella selezione delle operazioni evidenziato anche da uno specifico studio di Banca d Italia sul Fondo Interventi non proporzionati rispetto alla condizione di difficoltà di accesso al credito dei beneficiari Rischio di utilizzo poco efficace delle (sempre più limitate) risorse pubbliche

OPERATIVITÀ E FABBISOGNO FINANZIARIO Finanziamenti attivati e garanzie concesse Richieste di escussione della garanzia Fabbisogno finanziario previsto per il prossimo triennio (milioni di euro) 900 1.200 1.300 2017 2018 2019

GLI OBIETTIVI Ampliamento platea beneficiari E stata fissata una soglia limite di accesso al Fondo, in termini di PD, a un valore (9,43%) che consente, da un lato, un significativo allargamento della platea dei potenziali beneficiari (rimane fuori solo l 8% circa delle PMI italiane); dall altro, di escludere, comunque, l accesso alla garanzia per le imprese economicamente e finanziariamente «non sane» Maggiore focalizzazione su imprese a rischio razionamento Misure di copertura più elevate per le imprese, comunque sane, maggiormente esposte a rischio di razionamento sul mercato del credito Maggiore sostegno agli investimenti Orientamento del Fondo verso un maggior sostegno dei finanziamenti a fronte di investimento Maggiore efficienza gestionale Accantonamenti correlati al rischio. Più efficace monitoraggio e presidio dei rischi Integrazione / Addizionalità Maggiori margini per attrarre risorse regionali e/o comunitarie per il cofinanziamento degli interventi, in un ottica di efficace integrazione e reale addizionalità

IL NUOVO MODELLO DI VALUTAZIONE Perno della riforma è l adozione (in attuazione dell art. 2, co. 6, del decreto-legge n. 69/2013) di un modello più fine di valutazione del merito creditizio delle imprese, simile ai modelli di rating utilizzati dalle banche, che sostituirà l attuale sistema di credit scoring. Il modello è stato sottoposto a un test comparativo con i modelli di rating di alcune banche e associazioni di categoria (anche dei confidi) che ha riguardato un campione di circa 250.000 PMI. Il test ha evidenziato un comportamento del nuovo modello di valutazione assolutamente in linea con i modelli di rating bancari. Il nuovo modello di valutazione è stato formalmente adottato dal Consiglio di gestione del Fondo di garanzia. Al fine di contenere al massimo gli oneri amministrativi in capo ai richiedenti, i dati anagrafici ed economico-finanziari delle imprese beneficiarie necessari per il funzionamento del nuovo modello di valutazione saranno acquisiti dal Gestore attraverso banche dati esterne.

RIASSICURAZIONE E CONTROGARANZIA Con la riforma viene anche definitivamente chiarita la differenza tra: controgaranzia (in senso proprio), ossia la garanzia concessa dal Fondo ai soggetti garanti, attivabile dai soggetti finanziatori in caso di doppio default (dell impresa beneficiaria e del soggetto garante) riassicurazione, che dà luogo al reintegro da parte del Fondo, nei limiti della misura di copertura, di quanto già liquidato dai soggetti garanti ai soggetti finanziatori.

OPERAZIONI A RISCHIO TRIPARTITO Al fine di rendere più snello e rapido l accesso al Fondo per le operazioni di importo minore fino a 120.000 euro viene introdotta una nuova modalità di intervento, le cd. operazioni finanziarie a rischio tripartito (richiedibili dai soggetti garanti preventivamente autorizzati dal Consiglio di gestione). In tali operazioni, il rischio è paritariamente ripartito tra Fondo, soggetto finanziatore e soggetto garante. Su tali operazioni la valutazione delle imprese è interamente delegata dal Fondo ai soggetti finanziatori e ai soggetti garanti. A vantaggio delle PMI, su tali finanziamenti i soggetti finanziatori e i soggetti garanti non possono acquisire garanzie reali, bancarie o assicurative a carico dell impresa. Per le operazioni a rischio tripartito: il soggetto garante copre il 67% del rischio del soggetto finanziatore la riassicurazione del Fondo copre il 50% dell importo garantito del soggetto garante la controgaranzia del Fondo copre il 100% dell importo garantito dal soggetto garante al soggetto finanziatore.

LE NUOVE COPERTURE (GD) Misure massime di copertura della garanzia diretta Classe di merito di credito del soggetto beneficiario Finanziamenti fino a 36 mesi Finanziamenti oltre 36 mesi Finanziamenti a medio-lungo termine (ivi inclusi mini bond) con piani di ammortamento con rate di durata superiore a un anno Capitale di rischio Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, anche nuova Sabatini Operazioni finanziarie concesse a start-up innovative, incubatori certificati e PMI innovative Operazioni finanziarie concesse a Nuove imprese Microcredito Operazioni finanziarie di importo ridotto (fino a 35.000 euro) 1 30% (0% nel caso di finanziamento a breve termine) 50% 2 40% 60% 3 50% 70% 4 60% 80% 30% 50% 80% 80% 5 non ammissibile non ammissibile non ammissibile non ammissibile non ammissibile

LE NUOVE COPERTURE (RIASS.) Misure massime di copertura della riassicurazione Classe di merito di credito del soggetto beneficiario Finanziamenti fino a 36 mesi Finanziamenti oltre 36 mesi Finanziamenti a medio-lungo termine (ivi inclusi mini bond) con piani di ammortamento con rate di durata superiore a un anno Capitale di rischio Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, anche nuova Sabatini Operazioni finanziarie concesse a start-up innovative, incubatori certificati e PMI innovative Operazioni finanziarie concesse a Nuove imprese Microcredito Operazioni finanziarie di importo ridotto (fino a 35.000 euro) 1 30% (0% nel caso di finanziamento a breve termine) 50% 2 40% 60% 3 50% 64% 4 60% 64% 30% 50% 64% 64% 5 non ammissibile non ammissibile non ammissibile non ammissibile non ammissibile

LE NUOVE COPERTURE (RIASS.) Per la riassicurazione, le nuove misure di copertura (vedi precedente slide) tengono conto della percentuale di garanzia concessa, sull operazione finanziaria, dal soggetto garante e rappresentano, dunque, il valore massimo che può assumere il prodotto tra: A) la misura della garanzia concessa dal soggetto garante sull operazione finanziaria e B) la misura della riassicurazione concessa, sulla medesima operazione, dal Fondo (fermo restando che, ai fini dell accesso al Fondo, la garanzia rilasciata dal soggetto garante in favore del soggetto finanziatore non può essere superiore all 80% dell importo dell operazione finanziaria garantita). Tale aspetto consente al confidi una grande flessibilità nella combinazione della misura del suo intervento di garanzia in favore della banca con la percentuale di riassicurazione richiesta al Fondo.

LE NUOVE COPERTURE - EFFETTI Dalla lettura delle nuove misure di copertura emerge: la focalizzazione degli interventi del Fondo in favore di categorie di imprese (comunque «bancabili») maggiormente esposte a rischio di razionamento un riequilibrio delle coperture tra garanzia diretta e riassicurazione, tuttavia, non ancora pienamente raggiunto per la necessità, in questa fase economica ancora delicata, di dare il massimo sostegno agli investimenti e alle nuove imprese (l obiettivo della «neutralità» rimane, comunque, in agenda) il riconoscimento di una maggiore flessibilità di intervento dei confidi, per effetto della possibilità di combinare la misura della garanzia da loro prestata alla banca con la percentuale di riassicurazione richiesta al Fondo, che può rappresentare una importante leva anche per la definizione di nuove politiche commerciali e di relazione con il sistema bancario.

STRATEGIA DI ATTUAZIONE L adozione del nuovo modello di valutazione e la rimodulazione delle coperture saranno introdotte seguendo un approccio graduale, con 2 step: 1 step Approvazione, con d.m. da emanare a ottobre/novembre 2016, del nuovo modello di valutazione per le richieste di garanzia su finanziamenti Nuova Sabatini Sperimentazione del nuovo modello di valutazione al fine di: testare, su un banco di prova significativo ma non eccessivo di operazioni (le richieste di garanzia su finanziamenti ex Nuova Sabatini nel 2015 sono state poco meno di 1.000) il funzionamento della nuova procedura e del sistema informativo del Fondo consentire alle imprese e ai richiedenti (banche e confidi) di familiarizzare con il nuovo modello di valutazione 2 step Estensione del nuovo modello di valutazione al Fondo e rimodulazione delle coperture da attuare con d.m., con data di entrata in vigore differita (marzo/aprile 2017) stabilita con d.d. per consentire a imprese e richiedenti di conoscere le nuove regole L applicazione differita non riguarda la disciplina delle operazioni a rischio tripartito che può, dunque, divenire operativa anche prima della completa entrata in vigore della riforma

ULTERIORI NOVITÀ Ministero dello Sviluppo Economico

RIFINANZIAMENTO DEL FONDO Se confermate le cifre approvate dal Consiglio dei Ministri, la legge di stabilità 2017 rifinanzierà il Fondo di garanzia per circa 1 miliardo di euro per il 2017. Per gli anni successivi, la stima del fabbisogno del Fondo è pari a: 2018 1,2 miliardi di euro 2019 1,3 miliardi di euro

RIORDINO DISCIPLINA INEFFICACIA Direzione, Consiglio di gestione e Gestore stanno lavorando a un generale riordino della disciplina in materia di inefficacia della garanzia, incentrata su: spostamento in capo alle imprese beneficiarie della responsabilità in materia di possesso e dimostrazione dei requisiti dimensionali di PMI (in tale prospettiva, la mancanza dei requisiti di PMI dichiarati dal beneficiario in sede di domanda comporterà la revoca dell ESL, più una sanzione, per l impresa ma non produrrà effetti sull efficacia della garanzia in capo al soggetto richiedente) inserimento dell obbligo per il richiedente di comunicazione dell inadempimento dell impresa, entro un congruo termine, a cui corrisponderà una consistente riduzione di obblighi informativi e cause di inefficacia oggi previsti dalla disposizioni operative un analisi finalizzata all eliminazione, tra le cause di inefficacia, di eventuali condizioni che non rientrino sotto il diretto controllo del soggetto richiedente (e, nel caso di controgaranzia, anche del soggetto finanziatore).

CONTRIBUTI PER I CONFIDI FINALITÀ L art. 1, co. 54, della legge di stabilità n. 147/2013 ha stabilito che, con decreto MiSE/MEF, sono definite, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, misure per il rafforzamento patrimoniale e la crescita dimensionale dei confidi. Per tali fini, la norma destina 225 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le PMI. Ricevuto il definitivo nulla osta della Commissione europea, il decreto attuativo sarà, a breve, formalmente adottato e definirà le modalità e i termini per la concessione dei contributi ai confidi ai fini del raggiungimento delle finalità indicate dal legislatore, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

CONTRIBUTI PER I CONFIDI CHI PUÒ RICHIEDERLI Possono richiedere i contributi i: confidi iscritti all albo ex art. 106 TUB confidi coinvolti in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto, avente i requisiti per l iscrizione all albo ex art. 106 TUB confidi che, alla data di presentazione della richiesta, abbiano stipulato contratti di rete finalizzati al miglioramento dell efficienza e dell efficacia operativa dei confidi aderenti e che, alla medesima data, abbiano erogato, nel loro complesso, garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro.

CONTRIBUTI PER I CONFIDI MODALITÀ DI ALLOCAZIONE La misura del contributo concedibile a ciascun confidi è pari a una determinata percentuale dell ammontare delle garanzie in essere del confidi (ovvero, di una data percentuale del capitale sociale del confidi, se l importo del contributo così determinato risulta inferiore rispetto a quello calcolato sull ammontare delle garanzie). Le predette percentuali sono rettificate per tener conto del grado di efficienza gestionale del confidi, misurato dal cost/income ratio, come rilevato dall ultimo bilancio approvato. Sono previste maggiorazioni di contributo per i confidi coinvolti in operazioni di fusione. I contributi concessi dal Ministero affluiscono in appositi fondi rischi dei confidi e devono essere dagli stessi confidi utilizzati per concedere garanzie, a condizioni agevolate, alle PMI. Le somme del fondo rischi, trascorsi 7 anni dalla concessione del contributo, sono restituite, al netto delle perdite liquidate sulle operazioni garantite dal fondo rischi, al Ministero.

INIZIATIVA PMI Il 17 ottobre u.s., con l approvazione della call per gli intermediari, è stata lanciata l Iniziativa PMI. Tale Iniziativa prevede uno stanziamento di risorse (nazionali e FESR) per complessivi 206,5 milioni di euro destinate a interventi di cartolarizzazione di portafogli di prestiti esistenti. Tali cartolarizzazioni nel cui ambito l Iniziativa PMI assume il rischio junior e di lower mezzanine sono finalizzate alla liberazione di capitale di vigilanza per gli intermediari e alla conseguente concessione, da parte dei medesimi soggetti, di nuovi prestiti alle PMI del Mezzogiorno, per un multiplo (almeno 6x) del predetto contributo pubblico.

INIZIATIVA PMI E CONFIDI Un ruolo importante, nell ambito dell Iniziativa PMI, viene riconosciuto anche ai confidi. I confidi possono, infatti, presentare, nell ambito dell Iniziativa PMI, proposte di cartolarizzazione di portafogli di garanzie già rilasciate (con un ammontare minimo per portafoglio di 75 milioni di euro). Inoltre, nell ambito dell Iniziativa PMI, sono previste soglie minime e premialità di punteggio per la presenza, nei portafogli di prestiti esistenti, di finanziamenti garantiti da confidi (con obbligo della banca originator di «stralciare» dette garanzie, consentendo la liberazione di capitale di vigilanza in capo ai confidi).

Grazie per l attenzione Carlo Sappino Direttore generale per gli incentivi alle imprese Ministero dello Sviluppo Economico