Software libero hardware libero e bene comune Ivrea, 26 Giugno 2015
Bene Comune Casa Comune Beni Comuni
Laudato si Bene Comune: 28 occorrenze Casa Comune: titolo e 12 occorrenze
Laudato si IV. IL PRINCIPIO DEL BENE COMUNE 156. L ecologia umana è inseparabile dalla nozione di bene comune, un principio che svolge un ruolo centrale e unificante nell etica sociale. E «l insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente».
Laudato si 157. Il bene comune presuppone il rispetto della persona umana in quanto tale, con diritti fondamentali e inalienabili ordinati al suo sviluppo integrale. Esige anche i dispositivi di benessere e sicurezza sociale e lo sviluppo dei diversi gruppi intermedi, applicando il principio di sussidiarietà.
Tommaso d'aquino La legge "non è che una prescrizione della ragione, in ordine al bene comune, promulgata dal soggetto alla guida della comunità "Costituendosi la legge innanzitutto per riferimento al bene comune, qualsiasi altro precetto sopra un oggetto particolare non ha ragione di legge sino a quando non si riferisce al bene comune. Per tanto tutta la legge si riferisce al bene comune"
Beni Comuni Escludibili Rivali Non-rivali Beni Privati Beni di Club Non-escludibili Beni Comuni Beni pubblici
Beni Comuni Sottraibilità Alta Bassa Alta Beni Privati Beni di Club Bassa Beni Comuni Beni pubblici Esclusione Torino, 30.11.10 Positive externalities of Free Software
Commissione ministeriale per i beni comuni Stefano Rodotà Presidente
Beni Comuni Cose che esprimono utilità funzionali all esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future. Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o privati. In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissate dalla legge. Quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche i beni comuni sono gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio; ne è consentita la concessione nei soli casi previsti dalla legge e per una durata limitata, senza possibilità di proroghe. Sono beni comuni, tra gli altri: i fiumi i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate. La disciplina dei beni comuni deve essere coordinata con quella degli usi civici. Alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni ha accesso chiunque. Salvi i casi di legittimazione per la tutela di altri diritti ed interessi, all esercizio dell azione di danni arrecati al bene comune è legittimato in via esclusiva lo Stato. Allo Stato spetta pure l azione per la riversione dei profitti. I presupposti e le modalitàà di esercizio delle azioni suddette saranno definite dal decreto delegato
Regolamento comunale per la partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni del comune di Chieri
beni, materiali, immateriali e digitali, che la collettività, anche attraverso procedure partecipative, riconosce essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, e all'interesse delle generazioni future
Bene comune digitale beni in formato digitale ai quali chiunque può accedere e che chiunque può utilizzare, modificare e condividere per qualsiasi scopo, soggetto, al limite, al vincolo della condivisione allo stesso modo (per es.: software libero, opere con licenza CC A, CC A-SA o nel pubblico dominio).
SOFTWARE
Il software libero è diverso dal software proprietario diverso modello di licenza diverso modello economico software proprietario : vendita di licenze di software software libero : installazione, personalizzazione, sviluppo, modifica, manutenzione, assistenza e formazione.
Bene libero res communis omnium software libero : società dell'informazione = acqua : società agricola
Bene libero software proprietario : bottiglie d'acqua = software libero : nuovo acquedotto
Access source code
Know how spreading
Needs and cost mutualization
fosters competition
Cost of changing technology
persistent access to data
Technological soveragnity
fiscal effect
Software proprietario: ottimizzazione fiscale Delocalizzazione dei valori immateriali MS vende licenze da MS Ireland (in Italia nel 2003 750.000.000,00) No imposte sul reddito in Italia
Software libero no ottimizzazione fiscale software proprietario = vendita di licenze software libero = servizi (di installazione, personalizzazione, sviluppo, modifica, manutenzione, assistenza, e formazione).
Benefici ad economia nazionale sviluppo di competenze sul territorio maggior competitività indipendenza tecnologica bilancia dei pagamenti riduce il divario digitale
Software Libero e diritti fondamentali realizza valori costituzionalmente garantiti
Libertà libertà di manifestazione del pensiero (ART. 21 Cost.) pluralismo informativo (ART. 21, 41 e 3 Cost.) libertà d'iniziativa economica (ART. 41 Cost.) libertà d'accesso alla cultura (art. 27 I co. DUDDUU)
Uguaglianza e Cooperazione Uguaglianza (ART. 3 Cost.) Cooperazione (ART. 3 e 45 Cost.)
Tommaso d'aquino La legge "non è che una prescrizione della ragione, in ordine al bene comune, promulgata dal soggetto alla guida della comunità "Costituendosi la legge innanzitutto per riferimento al bene comune, qualsiasi altro precetto sopra un oggetto particolare non ha ragione di legge sino a quando non si riferisce al bene comune. Per tanto tutta la legge si riferisce al bene comune" Torino, 30.11.10 Positive externalities of Free Software
Software Libero e P.A.
Acquisire software C.A.D. - D. Lgs. 82/05 art. 68
Acquisire software C.A.D. - D. Lgs. 82/05 art. 68
Distribuire software C.A.D. - D. Lgs. 82/05 art. 69
PA e software Leggi regionali L.R. Piemonte L.R. Veneto n. 9/2009 n. 19/2008 L.R. Toscana L.R. Umbria n. 1/2004 n. 11/2006
PA e software Leggi regionali L.R. Lazio L.P.A. Trento n. 5/2012 n. 249/2012 L.R. Puglia n. 21/2012
Preferenza per il sw libero art. 4, comma 1, lett. i), L 1/2004 Regione Toscana (preferenza per il sw libero), art. 3 e 4 L 11/2006 Regione Umbria (preferenza per il sw libero), art. 1, comma 1, lett. c), L 19/2008 Regione Veneto (forse preferenza per il sw libero) art. 6, comma 2, L. 9/2009 della Regione Piemonte (preferenza per il sw libero), art. 10 L. 20/2012 della Regione Puglia (preferenza per il sw libero)
Distribuire sw libero art. 6, comma 5, L. 9/2009 della Regione Piemonte (licenza del software sviluppato secondo specifiche e con fondi della Regione), art. 8 L. 20/2012 della Regione Puglia (pubblicazione e distribuzione di software della Regione), art. 8 L 16/2012 Provincia di Trento (pubblicazione e licenza del software sviluppato per conto della Provincia), art. 5 L 7/2012 Regione Lazio (distribuzione di software della Regione)
La Corte Costituzionale N. 133/2008 e N. 122/2010: I concetti di software libero e di software con codice ispezionabile non sono nozioni concernenti una determinata tecnologia, marca o prodotto, bensì esprimono una caratteristica giuridica
ALTRE OPERE CREATIVE
DATI
HARDWARE
HARDWARE - Hardware informatico (schemi, lista dei materiali, layout dei dati del PCB, codice HDL, layout dei dati del circuito integrato, logica dei PLD) - Stampa 3D (modello dell'oggetto)
grazie
Art. 68 D. Lgs. 82/2005 1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a codice sorgente aperto; d) software fruibile in modalità cloud computing; e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso; f) software combinazione delle precedenti soluzioni.
Art. 68 D. Lgs. 82/2005 1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri: a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto; b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione; c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.
Art. 68 D. Lgs. 82/2005 1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'agenzia per l'italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto.
Art. 68 D. Lgs. 82/2005 2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'articolo 70, che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze. 2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente al DigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche, e organizzative, adottate, fornendo ogni utile informazione ai fini della piena conoscibilità delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la più ampia diffusione delle migliori pratiche.
Art. 68 D. Lgs. 82/2005 3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per: a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.
Art. 68 D. Lgs. 82/2005 L'Agenzia per l'italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni caso, l'agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, recepita con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. 4. Il DigitPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati.
Constitutional and ethical values Torino, 30.11.10 Positive externalities of Free Software