Dal partenariato pubblico/privato alla co-progettazione per un nuovo welfare generativo e di comunità

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Dal partenariato pubblico/privato alla co-progettazione per un nuovo welfare generativo e di comunità ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI, SICUREZZA E SPORT

LINEE D INDIRIZZO ORIENTAMENTO ALLA CO-PROGETTAZIONE NELLA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI Premessa Il carattere strutturale della crisi economica, il suo perdurare, le difficoltà nel fronteggiare i processi di declino che si insinuano nella società, l incapacità di sviluppare prospettive per andare oltre, mettono a nudo non solo la fragilità del modello socio-economico su cui si fonda la nostra convivenza civile, ma anche l obsolescenza dei paradigmi culturali con cui si leggono e si interpretano i fenomeni che ne stanno determinando la decadenza. E ormai sotto gli occhi di tutti che la crisi economica è di fatto l espressione manifesta di una crisi più profonda, in cui il modo di pensare in essa dominante, accentrato quasi esclusivamente sulle leggi economiche del mercato, non è più in grado di prefigurare un futuro realisticamente sostenibile. Alla luce di tutto questo, è necessario scostarsi radicalmente da una visione del benessere centrata esclusivamente sul possesso di beni e redditi e sulla conseguente possibilità di accrescere in modo illimitato i propri consumi, abbandonare paradigmi culturali obsoleti per andare verso una società vista come sistema sociale caratterizzato da un estesa e intrigata molteplicità di relazioni tra individui e gruppi. In questo quadro, si delinea il superamento del welfare state per sviluppare un modello comunitario-generativo, al fine di valorizzare le capacità degli attori coinvolti, ovvero terzo settore, privato, famiglie riducendo settorializzazioni e frammentazioni operative e incrementando le cooperazioni inter-organizzative nei sistemi di welfare locale. In questa prospettiva, i servizi sociali si configurano come beni comuni per cui è necessario un attento riesame di come le risorse destinate alla loro realizzazione vengano identificate e gestite. Gli enti pubblici devono abbandonare le tradizionali modalità di esercizio del potere pubblico, connotate da logiche gerarchizzanti e prescrittive, per assumere un posizionamento più flessibile che, pur garantendo le necessarie prerogative politico-istituzionali, sia in grado di favorire un sistematico coinvolgimento dei soggetti del terzo settore nelle attività istruttorie e decisionali, applicando la semplificazione amministrativa in tutte le fasi del processo. Cos è la co-progettazione e cosa ha introdotto Le linee guida che verranno condivise e costruite allo scopo di individuare nuovi strumenti di governance nel welfare della Regione Lazio, attraverso la co-progettazione e la cogestione tra enti pubblici e terzo settore, costituiscono la grande novità per la nostra Regione. La coprogettazione nasce con la funzione di allargare la governance delle politiche sociali locali per corresponsabilizzare maggiormente i soggetti in campo e per rafforzare il senso di appartenenza verso i progetti e i programmi di politica pubblica promossi. Si tratta quindi di una modalità con cui si vuole migliorare l efficienza e l efficacia delle azioni in campo del welfare comunitario. Di per sé oggi la spinta ad una rinnovata relazione tra il pubblico e il terzo settore avviene spesso anche indipendentemente dallo strumento contrattuale che si utilizza e la ricerca continua di risposte a problemi in costante aumento e cambiamento dei cittadini non interroga più solo l amministrazione pubblica, ma l intera società civile: singoli cittadini e realtà organizzate del terzo settore. L idea della co-progettazione prende piede in tempi recenti perché sia gli enti locali, sia i soggetti del privato sociale si trovano oggi ad agire 2

in una cornice che supera il tradizionale rapporto committente-fornitore che aveva caratterizzato la loro relazione fino a qualche tempo fa. Dunque, la co-progettazione rappresenta una forma di collaborazione tra PA e soggetti del terzo settore per la realizzazione di attività e interventi, in base al principio di sussidiarietà, e fonda la sua funzione sui principi di trasparenza, partecipazione, corresponsabilità e sostegno dell impegno privato nella funzione sociale. Tutto questo è fortemente sostenuto dalla legge di riforma del terzo settore e dal decreto sul welfare aziendale, nella consapevolezza che lo strumento metodologico amministrativo, coerente alla co-progettazione, non è la panacea per il superamento delle varie patologie sociali evidenziate dallo tsunami di mafia capitale, ma rappresenta uno dei possibili strumenti di buon governo per lo sviluppo del welfare comunitario. Attraverso metodologie fortemente collaborative, che siano in grado di misurare quasi costantemente l impatto sociale non solo di quanto finanziato, ma anche l efficacia dei modelli e dei servizi erogati sarà possibile promuovere effettive esperienze di costruzione sociale di risposte ai problemi presenti nella comunità locale. La co-progettazione introduce la possibilità di sperimentare forme di partenariato più ravvicinate, secondo un organizzazione reticolare, in grado di incrementare la condivisione di responsabilità, di rischi e di vantaggi tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dei servizi di welfare locale. Utilizzando gli strumenti tecnici operativi di queste nuove modalità di welfare, così come enunciate nelle prime linee del Piano Sociale regionale e aumentando le responsabilità condivise ne consegue un cambiamento nell approccio culturale, passando dal concetto di problema a quello di bisogno. Il terzo settore, attraverso questo strumento, viene posto davanti ad un ulteriore sfida, e cioè partecipare alla relazione di partenariato con l Ente Pubblico, per lo più, non come singole organizzazioni, ma costituendo un aggregazione, una sorta di pre-partenariato tra diverse organizzazioni del terzo settore. Questo comporta, inevitabilmente, la necessità di ripensare le relazioni tra organizzazioni diverse (che si trovano spesso su altri fronti ad essere competitor per l aggiudicazione di appalti o di altre tipologie di gare) e di arrivare a costituire per l ente pubblico un interlocutore unico, capace di mettere a sistema tutte le competenze presenti e di organizzare compiti e responsabilità di intervento in forma unitaria. Le presenti linee di indirizzo intendono fornire elementi omogenei per le Amministrazioni del Lazio che desiderano ricorrere allo strumento della co-progettazione e definire procedure standard che garantiscano principi di qualità, efficacia e funzionalità. Il DPCM 2001 all art.1prevede infatti che le regioni: - adottino specifici indirizzi per promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi, anche attraverso la definizione di specifici requisiti di qualità; - favoriscano la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa; - favoriscano l utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del terzo settore; - favoriscano forme di co-progettazione promosse dalle amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del Terzo settore per l individuazione di progetti sperimentali ed innovativi, al fine di affrontare specifiche problematiche sociali; - definiscano adeguati processi di consultazione con i soggetti del Terzo settore e con i loro organismi rappresentativi riconosciuti come parte sociale. 3

La Normativa di riferimento per la co-progettazione La nostra Costituzione all Art. 118 prevede che Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. La legge n. 241 del 7 agosto 1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi in particolare all art. 11 prevede - Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento e all art. 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, come ad esempio i casi di coprogettazione. Il D.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59. Il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali : o All art. 3, comma 5 stabilisce che i Comuni e le Province svolgono le funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. o All art. 119, in applicazione dell articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, stabilisce che al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi. La legge n. 328 del 8 novembre 2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali : o all art. 1, comma 5 prevede che: alla gestione ed all offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata. o All art. 1 comma 4 fornisce elementi interessanti in quanto cita: Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. o All art. 5, comma 2, prevede che, ai fini dell affidamento dei servizi previsti dalla stessa legge, gli enti pubblici promuovano azioni per favorire il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale. Il comma successivo demanda alla Regione, previo un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, l adozione di specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e Terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona. 4

o All art. 6, comma 2, lett. a), attribuisce ai Comuni l attività di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete e dà indicazione di realizzare gli interventi di carattere innovativo attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all art. 1, comma 5; o All art. 19, comma 3, prevede che i soggetti del Terzo settore partecipino all accordo di programma di attuazione dei Piani di zona, concorrendo alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Il DPCM 30 marzo 2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell art. 5 della legge 328/2000 all art. 7, comma 1 prevede che, al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, i Comuni possono valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, indicendo istruttorie pubbliche per l individuazione del soggetto disponibile a collaborare per la realizzazione degli obiettivi dati. L art. 65 del DLgs 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) che regolamenta il cosiddetto Partenariato per l Innovazione, attraverso il quale è possibile selezionare enti esterni all Amministrazione che abbiano particolari capacità nella ricerca, nello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative. In sostanza, si introduce il processo di coprogettazione per tutti quei servizi in cui è alto il tasso di innovazione attraverso una preselezione ed una successiva negoziazione partecipata prima di procedere all assegnazione diretta delle attività da realizzare. * * * * * * Le presenti linee guida sono redatte a partire dall attuale quadro normativo. Le stesse dovranno essere integrate a seguito delle modifiche legislative che saranno introdotte con i decreti attuativi del D.Lgs 50/2016 per il Terzo settore. Per quanto concerne, invece, i servizi affidati alle cooperative di tipo B ai sensi dell art. 5 legge 381/1991, non essendo previste deroghe a riguardo, occorre valutare la categoria di servizio (se ricadente nell allegato IIA o IIB) L autorità nazionale Anticorruzione ANAC con propria deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 Determinazione linee guida per l affidamento di servizi a enti del Terzo settore e alle cooperative sociali, ha fornito elementi che chiariscono e sintetizzano le modalità da adottarsi per l affidamento dei servizi a enti del Terzo settore. Nelle linee guida, oltre a specificare, a partire dalla normativa esistente, gli elementi di cui tener conto per l affidamento dei servizi, dedica un apposito paragrafo alla co-progettazione. In particolare specifica che le disposizioni in materia di servizi sociali prevedono la possibilità di effettuare affidamenti a soggetti del Terzo settore in deroga all applicazione del codice dei contratti, introducendo il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziale. Trattandosi però di deroghe trovano applicazione soltanto in quei casi espressamente consentiti dalla legge. Si tenga conto, inoltre, che l erogazione dei servizi sociali avviene esclusivamente o anche con l impiego di risorse pubbliche e che per questo devono essere garantite l economicità, l efficacia, e la trasparenza dell azione amministrativa oltre che la parità di trattamento tra gli operatori del settore. I contenuti delle presenti linee guida rappresentano, come detto in precedenza uno strumento di indirizzo semplificato a partire dalla normativa di settore. Tuttavia si precisa che, per tutto quanto non specificato, si rimanda alla normativa di riferimento e ai documenti dell ANAC sopra menzionati. Partenariato pubblico/privato sociale Con il termine di co-progettazione ci si riferisce in senso generico alle attività di collaborazione che coinvolgono persone che lavorano in organizzazioni differenti ( enti pubblici a diverso livello, privato sociale) finalizzate all obiettivo comune di progettare, 5

programmare e realizzare servizi sociali per la comunità entro le forme previste dalla legge e che trovano nell assetto a rete la forma organizzativa riconosciuta come elettiva. Più in particolare ci si riferisce ad una procedura amministrativa che ha come scopo l individuazione di soggetti del Terzo settore disponibili ad avviare una progettazione concertata di servizi e interventi sociali. La co-progettazione ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in partnership tra le Amministrazioni e i soggetti selezionati volte a soddisfare bisogni della collettività. Inquadriamo adesso i partner coinvolti nella coprogettazione: A. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia. (D.lgs. 112/1998 all art. 128) B. Sono definiti organismi del terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro (art. 1, comma 5 della legge 328/2000 e dell art. 2 del DPCM 30 marzo 2001). (, organismi non lucrativi di utilità sociale, associazioni ed enti di promozione sociale e altri soggetti privati, le imprese sociali (D.Lgs 155/2006). GLI STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE DECISIONALE Caratteristiche, condizioni e fasi della co-progettazione Nella co-progettazione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: attraverso la co-progettazione le Amministrazioni pubbliche saranno supportate e coadiuvate dai soggetti del Terzo settore nella ricerca di soluzioni tecniche utilizzabili per l attuazione di progetti innovativi, che abbiano come obiettivo il soddisfacimento della domanda di servizi individuati dall Amministrazione. I soggetti della co-progettazione possono essere scelti con una procedura aperta a tutti i soggetti del Terzo settore. La collocazione all interno del piano di zona assume caratteristiche strategiche rispetto al modello di sussidiarietà. La titolarità delle scelte dovrà rimanere in capo all Amministrazione, la coprogettazione dovrà riguardare interventi innovativi e sperimentali di attività complesse e dovranno essere messe in comune le risorse per l attuazione di obiettivi e progetti condivisi. I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare all attività di coprogettazione dovranno essere in possesso di tutti i requisiti giuridici di affidabilità giuridicoeconomico-finanziaria di tutti i soggetti del partenariato. La partecipazione dei soggetti del Terzo settore nelle fasi 1, 2 e 3 dovrà essere svolta a titolo gratuito e dovrà essere specificato in fase di selezione che non potranno essere riconosciuti corrispettivi. Dovranno essere definiti in maniera chiara i limiti dell attività di co-progettazione. Gli elaborati progettuali dei soggetti che intendono partecipare dovranno contenere: analisi dei problemi, obiettivi, metodi e modalità d interventi, proposta organizzativa e gestionale, analisi dei costi, specifiche sulla modalità di co-partecipazione. A tal fine i soggetti che vorranno prendere parte al processo, nel definire il progetto dovranno individuare interessi/modalità d azione comuni e definire la struttura di governance, le rispettive quote di budget e le modalità d integrazione. Più in particolare il processo di co-progettazione può essere sintetizzato nelle seguenti quattro fasi rappresentate: 6

Fase 1 Riguarda la selezione del soggetto o dei soggetti con cui sviluppare le attività di coprogettazione. E la fase di selezione dei soggetti che tiene conto: - del valore sociale come pre-requisito dell organizzazione di terzo settore (identità/ cosa sono e come sono) misurabile attraverso alcune dimensioni specifiche corredate da indicatori. Le dimensioni sono: la prossimità, la partecipazione, la comunicazione, l immaginazione, l etica, la formazione, la trasparenza - del valore sociale come processo delle attività svolte nel settore specifico (come lo facciamo) misurabile attraverso alcune dimensioni specifiche corredate da indicatori. Le dimensioni sono: la partecipazione, la relazionalità, la mutualità, innovazione, immaginazione, trasparenza, sostenibilità (economica, sociale ed ambientale), sussidiarietà e formazione 1. L Ente pubblico rende noto di voler procedere alla co-progettazione mediante un avviso di manifestazione d interesse (Indizione istruttoria pubblica di co-progettazione); 2. redige un progetto di massima necessario ad orientare i vari concorrenti nella predisposizione delle proposte; 3. predetermina nell avviso gli obiettivi generali e specifici che intende perseguire, individua le aree d intervento, definisce le caratteristiche essenziali del servizio da erogare, stabilisce la durata del progetto; 4. favorisce la massima partecipazione dei soggetti privati alle procedure di coprogettazione e indica i criteri e le modalità che saranno utilizzati per l individuazione del progetto o dei progetti definitivi; 5. adotta metodi di selezione che prevedano l accertamento del possesso dei requisiti di affidabilità morale e professionale assimilabili ai requisiti di moralità individuati dal nuovo Codice dei Contratti; 6. prevede di valutare i costi dei progetti presentati; 7. mantiene la titolarità delle scelte in capo alla propria Amministrazione; 8. garantisce che nelle procedure di selezione pubblica siano assicurate e rispettate le condizioni di pari opportunità nell ambito del Terzo settore dando la possibilità di partecipare a ciascun soggetto. Fase 2 1. Manifestazione d interesse da parte dei soggetti interessati, è necessario essere iscritti negli appositi albi/registri regionali, che intendono partecipare alla gara mediante l elaborazione di una pre-progettazione che contenga il dettaglio della proposta (obiettivi, azioni, budget). I soggetti sopra menzionati avranno la possibilità di proporre la propria candidatura oltre che singolarmente, anche in forma associata e, in quest ultimo caso, dovranno essere indicati il referente del raggruppamento e i nominativi di tutti i soggetti coinvolti; 2. altre Amministrazioni potranno manifestare il proprio interesse a partecipare al procedimento di co-progettazione e dovranno anch esse far pervenire, nei tempi e nei modi indicati, la richiesta di partecipazione al processo di co-progettazione. Nella stessa richiesta dovrà essere formulata anche la disponibilità a sottoscrivere uno specifico accordo che, ai sensi dell art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplinerà lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune relative alla co-progettazione. Le manifestazioni di interesse delle amministrazioni pubbliche non saranno oggetto di valutazione; 3. selezione svolta da un apposita commissione da nominarsi al tal fine; 7

4. individuazione del soggetto o dei soggetti partner dell Ente mediante una selezione volta a valutare i seguenti aspetti: possesso dei requisiti di ordine generale di cui al nuovo codice degli appalti, requisiti tecnici, professionali e sociali (tra cui l esperienza maturata), legami col territorio, caratteristiche della proposta progettuale, costi del progetto, strumenti di controllo della coprogettazione e della gestione degli interventi e servizi, sinergie con altri soggetti, economie di scala, livelli di innovatività e di miglioramento della qualità dei servizi. In fase di selezione si dovrà tenere conto, ai fini della stessa, anche dell eventuale cofinanziamento che i soggetti proponenti intendono mettere a disposizione del progetto, sia in termini di risorse finanziarie, di personale, servizi, strumentazioni, spazi e strutture, ecc. Fase 3 E la fase nella quale si avvia l attività di co-progettazione tra i responsabili tecnici del/dei soggetto/i selezionato/i ed i responsabili dell Amministrazione pubblica e si procede alla discussione analitica e critica, alla definizione di variazioni, alla definizione degli spetti esecutivi tenendo conto degli obiettivi da conseguire. 1. Avvio dell attività vera e propria di co-progettazione, con la possibilità di apportare variazioni al progetto/progetti presentato/i dai soggetti del Terzo settore selezionati. In questa fase entrambe le pre-progettazioni dovranno integrarsi per costituire un unico progetto e pervenire a una sintesi di progetto condiviso; 2. definizione degli strumenti gestionali e operativi che supporteranno nel tempo le relazioni di partnership e permettano di realizzare le attività previste; 3. individuazione delle risorse di progetto che preveda un cofinanziamento da parte dei soggetti del Terzo settore. Le risorse non dovranno essere necessariamente economiche ma potrà trattarsi di risorse strumentali, logistiche, organizzative o professionali; 4. rispetto dei termini previsti per la co-progettazione. Fase 4 E la fase relativa alla stipula della convenzione. 1. Il procedimento dovrà essere concluso tra Amministrazione e soggetto selezionato con la stipula di una convenzione, un accordo di collaborazione ai sensi dell art. 119 del Tuel D.lgs. 267. A tal fine l Ente pubblico e il soggetto selezionato non sono più in un rapporto tra committente e gestore di servizi, ma partner con responsabilità e risorse condivise; (che cita In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi). 2. l Amministrazione potrà chiedere al soggetto gestore, in qualsiasi momento, la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento; 3. La convenzione dovrà contenere quantomeno le seguenti specifiche: oggetto, contenuti della progettazione condivisa, durata, indicazioni della governance e impegno di ciascun soggetto, sistema di tracciabilità delle spese, cauzione. 8

Conclusione La coprogettazione una strada da seguire per contribuire alla costruzione di un welfare generativo e comunitario. Un processo complesso in cui tutti siamo coinvolti, in cui i servizi sono progettati da più professionisti e dove il coinvolgimento degli utenti fa la differenza per il miglioramento della qualità della vita. Per dirla come diceva Robert F. Kennedy Sogno cose che non sono state mai. Penso che possiamo lavorare insieme, senza doverci sparare reciprocamente, colpirci reciprocamente, maledirci reciprocamente e accusarci reciprocamente; penso che possiamo fare di meglio per questo paese. 9