STATUTO DELLA FEDERAZIONE TICINESE PER L ACQUICOLTURA E LA PESCA



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STATUTO DELLA FEDERAZIONE TICINESE PER L ACQUICOLTURA E LA PESCA 1. Denominazione, scopo e rappresentanza art. 1 Denominazione e durata Sotto la ragione sociale Federazione ticinese per l acquicoltura e la pesca in seguito della FTAP, è costituita, per una durata illimitata, un associazione ai sensi dell art. 60 CCS. art. 2 Sede La sede della FTAP è nel Comune di Camorino. art. 3 Scopo La FTAP è riconosciuta dal Cantone; essa è tenuta ad ottemperare ai requisiti previsti dalla Legge e dai regolamenti (4) cantonale sulla pesca e sulla protezione dei gamberi indigeni in vigore. Scopo della FTAP è di promuovere il progresso dell acquicoltura e della pesca in tutte le acque del Cantone Ticino e di creare rapporti di reciproca collaborazione tra le società regionali. In particolare la FTAP: 3.1. lotterà contro l inquinamento delle acque, contro ogni forma di restrizione della pescosità delle acque, per l ottenimento dei deflussi minimi e per la protezione della fauna e della vegetazione acquatica. 3.2. Provvederà, su preavviso ed in concordanza con l Ufficio della caccia e della Pesca (in seguito UCP), a sussidiare l allevamento e le immissioni di materiale ittico. Esaminerà la possibilità di elargire aiuti finanziari eccezionali in caso di gravi danni alluvionali, morie o gravi perdite finanziarie di società affiliate. 3.3. Svolgerà presso le sezioni e lo Stato un azione tendente ad un ripopolamento razionale con materiale ittico. 3.4. Interverrà, ove occorra, presso lo Stato per un migliore disciplinamento della pesca e per una più intensa repressione del bracconaggio ed eliminazione di animali nocivi. 3.5. Creerà ed intratterrà relazioni di amicizia e collaborazione con le società aventi scopi analoghi ed operanti nei paesi confinanti. Salvaguardati gli interessi dell esercizio della pesca, la FTAP difenderà quelli comuni in sede cantonale e federale. art. 4 Rappresentanza La FTAP è rappresentata e vincolata di fronte a terzi dalla firma collettiva del suo presidente o del vicepresidente e del segretario.

2. Composizione art. 5 Composizione La FTAP è composta dalle attuali società federate, indipendentemente dal numero dei loro membri, purchè adempiano regolarmente agli obblighi previsti dal presente Statuto. art. 6 Ammissioni e fusioni di società Non saranno ammesse nuove società che non contino almeno 350 soci attivi, domiciliati e dimoranti da almeno tre anni nel Cantone Ticino, in possesso della patente di pesca per l anno in cui è stata chiesta l ammissione. Società che dovessero risorgere sulle ceneri di una precedentemente disciolta, dopo un periodi di attesa di due anni, potranno essere ammesse alla FTAP anche con un numero minore di 350 soci affiliati. È ammessa la fusione tra due o più società previa l approvazione dell assemblea dei delegati. art. 7 Statuto delle società Lo statuto delle società preesistenti e nuove, come pure eventuali modifiche che venissero apportate, deve essere sottoposto per l approvazione al comitato direttivo ed al comitato dei presidenti della FTAP. art. 8 Domanda di ammissione La domanda di ammissione a membro della FTAP, indirizzata al comitato direttivo, dovrà essere corredata dai seguenti atti: 8.1. elenco dei soci con nome, cognome, paternità e domicilio di dimora; 8.2. firma autografa di tutti i soci; 8.3. copia dello statuto sociale in 3 copie; 8.4. ricevuta dell avvenuto versamento della tassa di ammissione prevista dallo statuto della FTAP. In caso di mancata ammissione la tassa sarà rimborsata. art. 9 Esame degli atti Esaminati gli atti, il comitato direttivo notifica alla richiedente la propria decisione, la cui data è determinante per la qualità di membro. Se la domanda è respinta l istante ha diritto di ricorrere dapprima presso il comitato delle società (4) e poi all assemblea dei delegati. art. 9 bis È ammessa la Società Ticinese Pescatori Sportivi (STPS). Essa ha diritto ad un delegato di società all assemblea della FTAP ed ha un rappresentante nel comitato delle società. la STPS è finanziariamente autonoma. Non versa alla FTAP tasse o contributi, non ha per principio diritto a contributi o sussidi. Eventuali contributo potranno essere riconosciuti in occasione di manifestazioni preventivamente autorizzate e dopo la presentazione dei relativi consuntivi accompagnati dalle relative pezze giustificative. I soci della STPS devono appartenere a società già affiliate alla FTAP.

art. 10 Zone di giurisdizione geografica Il comitato direttivo, con l accordo del comitato delle società, fissa le zone di giurisdizione geografica di ogni società affiliata. In generale: 10.1. ogni persona è libera di affiliarsi dove desidera; 10.2. nelle Cancellerie comunali di una specifica giurisdizione potranno essere reperite unicamente le tessere della relativa sezione, salvo accordi presi tra società confinanti. In caso contrario le tessere estranee verranno ritirate dalla cancelleria su richiesta del comitato direttivo; 10.3. non sarà lecito ad una società l accaparramento (inteso quale qualsiasi mezzo per l acquisizione di nuovi soci) di soci domiciliati in zone di giurisdizione di altre società. Raggiunta la prova di tale infrazione, alla società interessata verrà comminata una multa da frs. 100.- a frs. 500.-, con l espulsione in casi gravi, su proposta e giudizio del comitato direttivo. la decisione finale sull espulsione spetta al comitato delle società e all assemblea dei delegati. art. 11 Dimissioni Una società è libera di dimettersi dalla FTAP a condizione che siano ottemperati tutti gli impegni presi verso la stessa FTAP art. 12 Espulsioni L espulsione di una società affiliata, proposta dal comitato direttivo per gravi colpe contro la FTAP o gli interessi della pesca, sarà decisa dall assemblea dei delegati con il voto di almeno i 2/3 dei delegati presenti. Essa ha effetto immediato fermo restando gli obblighi della società espulsa verso la FTAP per tutto l anno in corso. art. 13 Scioglimento Previe disposizioni particolari sociali, in caso di scioglimento di una società, i suoi archivi ed eventuali fondi, saranno dati in custodia alla FTAP che, a partire dalla data dello scioglimento, li terrà a disposizione di altra società che dovesse sorgere in sostituzione, per il periodo di 5 anni. Trascorso tale termine i fondi saranno assegnati al fondo di ripopolamento della FTAP. Le società uscenti o espulse perdono ogni diritto sul patrimonio della FTAP.

3. Finanze art. 14 Finanze La FTAP provvede al proprio fabbisogno mediante: 14.1. la tassa annuale di ogni socio; 14.2. la tassa di ammissione per nuove sezioni che è fissata in fr. 2.- per socio, ritenuto un importo minimo di fr. 700.-; 14.3. contributi volontari e donazioni; 14.4. sussidi di enti pubblici e/o contributi provenienti dal fondo di ripopolamento; 14.5. contributi per rimborsi per danni all ambiente acquatico (inquinamenti, spurghi, ecc.) art. 15 Responsabilità La FTAP risponde unicamente con il suo patrimonio per i propri obblighi esclusa la responsabilità delle singole società e quella personale degli associati. art. 16 Tasse sociali La FTAP fissa per i propri membri una tassa minima annuale per i propri fabbisogni in conformità dei disposti di Legge in merito. Per i giovani fino al 19 (1) anno di età la tassa deve essere ridotta almeno del 50%. La FTAP verserà alle società una parte della tassa in ragione di una suddivisione equa che permetta la sussistenza sia della FTAP che delle società affiliate. Tale suddivisione è decisa dal comitato direttivo e dal comitato delle società. Un primo acconto, stabilito dal comitato direttivo, potrà essere versato alle singole società entro la prima metà dell anno o in caso di necessità dimostrata. (2) Le tasse percepite per mezzo delle patenti D1 rilasciate agli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera vengono trattenute per intero dalla FTAP per essere utilizzate secondo gli scopi previsti dal presente statuto. (1) Modificato dal 16 al 19 anno di età: assemblea dei delegati del 10.03.2001 (2) Aggiunta: assemblea dei delegati del 10.03.2001 4. Organi della FTAP art. 17 Organi della FTAP Gli organi componenti la FTAP sono: a) l assemblea dei delegati; b) il comitato direttivo; c) il comitato delle società; d) i revisori dei conti

art. 18 Assemblea 18.1. L assemblea è costituita da un numero fisso di delegati (79 o 80) in rappresentanza delle singole società federate. 18.1.1. Ogni società (4) ha diritto ad 1 delegato. 18.1.2. Per il calcolo dei delegati restanti si terrà conto delle percentuali di rappresentanza di ogni società relativamente al numero dei soci della FTAP. 18.1.3. Nel caso di risultati con cifre decimali, le relative correzioni si effettuano per difetto. In questo calcolo è possibile l ottenimento di un numero di 79 delegati. 18.1.4. (3) Prima del calcolo dei delegati (art. 18.1.2.), il numero totale delle licenze D1 stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera va suddiviso in parti uguali fra tutte le società di pesca dilettantistica affiliate alla FTAP (fanno stato i contenuti dell art. 9bis per la STPS). 18.2. Viene considerato delegato di una società affiliata alla FTAP chi dimostra di essere affiliato alla FTAP e ad una delle società legalmente riconosciute dalla FTAP. (3) Aggiunta: assemblea dei delegati del 10.03.2001 art. 19 Convocazione assemblea 19.1. Convocazione assemblea ordinaria: l assemblea dei delegati sarà convocata in seduta ordinaria almeno 1 volta all anno ed in ogni caso entro l inizio della stagione di pesca nei fiumi. 19.2. Una convocazione di un assemblea straordinaria potrà avvenire: 19.2.1. su decisione del comitato direttivo e del comitato delle società; 19.2.2. su richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci appartenenti alle società federate ritenuta una richiesta di almeno 6 società (4). Le convocazioni saranno spedite alle società almeno 15 giorni prima della data dell assemblea e possibilmente annunciate sul bollettino sociale. La convocazione deve contenere l ordine del giorno. art. 20 Competenze L assemblea dei delegati ha le seguenti competenze: 20.1. designare gli scrutatori per l assemblea in corso; 20.2. nominare ogni 5 anni: 20.2.1. il comitato delle società su proposta delle stesse per i candidati; 20.2.2. il comitato direttivo; 20.2.3. il presidente della FTAP (4). Nominare: 20.2.4. la commissione di revisione. Revocare o sostituire: 20.2.5. uno o più membri del comitato direttivo (vedi art. 28.3); 20.3. approvare e modificare lo statuto della FTAP; 20.4. deliberare ed approvare il rapporto finanziario e del comitato direttivo, nonché il programma di attività presentato dal comitato direttivo e comitato delle società; 20.5. decidere sulle istanze e domande presentate dalle società e figuranti all ordine del giorno dell assemblea a norma dell art. 19; 20.6. decidere sull espulsione delle società e dei soci; 20.7. decidere sui ricorsi contro eventuale rifiuto di ammissione da parte del comitato direttivo;

20.8. decidere sull eventuale scioglimento o liquidazione della FTAP. In questo caso decidere sulla destinazione degli eventuali fondi della FTAP; 20.9. fissare le tasse e la relativa ripartizione; 20.10. approvare le proposte di compenso del cassiere, del segretario, nonché di eventuali incarichi speciali. Approvare pure le proposte di indennità delle commissioni e dei sussidi. art. 21 Svolgimento dell assemblea L assemblea dei delegati è diretta dal presidente della FTAP. In occasione della nomina del comitato direttivo e del comitato delle società, o quando la maggioranza lo richiede, l assemblea designerà un presidente del giorno. art. 22 Trattande L assemblea non può decidere su trattande che non figurano all ordine del giorno a meno che non vi sia la clausola dell urgenza (a discrezione del comitato direttivo) e l approvazione dei 2/3 dei delegati presenti. Le eventuali proposte annunciate per tempo utile saranno demandate al comitato direttivo e/o alle sue commissioni per esame e preavviso. Le proposte delle società, per essere iscritte all ordine del giorno, dovranno essere inviate al comitato direttivo entro e non oltre il 15 aprile (4) per essere discusse, esaminate e preavvisate dal comitato direttivo stesso e dal comitato delle società entro il 15 novembre, e da parte delle assemblee sociali entro il 15 di febbraio (4) dell anno successivo. La decisione finale spetta all assemblea dei delegati della FTAP dell anno in corso di regola entro l apertura della pesca nei corsi d acqua. Le proposte riferenti a oggetti discussi ed accettati o non accettati dalla maggioranza dei delegati in precedenti assemblee ordinarie o straordinarie, non possono essere riproposte se non saranno trascorsi almeno 4 anni dall ultima accettazione o non. art. 23 Votazioni L assemblea delibera, di solito, a maggioranza assoluta, con voto aperto o per alzata di mano, a meno che non decida per un altro metodo di voto. L espulsione di società, lo scioglimento così come la modifica dello statuto FTAP richiedono il voto dei 2/3 dei delegati presenti. art. 24 Trasferte dei delegati Le spese di delegazione delle società sono a carico delle stesse. art. 25 Comitato direttivo (4) Il comitato direttivo è composto da 5 membri secondo un criterio che tenga conto di un equa distribuzione degli interessi regionali ed economici (rich. art. 27). Questo comitato viene proposto dal comitato delle società. La presidenza della FTAP è assunta da un membro del Comitato Direttivo con possibilità di rielezione. Spetta all assemblea dei delegati la nomina del comitato direttivo. I 5 membri di questo comitato direttivo dovranno di preferenza anche essere i rappresentanti della FTAP in seno alla Commissione consultiva per la pesca.

art. 26 Competenze del comitato direttivo Di regola ogni membro del comitato direttivo presiede uno dei seguenti settori: - Ambiente - Corsi d acqua - Laghetti alpini - Verbano, Ceresio e fiume Tresa - Bollettino Il comitato direttivo ha le seguenti competenze: 26.1 proporre la candidatura per la presidenza della FTAP al Comitato delle Società e all assemblea dei delegati. Il candidato va scelto nell ambito del Comitato Direttivo. Il comitato direttivo sceglie nel proprio interno il suo vicepresidente; 26.2 scegliere il segretario ed il cassiere, i quali possono essere scelti fuori dal comitato direttivo. NOTA: è auspicabile che il cassiere sia attivo in questo ramo anche professionalmente; 26.3 propone i compiti ed i compensi del cassiere, del segretario nonché di eventuali incarichi speciali; propone indennità delle commissioni e sussidi di ogni tipo; unitamente al cassiere prepara le proposte di indennità e compensi, il rapporto finanziario annuale da discutere con il comitato delle società e di seguito da far approvare dall assemblea; 26.4 gestire la FTAP; 26.5 fissare l ordine del giorno e convocare l assemblea dei delegati e le riunioni del comitato delle società; 26.6 preavvisare le trattande poste all ordine del giorno dell assemblea; 26.7 proporre al comitato delle società la nomina di eventuali commissioni per lo studio di problemi speciali; 26.8 allestire il programma di lavoro annuale; 26.9 preavvisare le domande o istanze di interesse generale presentate dalle società alle Autorità cantonali o federali; 26.10 intervenire come arbitro nelle divergenze che dovessero sorgere fra società federate e per il riordinamento delle singole società; 26.11 impartire direttive per la redazione del bollettino ufficiale La Pesca (4) ; 26.12 esercitare tutte le competenze non altrimenti attribuite all assemblea dei delegati ed al comitato delle società; 26.13 verificare o ratificare entro 2 anni dall entrata in vigore del presente statuto, gli statuti delle società affiliate e regolarmente riconosciute; 26.14 applicare sanzioni in caso di infrazione all articolo 10 del presente statuto. Le decisioni del comitato direttivo sono valide se prese a maggioranza dei presenti. Per la validità della seduta occorrono almeno 3 membri e nel caso di parità decide il voto del presidente. Nelle decisioni non è possibile astenersi dal voto. Ogni responsabile di settore deve esporre ai colleghi l essenziale dei contenuti, dei programmi e delle iniziative intraprese o che si vogliono intraprendere nell ambito del proprio settore. art. 27 Comitato delle società (4) Il comitato delle società è costituito da un rappresentante di ogni società federata. Presiede questo comitato il presidente della FTAP. Ogni società deve designare un candidato e un supplente. Ogni singola società è libera di designare il supplente quale membro del Comitato Direttivo (vedi art. 25).

Il comitato delle società resta in carica 5 anni. Il comitato direttivo convoca il comitato delle società regolarmente almeno 15 giorni prima dell assemblea dei delegati ed un altra volta nei termini utili per preavvisare sulle proposte delle società. art. 28 Competenze del comitato delle società Il comitato delle società ha competenza consultiva e dovrà in particolare: 28.1 vegliare sull operato del comitato direttivo; in particolare discute e di seguito preavvisa sul rapporto finanziario annuale presentato dal comitato direttivo; 28.2 proporre all assemblea dei delegati i nominativi per la formazione del comitato direttivo (compresi i membri supplenti); 28.3 proporre la revoca e/o la sostituzione di uno o più membri del comitato direttivo in caso di motivi gravi (seguito di competenza dell assemblea); 28.4 indire una riunione con il comitato direttivo ogni qualvolta esigenze particolari lo richiedessero. La richiesta dovrà essere avanzata da almeno 1/3 dei suoi membri; 28.5 discutere e preavvisare ogni proposta ufficiale inoltrata da società federate; 28.6 mantenere il flusso d informazioni con la base dei pescatori; 28.7 informare il comitato direttivo di ogni fatto positivo o negativo ritenuto importante ai fini delle attività della FTAP e dell ambiente. art. 29 Commissione di revisione (4) La revisione dei conti è demandata a persone o società di competenza professionale. Il rapporto scritto dei revisori deve essere presentato al comitato direttivo entro fine febbraio. La commissione di revisione, composta da due membri, viene nominata dall assemblea su proposta del comitato direttivo e delle società. In sede assembleare la nomina può essere delegata alla società che ha diritto ai membri. 5. Disposizioni diverse art. 30 Corrispondenza e rapporti Tutta la corrispondenza delle società alle Autorità cantonali o federali deve essere inviata alla presidenza del comitato direttivo in triplice copia per esame ed eventuale preavviso. Entro il termine di 10 giorni la corrispondenza deve essere evasa con copia alla società. Le tematiche legate alla pesca professionale possono seguire un iter più immediato e diretto presso le istanze competenti. art. 31 Anno sociale L anno sociale corrisponde a quello civile. art. 32 Bollettino sociale La FTAP pubblica almeno una volta all anno un bollettino sociale La Pesca (4), che invia gratuitamente a tutti i soci in regola con l affiliazione alla FTAP. Ogni sezione riceverà pure gratuitamente una copia del bollettino.

art. 33 Archivio sociale La FTAP prende disposizioni per l allestimento e l aggiornamento del proprio archivio. art. 34 Altre disposizioni Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, tornano applicabili le disposizioni degli articoli 60 e seguenti del C.C.S. 6. Norme transitorie art. 35 Entrata in vigore Questo statuto entrerà immediatamente in vigore con l approvazione da parte dell assemblea dei delegati del mese di marzo 1999 e la ratifica da parte del Consiglio di Stato. art. 36 Revisione degli statuti sociali Le società provvederanno ad una revisione dei loro statuti entro il termine di 2 anni dall approvazione dello statuto della FTAP. Entro tale termine essi dovranno essere in assoluta concordanza con quello della FTAP. Per la Federazione ticinese per l acquicoltura e la pesca Il Presidente Dott. Urs Luechinger Il Segretario Gianfranco Campana Il presente statuto è stato approvato: - dall assemblea dei delegati di Faido del 13 marzo 1999 - dall Autorità cantonale (Ufficio caccia e pesca) il 5 ottobre 1999 Modifiche/revisioni: (1) art. 16, modifica, assemblea dei delegati di Agno del 10.03.2001 (2) art. 16, aggiunta, assemblea dei delegati di Agno del 10.03.2001 (3) art. 18, aggiunta, assemblea dei delegati di Agno del 10.03.2001 (4) art. 3, 9, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 32, modifiche, assemblea dei delegati di Magadino del 06.03.2010 marzo 2010 / gfc