CITTÀ DI CLUSONE Provincia di Bergamo Ambito Territoriale n 9, Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DEI COMUNI DELL AMBITO ALLE SPESE PER LA RESIDENZIALITÀ DEI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ E IN STATO DI BISOGNO OSPITI DI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 19/12/2013
Art. 1 - Premessa Nelle more della definizione degli indirizzi regionali/nazionali in materia di compartecipazione dell utenza disabile non autosufficiente alla spesa dei servizi, i Comuni dell Ambito Territoriale Valle Seriana Superiore e di Scalve definiscono, con il presente regolamento, propri criteri di compartecipazione alla spesa. Art. 2 - Ambito di applicazione Il regolamento viene redatto con lo scopo di assicurare l idoneo intervento di assistenza e tutela a favore di cittadini disabili residenti nei Comuni dell Ambito. A tal fine definisce le modalità ed i criteri per la determinazione e l erogazione di interventi di sostegno economico annuo a carico dei Comuni, nonché la misura degli stessi, ad integrazione delle rette previste per il ricovero presso strutture socio-sanitarie residenziali accreditate, come definite dalla D.G.R. 13 giugno 2008 n. 7438, avente ad oggetto Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta socio-sanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008. Al fine di determinare la misura dell intervento economico il regolamento provvede: alla definizione dei requisiti d accesso e delle modalità di presentazione della domanda di sostegno economico ad integrazione della retta; alla determinazione dei criteri di partecipazione economica del beneficiario. Le strutture socio-sanitarie presso cui sono inseriti i soggetti interessati dal presente regolamento sono tenute al rispetto dello stesso e di tutte le condizioni in esso previste. Art. 3 Finalità Il presente regolamento tende al perseguimento delle seguenti finalità: garantire al disabile in stato di gravità e/o non autosufficienza o a rischio di non autosufficienza il corretto percorso assistenziale di cui necessita; assicurare il sostegno economico alle persone disabili che si trovano in difficoltà e che necessitano di una soluzione residenziale protetta; determinare l entità dell intervento di sostegno economico a carico del Comune; uniformare i criteri di accesso e di compartecipazione ai costi dei servizi e degli interventi resi nei confronti delle persone disabili sull intero territorio dell Ambito Valle Seriana Superiore e Val di Scalve.
Art. 4 Destinatari Sono destinatari degli interventi di natura economica di cui all art. 2 i disabili in stato di gravità e/o non autosufficienza, residenti in uno dei Comuni dell Ambito Territoriale, che necessitano di essere accolti in una struttura socio-sanitaria residenziale, in quanto impossibilitati a rimanere nell ambito familiare e/o ad usufruire di servizi alternativi al ricovero per le seguenti motivazioni: stato di salute con grave compromissione sanitaria e una limitata autonomia; mancanza di familiari o impossibilità degli stessi a fornire assistenza a domicilio al loro congiunto; stato di bisogno per provata insufficienza economica a sostenere le spese di ricovero. L intervento economico viene riconosciuto esclusivamente ad integrazione delle rette applicate dalle strutture accreditate dalla Regione di riferimento, ad eccezione delle tipologie di servizi residenziali a favore dei disabili per le quali l organo competente non ha individuato i requisiti di accreditamento. Qualora il Comune sia chiamato ad integrare la retta, può decidere di scegliere e/o individuare, con l ausilio dei Servizi Sociali di riferimento, la struttura economicamente più vantaggiosa per l Ente, tenendo conto delle esigenze dell utente e della vicinanza al territorio ed alla famiglia. Art. 5 Requisiti di accesso e modalità di presentazione della domanda Costituiscono requisiti d accesso all intervento di natura economica ad integrazione della retta le condizioni di seguito indicate: 1. residenza in uno dei Comuni dell Ambito Territoriale; 2. disabilità intellettiva, fisico-motoria e/o sensoriale, per le quali sia stato riconosciuto lo stato di handicap in base ai commi 1 e 3, art. 3, L.104/92; 3. il beneficiario disabile deve inoltre: avere una situazione reddituale non sufficiente a coprire il costo dell intera retta; non aver donato immobili o diritti reali su immobili per un valore non superiore a 25.000,00 negli ultimi 3 anni; non aver ceduto a titolo oneroso immobili o diritti reali per un valore superiore a 25.000,00 negli ultimi 3 anni; non aver donato beni mobiliari del valore complessivo superiore a 5.000,00 negli ultimi 3 anni.
L istanza di beneficio economico dovrà essere inoltrata al Servizio Sociale del Comune di residenza dall interessato o dal Tutore/Amministratore di Sostegno. Ad essa va allegata la documentazione di seguito elencata: a. copia del verbale della Commissione Medica competente per il riconoscimento di invalidità e/o indennità di accompagnamento; b. l attestazione e/o certificazioni inerenti patrimonio immobiliare del beneficiario; c. l ammontare di tutti i redditi percepiti come segue: trattamenti economici soggetti ad IRPEF; trattamenti economici esenti dall IRPEF (indennità di accompagnamento, assegno di invalidità, rendite INPS-INAIL o di altro Ente, pensioni per ciechi e sordomuti, pensione e/o assegno sociale, redditi prodotti all estero non dichiarati in Italia, ecc.); d) l ammontare del proprio patrimonio mobiliare (ad esempio libretti di risparmio, certificati di deposito, BOT, CCT, altri titoli di credito, depositi bancari, postali, azioni ed obbligazioni, fondi di investimento, fondi assicurativi e, in generale ogni tipo di investimento finanziario, ecc); e) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire la natura, l origine, l entità del bisogno ed altre particolari circostanze. In presenza di depositi intestati al beneficiario su conto corrente bancario e/o postale, libretti di risparmio, BOT, CCT, e altri titoli, depositi bancari e postali, investimenti finanziari, ecc. l intervento economico comunale verrà erogato solo a seguito dell esaurita disponibilità dei predetti beni, fatta salva una quota di 6.000,00 per le spese straordinarie. La suddetta documentazione può essere sostituita, limitatamente agli atti individuati ai punti 1) e 3), da un autocertificazione attestante gli stati e le qualità su indicati, ai sensi del D.P.R. 445/2000. La non ricorrenza di anche uno solo dei criteri previsti ai punti 1) 2) 3) determina l inammissibilità della domanda di cui al presente regolamento. Sono esclusi dall intervento economico del Comune, ad integrazione della retta, i beneficiari di ricoveri temporanei/sollievo. La mancata presentazione anche solo di uno dei documenti indicati ai punti a) b) c) d) e) comporta la reiezione della domanda da parte dell Ente titolare. Se la richiesta di contributo giunge all Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza quando il ricovero è già in atto, i familiari sono tenuti a dimostrare l esistenza delle condizioni di cui ai punti
sopra citati, nonché di aver già sostenuto per un periodo di tempo la spesa, utilizzando risorse economiche proprie del ricoverando. La presentazione dell istanza è subordinata alla sottoscrizione da parte dell utente o del Tutore/Amministratore di Sostegno dell accettazione del presente regolamento. Art. 6 - Criteri per la compartecipazione dell utente alla spesa Per le strutture socio-sanitarie residenziali è prevista la compartecipazione da parte dell utente tramite corresponsione di una retta mensile, non direttamente proporzionale ai giorni di presenza, che tiene conto del reddito, del patrimonio e delle provvidenze, anche a natura risarcitoria (ad es. assegno di invalidità, indennità d accompagnamento, indennità per infortunio, ecc.), a qualsiasi titolo percepite dal cittadino disabile ricoverato. Quindi, qualora le condizioni economiche lo consentano, la compartecipazione dell utente dovrà garantire la copertura totale della retta, fatta salva una quota mensile, a disposizione del disabile per le proprie spese personali, stabilita pari ad 130,00 mensili. L utente versa direttamente all ente gestore la propria quota. A tal fine, con la richiesta di inserimento, l utente o chi lo rappresenta sottoscrive l impegno al versamento della quota di retta come determinata dal presente regolamento. In caso di mancata presentazione delle attestazioni di cui all art. 5 e/o di altra documentazione integrativa, l utente è tenuto al pagamento totale della retta. Il soggetto disabile non deve essere proprietario o comproprietario di immobili o titolare di altro diritto reale su immobili ad esclusione del diritto d uso o abitazione, ad eccezione della casa di abitazione se occupata da genitori, coniuge, figlio, fratelli o sorelle purché i succitati famigliari non siano proprietari o titolari di altri diritti reali su immobili. Qualora vi sia impossibilità accertata di disporre del proprio patrimonio immobiliare, il contributo economico può essere concesso solo a titolo di anticipazione; l interessato dovrà garantire formalmente il rimborso delle spese derivanti dal suo ricovero secondo i tempi e le modalità concordate in via preventiva con il Comune di residenza, che può avvelersi di una delle seguenti forme di garanzia: a. Dichiarazione privata di debito atta a garantire al Comune il diritto pieno ed esclusivo al soddisfacimento del credito vantato; b. Donazione rimuneratoria; c. Ipoteca volontaria.
Gli oneri sostenuti dal Comune sono da considerarsi quale credito del Comune stesso verso la persona assistita e, pertanto, in caso di decesso di questa, costituiranno a tutti gli effetti una passività per l eventuale eredità. Ogni Comune concorrerà al pagamento dei benefici economici ad integrazione delle rette nei limiti dell importo programmato e garantito dagli stanziamenti di bilancio. La scelta della struttura residenziale dovrà essere concordata con l'amministrazione comunale, privilegiando le strutture convenzionate o che presentano il costo più vantaggioso. Art. 7 Revisione annuale dell intervento economico e presentazione delle attestazioni L intervento economico a carico del Comune è soggetto a revisione annuale (anno solare). Nel primo quadrimestre di ogni anno il Servizio Sociale del Comune di residenza, verifica il permanere delle condizioni che hanno determinato la concessione degli interventi economici ed adotta gli eventuali provvedimenti di riduzione o di revoca, con le azioni conseguenti. Ai fini della concessione del beneficio economico l'utente deve presentare annualmente, entro i termini stabiliti dal comune, le attestazioni di cui all art. 5; in caso contrario il soggetto sarà tenuto al pagamento dell intera retta. Il cittadino è tenuto a presentare nuova attestazione qualora intervengano sostanziali mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, anche in corso di validità dell attestazione precedente. La nuova retta spettante avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della nuova attestazione. Art. 8 - Tempi e conclusione del procedimento Il procedimento di concessione dell intervento economico si conclude entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta, in qualunque fase dell istruttoria, interrompe il decorso del termine. Nel provvedimento di interruzione del termine il Responsabile del Servizio Comunale assegna un termine decorso inutilmente il quale, assume il provvedimento conseguente. A conclusione del procedimento, adotta il provvedimento di concessione o di diniego e ne dà comunicazione al richiedente, al Comune ed all ente che ospiterà lo stesso. In caso di domande che presentano particolare complessità o della necessità di reperire informazioni integrative, il termine di conclusione del procedimento può essere prorogato di ulteriori 30 giorni, previa comunicazione al richiedente.
Art. 9 Pagamenti Il soggetto beneficiario provvede al pagamento diretto al soggetto erogatore del servizio della quota a proprio carico. Il Comune dispone il pagamento diretto al soggetto erogatore del servizio solo della quota di propria competenza. Art. 10 - Monitoraggio contribuzione In caso di inadempienza, l Ente accreditato invia nota, con raccomandata A/R agli utenti inadempienti e al Comune di residenza; con tale nota si chiede di regolarizzare il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata stessa e si preannuncia che, decorso tale termine, si provvederà alla formale diffida come di seguito specificato. Allo scadere del termine di cui sopra, l Ente accreditato invia raccomandata A/R agli inadempienti e al Comune di residenza, in cui si diffidano gli stessi a presentare, entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, la documentazione attestante l avvenuta regolarizzazione del debito, informando che, trascorso inutilmente tale termine, si provvederà a trasmettere la pratica al Servizio Legale dell Ente per l avvio della procedura di recupero dei crediti. Art. 11 - Verifiche Il Comune si riserva di esercitare un accurato controllo sulla veridicità delle attestazioni prodotte svolgendo o facendo svolgere dalle autorità competenti le verifiche necessarie, anche con controlli a campione (ai sensi art. 4 comma 7 D.Lgs. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni). A tal fine, oltre a richiedere tutta la documentazione necessaria all interessato, il Comune potrà assumere informazioni presso organi ed amministrazioni competenti. In caso di dichiarazioni mendaci nelle attestazioni prodotte, il soggetto è tenuto al pagamento dell importo dovuto per l intero periodo di frequenza fatto comunque salvo quanto previsto dalla normativa per le responsabilità penali del soggetto dichiarante. Art. 12 - Decorrenza Il presente regolamento si applica a decorrere dal 01/01/2014, sia a favore dei soggetti già inseriti presso le strutture, sia per gli ospiti inseriti successivamente all entrata in vigore.