CITTÀ DI TORINO DISCIPLINARE DI MERCATO ai sensi del D.M. 20 NOVEMBRE 2007 Mercato di vendita diretta VOV 102 Articolo 1. Finalità 1. Il presente disciplinare regola lo svolgimento dell attività di vendita diretta all interno del mercato di vendita diretta dei produttori agricoli ubicato in Torino Via Onorato Vigliani n. 102, denominato VOV 102. Nella comunicazione pubblica il mercato potrà anche adottare denominazioni diverse e/o integrative e/o sintetiche. 2. Il rispetto del presente disciplinare, in ogni sua parte, è condizione necessaria per l accesso e la permanenza all interno del mercato. Articolo 2. Soggetti ammessi al mercato 1. Sono ammessi all esercizio della vendita diretta nell ambito del mercato gli imprenditori agricoli, la cui azienda agricola sia ubicata nella Regione Piemonte e che siano in possesso dei requisiti previsti dall articolo 2 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007 e dalle D.G.R. n. 18-10251 del 9 dicembre 2008, e D.G.R. n. 97-10416 del 22 dicembre 2008. Per la definizione di imprenditori a- gricoli è da ritenersi richiamato in questa sede il dettato dell art. 2135 codice civile, nella formulazione introdotta dall art. 1, comma 1, del D. Lgs. 228/2001, il quale, al secondo comma, precisa ulteriormente che Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico 2. Al fine anche di garantire il controllo circa la provenienza dei prodotti offerti in vendita, come previsto dal comma 3 del citato articolo 2 del D.M. 20 novembre 2007, i soggetti di cui al precedente comma 1 devono in ogni caso adempiere agli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. Articolo 3. Prodotti offerti in vendita 1. All interno del mercato possono essere offerti in vendita prodotti anche manipolati, conservati, trasformati o valorizzati, provenienti dalle aziende degli imprenditori agricoli ammessi nel mercato. 2. I medesimi imprenditori possono vendere, oltre ai prodotti di cui al comma 1, anche prodotti agricoli, dello stesso comparto merceologico, provenienti da aziende agricole ubicate nella Regione Piemonte, a condizione che questi ultimi non siano prevalenti ri- Pagina 1 di 6
spetto ai prodotti delle proprie aziende, che ne sia garantita la tracciabilità e ne sia esibita a richiesta degli organi di vigilanza la documentazione fiscale. 3. Gli imprenditori che vendono prodotti certificati biologici di propria produzione possono altresì vendere prodotti agricoli ai sensi del comma 2, a condizione che questi siano certificati biologici. 4. I prodotti ortofrutticoli freschi possono essere venduti esclusivamente in confezionamento specifico - cassette, imballi o colli - di peso predefinito, da concordare con il Gestore. 5. I prodotti alimentari deperibili, come definiti all articolo 1, comma 2, lettera i) dell Ordinanza Min. Salute 3 aprile 2002, possono essere venduti solamente se confezionati ed etichettati all origine. 6. I prodotti offerti in vendita devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti; essi, in ogni caso, devono riportare in etichetta, o per quelli non confezionati mediante l uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, l indicazione del luogo di origine territoriale e dell impresa produttrice. I medesimi prodotti non devono contenere organismi geneticamente modificati e loro derivati. Articolo 4. Norme igienico-sanitarie. Attrezzature per la vendita 1. Al fine dell esercizio dell attività di vendita all interno del mercato devono essere rispettate le disposizioni di cui al Regolamento CE/852/2004, nei limiti di applicabilità delle stesse alla produzione primaria. 2. I prodotti offerti in vendita devono essere pesati a mezzo di strumenti di pesatura omologati e soggetti a revisione periodica. Tali strumenti devono essere collocati frontalmente agli acquirenti, in modo che gli stessi possano controllare l esattezza delle operazioni di pesatura. 3. Gli imprenditori ammessi al mercato sono responsabili della conservazione e pulizia del posto o dello spazio assegnato e dell area circostante in ragione di metà della distanza con i posti o gli spazi adiacenti. Articolo 5. Modalità di vendita e di presenza dell area di mercato 1. Gli imprenditori ammessi all esercizio della vendita diretta nell ambito del mercato si obbligano, nella domanda di ammissione, a praticare prezzi in base a quanto previsto al successivo articolo 9. Il Gestore rende mensilmente conoscibili i prezzi di vendita tramite strumenti facilmente accessibili al pubblico. 2. Gli imprenditori devono esporre, in modo da risultare agevolmente visibile, la comunicazione di inizio attività di cui all articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 ovvero della quale devono dotarsi ai sensi dell articolo 3 del citato D.M. 20 novembre 2007. 3. Le imprese che applicano metodi di produzione biologici conformi alla regolamentazione comunitaria devono esporre l attestazione di certificazione biologica in corso di validità rilasciata dall organismo preposto al controllo. 4. I prodotti offerti in vendita nel mercato devono riportare l indicazione del prezzo, per unità di misura, in modo chiaro e ben leggibile, così come da normativa vigente. Pagina 2 di 6
5. Gli imprenditori devono, altresì, utilizzare imballaggi recuperabili e fornire ai clienti sacchetti biodegradabili/compostabili per l asporto delle merci. 6. Fermo restando il rispetto della disciplina in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, gli imprenditori ammessi all esercizio della vendita diretta nell ambito del mercato sono tenuti alla raccolta differenziata dei rifiuti e ad agevolare la raccolta dei medesimi rifiuti da parte dei soggetti preposti. 7. Ciascun imprenditore, ultimata l attività di vendita giornaliera, provvede a depositare i rifiuti nel luogo adiacente al mercato, individuato dal Gestore e facilmente accessibile da parte degli operatori addetti alla raccolta. 8. Gli imprenditori ammessi all esercizio della vendita diretta nell ambito del mercato, nella domanda di ammissione, si dichiarano consapevoli del contesto complessivo in cui s inserisce l attività di vendita, del suo carattere sociale, nonché dei principi e dei valori che la regolano. In particolare danno atto di conoscere la «Carta etica e deontologica del mercato di vendita diretta dei contadini VOV 102», allegata al bando e redatta dal concessionario dell area, Associazione ENZO B Onlus e che, tra le altre cose, fissa le regole di convivenza e i principi di responsabilità, i criteri di accesso e di sicurezza dell area, le modalità di manutenzione, personalizzazione, pulizia e gestione rifiuti adottate nell area, i criteri di immagine coordinata e la proibizione di uso di droghe, alcool e fumo. Gli imprenditori, nella domanda di ammissione, accettano formalmente tale Carta etica e si impegnano al suo rispetto. 9. Gli imprenditori ammessi all attività di vendita sono impegnati a collaborare e partecipare alle attività, preventivamente concordate con la Città di Torino e comunicate al Comitato di Mercato, di carattere promozionale, sociale e culturale promosse nell ambito del mercato dal Gestore e dall Associazione ENZO B Onlus. Articolo 6. Suddivisione dei posteggi per categorie merceologiche Dei 51 posteggi disponibili n 11 saranno riservati ai Produttori Biologici che operano nel rispetto dei Regolamenti CE 834/2007 e 889/2008 e n 6 saranno a disposizione per prodotti stagionali e in promozione. I posteggi verranno assegnati secondo le seguenti categorie merceologiche Categoria merceologica N. posteggi N. posteggi Convenzionali Biologici Ortofrutticoli (freschi e trasformati) 14 4 Lattiero caseari 6 2 Uova Carni e loro derivati (insaccati) 5 2 Trasformati (vino, miele, confetture, cereali moliti, ecc ) 6 2 Florovivaisti (fiori, piante, sementi) 3 1 A disposizione per prodotti stagionali e in promozione 6 ------ Totale 40 11 Articolo 7. Gestione del mercato 1. La gestione del mercato spetta a Coldiretti Torino (Gestore) che si coordina con la Città di Torino, l Associazione Mercati di Campagna Amica della Provincia di Torino e Pagina 3 di 6
l Associazione ENZO B Onlus. L Associazione ENZO B Onlus, in qualità di titolare della concessione dell area più ampia in cui è inserita l area di mercato e nei limiti dell'atto di concessione, è responsabile della sua complessiva gestione e regolamentazione, nonché responsabile delle attività di carattere sociale, culturale e benefiche che si programmeranno nell area medesima. 2. Il Gestore è competente a ricevere le domande di ammissione al mercato da parte degli imprenditori agricoli interessati, sulla base di apposito modello a tal fine da esso formulato, integrato da Autodichiarazione delle produzioni aziendali e del relativo periodo stagionale di vendita. A seguito di tali domande, il Gestore predispone l elenco dei soggetti ammessi formulato secondo due graduatorie, una per i produttori convenzionali ed una per i produttori biologici, entrambe basate sui criteri preferenziali di assegnazione che, nell ordine, sono: la sede legale dell impresa e l ubicazione dell azienda nel territorio della Provincia di Torino; prodotti ottenuti con tecniche di produzione integrata (misura 214 del PSR 2007-2013), limitatamente ai produttori convenzionali; prodotti di qualità certificati (DOP, IGP, DOC, DOCG); prodotti agroalimentari tradizionali (PAT); prodotti che adottano sistemi di etichettatura volontaria e prodotti che adottano sistemi di rintracciabilità ai sensi delle norme UNI 10939, UNI 11020, ISO 22005; titolarità aziendale in capo ad una donna o ad agricoltori di età inferiore a quarant anni; in caso di società di persone sarà prioritario il requisito della minore età riferito all impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant anni; l ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione o di presentazione presso la sede del Gestore. 3. Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al mercato sia superiore a quello dei posti o degli spazi disponibili e al fine di garantire la turnazione dei partecipanti al mercato, in considerazione della stagionalità dei prodotti offerti e sulla base delle Autodichiarazioni delle produzioni di cui al comma 2, il Gestore può assegnare detti posti o spazi, nel limite del 15% del totale dei posteggi, per periodi continuativi non superiori a 60 giorni, procedendo di seguito a nuove assegnazioni. Si osservano i criteri di cui al comma 2. 4. Il Gestore individua l orario di apertura al pubblico del mercato e lo comunica alla Città di Torino. Le aperture nei giorni festivi possono essere previste dal Gestore nell ambito della regolamentazione del commercio in sede fissa. Il Gestore assicura il rispetto degli orari da parte degli operatori. In caso di 5 assenze consecutive o di 17 assenze complessive nel corso dell anno solare, salvo che l assenza sia dipesa da gravi motivi documentati, può essere disposta dal Gestore l esclusione dell imprenditore dal mercato, con conseguente assegnazione del posto o spazio resosi libero ad altro imprenditore interessato, secondo le graduatorie di cui al comma 2. 5. Il Gestore del mercato è, altresì, competente per tutti gli adempimenti ad esso demandati dal presente disciplinare. Pagina 4 di 6
Articolo 8. Controlli sull attività esercitata nel mercato 1. Il Comitato di mercato è nominato dalla Città e vigila sull applicazione del disciplinare di mercato potendo proporre modifiche o integrazioni, svolge attività di controllo sulla qualità dei prodotti, sorveglia l andamento dei prezzi e segnala all ente Gestore e alla Città eventuali operatori inadempienti. In particolare, spetta al Comitato controllare l osservanza da parte degli imprenditori ammessi alla vendita diretta nel mercato delle disposizioni relative all etichettatura dei prodotti offerti in vendita e dell obbligo relativo all utilizzo del posto e dello spazio assegnato. Il Comitato controlla la regolarità delle assegnazioni di posto. 2. Il Comitato di Mercato prende atto della Carta etica di cui all'art. 5, comma 8. 3. Il Gestore è delegato ad escludere dall assegnazione del posto l azienda che non rispetta il presente disciplinare, segnalando l esclusione alla Città di Torino e al Comitato di Mercato. Il soggetto escluso può presentare istanza di riesame al Comitato di Mercato che, entro 30 giorni dalla data di presentazione, decide in merito, garantendo il contraddittorio tra il Gestore e l operatore escluso. 4. Sono fatte salve le attività di controllo di competenza dell Amministrazione comunale e degli altri organi di vigilanza. Articolo 9. Prezzi massimi 1. Il Gestore espone in modo ben visibile al pubblico il listino prezzi rilevato dal servizio del M.I.P.A.A.F. SMSCONSUMATORI per il Nord Italia. 2. I produttori evidenzieranno con adeguata cartellonistica i prodotti in vendita per i quali il prezzo è inferiore al 30% dei prezzi di cui al comma 1; 3. I prodotti certificati biologici, nonché quelli con altre certificazioni e i PAT, possono non essere sottoposti a quanto previsto ai commi 1 e 2. 4. Possono essere posti in vendita prodotti che non ricadono nei precedenti commi alla sola condizione che un'apposita cartellonistica visibile informi in modo esplicito il consumatore. Articolo 10. Spese di gestione del mercato 1. Al fine di consentire il migliore funzionamento del mercato, anche in considerazione delle spese necessarie all utilizzo in comune delle strutture e dei costi relativi alle utenze in esso attive, l ammissione all esercizio della vendita diretta all interno del mercato è subordinata al versamento di una quota di adesione iniziale nonché di una quota di partecipazione. 2. La quota di adesione iniziale è stabilita in misura fissa dal Gestore ed è indicata sul bando di concorso per l assegnazione dei posti al mercato. 3. La quota di partecipazione è relativa alle spese di gestione del mercato ed è dovuta dai singoli imprenditori ammessi in relazione alle spese di cui al comma 1. II Gestore ripartisce le medesime spese e provvede periodicamente a comunicarne l ammontare agli imprenditori, che sono tenuti a corrispondere la propria quota entro dieci giorni dalla richiesta di pagamento, pena l esclusione dal mercato. Pagina 5 di 6
Articolo 11. Disposizioni finali 1. Gli imprenditori ammessi all attività di vendita diretta nell ambito del mercato sono responsabili in via esclusiva, nell esercizio di detta attività, del rispetto della normativa i- gienico sanitaria nonché in materia di sicurezza alimentare, di sicurezza sui luoghi di lavoro e degli adempimenti di natura fiscale e contabile. 2. Gli imprenditori ammessi all attività di vendita diretta nell ambito del mercato si impegnano, con la sottoscrizione della domanda di ammissione di cui all articolo 6, comma 2, al rispetto delle disposizioni di cui al presente disciplinare. 3. Nella domanda di ammissione è prevista una clausola risolutiva espressa ai sensi dell articolo 1456 del codice civile, relativa all inadempimento degli obblighi previsti dal presente disciplinare, all articolo 2, comma 2, agli articoli 3, 4, 5, commi 1 e 8, all articolo 7, comma 4, nonché al precedente primo comma. 4. Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si applicano le disposizioni contenute nel citato D. M. 20 novembre 2007. Pagina 6 di 6