Cambio di indirizzo nell'ambito del comune



Documenti analoghi
N.B. : alcuni Stati dell elenco, grazie a successive convenzioni, potrebbero essere esentati dall obbligo di apostille

Austria. Capitolo I - Esenzione dalla legalizzazione

Straniero divenuto italiano

TRADUZIONI ASSEVERATE

UNIONE ITALIANI NEL MONDO

MATRIMONIO. Come fare per sposarsi nella Repubblica Slovacca e trascrivere il matrimonio in Italia

Richiesta di CITTADINANZA ELENCO DEI DOCUMENTI DA PORTARE PER LA COMPILAZIONE:

MATRIMONIO. Come fare per sposarsi nella Repubblica Slovacca e trascrivere il matrimonio in Italia

5. La nascita: DOCUMENTI E PRATICHE. 5.1 La dichiarazione di nascita

Non si rinnova né in caso di variazione di dati concernenti lo stato civile né di variazione della residenza o della professione.

Le procure provenienti dall estero

CITTA DI STRESA (Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

a) Il complesso di norme morali che regolano i rapporti tra i privati;

REGIONE VENETO HANNO DIRITTO ALL' ASSISTENZA SANITARIA:

Via Coazze n Torino Tel. n Fax n Ufficio Diplomi ed Equipollenze

Area IV-Bis - Cittadinanza Sede: Via Ostiense 131/L Roma Apertura al pubblico: Martedì e Giovedì dalle 9.00 alle 12.30

AZIENDA ULSS 20 DI VERONA

Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio

SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL FAX

Stato Civile. Per contatti tel Mail:

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

Scioglimento matrimonio in Svizzera o all'estero


Residenza, ospitalità e permesso di soggiorno: questioni e casistiche sull'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri

Separazione e divorzio

Indice degli argomenti trattati:

L sottoscritt (cognome) (nome) sesso(m/f) nat il. cittadino/a residente a (città) Prov: Stato via nr. dal

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

Convenzione europea sulla soppressione delia legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari

SOCIETA : ATTI E FATTI MODIFICATIVI

Concessione della cittadinanza

Può presentare la pratica (allegati 1, 2 e 3 scaricabili dal sito compilati, datati e firmati da entrambi i nubendi):

Documento informatico e firme elettroniche

L acquisto della cittadinanza italiana

MinisterodelloSviluppoEconomico

Cambio di residenza. Presentarsi presso lo sportello, con la seguente documentazione: Variazioni Anagrafiche

Convenzione europea sull equivalenza dei periodi di studi universitari

1. Cittadino europeo soggiornante per motivi di lavoro (artt.7, 9 e 19) :

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI TITOLO PROFESSIONALE CONSEGUITO IN PAESE EXTRA-COMUNITARIO

Settore servizi demografici

ASL FG. Avviso pubblico per incarico provvisorio di Infermiere.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL FAX

a) La distinzione delle fonti di diritto secondo un ordine gerarchico; b) La distinzioni delle fonti del diritto in fonti-atto e in fonti fatto;

PROCEDURA N. 3 Modifica dei dati identificativi dell utente

Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari.

che il figlio o i figli sono nati o entrati nella propria famiglia anagrafica il: / / e che

SOGGETTI CHE POSSONO INOLTRARE LA RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO

La costituzione di società di capitali con socio estero

I dati personali degli Utenti le strutture di RETE Reggio Emilia Terza Età sono registrati in forma cartacea nella Cartella Personale Utente e nel

Dichiarazione redditi per i pensionati all estero

Articolo 9, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).

Il sottoscritto C. F. Prov./Stato residente a CAP Prov./Stato Via/Piazza n. Tel. . Residente in

IL CITTADINO COMUNITARIO IN ANAGRAFE

GLI ATTI E DOCUMENTI STRANIERI Procedure per la legalizzazione di documenti e di firme.

Città di Somma Vesuviana

Corso di formazione per ufficiali di stato civile PROGRAMMA

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Piacenza

a cura di Gianluca Cassuto

Conservazione elettronica della fatturapa

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

ERRORI PIU FREQUENTI RISCONTRATI SULLE PRATICHE DI RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI DEPOSITATE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI - AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA - AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D AOSTA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.

Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità.

LA PREFETTURA. Slides a cura della Prefettura di Alessandria. Prefettura di Alessandria

Sottoscrizione dell accordo

CITTÀ DI NARNI. Acquisto cittadinanza italiana

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Avv. Dr. Debora Valentini IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 E LA SUA APPLICABILITÀ NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

Annotazione nell atto di matrimonio della scelta del regime applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi

COMUNE DI VILLACIDRO SERVIZIO CONTRATTI SISTEMI INFORMATIVI DEMOGRAFICI PROCEDIMENTI UFFICIO DEMOGRAFICI, ELETTORALE

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTA DI BARLETTA Settore Servizi Istituzionali Servizi Demografici

UFFICIO SERVIZI SOCIALI Tel Fax 071/ servizi.sociali@comune.senigallia.an.it

Processo UFSC. no del 15 ottobre Revoca della presunzione di paternità o del riconoscimento in Svizzera o all estero

Comune di Montemurlo

LA INFORMATIZZAZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE. Proposte di semplificazione dei procedimenti. Scheda riassuntiva a cura di Claudio Venturi

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI PRATICHE EDILIZIE RESIDENZIALI PER VIA TELEMATICA

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE

Comune di Bagno a Ripoli (Provincia di Firenze)

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE

SESAMO rel Sintesi Principali Modifiche ed Implementazioni. - Migliorie su nuova gestione divorzi

La/Il sottoscritta/o inoltra istanza ai sensi del CAPO II, sezione I della legge regionale n. 45 del 2 agosto 2013, per:

AZIENDA ULSS 20 DI VERONA

Ministero della Salute

CARATTERISTICHE DEI DOCUMENTI STRANIERI DA PRODURSI IN ITALIA I documenti devono essere: 1) Legalizzati (o apostillati) 2) Scritti o tradotti in

AL COMUNE DI DICHIARA. 1. che il minore* per il quale richiede l erogazione dell assegno è: Cognome Nome Nat a in data

Dichiarazione di assolvimento dell imposta di bollo

SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2014 pag. 141

Comune di Dicomano. Provincia di Firenze UFFICIO PERSONALE Piazza Della Repubblica, n Dicomano (FI) Tel Fax

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA

COMUNE DI CARLINO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO PROVINCIA DI UDINE

RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO

Il rilascio della certificazione anagrafica e di stato civile. Nadia Patriarca, Luca Tavani

Transcript:

Cambio di indirizzo nell'ambito del comune Un servizio dei comuni dell'alto Adige Descrizione generale In caso di cambiamento di indirizzo nell'ambito del comune, l'interessato è tenuto a rendere la relativa dichiarazione all'ufficio anagrafe. Qualora il cambiamento interessi più persone, è sufficiente che la dichiarazione sia resa da uno dei componenti della famiglia, purché maggiorenne. Il termine per gli accertamenti di legge e conseguente definizione del procedimento e di 90 giorni, salvo proroghe per giustificati motivi. L'ufficio anagrafe avvia inoltre la procedura d'aggiornamento dell'indirizzo sulla patente di guida e sulla carta di circolazione, rilasciando agli interessati una ricevuta provvisoria da allegare a tali documenti, in attesa del talloncino adesivo che la Motorizzazione Civile trasmette direttamente a domicilio. Presupposti d'accesso Dimora abituale al nuovo indirizzo. Scadenze Dimora abituale al nuovo indirizzo. Documenti richiesti documento d'identità; patente di guida e carta di circolazione ai fini della compilazione dell'apposito modello da inviare alla motorizzazione civile a Roma. Costi L'uso del servizio è gratuito.

Adressenänderung innerhalb der Gemeinde Ein Dienst der Südtiroler Gemeinden Allgemeine Beschreibung Die Adressenänderung innerhalb der Gemeinde muss vom Interessierten mit einer entsprechenden Erklärung im Meldeamt beantragt werden. Betrifft die Adressenänderung mehrere Personen, genügt es, dass die Erklärung von einem volljährigen Familienmitglied abgegeben wird. Für die Abwicklung der Adressenänderung hat das Meldeamt 90 Tage Zeit, um die gesetzlichen Überprüfungen zu veranlassen. Im Falle von gerechtfertigten Gründen kann diese Frist überschritten werden. Gleichzeitig leitet das Meldeamt die Adressenänderung im Führer- und Kraftfahrzeugschein in die Wege und stellt dem Antragsteller eine provisorische Bestätigung aus, welche den genannten Papieren bei zulegen ist, bis von der Zivilmotorisierung eine selbstklebende Etikette zugesandt wird. Zugangsvoraussetzungen Gewohnheitsmäßiger Wohnsitz laut der neuen Adresse. Termine Der Interessierte hat 20 Tage Zeit, die Adressenänderung zu melden. Notwendige Dokumente Personalausweis; Führer- und Kraftfahrzeugschein als Unterlagen zum Ausfüllen des Vordruckes, welcher der Zivilmotorisierung in Rom zugesandt wird. Kosten Die Nutzung dieses Dienstes ist kostenfrei.

Dichiarazione di nascita Un servizio dei comuni dell'alto Adige Descrizione generale Una dichiarazione di nascita va effettuata: entro tre giorni dalla nascita presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura dove il bambino è nato, entro dieci giorni presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza dei genitori del bambino, entro dieci giorni presso l'ufficio dello stato civile del comune dove il bambino è nato. Nel caso in cui i genitori del bambino non risiedono nello stesso comune, la dichiarazione della nascita viene resa nel comune di residenza della madre. La dichiarazione di nascita può essere resa nel comune di residenza del padre se vi è apposito accordo tra i genitori che deve essere comunicato all ufficiale dello stato civile. Anche in quest ultimo caso il bambino viene iscritto nell anagrafe del comune di residenza della madre. Se i genitori sono sposati, la dichiarazione di nascita può essere resa dalla madre o dal padre. Se i genitori non sono sposati devono comparire insieme se entrambi intendono riconoscere il bambino. Un figlio naturale può essere riconosciuto anche soltanto dalla madre o dal padre. Il riconoscimento è irrevocabile e può essere fatto in qualunque momento. Non è più necessario che i genitori del bambino richiedono all Ufficio delle imposte dirette l attribuzione del numero di codice fiscale. In virtù del collegamento telematico con il Ministero delle Finanze il tesserino magnetico viene ora recapitato direttamente al domicilio del neonato. Presupposti d'accesso Età minima di 16 anni Scadenze La dichiarazione va effettuata: entro tre giorni dalla nascita presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura dove il bambino è nato, entro dieci giorni presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza dei genitori del bambino, entro dieci giorni presso l'ufficio dello stato civile del comune dove il bambino è nato. La dichiarazione di nascita deve essere effettuata entro il termine prescritto (vedi descrizione generale). Se la dichiarazione è fatta dopo i prescritti dieci giorni dalla nascita l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione tardiva dell'atto di nascita e ne dà segnalazione al procuratore della Repubblica. Documenti richiesti documento d'identità; attestazione di avvenuta nascita firmata dal medico o dalla levatrice.

Costi L'uso del servizio è gratuito.

Geburtenmeldung Ein Dienst der Südtiroler Gemeinden Allgemeine Beschreibung Eine Geburtenmeldung kann erfolgen: bei der Sanitätsdirektion des Krankenhauses oder der Klinik, in der das Kind geboren wurde, beim Standesamt der Wohnsitzgemeinde der Eltern des Kindes, beim Standesamt der Gemeinde, in der das Kind geboren wurde. Haben die Eltern ihren Wohnsitz in verschiedenen Gemeinden, so erfolgt die Meldung der Geburt in der Wohnsitzgemeinde der Mutter. Die Meldung kann in der Wohnsitzgemeinde des Vaters erfolgen, wenn zwischen den Eltern eine entsprechende Vereinbarung getroffen wurde, welche dem Standesbeamten mitzuteilen ist. Das Kind wird aber auch in diesem Fall in das Meldeamtsregister der Wohnsitzgemeinde der Mutter eingetragen. Bei verheirateten Eltern kann die Geburt von der Mutter oder vom Vater angemeldet werden. Unverheiratete Eltern müssen gemeinsam erscheinen, wenn das Kind von Mutter und Vater anerkannt werden soll. Ein uneheliches Kind kann auch nur von der Mutter oder nur vom Vater anerkannt werden. Die Anerkennung ist unwiderruflich und kann zu jeder Zeit vorgenommen werden. Es ist nicht mehr notwendig, dass die Eltern die Steuernummer des Neugeborenen beim Bezirkssteueramt beantragen. Aufgrund des Datenaustausches mit dem Finanzministerium, wird dem Neugeborenen der Steuerausweis (Gesundheitskarte) direkt an den Wohnsitz zugestellt. Zugangsvoraussetzungen Mindestalter von 16 Jahren Termine Die Meldung erfolgt: innerhalb von 3 Tagen bei der Sanitätsdirektion des Krankenhauses oder der Klinik, in der das Kind geboren wurde, innerhalb von 10 Tagen beim Standesamt der Wohnsitzgemeinde der Eltern des Kindes, innerhalb von 10 Tagen beim Standesamt der Gemeinde, in der das Kind geboren wurde. Die Geburtenmeldung muss innerhalb der vorgeschriebenen Zeit erfolgen (siehe allgemeine Beschreibung). Wird eine Geburt nach den vorgeschriebenen 10 Tagen gemeldet, leitet der Standesbeamte den Geburtsakt an die Staatsanwaltschaft weiter. Notwendige Dokumente Personalausweis; Bestätigung über die Geburt, von einem Arzt oder der Hebamme unterzeichnet.

Kosten Die Nutzung dieses Dienstes ist kostenfrei.

Iscrizioni e trascrizioni Atti iscritti: sono gli atti di stato civile formati a seguito di una dichiarazione resa innanzi all USC; sono formati nel luogo ove l evento é accaduto, con un eccezione: la dichiarazione di nascita (comune di nascita, di residenza dei genitori o della madre); Copyright Die Kursunterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne Zustimmung des Autors bzw. des Südtiroler Gemeindenverbandes nicht vervielfältigt, verbreitet oder bearbeitet werden. / Il materiale del corso è tutelato dal diritto d'autore e non è pertanto ammessa la sua riproduzione, la diffusione o modificazione senza il consenso dell'autore ovvero del Consorzio dei Comuni. Katia Milanello 1/35

Iscrizioni e trascrizioni Atti trascritti: sono gli atti per i quali, una volta formati, il regolamento di stato civile prevede la trascrizione in altro Comune, al fine dell aggiornamento dell anagrafe; la trascrizione é effettuata solo se prevista dal regolamento di stato civile o perché ordinata dall autoritá giudiziaria; La trascrizione é effettuata per intero solo se ció é espressamente previsto dal regolamento di stato civile (es. matrimonio per delega, v. art. 63, 2 comma, lettere a) e b) DPR 396/2000), altrimenti é eseguita per riassunto (art. 12, 10 comma DPR 396/2000); Katia Milanello 2/35

Iscrizioni e trascrizioni Domanda di trascrizione L istanza di trascrizione puó essere verbale o scritta (art. 12 DPR 396/2000) Puó essere presentata da chi ne abbia interesse, dall interessato, dalla pubblica autoritá (es. Tribunale) o dall autoritá diplomatica o consolare italiana all estero (art. 12, 11 comma DPR 396/2000) Attenzione: la domanda di trascrizione puó essere presentata anche da un cittadino straniero se provi il proprio interesse alla trascrizione (es. coniuge straniero di cittadino italiano); Katia Milanello 3/35

Trascrizioni di atti formati all estero QUALI SONO I CONTROLLI DELL USC? a) Controllo requisiti formali: legalizzazione / apostille traduzione b) Controllo requisiti sostanziali Non contrarietá all ordine pubblico (art. 18 DPR 396/2000) Rispetto dei principi della legislazione italiana Katia Milanello 4/35

Legalizzazione Art. 1, lett. l) DPR 445/2000 per legalizzazione di firma si intende l attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell autenticità della firma stessa. Scopo: avere la certezza che il documento provenga realmente dall autorità che lo ha sottoscritto e che la sottoscrizione sia autentica, impedendo che vengano trascritti documenti falsi o rilasciati da false autorità. Katia Milanello 5/35

Legalizzazione Documenti formati all estero e da far valere in Italia Assenza della legalizzazione La mancanza della legalizzazione da parte dell organo competente rende l atto privo di qualsiasi valore giuridico e, quindi, irricevibile da parte dell USC. (massimario ed. 2010, pag. 28) Katia Milanello 6/35

Legalizzazione Documenti formati all estero e da far valere in Italia Rimedi all assenza della legalizzazione È escluso ogni altro rimedio all assenza della legalizzazione: dovrá essere necessariamente eseguita dall Autoritá diplomatica o consolare italiana all estero. (massimario ed. 2010 pag. 30) Katia Milanello 7/35

Legalizzazione La legalizzazione puó riguardare: a. documenti formati all estero e da far valere in Italia (art. 33, 2 comma DPR 445/2000) b. Documenti formati da autoritá straniere in Italia (es. attestazione consolare) e da far valere in Italia (art. 33, 4 comma DPR 445/2000) c. Documenti formati in Italia (es. un atto o un documento)e da far valere all estero (art. 33, 1 comma DPR 445/2000) Katia Milanello 8/35

Legalizzazione Documenti formati all estero e da far valere in Italia Organi deputati alla legalizzazione Art. 22, 3 comma DPR 396/2000 i documenti e gli atti dello stato civile formati all estero da autoritá straniere devono essere legalizzati dall Autoritá diplomatica o consolare competente, se non é disposto diversamente Art. 33, 2 comma DPR 445/2000 le firme sugli atti e documenti formati all estero da autoritá estere e da valere nello Stato (in Italia) sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all estero. Le firme apposte su atti e documenti dai compententi organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane non sono soggette a legalizzazione. Katia Milanello 9/35

Legalizzazione Documenti formati all estero e da far valere in Italia La regola della legalizzazione degli atti e documenti vige se non vi sono accordi plurilaterali o bilaterali che esentino dalla legalizzazione. Parliamo cioè di accordi o convenzioni: i piú frequenti per l USC sono: Convenzione dell Aja del 5 ottobre 1961, convenzione di Vienna dell 8 settembre 1976, convenzione di Atene del 15 settembre 1977, convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, accordo italo-vietnamita sui documenti per adozione (v. circolare 7 del 4.03.2010), Katia Milanello 10/35

Legalizzazione Documenti formati all estero e da far valere in Italia CONVENZIONE DELL AJA del 05.10.1961 Hanno aderito i seguenti Stati: Andorra - Antigua e Barbuda - Argentina - Armenia - Australia - Austria - Azerbaijan -Bahamas - Barbados - Belize - Bielorussia - Bosnia-Erzegovina - Botswana - Brunei - Bulgaria - Ceca - Cina (limitatamente alle regioni amministrative di Macao e Hong Kong) - Cipro - Colombia - Corea - Croazia - Danimarca - Dominica - Ecuador - El Salvador - Estonia - Fiji - Finlandia - Georgia - Giappone - Grecia - Grenada - Honduras - India - Islanda - Isole Cook - Isole Marshall - Israele - Kazakhstan - Lesotho - Lettonia - Liberia - Liechtenstein - Lituania - Lussemburgo - Macedonia - Malawi - Malta - Mauritius - Messico - Moldavia - Monaco - Montenegro - Namibia - Niue - Norvegia - Nuova Zelanda - Paesi Bassi - Panama - Polonia - Portogallo - Regno Unito - Romania - Russia - Saint Kitts e Nevis - Saint Lucia - Saint Vincent e Grenadines - Samoa - San Marino - Serbia - Seychelles - Slovacchia - Slovenia - Spagna - Stati Uniti d'america - Sud Africa - Suriname - Svezia - Svizzera - Swaziland - Tonga - Trinidad e Tobago - Turchia - Ucraina - Ungheria - Venezuela Katia Milanello 11/35

Legalizzazione CONVENZIONE DELL AJA del 05.10.1961 Ha introdotto l Apostille, timbratura quadrata, scritta in lingua francese o nella lingua ufficiale del Paese aderente, che attesta l autenticità del documento e la qualità legale dell autorità rilasciante. È indispensabile che il titolo Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961) sia menzionato in lingua inglese. Katia Milanello 12/35

Legalizzazione Documenti formati all estero e da far valere in Italia Differenza tra legalizzazione e Apostille: La legalizzazione prevede due adempimenti: a. legalizzazione da parte dell autorità straniera della firma dell USC straniero b. legalizzazione della firma del funzionario straniero da parte dell autorità diplomatica o consolare italiana all estero; L Apostille prevede invece una procedura piú snella: a. legalizzazione della firma dell USC da parte dell autorità straniera competente, mediante apposizione dell apposito timbro quadrato. Katia Milanello 13/35

Legalizzazione Documenti formati in Italia da autoritá straniere e da far valere in Italia La firma del funzionario diplomatico o consolare estero effettuata in Italia è legalizzata dalla Prefettura del luogo in cui ha sede il Consolato straniero. Tuttavia la firma potrà essere legalizzata da qualsiasi Prefettura e dal Commissariato del Governo di Bolzano, se il funzionario consolare ha depositato la propria firma. Attenzione: l USC non dovrà richiedere la legalizzazione della firma del funzionario consolare straniero apposta in Italia, se lo Stato in oggetto risulta aver sottoscritto la convenzione di Londra del 7 giugno 1968. Convenzione di Londra 7.06.1968 Prevede l esonero delle legalizzazione per gli atti formati in Italia da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari straniere presenti in Italia. Katia Milanello 14/35

Traduzione Art. 33, 3 comma DPR 445/000: agli atti e documenti indicati al comma precedente (atti formati all estero e da valere nello Stato italiano) redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da traduttore ufficiale. Art. 22 del DPR 396/2000: fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali, i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall autorità diplomatica o consolare ovvero da traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all USC la conformità al testo straniero. Quindi la traduzione può essere eseguita: a. dall autorità diplomatica o consolare italiana all estero b. da un traduttore ufficiale c. da un interprete nominato dall ufficiale di stato civile Vediamo le singole casistiche: Katia Milanello 15/35

Traduzione Traduzione eseguita dall autorità diplomatica o consolare italiana all estero Per l USC non sorge problema, trattandosi di atto che proviene da una P.A. italiana, quindi la firma del funzionario consolare che ha eseguito la traduzione non deve essere legalizzata. Katia Milanello 16/35

Traduzione Traduzione eseguita all estero da traduttore ufficiale o accreditato La firma del traduttore deve essere legalizzata? SI Massimario ed.2010, pag. 29 la legalizzazione non riguarda solamente l atto formato all estero, ma anche la firma del traduttore: anche in questo caso, si tratta di un adempimento indispensabile che deve risultare in calce alla traduzione stessa. Principio generale: le firme dei traduttori giurati, ufficiali o accreditati devono essere legalizzate o apostillate. L USC deve peró prestare attenzione, perché esistono CASI PARTICOLARI Katia Milanello 17/35

Traduzione Traduzione eseguita all estero da traduttore ufficiale o accreditato SPECCHIETTO RIASSUNTIVO: a. Traduzione eseguita da traduttore/interprete e consegnata (unitamente all atto) all autoritá diplomatica o consolare italiana dal diretto interessato: necessaria la legalizzazione della firma del traduttore (massimario ed. 2010, pagg. 29-30); b. Traduzione eseguita da traduttore/interprete e acquisita dall autoritá diplomatica o consolare italiana per inviare l atto in italia per la relativa trascrizione: necessaria la legalizzazione della firma del traduttore (massimario ed. 2010, pagg. 29-30); c. Traduzione eseguita (ma non riportante la firma del traduttore) e apposizione del timbro traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero da parte dell autoritá diplomatica o consolare italiana: non necessaria la legalizzazione della firma del traduttore (in quanto mancante; massimario ed. 2010, pag. 29); d. L autoritá locale trasmette all autoritá diplomatica o consolare italiana all estero l atto e in allegato anche la traduzione in italiano: non necessaria la legalizzazione della firma del traduttore perché la legalizzazione della firma del funzionario che ha firmato l atto vale anche per tutti i documenti allegati (massimario ed. 2010, pag.29). Katia Milanello 18/35

Traduzione CONVENZIONI DA RICORDARE in materia di traduzione Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987: le firme dei traduttori sono esentate dalla legalizzazione; Convenzione dell Aja del 1961: le firme dei traduttori devono essere apostillate; Convenzione di Vienna dell 8 settembre 1976: disciplina il rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile (nascita, matrimonio e morte), utilizzando i modelli previsti dalla Convenzione, in esenzione da legalizzazione e traduzione; Convenzione di Monaco del 5 settembre 1976: disciplina il rilascio del certificato di capacitá matrimoniale utilizzando il modello plurilingue previsto dalla convenzione, che pertanto non richiede legalizzazione né traduzione Katia Milanello 19/35

Traduzione Traduzione eseguita in Italia Problema: l atto di stato civile é correttamente legalizzato / apostillato, ma manca della traduzione! L atto potrá essere tradotto: a. da un traduttore ufficiale, previo asseveramento della sua firma davanti a organi istituiti presso il Tribunale (art. 22 DPR 396/2000; art. 33, 3 comma DPR 445/2000); b. da un interprete nominato dall USC con giuramento davanti allo stesso (art. 22 DPR 396/2000). DISCREZIONALITÁ DELL USC! c. dall autoritá diplomatica o consolare straniera operante in Italia che certificherá la traduzione conforme al testo straniero. Attenzione: la firma del traduttore diplomatico o consolare dovrá essere legalizzata dalla locale Prefettura, salvo che si tratti di autoritá consolare di uno stato adente alla convenzione di Londra del 7 giugno 1968!! (massimario ed. 2010, pag. 28). Katia Milanello 20/35

Traduzione Domanda: la traduzione puó essere fatta per riassunto? Risposta: NO, non puó essere eseguita per riassunto! (circ. 31 del 7.6.2007, massimario ed. 2010, pag. 28) Domanda: la traduzione in lingua italiana puó essere essere eseguita dall USC? Risposta: NO, l USC non é abilitato a fungere da traduttore! (massimario ed. 2010, pag 28); Domanda: la traduzione puó essere fatta dall interessato in Italia? Risposta: non esiste una norma specifica a riguardo. Per opportunitá e obbiettivitá sarebbe un fatto da evitare; in ogni caso si deve ricordare il profilo penale a cui il traduttore giurato va incontro in caso di falsa dichiarazione. Domanda: la traduzione di un atto formato all estero e correttamente legalizzato / apostillato puó essere eseguita in Italia dall autoritá consolare straniera? Risposta: SI (massimario ed. 2010, pag. 28). Katia Milanello 21/35

Trascrizioni di atti formati all estero Requisiti di valitá sostanziale: esempi L USC non puó trascrivere atti che risultino contrari all ordine pubblico, quindi l USC dovrá rifiutare la trascrizione di : omologazione di matrimonio (tipica dei Paesi mussulmani): Non sono trascrivibili atti di matrimonio che non registrino l espressa dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e moglie manifestata di fronte all autoritá competente; pertanto, non possono essere trascritti atti come la cosiddetta omologazione di matrimonio (o atto ricognitivo di matrimonio), che consiste nella dichiarazione resa (ed omologata da un autoritá giurisdizionale del Paese straniero), anziché dagli sposi, da testimoni di una celebrazione avvenuta in forma familiare o privata. (massimario ed. 2010, pag. 106); Quindi, l USC in questo caso dovrá rifiutare la trascrizione con atto scritto e motivato (art. 7 DPR 396/2000) e indicare all interessato la via del ricorso giurisdizionale presso il competente Tribunale (ex art. 95 del DPR 396/2000). Katia Milanello 22/35

Trascrizioni di atti formati all estero Divorzio revocabile: in generale, un divorzio revocabile sentenziato all estero é da ritenersi non riconoscibile per contrarietá all ordine pubblico. Nel caso di richiesta di trascrizione dell atto di matrimonio da parte di neocittadino italiano contenente la dizione di <<divorziato in base a divorzio revocabile>>, non ha alcuna rilevanza il fatto che gli eventi siano accaduti quando il cittadino era ancora straniero, ma rileva che l evento produca effetti contrari ai principi dell ordine pubblico italiano. Attenzione: un successivo provvedimento della competente autoritá del Paese straniero, che dichiari definitivo ed irrevocabile il divorzio, consente di superare il rilievo di contrarietá all ordine pubblico. Quindi, l USC in questo caso dovrá rifiutare la trascrizione con atto scritto e motivato (art. 7 DPR 396/2000) e richiedere eventualmente ulteriore documentazione che attesti la definitivitá della sentenza di divorzio estera. Katia Milanello 23/35

Trascrizioni di atti formati all estero Matrimonio con minorenne: il matrimonio di cittadino italiano maggiorenne con una cittadina straniera infrasedicenne secondo il diritto italiano é NULLO, anche se celebrato all estero, nel Paese di cui la sposa é cittadina e che ne ammetta la possibilitá. Quindi, l USC in questo caso dovrá rifiutare la trascrizione con atto scritto e motivato (art. 7 DPR 396/2000); la trascrizione sará possibile al compimento del 19.esimo anno di etá del/la nubendo/a minorenne all epoca della celebrazione. Katia Milanello 24/35

Trascrizioni di atti formati all estero Posta Elettronica Certificata (PEC) per ogni atto da trascrivere il consolato competente trasmette, tramite PEC, un file compresso informato PDF firmato digitalmente; Il file contiene: a) versione elettronica dell atto di stato civile, b) la traduzione integrale autenticata, c) dichiarazione che certifica la conformitá della documentazione trasmessa con gli originali cartacei in possesso del Consolato che li invia; Katia Milanello 25/35

Trascrizioni di atti formati all estero L USC, ricevuto il file tramite PEC, provvede a: stampare tutta la documentazione contenuta nel file; trascrivere l atto di stato civile; apporre sulla dichiarazione di conformitá consolare la propria dichiarazione circa la conformitá dell atto stampato (e quindi trascritto) a quello ricevuto tramite PEC dal consolato. comunicare al consolato per posta elettronica (PEC o semplice) l avvenuta trascrizione; archiviare la documentazione ricevuta, come di rito. (massimario ed. 2010, pag. 26; circ. 23 del 27.10.2009) Katia Milanello 26/35

Trascrizioni di atti formati all estero Casi particolari: il file PDF puó contenere piú atti di stato civile riferiti ad una stessa persona; ogni atto dovrá essere corredato dalla dichiarazione consolare di conformitá agli originali in possesso del consolato; Se il file PDF non é firmato digitalmente, l USC non ha certezza dell integritá del documento elettronico ricevuto e pertanto é prudente chiedere al consolato un nuovo invio. Katia Milanello 27/35

Trascrizioni di atti formati all estero Regolamento europeo 2201/2003 Si applica per riconoscere (e trascrivere) in Italia: sentenze di divorzio e separazione pronunciate in Paesi dell Unione Europea dopo il 1. marzo 2005; sentenze di divorzio e separazione pronunciate in Paesi dell Unione Europea, il cui procedimento sia iniziato dopo il 10 marzo 2001 e sia ancora in corso alla data del 1. marzo 2005; (massimario ed. 2010 pag. 138) In questi casi, quindi, l USC non deve applicare l art. 64 della legge di diritto internazionale privato 218/1995! Katia Milanello 28/35

Trascrizioni di atti formati all estero: Reg. Eu 2201/2003 Ai sensi dell art. 22 del Regolamento europeo, l USC NON dovrá riconoscere valide le sentenze pronunciate in un Paese dell Unione Europea se: a) contrarie all ordine pubblico italiano; b) pronunciate in contumacia e al contumace non risulta essere stato garantito il proprio diritto di difesa; occorre verificare che le parti siano state portate a conoscenza del giudizio e che abbiano avuto materialmente il tempo per costituirsi e che in caso di assenza ne sia stata dichiarata la contumacia; c) se la sentenza é in contrasto con altra decisione resa in un procedimento tra le medesime parti in Italia; d) se la sentenza é in contrasto con altra decisione resa precedentemente tra le medesime parti in altro Stato membro; Katia Milanello 29/35

Trascrizioni di atti formati all estero: Reg. Eu 2201/2003 Importante: l Autorità dello Stato richiesto (l USC) non può procedere al riesame della competenza giurisdizionale dello Stato membro di origine, proprio perché i rapporti tra gli Stati membri sono fondati sulla reciproca fiducia. Katia Milanello 30/35

Trascrizioni di atti formati all estero: Reg. Eu 2201/2003 L USC dovrá: richiedere la produzione del certificato di cui all art. 39 del regolamento europeo; il certificato non dovrá essere né tradotto, né legalizzato; verificare che la sentenza non sia stata pronunciata in contumacia (punto 5.4) se la sentenza é pronunciata in contumacia, l USC dovrá richiedere all interessato la documentazione di cui all art. 37, 2 comma del reg. europeo, cioé: l originale o la copia autenticata della documentazione che provi l avvenuta notifica al contumace della domanda di divorzio / separazione o che provi che il contumace ha accettato in modo inequivocabile la decisione (es. ha contratto nuovo matrimonio). Tale documentazione non deve essere legalizzata; se del caso dovrá essere tradotta. acquisire la dichiarazione sostitutiva di notorietá dell interessato alla trascrizione attestante i punti a) e b) della scheda precedente; (massimario ed. 2010, pagg. 138/139) Katia Milanello 31/35

Trascrizioni di atti formati all estero: legge 218/1995 Legge di diritto internazionale privato 218/1995 Si applica per riconoscere (e trascrivere) in Italia: le sentenze di divorzio rese da un tribunale estero di un Paese non appartenente all Unione Europea (es. Marocco, Cuba ecc). L USC dovrá attenersi a quanto stabilito dall art. 64 della legge 218/1995. Katia Milanello 32/35

Trascrizioni di atti formati all estero: legge 218/1995 L USC dovrá verificare che: il giudice poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell ordinamento italiano, cioé: 1. il convenuto é residente /domiciliato in quel Paese; 2. i coniugi o l attore sono residenti in quel Paese; 3. il matrimonio é stato celebrato in quel Paese; 4. uno degli sposi é cittadino di quel Paese; Esempio Nel caso ci pervenga la richiesta di trascrizione di sentenza di scioglimento di matrimonio emessa a Cuba si riconosce la competenza del giudice cubano quando: 1) il convenuto dinanzi al giudice cubano è residente o domiciliato a Cuba; 2) i coniugi o l attore sono residenti a Cuba; 3) uno degli sposi è cittadino cubano; 4) la celebrazione del matrimonio è avvenuta a Cuba. Katia Milanello 33/35

Trascrizioni di atti formati all estero: legge 218/1995 il procedimento sia stato portato a conoscenza del convenuto e che siano stati rispettati i diritti di difesa; occorre verificare che le parti siano state portate a conoscenza del giudizio e che abbiano avuto materialmente il tempo per costituirsi e che in caso di assenza ne sia stata dichiarata la contumacia; le parti si siano costituite in giudizio e che l eventuale contumacia sia stata pronunciata ai sensi della legge del luogo; la sentenza sia passata in giudicato (= data di deposito in cancelleria; alcuni Stati hanno un unico grado di giurisdizione, pertanto in caso dubbio é necessario interpellare il Consolato italiano del luogo). Questo significa che la sentenza deve essere definitiva nel paese di origine ed è accoglibile anche se l attestazione del passaggio in giudicato è indicato in un foglio a parte (es. Stati Uniti d America); segue Katia Milanello 34/35

Trascrizioni di atti formati all estero: legge 218/1995 acquisire la dichiarazione sostitutiva di notorietá dell interessato alla trascrizione attestante a) che la sentenza in oggetto non é contraria ad altra sentenza italiana e che b) non pende alcun processo davanti ad un giudice italiano tra le stesse parti iniziato precedentemente. L unica verifica che l USC puó effettuare è quella sull atto di matrimonio e controllare che non esista annotazione di un altra sentenza di divorzio. Katia Milanello 35/35

Standesamt - Grundzüge und Vorgehensweise in der Praxis Stato civile - principi e aspetti pratici Referenti/Referenten: Dott.ssa Milanello Katia, Dr. Fiechter Klaus Südtiroler Gemeindenverband Genossenschaft Kanonikus- Michael- Gamper- Straße 10 39100 BOZEN Tel. 0471 304655 Fax 0471 304625 Bozen, 06.04.2011 E-mail: info@gvcc.net Homepage: www.gvcc.net Copyright Die Kursunterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne Zustimmung des Autors bzw. des Südtiroler Gemeindenverbandes nicht vervielfältigt, verbreitet oder bearbeitet werden. / Il materiale del corso è tutelato dal diritto d'autore e non è pertanto ammessa la sua riproduzione, la diffusione o modificazione senza il consenso dell'autore ovvero del Consorzio dei Comuni

La delega di stato civile Art. 1 DPR 396/2000: Le funzioni di ufficiale di stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso di esegenze straordinarie e temporalmente limitate, a dipendenti tempo determinato del comune, previo superamento di apposito corso, o -omissis- ad un consigliere comunale o al segretario comunale. Per il ricevimento del giuramento di cui all art. 10 della legge 91/1992 (cittadinanza) e per la celebrazione del matrimonio, le funzioni possono essere delegate anche ad uno o piú consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per l elezione a consigliere comunale. Attenzione: in quest ultimo caso, l USC dovrá richiedere certificato di iscrizione nelle liste elettorali ed inoltrare la comunicazione di delega delle funzioni al Commissariato del Governo di Bolzano. Katia Milanello 2/30

La delega di stato civile La delega puó riguardare l esercizio totale o parziale (es. solo rilascio certificati) delle funzioni. Non richiede accettazione da parte del segretario e dei dipendenti a tempo indeterminato e la rinuncia é ammessa solo per gravi e comprovati motivi (art.4, 3 comma DPR 396/2000). Consiglieri, assessori e cittadini italiani devono invece accettare espressamente il conferimento della delega (art. 2, 4 comma DPR 396/2000). Katia Milanello 3/30

Il rapporto di filiazione E il rapporto tra il figlio ed i genitori che lo hanno generato Il nostro sistema giuridico distingue due tipi di filiazione: filiazione legittima e filiazione naturale Katia Milanello 4/30

Il rapporto di filiazione Filiazione legittima Quando un bambino nasce da genitori uniti tra loro da un matrimonio valido, il figlio acquista lo stato di figlio legittimo, attraverso la sola dichiarazione di nascita Katia Milanello 5/30

Il rapporto di filiazione Filiazione naturale: Si parla di figlio naturale quando il bambino nasce da persone non coniugate fra di loro e solo: - per effetto di un atto volontario del genitore (riconoscimento di figlio naturale) - o di accertamento ad opera del giudice (riconoscimento giudiziale di paternità o maternità) Katia Milanello 6/30

Dichiarazione di nascita IMPORTANTE! L Ufficiale dello Stato Civile deve limitarsi a ricevere la dichiarazione, senza provvedere a controlli sulla veridicità della stessa (massimario ed. 2010, pag. 63). Katia Milanello 7/30

Dichiarazione di nascita CHI PUO RENDERE LA DICHIARAZIONE DI NASCITA? (art. 30) Filiazione legittima: la dichiarazione può essere resa dai genitori, senza distinzione se si tratti di padre o madre; filiazione naturale: la dichiarazione deve essere resa da entrambi i coniugi se il riconoscimento è congiunto, altrimenti la dichiarazione può essere resa dall unico genitore che effettua il riconoscimento; Katia Milanello 8/30

Dichiarazione di nascita ULTERIORI CASI: Procuratore speciale, legittimato con le forme e nei modi dell art. 12, comma 7-396/2000 (scrittura privata non autenticata). Medico solo nel caso di filiazione legittima o nel caso di figlio di ignoti; Ostetrica solo nel caso di filiazione legittima o nel caso di figlio di ignoti; Altra persona che ha assistito al parto solo nel caso di filiazione legittima o nel caso di figlio di ignoti; Katia Milanello 9/30

Dichiarazione di nascita COMUNE DI NASCITA entro 10 giorni (eventuale trascrizione nel comune di residenza dei genitori; se residenze diverse, in quello della madre) COMUNE DI RESIDENZA entro 10 giorni (eventuale trascrizione nel Comune di residenza della madre - il comune invia la comunicazione al comune di nascita) DIREZIONE SANITARIA DELL OSPEDALE O CASA DI CURA entro 3 giorni - (trascrizione nel comune di nascita se non diversamente richiesto dai genitori Katia Milanello 10/30

Dichiarazione di nascita Nel caso di dichiarazione di nascita effettuata da cittadino straniero, quali potrebbero essere, per l ufficiale dello stato civile eventuali difficoltà operative? 1) L identificazione 2) Lo status del figlio: legittimo o naturale 3) L attribuzione del cognome e del nome 4) L attribuzione della cittadinanza Katia Milanello 11/30

Dichiarazione di nascita Identificazione: Lo straniero è identificato con il passaporto o documento equipollente. Nel caso in cui fosse sprovvisto di documenti, l USC potrà ricorrere a due testimoni, maggiorenni, muniti di documento di identità che renderanno dichiarazione di riconoscere il denunciante come XY ; tale dichiarazione è allegata alla restante documentazione e riposta nel fascicolo. Katia Milanello 12/30

Status del figlio Dichiarazione di nascita Il genitore che provvede alla denuncia di nascita dichiara che il figlio è nato in costanza di matrimonio. La dichiarazione deve essere ricevuta senza che debba essere dimostrato lo stato di coniugio mediante esibizione di certificazione. Katia Milanello 13/30

Status del figlio Dichiarazione di nascita Anche nel caso di filiazione naturale, all atto della dichiarazione di nascita nulla dovrà essere richiesto ai cittadini. Il dichiarante si assumerà tutte le responsabilità di eventuali false dichiarazioni, con le conseguenze penali che possono comportare Katia Milanello 14/30

Dichiarazione di nascita Nome e cognome Art. 24 della legge 218/1995: L esistenza e il contenuto dei diritti della personalitá sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; omissis Katia Milanello 15/30

Dichiarazione di nascita Saranno quindi i genitori, al momento della dichiarazione di nascita, ad indicare quale cognome spetterà al figlio. Pertanto, nell atto di nascita dopo la dicitura: Il dichiarante dà il nome di:. verrà inserito ed il cognome di:. ai sensi dell articolo 24 della legge 218/1995 Katia Milanello 16/30

Dichiarazione di nascita Nell ipotesi che il nome assegnato al bambino non rispettasse la legge dello Stato di appartenenza (es. Paesi mussulmani), l USC procederá alla correzione dell atto di nascita su esibizione di apposita attestazione consolare (ev. legalizzata) ex art. 98, comma 1 del DPR 396/00; annotazione del tipo: Ai sensi dell art. 24 della legge 218/1995 l esatto cognome (o nome) spettante al controscritto in base alla legge. é come da attestazione n. di data rilasciata dal Consolato in (Massimario ed. 2010, pag. 64 e circolare n. 66 del 29.11.2004). Katia Milanello 17/30

Dichiarazione di nascita Cittadinanza Nell ipotesi che al figlio nato in Italia non venga trasmessa la cittadinanza dei genitori stranieri in base alle leggi dello Stato di appartenenza, al figlio minore viene attribuita la cittadinanza italiana in base a quanto stabilito dall art. 1 comma 1, lett. B della legge 91/92 (chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono). segue Katia Milanello 18/30

Dichiarazione di nascita Cosa deve fare a questo punto l USC? La prova della mancata trasmissione deve essere fornita dai diretti interessati mediante la produzione di un attestazione consolare o altra idonea documentazione, mentre la verifica e la conseguente attribuzione della cittadinanza italiana è competenza esclusiva del Ministero dell Interno cui l ufficiale dello stato civile deve trasmettere la documentazione prodottagli (copia integrale dell atto di nascita e attestazione consolare). segue Katia Milanello 19/30

Dichiarazione di nascita L Ufficiale dello stato civile provvederà a: 1) ricevere la dichiarazione di nascita; 2) richiedere la documentazione atta a dimostrare la non trasmissione della cittadinanza dei genitori 3) trasmettere la documentazione e la copia integrale dell atto di nascita al Ministero dell Interno (art. 16 d.p.r. 572/1993) per attribuzione cittadinanza; 4) annotare la comunicazione del Ministero circa l attribuzione della cittadinanza italiana jus soli; (es. Cuba, (Massimario ed. 2010, pag. 43) Katia Milanello 20/30

Dichiarazione di nascita Casi particolari Nessun problema si presenterá all USC qualora la dichiarazione di nascita con riconoscimento sia resa da donna coniugata (anche separata) e dal partner, padre del bambino (massimario ed. 2010, pag. 61); Attenzione: se la dichiarazione di nascita e il riconoscimento sono resi solo da donna coniugata (anche separata), l USC deve provvedere alla segnalazione al Tribunale dei Minorenni (art. 74 legge 184/1983); sentenza di disconoscimento di paternitá di filiazione legittima con denuncia di nascita resa, all epoca, solo dal padre: la sentenza non produce alcun effetto sul rapporto di filiazione materna;il figlio assume il cognome della madre, salvo trattarsi di persona maggiorenne (massimario ed. 2010, pag. 54); Katia Milanello 21/30

Documentazione 1. Attestazione sanitaria di nascita 2. Attestazione sanitaria di constatazione di avvenuto parto 3. Dichiarazione sostitutiva di notorietá, in caso di parto avvenuto senza assistenza sanitaria Se la documentazione di cui ai punti 1 e 2 riporta degli errori materiali di scrittura, si consiglia di provvedere ugualmente alla redazione della dichiarazione di nascita, contattando la direzione sanitaria per far eseguire in tempi rapidissimi la correzione. Katia Milanello 22/30

Dichiarazione di nascita tardiva L ipotesi ricorre se il denunciante rende la dichiarazione di nascita oltre i 10 giorni dalla nascita; l USC applica la formula 41/bis per citare i motivi del ritardo; l atto di nascita é immediatamente certificabile. Attenzione: se il denunciante non indica i motivi del ritardo o non produce la documentazione di cui all art. 30, l USC non puó redigere l atto di nascita, che sará formato sulla base del decreto del Tribunale; In entrambi i casi, l USC deve dare segnalazione al Procuratore della Repubblica! (art. 31 DPR 396/2000) Katia Milanello 23/30

Omessa dichiarazione di nascita L ipotesi ricorre se la dichiarazione di nascita non viene resa nemmeno tardivamente; é l USC che viene a conoscenza di una nascita non denunciata. Si suggerisce, se possibile, il buon senso: contattare immediatamente i genitori per permettere la dichiarazione di nascita tardiva. Se ció non é possibile, l USC deve relazionare dettagliatamente al Procuratore della Repubblica e l atto di nascita potrá essere formato SOLO sulla base del decreto del Tribuale dei Minorenni (art. 32 DPR 396/2000). Katia Milanello 24/30

Riconoscimento E un atto personalissimo, non può essere compiuto tramite rappresentante E un atto puro, non sopporta condizione o termine (art. 257 c.c.) E un atto irrevocabile (art. 256 c.c.) per cui non può essere revocato da chi l ha compiuto. Katia Milanello 25/30

Riconoscimento Può avvenire: nell atto di nascita, contestualmente alla dichiarazione di nascita a chi? All ufficiale dello stato civile con dichiarazione posteriore alla nascita a chi? All Ufficiale dello stato civile e al notaio Katia Milanello 26/30

Riconoscimento Riconoscimento successivo alla denuncia di nascita Quali sono le verifiche che l USC deve effettuare? non deve trattarsi di figlio incestuoso (art 251 c.c.); Il figlio non deve avere indicazione di maternitá e/o paternitá, a seconda del caso ricorrente; il genitore che effettua il riconoscimento deve avere compiuto 16 anni; se il figlio ha meno di 16 anni, è necessario il consenso del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento: questa è una condizione di validità alla cui mancanza deve, eventualmente, supplire il Tribunale per i Minorenni; Se il figlio ha compiuto 16 anni è necessario il suo assenso: questa è, invece, una condizione di efficacia, nel senso che il riconoscimento non produce effetti fin quando non intervenga l assenso; Katia Milanello 27/30

Riconoscimento Se il riconoscimento riguarda i cittadini stranieri, occorre far riferimento alla legge 31 maggio 1995, n. 218- Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e, in particolare, agli articoli dal 33 al 37 che affrontano gli aspetti della filiazione, legittimazione, riconoscimento di figlio e relativa giurisdizione. Katia Milanello 28/30

Articolo 35 Legge 218/1995 Riconoscimento 1. Le condizioni sono stabilite dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevoli, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene. 2. La capacità al riconoscimento è stabilita dalla legge nazionale del genitore; 3. La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui il riconoscimento avviene; Katia Milanello 29/30

Riconoscimento Genitore italiano che riconosce come figlio naturale un cittadino straniero: Tale riconoscimento sarà regolato dalla legge italiana per quanto riguarda la capacità del genitore ad effettuare il riconoscimento. E per quanto riguarda il figlio? Stante la prevalenza dell interesse del figlio, la legge italiana sarà applicabile per determinare le condizioni per effettuare tale riconoscimento, in deroga al criterio della legge nazionale del figlio. Infatti, applicando la legge italiana (quale legge nazionale del soggetto italiano che intende effettuare il riconoscimento ) ne deriverà comunque un vantaggio al figlio al fine di determinarne la filiazione. Katia Milanello 30/30

Pubblicazioni di matrimonio cittadino straniero Matrimonio in Italia L USC dovrá attenersi a quanto disposto dagli artt. 116 (nullaosta + regolare soggiorno), 84 (minore etá), 85 (infermitá mentale; da interdizione legale che è una pena accessoria ad una sentenza penale che comporta un limite temporale della capacitá legale e non giuridica), 86 (precedente vincolo matrimoniale non ancora sciolto), 87 (punti 1,2,4) (relazioni parentali con l altro nubendo), 88 (condanna per omicidio tentato o consumato sul coniuge dell altro nubendo) e 89 (divieto temporaneo di nuove nozze) del codice civile. L USC pertanto richiederá la presentazione di: documento dal quale risulti che, giusta le leggi a cui é sottoposto, nullaosta al matrimonio o certificato ai sensi della convenzione di Monaco o altra documentazione ai sensi di accordi internazionali; documento circa la regolaritá del soggiorno in Italia; e verificherá il rispetto degli articoli su indicati. Copyright Die Kursunterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne Zustimmung des Autors bzw. des Südtiroler Gemeindenverbandes nicht vervielfältigt, verbreitet oder bearbeitet werden. / Il materiale del corso è tutelato dal diritto d'autore e non è pertanto ammessa la sua riproduzione, la diffusione o modificazione senza il consenso dell'autore ovvero del Consorzio dei Comuni Katia Milanello 1/14

Pubblicazioni di matrimonio cittadino straniero Nullaosta L art. 116 non codifica un unico tipo di documento, con un aspetto e un contenuto univoci, bensí esprime una necessitá sostanziale: dee attestare che per la legge straniera non sussistono impedimenti al matrimonio; i modelli che potranno essere presentati all USC sono pertanto molteplici ; puó essere rilasciato dall autoritá diplomatica straniera in Italia (ev. legalizzazione presso Prefettura o Commissariato Governo BZ) oppure dalla competente autoritá straniera all estero (ev. legalizzazione e traduzione); nessun documento sostitutivo del nullaosta puó essere accettato dall USC, ad eccezione di particolari accordi internazionali (es. USA); la dichiarazione consolare che attesta il solo stato libero del cittadino straniero non puó essere accettata, in quanto l USC non riuscirá ad escludere il verificarsi delle situazioni previste dagli artt. 85,86,87,88 e 89 cc.; Katia Milanello 2/14

Pubblicazioni di matrimonio cittadino straniero Nullaosta I dati che vi compaiono: 1. generalitá, luogo e data di nascita; 2. maternitá e paternitá; 3. cittadinanza e stato civile Non é strettamente necessaria l indicazione dei dati dell altro nubendo (massimario ed. 2010, pag. 110). Il nullaosta é valido sei mesi dal rilascio da parte delle competenti autoritá straniere, ai sensi dell art. 41, 1 comma DPR 445/2000 (pag. 110), salvo che lo stesso documento non indichi, per la legge straniera, una validitá temporale diversa. Il nullaosta deve essere valido al momento delle pubblicazioni di matrimonio; l USC potrá celebrare comunque il matrimonio, anche se il nullaosta nel frattempo risultasse scaduto. Katia Milanello 3/14

Pubblicazioni di matrimonio cittadino straniero Nullaosta Sul nullaosta possono comparire delle condizioni di validitá: l USC dovrá considerarle come non apposte se contrarie all ordine pubblico (es. appartenenza ad una fede religiosa o certificato di conversione ad una fede) (circolare n. 46 dell 11.09.2007); se il nullaosta non viene presentato, l USC deve rifiutare le pubblicazioni di matrimonio con atto scritto e motivato (art. 7 DPR 396/2000; massimario ed. 2010, pag. 108) Specchietto riassuntivo: 1. nullaosta non prodotto, né acquisito: rifiuto dell USC; 2. nullaosta presentato, ma negativo perché secondo la legge straniera sussistono impedimenti: rifiuto dell USC; 3. nullaosta negativo, ma per ragioni che contrastano con l ordine pubblico ( a condizione che lo sposo produca il certificato di conversione all Islam ): l USC procede alle pubblicazioni e al matrimonio perché non tiene conto della negazione o delle condizioni apposte sul nullaosta; 4. nullaosta positivo, ma con specificazione di precise condizioni che, peró, contrastano con l ordine pubblico ( a condizione che lo sposo produca il certificato di conversione all Islam ): l USC procede alle pubblicazioni e al matrimonio perché non tiene conto delle condizioni apposte sul nullaosta. (massimario ed. 2010, pag. 112) Katia Milanello 4/14

Pubblicazioni di matrimonio cittadino straniero Casi particolari Le generalitá risultanti dal nullaosta sono diverse da quelle del passaporto: si utilizzano quelle indicate sul nullaosta, che potranno successivamente essere corrette da attestazione consolare (annotazione sull atto); se la nubenda risultasse divorziata senza indicazione della data della sentenza, l USC deve verificare il rispetto dei 300 giorni di cui al art. 89, esaminando il dispositivo della sentenza straniera (pag. 114) oppure richiedendo attestazione consolare che attesti che il divorzio é avvenuto per le tre condizioni che esonerano dal computo dei 300 giorni: a) separazione personale avvenuta tre anni prima; b) matrimonio non consumato; c) matrimonio nullo per impotenza a generare; L USC come calcola i 300 giorni? Dalla data del deposito in cancelleria! (Massimario ed. 2010, pag. 164) nubendo/a infrasedicenne: rifiuto dell USC (Massimario ed. 2010, pag. 109); nubendo/a di etá compresa tra i 16-18 anni: all USC deve essere presentata autorizzazione/ammissione al matrimonio, rilasciata dal Tribunale compente (massimario ed. 2010, pag. 109); pubblicazioni per procura: all USC deve essere presentata procura speciale (art. 50, DPR 396/2000) risultante da scrittura privata con firma non autenticata (miacel n. 2 del 26.03.2001); segue Katia Milanello 5/14

Pubblicazioni di matrimonio cittadino straniero Casi particolari U.S.A.: l USC applicherá la legge 1195 del 13.10.1965 (dichiarazione giurata dell interessato davanti al console americano, atto notorio reso presso il Tribunale competente); Polonia: circ. 31 del 11.07.2005; Norvegia: circ. 303 del 09.12.2004; Moldavia: circ. 27 del 22.09.2010; Brasile: circ. 1 del 08.01.2009; Svezia: circ. 2 del 28.01.2010; Bulgaria: circ. 139 del 27.04.2009; Slovacchia: nota del Consolato slovacco di data 11.02.2011; Australia: legge 233 del 29.09.2002; segue Katia Milanello 6/14