vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 22/10/2007 n Individuazione delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale ;

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REGIONE PIEMONTE BU23 09/06/2011 Deliberazione della Giunta Regionale 24 maggio 2011, n. 17-2093 Iter procedurale per l'autorizzazione alla cancellazione dal patrimonio indisponibile, conseguente iscrizione in quello disponibile ed alienazione o diverso uso, dei beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprieta' delle Aziende Sanitarie Regionali: Locali, Ospedaliere ed Ospedaliero-Universitarie. Aggiornamento. Revoca D.G.R. n. 37-7963 del 9/12/2002. A relazione dell'assessore Ferrero: Viste le seguenti leggi in materia di patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà delle Aziende Sanitarie Locali, Ospedaliere ed Ospedaliero-Universitarie: Legge Regionale 18/01/1995 n. 8 e s.m.i.; D.Lgs. 19/06/1999 n. 229 e s.m.i.; Legge Regionale 06/08/2007 n. 18 e s.m.i.; vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2002 n. 37-7963; vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 22/10/2007 n. 136-39452 Individuazione delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale ; visto che l art. 5, comma 2, del decreto legislativo 19/06/1999, n. 229 e s.m.i., prevede che Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a previa autorizzazione della Regione. I beni mobili e immobili che le Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere e gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina dell articolo 828, secondo comma, del codice civile. ; considerato che le ex Unità Sanitarie Locali ora Aziende Sanitarie Locali, Ospedaliere ed Ospedaliero-Universitarie hanno l obbligo, adottando specifica deliberazione, di richiedere alla Giunta Regionale l autorizzazione per la cancellazione dei beni mobili, mobili registrati ed immobili dal patrimonio indisponibile ed iscrizione degli stessi in quello disponibile, il tutto ai sensi degli artt. 11 e 14 della L.R. 8/95 e s.m.i.; considerato che le Aziende Sanitarie Locali, Ospedaliere ed Ospedaliero-Universitarie hanno l obbligo, adottando specifica deliberazione, di richiedere alla Giunta Regionale l autorizzazione per l alienazione dei beni mobili, mobili registrati ed immobili dal patrimonio disponibile o per il diverso uso degli stessi, il tutto ai sensi dell art. 15 della L.R. n. 8/95 e s.m.i. ed art. 5 del D.Lgs. 229/99 e s.m.i.; considerato che a seguito Deliberazione della Giunta Regionale 17 settembre 2007 n. 44-6908 avente oggetto Individuazione della decorrenza dell operatività delle Strutture Dirigenziali istituite con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 128-20088 del 29 maggio 2007 e dei relativi codici numerici identificativi, e con decorrenza 1 ottobre 2007, la nuova Direzione Sanità ha sostituito le precedenti tre Direzioni Regionali nn. 27, 28 e 29 dell Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità nelle competenze loro assegnate;

ritenuto, al fine di rendere più agevole l attività tecnico-amministrativa delle Aziende Sanitarie Locali, Ospedaliere ed Ospedaliero-Universitarie, non essere più necessario per le Aziende Sanitarie Locali, Ospedaliere ed Ospedaliero-Universitarie richiedere ai competenti Uffici dell Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria, Politiche sociali e Politiche per la famiglia, il parere preventivo di compatibilità/conformità alla programmazione a livello aziendale e regionale sulla cancellazione dei beni dal patrimonio indisponibile, inserimento in quello disponibile e successiva alienazione degli stessi ed utilizzo del ricavato di quest ultima, o sul diverso uso di tali beni, in quanto l Area competente in materia di Monitoraggio del Patrimonio Aziendale Sanitario del Settore Politiche degli Investimenti della Direzione Regionale Sanità avrà cura, in sede di istruttoria della pratica di richiesta di autorizzazione regionale presentata dalle Aziende Sanitarie, di acquisire direttamente tale parere dai Settori regionali competenti; ritenuto, alla luce del passaggio delle competenze relative alla materia di cui trattasi alla Direzione Sanità dell Assessorato Regionale alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria, Politiche sociali e Politiche per la famiglia, di revocare la Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2002 n. 37-7963; ritenuto quindi per quanto riguarda: la cancellazione dei beni mobili, mobili registrati ed immobili, dal patrimonio indisponibile delle stesse, ai fini della loro alienazione o per un uso particolare compatibilmente con la natura del bene e nel rispetto della destinazione sanitaria; l alienazione o diverso uso dei beni mobili, mobili registrati ed immobili, facenti parte del patrimonio disponibile delle stesse; 1) di non doversi richiedere l autorizzazione regionale per l alienazione dei beni facenti parte del patrimonio disponibile delle stesse nei casi di seguito elencati: a. alienazione dei beni disponibili nei casi previsti dall art. 15, comma 1, della L.R. n. 8 del 18/01/1995 e s.m.i., che così recita Il Direttore Generale può provvedere all alienazione dei beni patrimoniali disponibili secondo le norme stabilite dai commi 2, 3 e 4, se l alienazione è gia prevista in un provvedimento programmatorio oggetto di approvazione da parte della Giunta Regionale... ; b. l alienazione di beni mobili, mobili registrati e immobili, facenti parte del patrimonio disponibile (o divenuti disponibili in seguito ad autorizzazione regionale), il cui valore non superi l importo di lire 200.000.000 (duecentomilioni) pari ad. 103.291,38 (euro centotremiladuecentonovantuno/38) come previsto dall art. 15, comma 1, della L.R. n. 8 del 18/01/1995 così come modificato dall art. 3, comma 1, della L.R. 04/09/1996, n. 69; c. alienazione di beni non più idonei all uso loro assegnato, per vetustà o per qualsiasi altro motivo, dichiarati fuori uso previo accertamento tecnico economico delle condizioni che determinano tale stato. L alienazione di tali beni dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall art. 9 punti 5, 6, 7, 8, della L.R. 18/01/1995 n. 8; d. alienazione di beni mobili registrati, automezzi aziendali, il cui ricavato sia utilizzato per l acquisto di nuovi automezzi;

e. assegnazione di beni mobili, mobili registrati ed immobili, disponibili o divenuti disponibili in seguito ad autorizzazione regionale, a titolo oneroso mediante contratti di locazione, affitto od uso, con corrispettivo di un canone, oppure a titolo gratuito mediante contratti di comodato, il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia; fermo restando per tutti i casi di cui al punto 1) di cui sopra l obbligo da parte delle Aziende Sanitarie di predisporre comunque, per un adeguata trasparenza delle procedure adottate, specifica deliberazione del Direttore Generale nella quale dovranno essere espressamente dichiarate ed approvate, per i beni di cui trattasi, le risultanze di tutte le valutazioni tecnico-economiche, la Relazione di Stima, la dichiarazione di congruità del valore determinato in queste ultime, lo specifico utilizzo delle somme introitate dall alienazione o la loro diversa destinazione d uso, che dovranno comunque essere conformi/compatibili alla programmazione aziendale e regionale, dandone formale comunicazione alla Direzione Sanità Settore Politiche degli Investimenti; 2) di definire il seguente iter procedurale per la richiesta delle competenti autorizzazioni regionali: a. le Aziende Sanitarie Locali, Ospedaliere ed Ospedaliero-Universitarie, devono richiedere l autorizzazione regionale, sia che trattasi di cancellazione dal patrimonio indisponibile che di alienazione (N.B. - per i beni indisponibili da alienare, la richiesta dovrà essere presentata contemporaneamente a quella per la cancellazione degli stessi dal patrimonio indisponibile ed iscrizione in quello disponibile con un unica pratica), con deliberazione del Direttore Generale/Commissario da inoltrarsi, in duplice copia conforme all originale, alla Direzione Regionale Sanità, Settore Politiche degli Investimenti, Area competente in materia di Monitoraggio del Patrimonio Aziendale Sanitario, nel cui dispositivo devono essere espressamente dichiarate o approvate: la precisa ubicazione ed individuazione catastale del bene da alienare, con particolare riferimento al D.P.G.R. con cui il medesimo è pervenuto in titolarità all Azienda Sanitaria ed alla sua classificazione ai sensi dell art. 8 della L.R. 8/95 precisando le eventuali variazioni avvenute successivamente alla data di tale D.P.G.R.; le risultanze di tutte le valutazioni tecnico-economiche; la compatibilità/conformità della cancellazione dal patrimonio indisponibile, alienazione e relativo specifico utilizzo del ricavato o diverso uso del bene alla programmazione a livello Aziendale e regionale; la Perizia/Valutazione/Relazione di stima asseverata, avendo cura di indicare: - data di predisposizione e nominativo del funzionario dell azienda con relativa qualifica o del professionista incaricato della redazione della stessa; - data, numero cronologico ed ufficio di asseverazione (N.B. - l asseverazione è prevista per le valutazioni relative a tutti i beni immobili e per i beni mobili soggetti a vincolo storico-artistico); la congruità del valore determinato nella Perizia/Valutazione/Relazione di stima asseverata; lo specifico utilizzo delle somme introitate dall alienazione del bene o la diversa destinazione d uso dello stesso.

La Perizia/Valutazione/Relazione di stima dovrà essere redatta evidenziando per ogni bene immobile e bene mobile, quanto previsto nelle note esplicative di cui all allegata Scheda Informativa facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; b. il Settore Politiche degli Investimenti della Direzione Sanità, Area competente in materia di Monitoraggio del Patrimonio Aziendale Sanitario, con apposita Determinazione Dirigenziale, acquisito dai Settori regionali competenti il parere di compatibilità/conformità alla programmazione a livello aziendale e regionale, autorizza le Aziende Sanitarie Locali, Ospedaliere ed Ospedaliero- Universitarie alla cancellazione dal patrimonio indisponibile, iscrizione nel patrimonio disponibile, diverso uso e/o alienazione del bene; 3) le Aziende Sanitarie Locali, Ospedaliere ed Ospedaliero-Universitarie, a conclusione dell iter procedurale relativo all alienazione dei singoli beni immobili e mobili, dovranno dare comunicazione dell avvenuta alienazione, dell introito effettivamente ricavato e dello specifico utilizzo di quest ultimo al competente Settore della Direzione Sanità indicato nel provvedimento autorizzativo regionale; 4) le Aziende Sanitarie Locali, Ospedaliere ed Ospedaliero-Universitarie dovranno comunicare al Settore Regionale Politiche degli Investimenti, per la verifica di compatibilità/conformità alla programmazione aziendale e regionale, le eventuali variazioni relative all utilizzo del ricavato delle alienazioni; - considerato che le Aziende Sanitarie Locali, Ospedaliere ed Ospedaliero-Universitarie hanno l obbligo di provvedere, ai sensi dell art. 8 della L.R. 8/95, alla classificazione dei propri beni patrimoniali in relazione all effettiva destinazione degli stessi, iscrivendo questi ultimi nel patrimonio disponibile o indisponibile. Tutto ciò premesso e considerato; la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge, delibera - di revocare la Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2002 n. 37-7963 per le motivazioni di cui in premessa; - di approvare l aggiornamento dell iter procedurale esposto in premessa ai punti 1), 2), 3), 4), inerente il rilascio delle competenti autorizzazioni regionali: per la cancellazione dei beni mobili, mobili registrati ed immobili, dal patrimonio indisponibile delle stesse, ai fini della loro alienazione o per un uso particolare, compatibilmente con la natura del bene e nel rispetto della destinazione sanitaria; per l alienazione dei beni mobili, mobili registrati ed immobili, facenti parte del patrimonio disponibile delle stesse; - di approvare l allegata Scheda Informativa facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di dare atto che le Aziende Sanitarie Locali, Ospedaliere ed Ospedaliero-Universitarie devono provvedere, ai sensi dell art. 8 della L.R. 8/95, alla classificazione dei beni patrimoniali in relazione all effettiva destinazione degli stessi, iscrivendoli nel proprio patrimonio disponibile o indisponibile, e procedendo all aggiornamento di tale classificazione al verificarsi di variazioni derivanti da diverso utilizzo o da autorizzazioni regionali. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della lr. 22/2010. (omissis) Allegato

ASSESSORATO ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SANITA, EDILIZIA SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E POLITICHE PER LA FAMIGLIA Direzione DB2000 SANITA Settore DB2010 Politiche degli Investimenti Area Monitoraggio del Patrimonio Aziendale Sanitario SCHEDA INFORMATIVA PER PREDISPOSIZIONE PERIZIE PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI CONTENUTO PERIZIE PREVISTO DALLA NOTE ESPLICATIVE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 ESATTA UBICAZIONE CIVICA 2 3 TITOLO (D.P.G.R.) ATTESTANTE LA PROPRIETA E L ESISTENZA DI EVENTUALI VINCOLI ESATTA INDIVIDUAZIONE CATASTALE E INDICAZIONE DI EVENTUALI VARIAZIONI (Data e n Prot. di presentazione all Ufficio del Territorio) Per i fabbricati indirizzo come da toponomastica del luogo; per i terreni località (es. fontanino), regione (es. antico pozzo), progressiva chilometrica (se esistente) con denominazione stradale (se posti lungo strade: ad S.P. n. 10, S.S. n. 11, S. Com.le del porto, S. vicinale delle querce, S. dei lotti). Il Titolo di proprietà è costituito dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale di trasferimento del bene alla data del 01.01.2008 che l Azienda ha provveduto a registrare e trascrivere presso le competenti Agenzie delle Entrate e Conservatorie dei Registri Immobiliari; per i beni acquisiti in data successiva al 01.01.2008 è costituito dalla documentazione attestante la proprietà degli stessi.(n.b.-occorre comunque indicare sempre l ultimo D.P.G.R. di eventuale rettifica dei precedenti DD.P.G.R.). Per vincoli si intendono quelli collegati alla proprietà contemplati dal Codice civile (es. servitù attive e passive, usufrutti, o vari imposti da legati o da volontà testamentarie, ecc.). Il Perito dovrà comunque dichiarare sempre sia la non esistenza che l esistenza dei vincoli ed in quest ultimo caso dovrà specificatamente elencarli. Per esatta individuazione catastale si intende l identificazione catastale del bene come da ultimo Decreto Presidente della Giunta Regionale di trasferimento dello stesso alle Aziende Sanitarie Regionali. In aggiunta a tali dati il Perito dovrà indicare tutte le variazioni (Data e n di Protocollo attestante l avvenuta presentazione al competente Ufficio del Territorio) che hanno portato ad una nuova identificazione catastale del bene allegando alla perizia, per farne parte integrante e sostanziale, copia della relativa documentazione e della visura catastale aggiornata. A.P. - Monitoraggio ed analisi del Patrimonio delle AA.SS.RR., suo utilizzo e valorizzazione, attività ad esso collegate e determinazione di indirizzi operativi in materia. Pagina 1 di 3

4 CONTENUTO PERIZIE PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ESATTA DESTINAZIONE URBANISTICA PREVISTA DALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE NOTE ESPLICATIVE Indicazione della destinazione urbanistica vigente allegando alla perizia, per farne parte integrante e sostanziale, copia del Certificato di Destinazione Urbanistica. 5 CONSISTENZA E SUPERFICIE Indicazione delle quantità plani-volumetriche del bene. 6 7 STATO DI MANUTENZIONE E ATTUALE DESTINAZIONE D USO INDICAZIONE DI EVENTUALI VINCOLI di cui al D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 Descrizione dello stato di conservazione del bene e dichiarazione dell attuale destinazione d uso. Se trattasi di immobili costruiti da 50 (cinquanta) anni ed oltre, le A.S.R. devono provvedere a quanto previsto dal D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004: 1)richiesta alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, sia per via informatica che cartacea, dell esistenza di eventuali vincoli; 2)nel caso in cui l immobile rivesta particolare interesse e quindi soggetto a vincolo, le A.S.R. dovranno richiedere sempre alla Direzione Regionale del Ministero di cui sopra la necessaria autorizzazione alla vendita. (N.B.-Le note della Direzione Regionale del Ministero dovranno far parte integrante e sostanziale della Perizia di Stima). Il Perito, dovrà indicare in Perizia i vincoli e le condizioni imposte dalla Direzione Regionale del Ministero e sia nel caso in cui l immobile sia stato costruito da meno di 50 (cinquanta) anni che nel caso in cui la sopracitata Direzione comunichi la non esistenza di vincoli, dovrà dichiarare la non esistenza di questi ultimi. 8 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA Rappresentazione fotografica dell immobile in generale. 9 SPECIFICA DICHIARAZIONE ATTESTANTE CHE IL VALORE DEL BENE E STATO DETERMINATO SULLA BASE DI UNO DEI PRINCIPI/CRITERI PREVISTI DALL ART. 11,COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/95. Il Perito dovrà attestare specificatamente che il valore commerciale del bene è stato determinato sulla base dell art. 11, comma 1, della Legge Regionale 8/95, ed in particolare indicare la lettera, tra quelle elencate nel comma di cui sopra, che individua il principio di valutazione più idoneo adottato per la stima. 10 ASSEVERAZIONE PRESSO I COMPETENTI UFFICI La Perizia dovrà essere asseverata presso i competenti uffici (Cancelleria del Tribunale, cancelleria del Giudice di Pace, ecc.). A.P. - Monitoraggio ed analisi del Patrimonio delle AA.SS.RR., suo utilizzo e valorizzazione, attività ad esso collegate e determinazione di indirizzi operativi in materia. Pagina 2 di 3

CONTENUTO PERIZIE PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 ESATTA UBICAZIONE CIVICA 2 3 4 5 TITOLO (D.P.G.R.) ATTESTANTE LA PROPRIETA E L ESISTENZA DI EVENTUALI VINCOLI CIVILISTICI CARATTERISTICHE, STATO DI CONSERVAZIONE O MANUTENZIONE E ATTUALE UTILIZZO INDICAZIONE DI EVENTUALI VINCOLI STORICO- ARTISTICI (N.B. QUALORA IL BENE RISULTI VINCOLATO LA PERIZIA DOVRA CONTENERE ANCHE LA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STESSO) SPECIFICA DICHIARAZIONE ATTESTANTE CHE IL VALORE DEL BENE E STATO DETERMINATO SULLA BASE DI UNO DEI PRINCIPI/CRITERI PREVISTI DALL ART. 11,COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/95. PATRIMONIO MOBILIARE DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI NOTE ESPLICATIVE Indirizzo del fabbricato come da toponomastica del luogo con precisa indicazione del locale in cui è custodito il bene. Il Titolo di proprietà è costituito dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale di trasferimento del bene alla data del 01.01.2008; per quelli acquisiti in data successiva è costituito dalla documentazione attestante la proprietà degli stessi..(n.b.-occorre comunque indicare sempre l ultimo D.P.G.R. di eventuale rettifica dei precedenti DD.P.G.R.). Per vincoli si intendono quelli risultanti dagli atti di provenienza del bene a seguito di accettazione di eredità, donazioni, legati così come contemplati dal Codice Civile. Il Perito dovrà comunque dichiarare sempre sia la non esistenza che l esistenza dei vincoli ed in quest ultimo caso dovrà specificatamente elencarli. Descrizione delle caratteristiche specialmente in presenza di beni di particolare importanza (con valore storico-artistico), autoveicoli, ambulanze ; lo stato di conservazione è collegato all utilizzo del bene: ancora utilizzato ed in condizioni tali da produrre un ricavato in caso di permuta o alienazione (autoveicoli, ambulanze o grandi attrezzature); da dismettere perché non più utilizzato o dichiarato fuori uso perché non più idoneo all uso e quindi da rottamare. 1) richiesta alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali dell esistenza di eventuali vincoli; 2) nel caso in cui il bene rivesta particolare interesse e quindi soggetto a vincolo, le A.S.R. dovranno richiedere sempre alla Direzione Regionale del Ministero di cui sopra la necessaria autorizzazione alla vendita. (N.B.-Le note della Direzione Regionale del Ministero dovranno far parte integrante e sostanziale della Perizia di Stima). Il Perito, nel caso in cui la Direzione Regionale del Ministero sopra citato comunichi la non esistenza di vincoli, dovrà comunque dichiarare la non esistenza di questi ultimi. Il Perito dovrà attestare specificatamente che il valore commerciale è stato determinato sulla base dell art. 11, comma 1, della Legge Regionale 8/95, ed in particolare indicare la lettera, tra quelle elencate nel comma di cui sopra, che individua il principio di valutazione più idoneo adottato per la stima. 6 ASSEVERAZIONE PRESSO I COMPETENTI UFFICI La Perizia dovrà essere asseverata presso i competenti uffici (Cancelleria del Tribunale, cancelleria del Giudice di Pace, ecc.) solo per i beni avente valore storico-artistico. / ms Il Funzionario incaricato di A.P. IL RESPONSABILE DEL SETTORE Arch. Teodoro PARROTTA Ing. Piero Angelo PAIS A.P. - Monitoraggio ed analisi del Patrimonio delle AA.SS.RR., suo utilizzo e valorizzazione, attività ad esso collegate e determinazione di indirizzi operativi in materia. Pagina 3 di 3