LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T. - Presidente - - Consigliere - - Consigliere - - Consigliere ORDINANZA

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T composta dai magistrati: Oggetto ger 4 2. Zb i b ti yip Dott. Mario Cicala Dott. Salvatore Bognanni Dott. Marcello lacobellis Dott. Giuseppe Caracciolo - Presidente - - Consigliere - - Consigliere - - Consigliere Irap - Soggezione di contributi pubblici. Ud. 4/2/2015 - CC R.G.N. 25876/2013 Dott. Angelina-Maria Perrino - Rei. Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25876-2013, proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domic il ia; - ricorrentecontro Azienda Napoletana Mobilità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avvocati Gennaro Di Maggio e Gennaro Cuomo, con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla via Adolfo Gandiglio, n. 27, presso lo studio dell'avv. Emiddio Perreca; -controricorrentee nei confronti di Regione Campania, in persona del presidente pro tempore; -intimata- go_ -Zt-s

- 5 avverso la sentenza n. 201/45/12 della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione 45, depositata in data 24 ottobre 2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2015 dal consigliere Angelina-Maria Perrino e letta la relazione da lei depositata, che ha concluso per il rigetto del ricorso; constatata la regolarità delle comunicazioni; In fatto. osserva quanto segue. La s.p.a. Azienda Napoletana Mobilità, esercente attività di trasporto pubblico locale di persone, ha chiesto il rimborso di una somma versata a titolo di Irap in base alla dichiarazione presentata per l'anno 2006, sostenendo di avere erroneamente incluso nella relativa base imponibile i contributi ricevuti a norma, rispettivamente, dell'art. 23, 1 co., del d.l. n. 355/2003, convertito dalla legge 27 febbraio 1994, n. 27 e dell'art. 1 del d.l. 16/2005, convertito dalla 1. 22 aprile 2005, n. 58, al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo di lavoro relativo al trasporto pubblico; ciò in quanto tale contributo era correlato a componenti negativi di reddito non deducibili. La contribuente ha quindi impugnato il silenzio rifiuto opposto dall'amministrazione e la Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso, là dove la Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'ufficio, accogliendo quello incidentale proposto dalla società in relazione agli interessi. Avverso questa sentenza propone ricorso l'agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, al quale 2-

replica con controricorso la contribuente, mentre la Regione Campania non spiega difese. In diritto. L- Il ricorso può essere definito in camera di consiglio, risultando manifestamente fondato. 2.- Col primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 1 co., n. 3, c.p.c., l'agenzia delle entrate si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 11, 3 0 co., e dell'art. 11-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione all'art. 23 del d.l. 355 del 2003, convertito dalla legge n. 47 del 2004 ed all'art. 1, 2 co., del d.l. 16/2005, convertito dalla 1. n. 58 del 2005. Secondo la ricorrente, malamente sono stati esclusi i contributi in questione dalla base imponibile dell'irap, non emergendone la destinazione certa ed inequivocabile alla copertura di specifici costi non deducibili. 2.1.-Va osservato che l'art. 5, 3 co., della legge n. 289 del 2002, disponendo la sostituzione del comma 2 quinquies, art. 3, del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, ha previsto, tramite il nuovo testo del comma 2 quinquies, che <<la disposizione contenuta nel D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, secondo la quale i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta dw 3-

regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale». 2.2.- Al riguardo, la Corte ha già avuto occasione di rimarcare che, indubbiamente, i contributi erogati, dapprima dallo Stato, poi dalle Regioni (queste ultime mediante un apposito Fondo destinato ai trasporti, costituito con il D.Lgs. n. 422 del 1997), per ripianare i disavanzi di esercizio degli enti e delle aziende di trasporto pubblico locale, non costituiscono componenti positivi del reddito, e quindi sono sottratti ad imposizione diretta, ai sensi del D.L. n. 833 del 1986, art. 3, comma n. 3), convertito dalla L. n. 18 del 1987 (Cass. 26264/10). 2.3.- A diversa conclusione si deve pervenire, si è aggiunto, per quanto concerne la computabilità di tali contributi, per la determinazione della base imponibile ai fini dell'irap. A tal fine, i contributi in questione, in forza dell'art. 3, comma 2-quinquies, del d.l. 209 del 2002, introdotto dalla legge di conversione n. 265 del 2002, a decorrere dall'i gennaio 2003 sono inclusi nella base imponibile a fini dell'irap, sebbene non assoggettati alle imposte sui redditi. 2.4.- Se ne deve inferire che il 3 comma dell'art. 11 del d.leg. n. 446 del 1997, nel prevedere che i contributi erogati a norma di legge non concorrano alla base imponibile ai fini IRAP, esclusivamente nel caso in cui essi siano correlati a componenti negativi non ammessi a deduzione, viene, in definitiva, ad escludere l'imponibilità di tali voci attive nella sola ipotesi in cui vi sia una specifica previsione, nella legge istitutiva, della correlazione tra il 4-

contributo ed un componente negativo indeducibile (espressamente in termini, vedi Cass. 13 febbraio 2013, n. 3771). 3.- Ed anche nel caso in esame, le leggi istitutive dei contributi non istituiscono l'indicata correlazione fra l'erogazione dei contributi e costi non deducibili, segnatamente costi del lavoro: -l'art. 23, 1 collima, del d.l. 23 dicembre 2003, n. 355, come convertito, prevede l'autorizzazione della spesa inerenti ai contributi <<al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale...», demandando al <<decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281>> la determinazione delle procedure e modalità di erogazione;là dove non sono dedotte in causa emanazione e contenuto del decreto, utile a verificare la sussistenza del legame indicato; -né specifica correlazione si legge nel 2 comma dell'art. 2 del d.l. 21 febbraio 2005, n. 16, come convertito; anzi, in tal caso, il 3 comma della medesima norma espressamente riferisce l'attribuzione delle <<...risorse...con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale...», senza alcun puntuale riferimento all'azienda controricorrente; -infine, ancora più generico è l'art. 1, comma 1230, della legge 296 del 2006, che si limita ad autorizzare la spesa <<...al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni...per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale...». 5-

4.-Le considerazioni che precedono comportano l'accoglimento del motivo, determinando l'assorbimento del secondo, che, essendo calibrato sul vizio di motivazione, è comunque inammissibile, giusta l'insegnamento delle sezioni unite con le sentenza n. 8053 e 8054 del 7 aprile 2014. 4.1.-Non emergendo la necessità di alcun accertamento di fatto ulteriore, il giudice va deciso nel merito, col rigetto dell'impugnazione originariamente proposta. 4.2.-Le particolarità della controversia comportano, tuttavia, la compensazione di tutte le voci di spesa. per questi motivi la Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l'impugnazione originariamente proposta; compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2015. TI Puaziourio ~Ude 0599 1311POWATO IN CANCELISM Ric. 2013 n. 25876 sez. MT ud. 4-2-2015 6-