LE START-UP SENZA NOTAIO 2 La disciplina legislativa. Roma 5 e 6 ottobre 2016

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LE START-UP SENZA NOTAIO 2 La disciplina legislativa Roma 5 e 6 ottobre 2016

IL QUADRO NORMATIVO

LA DELEGA 10-bis. Al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

IL DECRETO DELEGATO IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA LEGISLATIVA DELLA LEGGE 33/2015 E' STATO EMANATO IL DM 17 FEBBRAIO 2016 INTITOLATO Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative. PUBBLICATO IN GU 8 MARZO 2016, N. 56

IL DM 17 FEBBRAIO 2016 I VISTI Visto l'articolo 4, comma 10 bis, del decreto legge 24 gennaio 2015, n 3, convertito con modificazioni in legge n. 33 del 2015, che dispone Al solo fine di favorire l avvio di attività imprenditoriale e con l obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall articolo 24 del codice dell amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni ;

IL DM 17 FEBBRAIO 2016 I VISTI Visto l'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale (di seguito C.A.D. ); Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento attuativo del registro delle imprese, in applicazione dell'articolo 8 della legge 28 dicembre 1995, n. 580;

IL DM 17 FEBBRAIO 2016 I VISTI Visto l'articolo 11 della direttiva del 16 settembre 2009, n. 2009/101/CE; Visti gli articoli 2463 e seguenti del codice civile in materia di società a responsabilità limitata; Visti gli articoli 25 e seguenti del decreto legge 19 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 221 del 2012, che hanno introdotto l'istituto della start-up innovativa;

ART. 11 DIR 101/2009/CE In tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico.

2463. Società a responsabilità limitata. La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare; 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale; 4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato; 5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura; 6) la quota di partecipazione di ciascun socio; 7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza; 8) le persone cui è affidata l'amministrazione e l eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 9) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società. Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.

2463. Società a responsabilità limitata. L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione. La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione

IL DM 17 FEBBRAIO 2016 I VISTI Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; Tenuto conto che, ai soli fini dell'iscrizione nella sezione ordinaria e nella sezione speciale relativa alle start-up innovative del registro delle imprese degli atti costitutivi delle società di capitali e cooperative che hanno per oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, il legislatore ha demandato al Ministro dello sviluppo economico la redazione di un modello standard per la costituzione di dette società;

IL DM 17 FEBBRAIO 2016 I VISTI Valutato che appare prioritaria la redazione di un modello standard riservato alla costituzione di start-up aventi forma di società a responsabilità limitata non semplificate di cui all'articolo 2463 del codice civile; Considerato che l'articolo 4, comma 10 bis, del decreto legge 24 gennaio 2015, n 3, prescrive che in deroga all'articolo 2463 del codice civile, tali atti possono essere redatti in forma elettronica con firma non autenticata dei sottoscrittori a norma dell'articolo 24 del C.A.D.;

IL DM 17 FEBBRAIO 2016 articolo 1 (onere formale) In deroga a quanto previsto dall'articolo 2463 del codice civile, i contratti di società a responsabilità limitata, ivi regolati, aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e per i quali viene richiesta l'iscrizione nella sezione speciale delle start-up di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto legge 19 ottobre 2012, n. 179, sono redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma dell'articolo 24 del C.A.D., da ciascuno dei sottoscrittori, nel caso di società pluripersonale, o dall'unico sottoscrittore nel caso di unipersonale, in totale conformità allo standard allegato sotto la lettera A al presente decreto, redatto sulle base delle specifiche tecniche del modello, di cui all articolo 2, comma 1.

IL DM 17 FEBBRAIO 2016 articolo 1 (onere formale) L'atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica e portano l'impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori apposta a norma dell'articolo 24 del C.A.D.. L'atto sottoscritto in maniera diversa da quanto previsto dal comma 2, non è iscrivibile nel registro delle imprese. In caso di atto plurilaterale è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i contraenti. Il procedimento di sottoscrizione deve completarsi entro dieci giorni dal momento dell apposizione della prima sottoscrizione. Non è richiesta alcuna autentica di sottoscrizione.

IL DM 17 FEBBRAIO 2016 articolo 2 (procedimento di iscrizione in S.O.) L'ufficio del registro delle imprese verifica: a) la conformità del contratto al modello standard approvato col presente decreto e redatto sulle base delle specifiche tecniche del modello, di cui al comma 1 del presente articolo; b) la sottoscrizione a norma dell'articolo 24 del C.A.D. da parte di tutti i sottoscrittori o se unipersonale dell'unico contraente; c) che il procedimento di sottoscrizione si sia concluso con l apposizione della sottoscrizione di tutti i soci entro dieci giorni dal momento dell apposizione della prima delle sottoscrizioni, in caso di contratto plurilaterale; d) la riferibilità astratta del contratto alla previsione di cui all'articolo 25 del decreto legge 179 del 2012, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 10 bis, del decreto legge 3 del 2015;

IL DM 17 FEBBRAIO 2016 articolo 2 (procedimento di iscrizione in S.O.) L'ufficio del registro delle imprese verifica: a) la conformità del contratto al modello standard approvato col presente decreto e redatto sulle base delle specifiche tecniche del modello, di cui al comma 1 del presente articolo; b) la sottoscrizione a norma dell'articolo 24 del C.A.D. da parte di tutti i sottoscrittori o se unipersonale dell'unico contraente; c) che il procedimento di sottoscrizione si sia concluso con l apposizione della sottoscrizione di tutti i soci entro dieci giorni dal momento dell apposizione della prima delle sottoscrizioni, in caso di contratto plurilaterale; d) la riferibilità astratta del contratto alla previsione di cui all'articolo 25 del decreto legge 179 del 2012, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 10 bis, del decreto legge 3 del 2015;

IL DM 17 FEBBRAIO 2016 articolo 2 (procedimento di iscrizione in S.O.) L'ufficio del registro delle imprese verifica: e) la validità delle sottoscrizioni secondo quanto previsto dall'articolo 2189, comma 2, del codice civile e dall'articolo 11, comma 6, lett. a, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; f) la competenza territoriale; g) l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata direttamente riferibile alla società h) la liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto sociale;

IL DM 17 FEBBRAIO 2016 articolo 2 (procedimento di iscrizione in S.O.) L'ufficio del registro delle imprese verifica: i) l'esclusività o la prevalenza dell'oggetto sociale concernente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; j) la presentazione contestuale della domanda di iscrizione in sezione speciale delle start-up; k)l adempimento degli obblighi di cui al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

IL DM 17 FEBBRAIO 2016 articolo 2 (procedimento di iscrizione in S.O.) In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2, l'ufficio procede all'iscrizione provvisoria entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva start-up costituita a norma dell'articolo 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale. Al momento dell'iscrizione in sezione speciale, l'ufficio elimina la dicitura iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale.

IL DM 17 FEBBRAIO 2016 articolo 3 (procedimento di iscrizione in S.S.) Contestualmente alla domanda di iscrizione, la società presenta istanza di iscrizione nella sezione speciale di cui all'articolo 25, comma 8 del decreto legge 179 del 2012. L'avvio del procedimento di iscrizione alla sezione speciale di cui al comma 1, è subordinato alla preventiva iscrizione provvisoria della società in sezione ordinaria, che ne costituisce il presupposto

IL DM 17 FEBBRAIO 2016 articolo 4 (Cancellazione dalla S.S.) In caso di cancellazione dalla sezione speciale per motivi sopravvenuti successivamente alla valida iscrizione della stessa alla medesima sezione speciale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 16 del decreto legge 179 del 2012, la società, mantiene l'iscrizione in sezione ordinaria, senza alcuna necessità di modificare o ripetere l'atto, fino ad eventuale modifica statutaria, che segue le regole ordinarie dettate dall'articolo 2480 del codice civile.

IL DM 17 FEBBRAIO 2016 articolo 5 (disposizioni finali.) Qualora le firme siano autenticate da notaio ai sensi dell'articolo 25 del C.A.D., il termine di cui all'articolo 2, comma 4, è ridotto alla metà e comunque soggiace alle regole di cui all'articolo 20, comma 7-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91. Il notaio compie le verifiche di cui all'articolo 2, comma 2, ivi compreso l adempimento degli obblighi di cui al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conservatore del registro FOCUS procede ART. all'iscrizione 20, C. 7 immediata BIS: LA NORMA dell'atto.

quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata Non ogni atto ma ISCRIZIONE ATTO PUBBLICO SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA CONDIZIONE

il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto SOGGETTO Il Conservatore OGGETTO IMMEDIATO Iscrizione OGGETTO MEDIATO Atto TEMPO Immediatamente FORMALITA PUBBLICITARIA

L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile. La disposizione del presente comma non si applica LA NORMA alle società per azioni.

Scissione accertamento iscrizione Verifiche in capo al p.u. Cancellazione d ufficio Esclusione delle s.p.a. I punti

Il ruolo del Conservatore è chiaro: iscrive Quello del p.u. è chiaro: verifica Il legislatore distingue i due momenti tecnici in modo chiarissimo Quali verifiche in capo al p.u.? Verifica ex ante Verifica ex post Quali controlli? Legittimità sostanziale Legittimità formale VERIFICHE

L iscrizione diventa un adempimento formale dovuto, privo di ogni discrezionalità L intera responsabilità è trasferita esclusivamente sul p.u. Una volta iscritto l atto produce effetti Pubblicità costitutiva Pubblicità dichiarativa Per essere espulso l unico strumento è il 2191 ISCRIZIONE

L art. 2191 trova applicazione, in quanto l iscrizione assunta immediatamente è contraria a legge Pubblicità dichiarativa no problem (salvi i diritti dei terzi) Pubblicità costitutiva? Tesi più rigida (non è possibile: 2332) Tesi più eclettica (742 cpc) Resta ferma vs Si applica CANCELLAZIONE

immediata iscrizione. Il legislatore ha voluto imporre all ufficio del registro delle imprese di procedere comunque all iscrizione dell atto senza avviare i controlli concernenti le condizioni richieste dalla legge per l iscrizione che a norma di legge, ordinariamente, precedono l iscrizione e che in caso di esito negativo comportano la sospensione o il rifiuto dell iscrizione stessa. Il legislatore ha voluto incidere sulle attività inerenti i controlli che l ufficio ordinariamente effettua ai sensi dell art.11, comma 6, del d.p.r. 581/95 mirati ad accertare la legalità formale degli atti. Nel corso dell istruttoria ex art. 11 citato, di fatto, il conservatore procede alla verifica di ulteriori elementi quali ad es. illegibilità o mancanza degli allegati o del formato pdf, discordanza tra il contenuto dell atto e compilazione della modulistica ecc. LA CIRCOLARE 3673/C

immediata iscrizione. Questi, come anche altre verifiche portano attualmente alla sospensione della procedura di iscrizione. Alla luce della nuova normativa ed al fine di assicurare l immediatezza dell iscrizione funzionale alla ratio normativa si ritiene che l attività di controllo come esemplificata, vada limitata alla verifica dei requisiti di ricevibilità dell atto in relazione, ad esempio, alla competenza territoriale della Camera, ma anche all autenticità della sottoscrizione della domanda. LA CIRCOLARE 3673/C

cancellazione. Affinché, il registro delle imprese garantisca una pubblicità sostanziale, essenziale e corretta il legislatore ha ritenuto di ribadire che resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 c.c.. Poiché l articolo ora menzionato dispone che Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione sembra di poter affermare che l ufficio del registro, sia pur provvedendo all immediata iscrizione, deve effettuare, ad iscrizione avvenuta, quindi a posteriori, quei controlli che se effettuati a priori avrebbero comportato la mancata iscrizione LA dell atto. CIRCOLARE 3673/C

cronologia. In merito all interpretazione della locuzione iscrizione immediata dell atto, occorre ancora osservare che resta inalterato il rispetto del principio dell ordine cronologico dell esame delle pratiche come enunciato e imposto dall art.6 del citato d.p.r. 581/95 e che l immediatezza riguarda, pertanto, la qualità dell esame della pratica e non implica modifiche o accelerazioni rispetto al turno assegnato ad essa al momento della protocollazione. Si richiama, inoltre, l attenzione sul fatto che la norma dispone che il conservatore procede all iscrizione immediata dell atto e, quindi, conferma il potere di iscrizione in capo al conservatore del registro delle imprese al quale continuano a spettare i poteri di controllo in ordine alla domanda. LA CIRCOLARE 3673/C

pubblico ufficiale. Al riguardo si ritiene che il legislatore abbia inteso riferirsi oltre che agli atti notarili anche a tutti gli atti provenienti da un autorità pubblica, ad esempio le sentenze. Si ritengono, quindi esclusi gli atti provenienti da professionisti diversi. In proposito si ritiene, quindi, debbano escludersi anche gli atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata stipulati ai sensi del comma 1 bis dell art. 36 della legge 6 agosto 2008 n. 133 che consente la sottoscrizione digitale degli atti di trasferimento di quote delle s.r.l. e la trasmissione presso l ufficio del registro delle imprese a cura di un intermediario autorizzato. LA CIRCOLARE 3673/C

atti. Occorre appena accennare, visto che a tale proposito la norma è esplicita, che le procedure cui si riferisce il comma 7 bis in questione, sono quelle che riguardano l avvio di tutte le attività ed in generale tutte le procedure di iscrizione al registro delle imprese basate su atti pubblici o scritture private autenticate quale che sia la forma giuridica del soggetto titolate dell impresa. Restano escluse solo le società per azioni. Incluse le sapa e le scpa Esclusi i depositi LA CIRCOLARE 3673/C

il caso PEC. Risulta evidente che l art. 16 del DECRETO LEGGE 185 per le società e il 5 del DECRETO LEGGE 179 per le individuali, collidono con il disposto dell art.20, comma 7 bis nel caso in cui l iscrizione al registro delle imprese è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata da parte di un soggetto ( impresa individuale o societaria ad esclusione delle s.p.a ) che non abbia comunicato l indirizzo di pec. LA CIRCOLARE 3673/C

il caso PEC. La norma introdotta con il comma 7 bis nasce con l intento di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa. Il processo interpretativo della nuova disciplina deve essere ispirato dagli obiettivi esplicitati dal legislatore. L introduzione dell obbligo di munirsi della pec per le imprese individuali e societarie si inserisce in un contesto di iniziative che guardano verso una prospettiva di semplificazione, modernizzazione e speditezza dei rapporti tra Amministrazione e impresa. Disporre della pec è oggi importante considerato che anche altre Amministrazioni (ad es. Agenzia delle entrate ) si sono rese disponibili a mettere a disposizione del cittadino questo canale di comunicazione LA CIRCOLARE 3673/C che assicura celerità, certezza ed economicità da ambo le parti.

il caso PEC. sembra opportuno ritenere che la norma contenuta nel comma 7 bis, dell art. 20 del D.L. 24.6.2014 convertito con la L. 11.8.2014, n. 116 debba considerarsi derogabile nel caso in cui l istanza di iscrizione di un atto basato su atto pubblico o scrittura autenticata pervenga all ufficio del registro delle imprese da parte dell impresa che non ha provveduto alla comunicazione dell indirizzo di posta elettronica certificata a norma di legge. LA CIRCOLARE 3673/C

verifiche camerali. presenza a corredo dell'istanza di tutti gli atti e documenti indicati nel modello approvato con decreto del Ministero il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge ai fini della ricevibilità dell'istanza per poi procedere all'iscrizione. Tale controllo comprende gli accertamenti indispensabili per una corretta pubblicità quali ad esempio la competenza territoriale, l'esistenza della preventiva iscrizione dell'impresa, se trattasi di modifica, la correttezza del codice fiscale. Questi controlli rimangano esclusi dalla nuova previsione legislativa in quanto trattasi di controlli non strettamente pertinenti all'atto. Si tratta di verifiche che rimangono di competenza dell'ufficio la cui mancanza genera il rifiuto dell'istanza. Questioni Fronte com.unica: aperte controlli ex art. 6 e 10 del dpcm 2009

verifiche camerali. corrispondenza dell'atto a quello previsto dalla legge per l'iscrizione con riferimento al suo oggetto, ad esempio non soddisfano il requisito i contratti preliminari di trasferimento d'azienda o la proposta di vendita, oppure atti adottati da soggetto nei confronti del quale non opera l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, ecc., cosiddetta tipicità in senso stretto. Questioni aperte

verifiche notarili. corrispondenza dell'atto a quello previsto dalla legge per l'iscrizione con riferimento alla forma richiesta per la validità del negozio giuridico, ad esempio non soddisfa il requisito l'atto costitutivo di s.r.l. in forma di scrittura privata autenticata, cosiddetta tipicità formale. corrispondenza dell'atto a quello previsto dalla legge per l'iscrizione con riferimento alle disposizioni ivi contenute, ad esempio non soddisfa il requisito l'atto costitutivo di s.r.l. avente quale oggetto attività illecite o società semplici in forma di atto pubblico aventi ad oggetto attività commerciali, cosiddetta tipicità sostanziale Questioni aperte

IL DM 17 FEBBRAIO 2016 articolo 5 (disposizioni finali.) Qualora le firme siano autenticate a norma dell'articolo 25 del C.A.D. da parte del pubblico ufficiale a ciò autorizzato, Conservatore del registro delle imprese o persona da esso delegata, l'atto è contestualmente iscritto in sezione ordinaria e speciale del registro delle imprese, senza necessità di alcuna ulteriore verifica. Il Ministero dello sviluppo economico determina il relativo diritto di segreteria, tenendo conto dei costi standard, come previsto dall'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.