LE PLUSVALENZE REINVESTITE IN START UP

Documenti analoghi
CIRCOLARE N.15/E. Roma, 10 aprile 2009

L esenzione delle plusvalenze su partecipazioni in imprese in start-up

La gestione nel quadro RT del capital gain e l esenzione da start up

PARTICIPATION EXEMPTION Dott. Marco Combattelli

730, Unico 2016 e Studi di settore

La novità è già stata esaminata dall Area scientifica - Studi Tributari, ed in particolare dallo Studio n /T del 12 febbraio 2016.

La disciplina fiscale della cessione di azienda

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto una misura per la promozione dell acquisto di abitazioni

Con la legge di stabilità 2016 i beni tornano nel patrimonio personale di soci e imprenditori

Roma, 5 febbraio Oggetto: Interpello /2001 ART. 11, legge , n. 212.

Manovra d estate 2009

Brevetti, disegni, modelli, software e marchi detassati con il nuovo patent box

Circolare N. 70 del 16 Maggio 2017

Estromissione agevolata: per il perfezionamento dell operazione c è tempo fino al

Circolare n. 129 del 26 Settembre 2017

Beni rientranti nell allegato A Legge n. 232/2017

Tax Alert N febbraio 2019

Mod. 770/2010 ordinario: comunicazione degli intermediari

Roma, 13 luglio 2009 QUESITO

News per i Clienti dello studio

RISOLUZIONE N. 91 /E

RISOLUZIONE N.68/E FATTISPECIE RAPPRESENTATA

TRASFERIMENTO DI BENI O DI PARTECIPAZIONI SOCIALI: SCELTE ADEGUATE PER LA SOPRAVVIVENZA DELL IMPRESA. A cura di Roberto Protani

B) Partecipazioni non qualificate In tale caso, il regime applicabile è il medesimo delle partecipazioni qualificate.

Circolare n. 54 del 13 Aprile 2018

4. I beni ammessi. 4.1 Tipologie di beni ammessi

Assegnazione, cessioni e trasformazioni agevolate: cambi di destinazione ammessi

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

Assegnazione dei beni ai soci riflessi in materia Iva ed imposta di registro. Dott.ssa Elena Graziosi

STUDIO DATTILO C O M M E R C I A L I S T I A S S O C I A T I

IL CREDITO D'IMPOSTA TREMONTI-QUATER E IL CALCOLO DELLA MEDIA DI RIFERIMENTO

Circolare n. 12/E. Roma,31 gennaio 2002

a cura di Stefano Oliva

RIVALUTAZIONE BENI IMMOBILI RELATIVI ALL IMPRESA: ASPETTI FISCALI

R15 - QUADRO RT - PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Dott. Stefano Stellati

R19 - QUADRO RT - PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

L agevolazione fiscale «PATENT BOX» Dott. Hubert Gasser

La Partecipation Exemption: esenzione fiscale delle plusvalenze ( Articolo di Vincenzo D'Andò )

Lezione La doppia imposizione economica. Gli utili derivanti dalle società residenti tassate per trasparenza e utili derivanti dalle altre società

La tassazione agevolata degli utili reinvestiti

Il regime «Patent Box» I vantaggi legati all opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall utilizzo di beni immateriali

RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE POSSEDUTE ALL

Agevolazioni fiscali per l ingresso di lavoratori in Italia: il regime degli impatriates. Roma, 17 maggio 2018 Avv. Giuseppe Marianetti

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 (Estratto) (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del )

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Rivalutazione partecipazioni 2013

UNICO PF ADEMPIMENTO " RIFERIMENTI " Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1 c. 156 lett. a) SOGGETTI INTERESSATI " PROCEDURE " SCADE "

CESSIONE DI PARTECIPAZIONI

PATENT BOX: ISTRUZIONI PER L USO

Il nuovo regime fiscale delle partecipazioni qualificate: dividendi e capital gain

Roma, 06 ottobre 2008

LIMITAZIONE AL RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI Art. 84, comma 3, del Tuir. Saverio Mantini. Roma, 12 luglio 2018

R19 - QUADRO RT - PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

colonna 4 Istruzioni per la compilazione rigo RT1 rigo RT2 rigo RT3 colonna 2 colonna 1 rigo RT4 rigo RT5 colonna 2 rigo RT6 rigo RT7 rigo RT8

Circolare 8/E. In sintesi ecco gli argomenti principali della circolare in argomento: IRPEF. Plusvalenze da cessioni di partecipazioni:

Affrancamento delle partecipazioni non qualificate - Termine del per il versamento dell imposta sostitutiva

Sono tali i soggetti elencati dall art. 32, comma 3, del decreto legge n. 78/2010, ossia:

REGIME DELLE PERDITE FISCALI

SPECIALE - BENI D IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI

La disciplina fiscale dell Assegnazione agevolata

R RI RISOLUZIONE N. 90/E

Il conferimento di azienda ai fini delle imposte dirette: regime ordinario

Il Patent Box. Dott. Diego Avolio

Gli aspetti fiscali dell operazione di scissione Introduzione

QUADRO RT - Plusvalenze di natura finanziaria SEZIONE I - Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 20 per cento

Requisiti per l applicazione dell imposta sostitutiva ex comma 496 articolo 1 legge n. 266/2005 e relativa casistica

Professionisti Decorrenza delle plusvalenze

Nuove operazioni potenzialmente elusive C.M , n. 36/E art. 37-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n Settembre 2005

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ATTESI IN UNICO

AGEVOLAZIONI FISCALI - INVESTIMENTO NELLE START UP INNOVATIVE

SOMMARIO IN SINTESI I. LA CESSIONE D AZIENDA

I REDDITI DI CAPITALE: AMBITO DELL IMPONIBILE E REGIME DELLA DICHIARAZIONE

La Fiscalità dello strumento

Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

La variabile fiscale nei piani di smobilizzo ovvero nel conferimento dei portafogli dei fondi

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

Oggetto: Imposizione dell IVA nel settore agricolo. Art. 10 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35.

UNICO PERSONE FISICHE æ Fascicolo 2 Istruzioni p

I super-ammortamenti Art. 7, DDL Stabilità o t t o b r e

Credito di imposta R&S Patrick Beriotto Warrant Group S.r.l. Roma, 25 novembre 2015

ESAME DI STATO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA

a cura di Antonio Cologno Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell Emilia-Romagna Settore Audit e Sicurezza

RIDETERMINAZIONE VALORE DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI E RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA

Art. 5. Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari

PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO (PIR) A LUNGO TERMINE

Modifiche al regime sui trasferimenti di partecipazione e di complessi aziendali. Luca Miele Dottore Commercialista

Circolare n. 1. del 5 gennaio Detassazione per gli aumenti di capitale delle società - Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate INDICE

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 141/2013 NOVEMBRE/2/2013 (*) 6 Novembre 2013

Roma, 11 febbraio A TUTTE LE ASSOCIATE - Loro Sedi BENIAISOCI_COM_2016_024

PREMESSA. Oggetto: Prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione IRPEF del 50% dell IVA pagata sugli acquisti di immobili di classe A e B

NOTA INFORMATIVA N. 3/2003

Transcript:

LE PLUSVALENZE REINVESTITE IN START UP L ESENZIONE AI FINI IRPEF Il D.L. n. 112/2008 ha previsto l esenzione dall Irpef per le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni se reinvestite in altre società. L esenzione è subordinata all osservanza di alcune condizioni, anche temporali, che devono essere verificate in capo alla società di cui si detengono le partecipazioni oggetto di cessione, in capo al soggetto cedente e per la nuova società oggetto di reinvestimento L art. 3 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008, ha introdotto una nuova ipotesi di esenzione delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni societarie, qualificate e non, possedute al di fuori dell attività d impresa, reinvestite in società di nuova o recente costituzione in presenza di determinate condizioni. I REQUISITI PER L APPLICAZIONE DELL ESENZIONE Soggetti: coloro che conseguono le plusvalenze tassabili al di fuori dell attività d impresa, quindi che conseguono redditi diversi art 67 TUIR Natura delle partecipazioni: l esenzione riguarda le plusvalenze afferenti la cessione di pacchetti partecipativi qualificati e non qualificati Requisito temporale: la partecipazione oggetto di cessione deve riguardare una società costituita da non più di 7 anni I REQUISITI PER L ESENZIONE Requisito temporale: la partecipazione deve essere posseduta dal cedente che realizza la plusvalenza da almeno 3 anni Requisito temporale: il reinvestimento della plusvalenza deve essere effettuato entro 2 anni in società costituite da non più di 3 anni. 1

Attività della società acquistata : la società in cui avviene il reinvestimento deve svolgere la stessa attività svolta dalla società cui si riferiscono le partecipazioni cedute SOGGETTI CHE POSSO BENENEFICIARE DELL ESENZIONE Le persone fisiche (per le plusvalenze estranee alla gestione d impresa); le società semplici; gli enti non commerciali fiscalmente residenti in Italia (per le plusvalenze conseguite nell attività non commerciale) PARTECIPAZIONI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE Dal punto di vista oggettivo l esenzione riguarda solo le cessioni relative ad alcune partecipazioni. In particolare possono beneficiare dell esenzione solo le plusvalenze che derivano dalle cessioni di: partecipazioni al capitale in società di persone, con esclusione delle società semplici e degli enti ad esse equiparati e in società di capitali, comprese le società cooperative e di mutua assicurazione, residenti in Italia; strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lett. c) e c bis) dell art. 67 del Tuir, relative alle società do cui al primo punto. La disposizione, nel delimitare l ambito oggettivo dell agevolazione, richiama espressamente le lett. c) e c bis dell art. 67 del Tuir. Pertanto rientrano nell ambito applicativo della disposizione sia le partecipazioni qualificate, sia le partecipazioni non qualificate. Risulta dunque ininfluente, ai fini della concessione dell agevolazione, che le partecipazioni riguardino società quotate o meno nei mercati regolamentati. Il nuovo comma 6-bis di cui all art. 68 del Tuir, ed introdotto a seguito dell approvazione del decreto legge in commento, non contiene alcun riferimento espresso ai diritti e ai titoli delle predette società. La disposizione deve essere però interpretata in senso restrittivo considerata la natura eccezionale della disciplina agevolativa. Pertanto in questo caso l esenzione non spetta. La medesima conclusione negativa dovrebbe riguardare per quanto riguarda le costituzioni o le cessioni di usufrutto che non rappresentano quote di partecipazione al capitale sociale. PLUSVALENZE ESENTI IMPONIBILI 2

Cessioni riguardanti: partecipazioni al capitale costituzioni di usufrutto diritti di usufrutto diritti di opzione obbligazioni convertibili warrant di sottoscrizione e di acquisto opzioni di acquisto Strumenti finanziari Contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto non rappresentato esclusivamente da opere e servizi Esenzione SI SI SI Il requisito temporale Il legislatore ha voluto evitare l applicazione dell esenzione in relazione a comportamenti di tipo speculativo. Per tale ragione ha previsto una serie di requisiti temporali che devono essere tutti rispettati. In pratica il legislatore ha voluto agevolare solo i disinvestimenti e i reinvestimenti in società di recente costituzione, ma a condizione che vengano effettuati da soggetti (persone fisiche) che posseggano la partecipazione oggetto di cessione da un numero minimo di anni in modo da evitare, come già ricordato, finalità speculative. I REQUISITI TEMPORALI PER L APPLICAZIONE DELL ESENZIONE Le partecipazioni plusvalenti oggetto di cessione devono riguardare una società costituita da non più di sette anni; il soggetto cedente che realizza la plusvalenza deve possedere la partecipazione oggetto di cessione da almeno tre anni; il reinvestimento deve essere effettuato entro due anni in società costituite da non più di tre anni. I medesimi requisiti devono sussistere, come già ricordato anche per le plusvalenze concernenti le operazioni relative agli strumenti finanziari o riguardanti i contratti di associazione in partecipazione o di cointeressenza. I requisiti temporali sopra indicati sembrano non determinare alcun problema di tipo applicativo, ma non è cosi. I dubbi sorgono con riferimento al computo degli stessi in presenza di operazioni straordinarie dalle quali consegua il trasferimento delle posizioni soggettive della o delle società partecipanti. La dottrina è concorde nel ritenere che qualora nel predetto arco temporale siano effettuate operazioni societarie di tipo straordinario, in applicazione del principio di neutralità fiscale, deve tenersi conto anche degli anni di attività delle società fuse o scisse ovvero delle aziende oggetto di conferimenti neutrali. In buona sostanza il computo degli anni deve essere eseguito tenendo in considerazione anche gli anni antecedenti tali operazioni. Esempio n. 1) 3

A è la società partecipata costituita in data 10 dicembre 2002; Tizio possiede la quota di partecipazione in A sin dalla data di costituzione, quindi possiede la quota di partecipazione da più di tre anni; Tizio effettua la cessione della partecipazione in data 2 ottobre del 2008 Il primo requisito temporale è soddisfatto. Le partecipazioni oggetto di cessione riguardano una società costituita da non più di sette anni. Infatti il periodo compreso tra la data di costituzione e la data di cessione non è superiore a sette anni. In presenza di tutte le altre condizioni l esenzione spetta Esempio n. 2) A è la società partecipata costituita in data 19 marzo 1997; B è la società incorporante costituita il 8 novembre 2006 In data 15 aprile 2008 la società B incorpora la società A Tizio possiede la quota di partecipazione in A dal 3 febbraio 2004; Oggi, per effetto dell operazione di fusione per incorporazione Tizio possiede una partecipazione nella società B; Tizio effettua la cessione della partecipazione posseduta in B in data 30 settembre del 2008 Il primo requisito temporale non è soddisfatto Le partecipazioni oggetto di cessione riguardano una società costituita da più di sette anni. Infatti ai fini del computo devono essere presi in considerazione anche gli anni antecedenti all operazione straordinaria di incorporazione. Considerando il lasso di tempo che è compreso tra la data del 19 marzo 1997 e del 30 settembre 2008, è agevole osservare come siano decorsi più di sette anni. Pertanto se l ex socio di A (società incorporata), che detiene ora la partecipazione in B, cede la sua quota, la plusvalenza non potrà beneficiare dell esenzione. La situazione non cambierebbee neppure nel caso in cui la cessione fosse effettuata da un socio che ha partecipato alla costituzione della società B anziché da un ex socio di A Ulteriori dubbi riguardano un altro requisito temporale che deve essere verificato in capo al cedente. Tale soggetto, che realizza la plusvalenza, deve detenere le quote di partecipazione al capitale sociale da almeno tre anni. Potrebbe però verificarsi che le partecipazioni, dalla cui cessione scaturiscono le plusvalenze, sono state acquisite in periodi differenti. In questo caso, al fine della verifica del periodo minimo triennale, dovrebbe trovare applicazione il principio del Lifo di cui all art. 67, comma 1-bis del Tuir. 4

In base alla disposizione citata si considerano cedute per prime le partecipazioni acquistate più di recente. Un ulteriore requisito temporale Il contribuente, una volta effettuata la cessione della partecipazione che ha dato luogo alla realizzazione della plusvalenza deve reinvestire il ricavato entro il termine di due anni in società costituite da non più di tre anni aventi determinate caratteristiche, EFFETTI DEL REINVESTIMENTO DELLA PLUSVALENZA EFFETTI DEL MANCATO REINVESTIMENTO DELLA PLUSVALENZA Reinvestimento entro due anni Mancato reinvestimento o reinvestimento oltre due anni La plusvalenza diviene definitivamente esente da imposizione entro il limite dell importo reinvestito La plusvalenza diviene imponibile ai fini delle imposte sui redditi IL REINVESTIMENTO DELLA PLUSVALENZA IN ALTRA SOCIETA LE CARATTERISTICHE Il reinvestimento può essere anche parziale; nel caso di reinvestimento parziale, l esenzione spetta entro il limite della plusvalenza effettivamente impiegata per l acquisto delle quote di partecipazione al capitale sociale o per la sottoscrizione del capitale sociale; il reinvestimento può consistere sia nell acquisto di quote di partecipazione di società di persone e di capitali già costituite, ma anche attraverso la sottoscrizione di quote di capitale sociale Ulteriori dubbi si pongono a proposito della decorrenza del predetto termine di due anni qualora l incasso della plusvalenza sia frazionato per effetto della rateazione concessa al soggetto acquirente. Esempio - Soluzione dell Assonime: Circolare n. 50 del 7 agosto del 2008 5

A è la società partecipata costituita in data 10 ottobre 2002; Il Signor X possiede la quota di partecipazione in A sin dalla data di costituzione, quindi possiede la quota di partecipazione da più di tre anni; Il Signor X effettua la cessione della partecipazione in data 12 ottobre del 2008; L ammontare complessivo della plusvalenza è pari a 15.000 euro, incassata per 7.500 euro in data 12 ottobre del 2008 e per ulteriori 7.500 euro il 10 febbraio 2009. Verifica dei requisiti temporali interpretazione Assonime Dalla data di costituzione (10 ottobre 2002) alla data di perfezionamento della cessione della partecipazione (12 ottobre 2008) non sono decorsi più di sette anni; Il soggetto cedente possiede la quota di partecipazione da più di tre anni; Il termine ultimo per effettuare il reinvestimento di 7.500 euro è il 12 ottobre del 2010; Il termine ultimo per effettuare il reinvestimento di ulteriori 7.500 euro è il 10 febbraio 2011 In presenza di queste e di tutte le altre condizioni il contribuente potrà beneficiare dell esenzione Per la verifica del primo requisito temporale, cioè l anzianità della società le cui quote sono state oggetto di cessione, sia stato necessario fare riferimento alla data in cui è avvenuto il perfezionamento dell atto di cessione (12 ottobre del 2008). Invece per la decorrenza del termine di due anni, quale data finale per l effettuazione del reinvestimento, il riferimento è rappresentato dal momento in cui viene materialmente incassato il corrispettivo. I requisiti delle imprese in fase di Start up Il legislatore ha poi previsto anche i requisiti che devono essere posseduti dalle società oggetto di reinvestimento. Pertanto, oltre alle condizioni temporali già esaminate, per beneficiare dell esenzione è necessario che le predette società: risultino costituite da non più di tre anni dalla data della cessione della partecipazione che ha dato luogo alla realizzazione della plusvalenza; svolgano la medesima attività delle società le cui partecipazioni sono state cedute. Il limite massimo dell esenzione L art. 3 in rassegna ha poi aggiunto nel corpo dell art. 68 del Tuir anche l ulteriore comma 6 ter, con l intento di stabilire un limite quantitativo all esenzione. Il predetto limite è pari ad un quintuplo del costo sostenuto per gli investimenti in beni strumentali ed in attività di ricerca realizzati dalla società nel corso dei cinque anni precedenti le cui quote sono state oggetto di cessione. Il predetto valore deve essere determinato effettuando la somma di tutti i costi sostenuti nel quinquennio precedente, moltiplicando l importo così ottenuto per 6

cinque, senza però effettuare la media. Ai fini del computo del limite massimo, devono essere presi in considerazione le acquisizioni o la realizzazione di: beni materiali ammortizzabili diversi dagli immobili; beni immateriali ammortizzabili; spese di ricerca e sviluppo. 7