La notifica dell avviso di rettifica di cartella esattoriale al vicino di casa

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La notifica dell avviso di rettifica di cartella esattoriale al vicino di casa Corte di Cassazione, 15 luglio 2009 n. 16444 La massima E invalida la notificazione dell avviso di rettifica della dichiarazione IVA eseguita a mani del vicino di casa, che pur si trovi nell abitazione del destinatario dell atto, se non preceduta dal preventivo reperimento di soggetti legati a quest ultimo da relazioni di parentela, affinità o convivenza. Peraltro, l omissione della suddetta notifica costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell atto notificato, ossia della cartella di pagamento. La nota In termini giuridici, notificare significa portare a conoscenza del cittadino/debitore la sua posizione debitoria e l obbligo di provvedere al pagamento entro un termine. Il sistema di notificazione degli atti civili amministrativi è di fatto costituito dalle disposizioni previste negli artt. 137 e ss. del c.p.c.. Come sancito dall art. 137, ogni qualvolta la notificazione non risulti possibile a mani proprie del destinatario, il notificante consegna o deposita la copia dell atto notificando in busta, che provvede a sigillare e sulla quale trascrive il numero cronologico della notificazione. Normalmente la notifica avviene presso il domicilio fiscale del cittadino/debitore (casa di abitazione, ufficio, azienda) e viene certificata con la cosiddetta relata di notifica, ovvero la dichiarazione con cui il messo notificatore attesta la data, l ora e luogo di consegna dell atto nelle mani del destinatario o di soggetti terzi autorizzati e identificati, nonché le ricerche effettuate e le motivazioni dell eventuale mancata consegna. Come accennato, qualora il destinatario non venga reperito presso l abitazione, l ufficio o l azienda è prevista la possibilità di consegnare l atto a terzi elencati nell art. 139 c.p.c., secondo la seguente successione preferenziale: - persona di famiglia, purché non minore di 14 anni o palesemente incapace; - gli addetti alla casa (o all ufficio o azienda), purché non minori di 14 anni o palesemente incapaci; - il portiere dello stabile; - i vicini di casa che accettino il ricevimento.

Pertanto, l individuazione dei soggetti consegnatari non è affidata alla discrezionalità del notificante: egli ha l obbligo di cercare di reperire, in primis, il destinatario, indi persona di famiglia o addetta alla casa e poi il portiere o il vicino. Tant è che la giurisprudenza afferma la nullità della notificazione a mani del portiere quando la relazione del notificante non contenga alcun riferimento al mancato rinvenimento dei restanti soggetti (Cfr. Cass. n. 10924, 24/05/2005; Cass. n. 5706, 20/06/1999; Cass. n. 4739, 11/05/1998). Su questa scia si colloca la decisione della Corte nel caso di specie, che dichiara l invalidità della consegna dell atto al vicino di casa, che pur trovandosi nell abitazione del destinatario, non era legato allo stesso da rapporti di famiglia, cioè di parentela o di affinità, né di convivenza, in qualità di addetto alla casa. Di contro, copiosa giurisprudenza chiarisce e specifica il contenuto dell art. 139, comma 2, stabilendo che la consegna della copia dell atto a persona di famiglia non richiede l ulteriore requisito della convivenza del familiare (Cfr. Cass. 3902/2004; 18141/2002; 9658/2002; 1331/2000). Da sottolineare sono i peculiari adempimenti formali cui l iter di notificazione è sottoposto in ipotesi di consegna di copia al portiere dello stabile piuttosto che al vicino di casa, ai fini del rispetto della privacy del destinatario. Detti soggetti, infatti, non sottoscrivono, come familiari o conviventi, l originale atto bensì una ricevuta relativa all avvenuta consegna. Dell avvenuta notificazione, il notificante dà notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata. Occorre precisare che l espletamento di tale ultima formalità, per quanto necessario, non si configura, per taluna giurisprudenza, come elemento esecutivo della fattispecie notificatoria in quanto la notificazione si perfeziona con la modalità e nel momento della consegna dell atto al portiere (Cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. n. 7349, 13/05/2003) o all ufficiale giudiziario (Cfr. Corte Cost. n. 28/2004), secondo un orientamento che afferma il principio della cosiddetta scissione soggettiva, volto a tutelare il notificante. Non resta che esaminare gli effetti del vizio procedurale in oggetto, quale l omissione della notifica di un atto. Come stabilito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.5791/2008, è riconosciuta al contribuente la facoltà di scelta tra due percorsi di contestazione: impugnare il solo atto successivo (notificatogli) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto - che costituisce vizio procedurale per interruzione della sequenza procedimentale caratterizzante l'azione impositiva e predisposta dalla legge a garanzia dei diritti del contribuente (e per questo vincolante per l'amministrazione, ma disponibile da parte del garantito mediante l'esercizio dell'impugnazione cumulativa) -, oppure impugnare con l'atto consequenziale anche l'atto presupposto (non notificato) facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo e contestando alla radice il debito tributario reclamato nei suoi confronti. Sottesa a detta decisione è l idea che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria venga assicurata dal rispetto di una sequenza procedimentale di atti, ritualmente notificati, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente.

Così, nel caso di specie, la mancata notifica dell avviso di rettifica della dichiarazione IVA costituisce vizio procedurale che può comportare la nullità dell atto consequenziale notificato, ossia della cartella di pagamento. Lucia Stirpe Il decisus Fatto e Diritto - 1.- Dati del processo. 1.1.- Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Napoli, il signor G.A. impugnò una cartella di pagamento dell IVA relativa all anno 1995, dell importo complessivo di Euro 11.101,68 per imposta, sanzioni ed accessori, emessa a seguito di rettifica divenuta definitiva per mancata impugnazione dell avviso, asserendo di non avere avuto conoscenza di tale avviso di rettifica, perché notificato nelle mani di tale C.M., non avente relazioni di parentela o di affinità né di convivenza con esso contribuente. 1.2.- La sentenza n. 26 del 2004, con cui la commissione adita aveva respinto il ricorso, impugnata dal contribuente, fu riformata, nel contraddittorio delle parti, dalla commissione tributaria regionale con la sentenza indicata in epigrafe, che, in base alla documentazione acquisita, ritenne invalida la notificazione dell avviso di rettifica, eseguita a mani di persona non avente le enunciate relazioni di affinità e di convivenza col destinatario dell atto. 1.3.- Per la cassazione di tale sentenza ricorrono l amministrazione finanziaria dello Stato e l agenzia delle entrate, con unico articolato motivo, cui non resiste l intimato contribuente. 1.4.- La causa, chiamata all udienza del 1.12.2006 per la discussione davanti a questa suprema corte, fu rinviata a nuovo ruolo in attesa di decisione, da parte delle sezioni unite, sulla questione relativa all influenza del vizio di notifica dell atto presupposto sulla validità di quello successivo, impugnato. È stata quindi rifissata all udienza odierna. 2.- Questioni pregiudiziali. 2.1.- Il ricorso proposto dall amministrazione dell economia e delle finanze deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione processuale, dal momento che essa - cui è succeduta l agenzia delle entrate, a far data dal 1.1.2001, anteriore a quella di deposito dell atto d appello (17.5.2004) - deve intendersi tacitamente estromessa dal relativo giudizio, svoltosi nei soli confronti dell agenzia delle entrate, ufficio di S.M. Capua Vetere (Cass, n. 9004/2007); senza pronunzia sulle spese, giacché l intimato non propone difese in questo giudizio di cassazione. 3.- Motivo del ricorso.

3.1.- L agenzia ricorrente censura la sentenza impugnata, e ne chiede la cassazione, ai sensi dell art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dell art. 139 c.p.c., D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, e per nullità conseguente ad omessa indicazione delle ragioni di diritto della decisione (violazione dell art. 36, n. 4, D.Lgs. cit.); in via gradata, per erronea applicazione dell art. 139, comma 3. 3.1.1.- Sostiene che l asserita nullità della notificazione dell avviso di rettifica non sarebbe idonea a giustificare la dichiarata - e peraltro non motivata in diritto - nullità della cartella esattoriale, atto impugnabile solo per vizi propri; essendo determinata dalla mancata notifica dell atto presupposto non la nullità dell atto conseguente (cartella), bensì soltanto la possibilità d impugnazione, unitamente ad essa, dell atto precedente, asseritamente non notificato. 3.1.2.- In subordine, sostiene la validità - o, al limite, la mera nullità (sanabile), non l inesistenza - della notifica eseguita a mani di persona che, pur non facendo parte della famiglia del destinatario dell atto, si trovava nella sua abitazione, quale vicina di casa; incombendo a quest ultimo l onere di provare il contrario. Decisione. - 4.1.- Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte, e deve essere rigettato. Nulla devesi disporre in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, in cui l intimato non ha svolto difese. 5.- Motivi della decisione. 5.1.- La commissione regionale ha accertato, in base alla documentazione acquisita agli atti, che la notificazione dell avviso di rettifica, presupposto dell iscrizione a ruolo e della conseguente emissione della cartella esattoriale, fu eseguita a mani di persona risultata non affine (benché indicata come nuora nella relata) nè convivente con la famiglia del notificando, perché abitante in altro appartamento dello stesso condominio. 5.2.- Si osserva, in proposito, che la notificazione eseguita, ai sensi dell art. 139 c.p.c., a persona non legata al destinatario da rapporti "di famiglia", cioè di parentela o di affinità, né di servizio, quale "addetta alla casa", è da considerare nulla anche se, come nel caso di specie, tale persona sia trovata nell abitazione del destinatario (Cass. n. 22879/2006); mentre è stata ritenuta valida la notifica nel diverso caso di non provata convivenza (che può essere presunta), quando però sussista la relazione di parentela o affinità fra il destinatario e la persona che ricevette la notifica (Cass. un. 3902/2004, 18141/2002, 9658/2000, 1331/2000). Nell ipotesi in esame, la nullità della notifica dipende quindi dall accentata mancanza sia della relazione di famiglia sia della convivenza. Nullità che, ovviamente, non può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo dell atto, ai sensi dell art. 156 c.p.c., comma 3, non essendo stato impugnato (in termini) tale atto presupposto, bensì la cartella esattoriale conseguente all iscrizione a ruolo delle somme da esso portate. 5.3.- La censura di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, (esposta al par. 3.1.1), è pure infondata.

5.3.1.- Come statuito dalle sezioni unite di questa suprema corte con sentenza n. 5791/2008, le cui argomentazioni sono condivise dal collegio, l omissione della notifica di un atto presupposto - nel caso di specie, l avviso di rettifica della dichiarazione IVA - costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell atto consequenziale notificato, ossia della cartella di pagamento, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata dal rispetto di una sequenza procedimentale di atti, ritualmente notificati, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del contribuente. 5.3.2.- Pertanto, è corretta la pronunzia di annullamento della cartella esattoriale, per effetto d invalidità della notifica dell atto presupposto; pronunzia non inficiata dalla mancanza di motivazione in diritto, dovendo a tanto sopperire (nel modo indicato al par. 5.3.1) questo giudice di legittimità, ai sensi dell art. 384 c.p.c., comma 2, stante la conformità al diritto del dispositivo della sentenza impugnata (S.U. n. 28054/2008; Cass. n. 5595/2003). 6.- Dispositivo. P.Q.M. - LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.