La riforma costituzionale della giustizia. Roma, 10 marzo 2011

Documenti analoghi
Testo con le modifiche del disegno di legge costituzionale proposto dal Governo. Testo attuale TITOLO IV LA MAGISTRATURA TITOLO IV LA GIUSTIZIA

COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE

PARTE I Diritti e Doveri dei Cittadini. TITOLO I Rapporti Civili

LE GARANZIE GIURISDIZIONALI

Capitolo XIII IL POTERE GIUDIZIARIO

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO. Il sistema della giustizia in Italia

Gli organi costituzionali. La Magistratura (Cost )

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. (Articoli della Costituzione sul Presidente della Repubblica) Art. 59

Art. 1. Art. 2. (Aspettativa per incarichi di governo e di assessore negli enti locali)

Il sistema giudiziario

PRIMA LEZIONE. La Costituzione La (Le - art.103) Magistratura/e e la legge di ordinamento giudiziario.

Disposizioni transitorie

Modificato dalla LEGGE 30 Luglio 2007, n. 111 Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario. (GU n. 175 del Suppl. Ordinario n.

Corte Costituzionale. Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato

La Costituzione della Repubblica Italiana Le norme che riguardano l elezione del Presidente della Repubblica. Art. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare l articolo 1, commi 610 e 613;

Art. 3. (Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità per gli organi elettivi degli enti territoriali)

SEZIONE I La Corte costituzionale Art. 134 Art. 134 (non modificato)

L AVVOCATURA NELL ORDINAMENTO GIUDIZIARIO. Milano, 9 febbraio 2017 Celestina Tinelli

ENTI LOCALI LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2014, N. 11 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI 1

LEGGE 5 GIUGNO 1989, N Artt. 1-4 (...) (2) Art. 5

D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (1).

Legge 27 marzo 2001, n. 97

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 NORME INTEGRATIVE DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI LA CORTE COSTITUZIONALE

LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1

INDICE I. INTRODUZIONE

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

LA MAGISTRATURA. La funzione giurisdizionale

Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150

INDICE GENERALE. Parte I L ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

L uniformità dei controlli ed il dialogo tra il Sistema delle Agenzie e la Rete delle Procure generali in materia ambientale

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO PRESIDENZIALE 30 DICEMBRE 2008 N.34/N

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. Norma di attuazione in materia di funzioni di controllo della Corte dei conti in Sardegna.

LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

INDICE. 1 Introduzione. 7 Capitolo 1 Giudici e giurisdizione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003;

Codice Procedura Penale aggiornato con la legge 20 febbraio 2006, n. 46

Schema di decreto legislativo recante: Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, in attuazione della delega di cui agli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COLLETTI, FERRARESI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO, SARTI, TURCO

LIBRO PRIMO Soggetti

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

La Corte d Appello di Cagliari Funzioni e organizzazione. Dottoressa Roberta Coni Dirigente Amministrativo Corte Appello di Cagliari

Articolo 50 D.L. n. 90/2014 UFFICIO DEL PROCESSO

Gli organi dello Stato

Legge 24 marzo 1958, n Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura.

Proposta di emendamenti al disegno di legge sull'ordinamento giudiziario.

UNITÀ DIDATTICA 10 L AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario;

LEGGE COSTITUZIONALE 28 luglio 2016, n. 1

Legge 26 febbraio 2004, n. 45 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 50. Istituzione della corte d appello e della procura generale della Repubblica in Bolzano

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

LA MAGISTRATURA IN ITALIA: UN PROFILO STORICO E COMPARATO,

La legge sul processo lungo

QUESITI REFERENDARI CHE IL POPOLO DELLA LIBERTA RITIENE SOSTENERE:

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 20 novembre 2014 (v. stampato Senato n. 1070)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 305

E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente

Indici. Principi fondamentali... Pag. 9

«ART. 4-bis. 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;

diritto pubblico 5 Diritto Pubblico 1) La forma di governo parlamentare in Italia prevede che:

LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE VIGENTE PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 2004, n. 258

(Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Ordinario , n. 43 ).

QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309

Decreto legislativo 1 luglio 2014, n. 101

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

EMANA il seguente decreto legislativo:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

TITOLO IV. - LE GARANZIE. 1. Tutti coloro che, nell ambito della Federazione, delle Leghe e delle società, delle associazioni

LE AUTONOMIE TERRITORIALI

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT INDICE SOMMARIO

Diritto Costituzionale

INDICE SOMMARIO TOMO I

Testi relativi alla questione prioritaria di costituzionalità. Disposizioni organiche


Legge 23 aprile 1981, n. 154

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 405

Legge 11 agosto 2014, n. 117

Istituzioni di diritto pubblico per Economia e Finanza 2017/2018

La funzione legislativa del Parlamento

Indice sommario CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE PRIMA. LIBRO PRIMO Soggetti Artt. da TITOLO I - Giudice... 1a 49

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Indice sommario CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE PRIMA. LIBRO PRIMO Soggetti Artt. da TITOLO I - Giudice... 1a 49

SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1 Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n Dopo l'articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente; «Articolo

Legge 13 febbraio 2001, n. 48. "Aumento del ruolo organico e disciplina dell accesso in magistratura"

Transcript:

La riforma costituzionale della giustizia Roma, 10 marzo 2011

Art. 1 Modifica art.87 della Costituzione Nell articolo 87 della Costituzione, al comma decimo, dopo la parola: «magistratura» sono aggiunte le seguenti: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.»

Art. 2 modifica il Titolo IV della Costituzione 1. Il Titolo IV della Costituzione assume la seguente denominazione: «La Giustizia»; 2. La Sezione I del Titolo IV della Costituzione assume la seguente denominazione: «Gli organi»; 3. La Sezione II del Titolo IV della Costituzione assume la seguente denominazione: «La giurisdizione».

Art. 3 modifica art. 101 della Costituzione 1. Il comma secondo dell art.101 della Costituzione è sostituito dal seguente: «I giudici costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere e sono soggetti soltanto alla legge».

Art. 4 modifica art. 102 della Costituzione 1. Il comma primo dell art. 102 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La giurisdizione è esercitata da giudici ordinari istituiti e regolati dalle norme sull ordinamento giudiziario».

Art. 5 Nuovo art. 104 della Costituzione 1. L'articolo 104 della Costituzione é sostituito dal seguente: «104. I magistrati si distinguono in giudici e pubblici ministeri. La legge assicura la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri. L ufficio del pubblico ministero è organizzato secondo le norme dell ordinamento giudiziario che ne assicurano l autonomia e l indipendenza.».

Art. 6 Nuovo art. 104-bis della Costituzione 1/3 1. Dopo l'articolo 104 della Costituzione é inserito il seguente: «104-bis. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fa parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione. 1/3

Art. 6 Nuovo art. 104-bis della Costituzione 2/3 Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i giudici ordinari tra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento. 2/3

Art. 6 Nuovo art. 104-bis della Costituzione 3/3 I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, provinciale o comunale.». 3/3

Art. 7 Nuovo art. 104-ter della Costituzione 1/2 Dopo l'articolo 104-bis della Costituzione é inserito il seguente: «104-ter. Il Consiglio superiore della magistratura requirente è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fa parte di diritto il procuratore generale della Corte di cassazione. 1/2

Art. 7 Nuovo art. 104-ter della Costituzione 2/2 Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i pubblici ministeri tra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, provinciale o comunale.» 2/2

Art. 8 Nuovo art. 105 della Costituzione 1. L'articolo 105 della Costituzione é sostituito dal seguente: «105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante e al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici ordinari e dei pubblici ministeri. I Consigli superiori non possono adottare atti di indirizzo politico, né esercitare funzioni diverse da quelle previste nella Costituzione».

Art. 9 Nuovo art. 105 bis della Costituzione 1/3 1. Dopo l'articolo 105 della Costituzione é inserito il seguente: «105-bis. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati spettano alla Corte di disciplina della magistratura giudicante e requirente. La Corte di disciplina si compone di una sezione per i giudici e di una sezione per i pubblici ministeri. 1/3

Art. 9 Nuovo art. 105 bis della Costituzione 2/3 I componenti di ciascuna sezione sono eletti per metà dal Parlamento in seduta comune e per metà rispettivamente da tutti i giudici e i pubblici ministeri. I componenti eletti dal Parlamento sono scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio. I componenti eletti dai giudici e dai pubblici ministeri sono scelti, previo sorteggio degli eleggibili, tra gli appartenenti alle rispettive categorie. 2/3

Art. 9 Nuovo art. 105 bis della Costituzione 3/3 La Corte di disciplina elegge un presidente tra i componenti designati dal Parlamento e ciascuna sezione elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento. I membri della Corte di disciplina durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti agli albi professionali, né ricoprire uffici pubblici. La legge assicura l autonomia e l indipendenza della Corte di disciplina ed il principio del giusto processo nello svolgimento della sua attività. Contro i provvedimenti adottati dalla Corte di disciplina è ammesso ricorso in Cassazione per motivi di legittimità.». 3/3

Art. 10 modifica art. 106 della Costituzione 1. Al comma secondo dell art. 106 della Costituzione le parole: «per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli» sono soppresse.

Art. 11 modifica art. 107 della Costituzione 1. All articolo 107 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma primo, le parole: «del Consiglio superiore della magistratura» sono sostituite dalle seguenti: «dei Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente»; b) nel comma primo, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In caso di eccezionali esigenze, individuate dalla legge, attinenti all organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia i Consigli Superiori possono destinare i magistrati ad altre sedi.».

Art. 12 sostituisce art. 109 della Costituzione 1. L articolo 109 della Costituzione è sostituito dal seguente: «109. Il giudice e il pubblico ministero dispongono della polizia giudiziaria secondo le modalità stabilite dalla legge.».

Art. 13 sostituisce art. 110 della Costituzione 1. L articolo 110 della Costituzione è sostituito dal seguente: «110. Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente, spettano al Ministro della giustizia la funzione ispettiva, l organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sullo stato della giustizia, sull esercizio dell azione penale e sull uso dei mezzi di indagine».

Art. 14 modifica art. 111 della Costituzione 1. All art. 111 della Costituzione dopo il comma ottavo è aggiunto il seguente: «Contro le sentenze di condanna è sempre ammesso l appello, salvo che la legge disponga diversamente in relazione alla natura del reato, delle pene e della decisione. Le sentenze di proscioglimento sono appellabili soltanto nei casi previsti dalla legge.».

Art. 15 Nuovo art. 112 della Costituzione 1. L articolo 112 Cost. è sostituito dal seguente: «Articolo 112. L ufficio del pubblico ministero ha l obbligo di esercitare l azione penale secondo i criteri stabiliti dalla legge.».

Art. 16 Nuova sezione II-bis del Titolo IV in materia di responsabilità dei magistrati 1. Nel Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione, dopo la Sezione II, è inserita la seguente: Sezione II-bis Responsabilità dei magistrati «113-bis. I magistrati sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato. La legge espressamente disciplina la responsabilità civile dei magistrati per i casi di ingiusta detenzione e di altra indebita limitazione della libertà personale. La responsabilità civile dei magistrati si estende allo Stato».

Entrata in vigore della Riforma e suoi effetti sui procedimenti in corso Art. 17 1. I principi contenuti nella presente legge costituzionale non si applicano ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore. Art. 18 1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.