UNITÀ DIDATTICA 10 L AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
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- Raffaele Massa
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1 UNITÀ DIDATTICA 10 L AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 10.1 La Magistratura Nell ordinamento italiano la Magistratura è un potere dello Stato autonomo e indipendente dagli altri. Dalla Costituzione deriva anche il principio ispiratore delle disposizioni in essa contenute e cioè quello dell indipendenza dei giudici. Tali garanzie di indipendenza sono contenute nell articolo 101 comma 2, per il quale i giudici sono soggetti soltanto alla legge. L indipendenza dei giudici riguarda si l aspetto funzionale che quello organizzativo. Sotto l aspetto funzionale il giudice nell esercizio della sua attività è vincolato solo dalla legge e quindi deve avere come unico riferimento la norma relativa al caso concreto. Sotto l aspetto organizzativo la Magistratura è caratterizzata da autonomia e autogoverno, attuati in concreto attraverso il Consiglio superiore della Magistratura. L articolo 104 della Costituzione dispone che: la Magistratura costituisce un ordine indipendente ed autonomo da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Cote di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. La Magistratura L indipendenza dei giudici Il Consiglio superiore della Magistratura 89
2 Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. Il Consiglio superiore della Magistratura (CSM) è composto da 3 membri di diritto e da 30 membri elettivi. I membri di diritto sono: 1. il Presidente della Repubblica; 2. il primo presidente della Corte di cassazione; 3. il procuratore generale della Corte di cassazione. I membri del CSM I membri del CSM durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti; in caso di parità vale il Voto del Presidente. Per la validità del voto è richiesta la presenza di almeno 14 magistrati e sette membri eletti dal Parlamento. Il Ministro di grazia e giustizia, pur non facendo parte del CSM, ha la facoltà di intervenire alle sue sedute e chiedere chiarimenti, ma non può votare. La funzione giurisdizionale viene esercitata da magistrati ordinari, i quali hanno competenza di carattere generale ad esclusione delle materie attribuite ai giudici speciali. Oltre al principio dell indipendenza dei giudici esistono altri principi sanciti dalla Costituzione: l articolo 108, comma 1 stabilisce una riserva assoluta di legge in relazione alle norme sulla Magistratura, questo significa che solo il legislatore è competente a dettare norme relative all organizzazione e al funzionamento dell ordinamento giudiziario. L articolo 107 della Costituzione sancisce l inamovibilità dei giudici, e cioè, tutti i provvedimenti riguardanti le dispense, rimozioni, destinazioni ad altre sedi dei magistrati sono di competenza del CSM e non possono esser delegati ad altri organi statali. A norma dell articolo 11 della Costituzione i giudizi del CSM devono essere sempre motivati. Le delibere Il Ministro di grazia e giustizia La funzione giurisdizionale I principi derivanti dalla Costituzione 90
3 I giudici, nell esercitare la loro funzione, sono tenuti ad agire nel rispetto della legge e ad uniformarsi a principi di equità e giustizia. La legge 13 aprile 1988, n. 117 stabilisce che un giudice è civilmente responsabile in uno dei seguenti casi: 1. in caso di dolo, che un comportamento volontario diretto a danneggiare l imputato; 2. in caso di colpa grave, che consiste in una pesante negligenza nell adempimento delle proprie funzioni; 3. in caso di denegata giustizia, che si concretizza in omissioni o ritardi ingiustificati nel compimento, da parte del giudice, di atti dovuti. La responsabilità dei giudici Nei casi sopra esposti lo Stato risponde direttamente nei confronti del soggetto leso il quale ha diritto al risarcimento di danni morali e materiali. A sua volta lo Stato ha il diritto di agire nei confronti del magistrato, esercitando un azione di rivalsa I processi La Costituzione italiana prevede che la Magistratura sia composta da giudici ordinari, rispettando il principio dell unicità della giurisdizione. Tale principio viene derogato, dalla stessa Costituzione, che prevede giudici speciali come: 1. il Consiglio di Stato competente in materia amministrativa; 2. la Corte dei conti competente in materia di contabilità pubblica; 3. i Tribunali militari competenti, in tempo di pace, per reati commessi dagli appartenenti alle forze armate. I giudici Sono, inoltre, previsti i Tribunali amministrativi regionali e le Commissioni tributarie. 91
4 Quindi, nel sistema giurisdizionale coesistono: 1. i giudici ordinari che sono i giudici civili e penali; 2. i giudici speciali che sono i giudici amministrativi, contabili, tributari e militari. Tali garanzie di indipendenza sono contenute nell articolo 101 comma 2, per il quale i giudici sono soggetti soltanto alla legge. L ordinamento italiano è ispirato al principio del doppio grado di giurisdizione, per il quale le sentenze emesse dal giudice di primo grado possono essere impugnate in appello. Dopo l interessato può solo ricorre in Cassazione ma soltanto per questioni di diritto. La giustizia civile si occupa di controversie tra privati. Le parti del processo civile sono: 1. l attore che è legittimato ad agire per accertare la violazione; 2. il convenuto che viene chiamato a rispondere dell eventuale violazione. Il doppio grado di giurisdizione La giustizia civile Nel processo civile viene esercitato il contraddittorio fra le parti cioè, l attore e il convenuto possono, rispettivamente, far valere le proprie ragione ed addurre le proprie prove. Il processo inizia con una domanda inoltrata al giudice, il quale riveste una posizione di arbitro valutando i fatti e formulando il giudizio attraverso una sentenza. Attualmente, gli organi del processo civile sono: 1. il Giudice di pace che ha sostituito il Giudice conciliatore. Il Giudice di pace viene nominato tra i laureati in giurisprudenza e dura in carica quattro anni. La sua competenza è relativa alle cause riguardanti i beni mobili di valore non superiore a duemilacinquecento euro e ai danni derivanti dalla circolazione di veicoli di valore fino a quindicimila euro e a cause condominiali; 2. il Tribunale competente in primo grado per tutte le cause in Il processo civile Gli organi del processo civile 92
5 cui non sono competenti il Giudice di pace. È competente per le impugnazioni delle sentenze del Giudice di pace; 3. la Corte d appello opera come giudice di secondo grado decidendo sui ricorsi effettuati sulle sentenze del Tribunale; 4. la Corte di cassazione ha sede a Roma e giudica sui ricorsi proposti contro le sentenze di appello solo per le violazioni di leggi. Il processo di cognizione è finalizzato ad accertare i fatti controversi. Il processo di cognizione può dare origine a: 1. una sentenza di accertamento la quale elimina la situazione di incertezza che ha dato origine all azione; 2. una sentenza costitutiva che da origine, modifica o estingue un rapporto giuridico tra le parti; 3. una sentenza di condanna se oltre ad accertare un diritto viene condannato colui che lo ha violato. Il processo di cognizione Le fasi del processo di cognizione sono le seguenti: 1. fase introduttiva: avviene mediante l atto di citazione notificato al convenuto attraverso un ufficiale giudiziario; 2. fase istruttoria: che è diretta ad acquisire gli elementi necessari per decidere; 3. fase di decisione: consiste nel momento finale del processo, in cui il giudice, valutati gli elementi, emette la sentenza. La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva. Una volta esperiti tutti i gradi di ricorso o trascorsi i termini per ricorrere la sentenza diventa definitiva, cioè passa in giudicato. Se il giudizio si conclude con una sentenza di condanna, la parte che soccombe deve uniformarsi alla sentenza. Nel caso questo non avviene allora la parte interessata si può rivolgere di nuovo al giudice, per ottenere l esecuzione forzata della sentenza. Il processo di esecuzione della sentenza 93
6 Nel processo penale, a differenza del processo civile, l azione viene assunta direttamente dallo Stato perché si ritiene che il danno non sia stato subìto solo dal soggetto leso ma dall intera comunità. Quindi, le parti del processo penale sono: 1. lo Stato che esercita la propria azione mediante il Pubblico ministero; 2. l imputato di un reato. Il processo penale La pena inflitta a colui che è stato condannato deve essere scontata personalmente. Tale pena deve tendere alla riabilitazione del condannato e al suo reinserimento nella società e quindi non deve avere scopo punitivo. La legge penale non può mai essere retroattiva a meno che essa non sia più favorevole al condannato. Fino alla condanna definitiva l imputato si presume innocente. Gli organi del processo penale sono: 1. il Giudice di pace la cui competenza in materia deve essere ancora definita; 2. il Tribunale competente nelle materie non di competenza del Giudice di pace e della Corte di assise; 3. la Corte d assise competente per i reati più gravi che comportano una reclusione non inferiore ai 24 anni; 4. la Corte d appello competente in secondo grado per le sentenze pronunciate in primo grado dal Pretore o dal Tribunale; 5. la Corte d assise e d appello competente in secondo grado nei confronti delle sentenze della Corte d assise; 6. la Corte di cassazione competente solo per le questioni di diritto, a decidere sulle impugnazioni delle sentenze di secondo grado della Corte d appello e della Corte d assise e d appello. Gli organi del processo penale 94
7 Le fasi del processo penale sono: 1. la fase delle indagini preliminari o istruttoria che vede due attività: - quella svolta dal Pm (Pubblico ministero) che dirige le indagini avvalendosi dell intervento della polizia giudiziaria; - quella svolta da Gip (Giudice per le indagini preliminari) che è incaricato di sovrintendere alla fase istruttoria controllando la corretta impostazione dell attività del Pm. Le fasi del processo penale La fase preliminare si conclude con la formulazione dei capi di imputazione, oppure, qualora non sussistano elementi per proseguire con l azione penale, con la richiesta di archiviazione; 2. l udienza preliminare che si tiene se la fase istruttoria si conclude con la formulazione dei capi di imputazione. In questa fase i Gip ascolta le parti e può formulare una senten-za di non luogo a procedere o decidere la citazione in giudi-zio dell imputato. 3. la fase del dibattimento che si apre a seguito della citazione dell imputato nella quale si formano le prove e avviene l interrogatorio dei testimoni. Alla fine del contraddittorio il giudice può disporre la condanna oppure il proscioglimento dell imputato. Con i procedimenti differenziati è possibile sveltire il corso della giustizia. In questo ambito possiamo avere: 1. il giudizio immediato; 2. il giudizio direttissimo; 3. il giudizio abbreviato; 4. il patteggiamento. I procedimenti differenziati 95
8 10.3 La giustizia amministrativa Per giustizia amministrativa si intende l insieme dei mezzi concessi dall ordinamento ai singoli per tutelare delle situazioni giuridiche soggettive di cui risultino titolari verso la pubblica amministrazione. Il diritto soggettivo può essere definito come l interesse del singolo tutelato dall ordinamento in modo esclusivo e pieno attraverso il riconoscimento della volontà del soggetto che lo persegue. Gli interessi legittimi possono essere definiti come gli interessi del singolo riconosciuti e tutelati dall ordinamento solo se non sono in contrasto con l interesse della collettività. La tutela in sede amministrativa viene attuata dalla stessa amministrazione su ricorso dell interessato. I ricorsi amministrativi sono istanze volte ad ottenere l annullamento, la revoca o la riforma di un atto amministrativo. Con il ricorso l interessato può far valere la violazione di interessi legittimi e di diritti soggettivi. I ricorsi possono essere: 1. ordinari: quando si tratta di opposizione o ricorso gerarchico; questi devono essere presentati all autorità, da pare dell interessato, entro 30 giorni dalla avvenuta conoscenza del provvedimento; 2. straordinari: quando si tratta di ricorsi al Capo dello Stato; questi devono essere presentati all autorità, da parte dell interessato, entro 120 giorni dall avvenuta conoscenza del provvedimento. La giustizia amministrativa Il diritto soggettivo Gli interessi legittimi I ricorsi L opposizione è uno strumento eccezionale al quale l interessato può ricorrere. È relativo a provvedimenti non definitivi e può essere esperita solo nei casi previsti dalla legge. Il ricorso gerarchico ha carattere generale e consiste nella possibilità, da parte dell interessato, di impugnare un provvedimento non L opposizione Il ricorso gerarchico 96
9 definitivo ritenuto viziato nella legittimità o nel merito, ricorrendo all autorità di grado superiore a quella che ha emanato l atto. Contro la decisione di tale ricorso è possibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato o il ricorso giurisdizionale al TAR. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato è un rimedio di carattere generale, ammesso nei confronti di un atto amministrativo definitivo previsto per motivi di legittimità, per la tutela di diritti soggettivi e di interessi legittimi. La giustizia amministrativa è di competenza del giudice ordinario se si tratta di diritti soggettivi e dal giudice amministrativo se si tratta di interessi legittimi. La giustizia amministrativa può competere a: 1. organi di giurisdizione amministrativa ordinaria quali Tar e Consiglio di Stato; 2. organi di giurisdizione amministrativa speciale quali Corte dei Conti e Commissioni tributarie. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato La giustizia amministrativa Come abbiamo già detto sono organi della giurisdizione amministrativa ordinaria i Tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato. Sono impugnabili presso la giurisdizione amministrativa solo gli atti amministrativi che derivano da un autorità amministrativa. Il giudice amministrativo può emettere i seguenti giudizi: 1. il giudizio di cognizione: esso ha lo scopo di determinare se la pretesa vantata dall attore è fondata. Tale giudizio inizia su richiesta dell interessato; 2. il giudizio cautelare: esso ha lo scopo di adottare misure preventive atte ad evitare danni gravi che potrebbero derivare dall immediata esecuzione dell atto impugnato. Tale giudizio ha una funzione accessoria rispetto al giudizio di cognizione; 3. il giudizio di esecuzione: esso assicura, anche con mezzi coattivi, la concreta attuazione della sentenza di cognizione. Il giudice amministrativo 97
10 I Tribunali amministrativi regionali hanno sede in ogni capoluogo di regione. Possono ricorrere ai Tribunali amministrativi regionali coloro che hanno un interesse personale e diretto. Contro le sentenze del TAR è ammessa: 1. la revocazione: essa viene esperita se la sentenza ha avuto origine da dolo o colpa di parte, o se le prove addotte si sono dimostrate false, se è stata frutto di un errore di fatto o di dolo del giudice; 2. l appello: che si svolge presso il Consiglio di Stato e deve essere inoltrato entro 60 giorni dalla notifica della sentenza del TAR. Questo ricorso non prevede la sospensione del processo davanti al TAR; una sospensione della sentenza può essere disposta dal Consiglio di Stato su richiesta di parte qualora dall esecuzione della sentenza stessa possa derivare un grave o irreparabile danno. La sentenza del Consiglio di Stato può essere di rigetto (nel caso in cui il ricorso viene ritenuto infondato) oppure di accoglimento (nel caso il Consiglio di Stato ritenga opportuno annullare la decisione del TAR. Contro le sentenze di appello è possibile ricorrere per revocazione o per soli motivi di giurisdizione, ricorrere per Cassazione. I tribunali Amministrativi Regionali Abbiamo già detto che esistono degli organi appartenenti alla giurisdizione amministrativa speciale quali la Corte dei conti e le Commissioni tributarie che sono competenti per particolari materie previste specificamente dalla legge. La Corte dei conti è competente in materia di contabilità pubblica e nelle altre materie specificate dalla legge. Inoltre, essa è competente anche in materia di trattamento pensionistico di pubblici dipendenti. Le Commissioni tributarie sono competenti nelle controversie tra il fisco e il contribuente. Gli organi speciali La Corte dei Conti Le Commissioni tributarie 98
11 Test 1. Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto: a) dal Presidente della Repubblica; b) dal Presidente del consiglio dei ministri; c) dal Presidente della camera dei deputati. 2. Nel processo penale l accusa è rappresentata: a) da un avvocato penale; b) dal pubblico ministero; c) da un avvocato d ufficio. 3. La Corte dei conti è competente in materia: a) di contabilità generale; b) di contabilità pubblica; c) di contabilità annuale. 99
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