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04674.15 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto., IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 18669/2009 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati : C.ron.4 ~ l'-; Rep. Dott. GA3RIELLA COLETTI DE CESARE - Presidente - Ud. 1'1/12/2014 Dott. PIE'tRO VENUTI - Rel. Consigliere - l'u Dott. GIUSEPPE BRON7.INI - Consigliere - ha pronunciato l a seguente sul r i c orso 18669-2009 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. X in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Cesare Beccaria n. 29, presso l'avvocatura Centrale dell'istituto, 2014 4115 rappr e s ent.anto e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, giusta del e g a i n, atti ; - ricorrenf:e - cont:ro

CASSAZIONE., SM E}f -.int.imata - avverso l a s e ntenza n. 99/2008 della CORTE D' APPELLO.. di VENEZ IA, depositata i l 30/07/2008, N.R. G. 744/05; udi ta l a r elazi one della causa svolta nella pubblica udienza del 17 /12/2014 dal Consigliere Dott.?IETRO VENUTI; udito l'avvocato CLEMENTINA PULLI; udito 11 P. M. in persona del Sostituto?rocu.ratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concl utio pe r i l rigetto del ricorso. l

---------- - - CASSAZIONE., :i;.r_. :,..,,. R.G. n. 18669 /09 Ud. 17 dic. 2014 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato 11NPS a corrispondere l'assegno mensile d'invalidità (art. 13 L. 118/71) a favore di SM a decorrere dal 13 agosto 2004. Premesso che non era in contestazione il requisito sanitario ma solo quello reddituale, la Corte di merito ha rilevato che il reddito della casa di abitazione non costituisce un onere deducibile o una ritenuta fiscale e, conseguentemente, il reddito IRPEF al lordo non comprende il reddito della casa di abitazione, occorrendo distinguere tra reddito complessivo, che comprende ogni reddito della persona, e reddito imponibile, che esclude i redditi non assoggettati a tassazione, come appunto il reddito derivante dalla casa di abitazione. Contro questa isentenza ricorre per cassazione l'inps sulla base di due motivi. L'assistita non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 28, della. legge n. 350 del 2003, in relazione all'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile. 11 motivo è sintetizzato nel seguente quesito di diritto: "dica la Corte che, ai fini della indìviduazione del reddito rilevante nell'anno 2003 per l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza., di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, non può farsi applicazione dell'art. 2, comma 28, della legge 24 d icembre 2003 n. 350 e non può escluders~ di conseguenza, dalla detenninazione del reddito il reddito relativo alla casa destinata

2 o ad abitazione principale sia perché non applicabile ratione temporis alla fattispecie esaminata dalla Corte di appello, sia perché rilevante soltanto ai fini della determinazione dell'imposta in ambito.fiscalè'. 2. Con il secondo motivo il ricorrente, nel denunziare plurime violazioni di legge, formula il seguente quesito di diritto: tfdica la Gorle che il limite di reddito per conseguire il diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 30.03.1971 n. 118, deve essere calcolato computando nei redditi di qualsiasi natura assoggettabili all'irpef o esenti da detta imposta anche il reddito della casa adibita ad abitazione principale, in applicazione del combinato disposto dell'art. 14- septies del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980 n. 33 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1992 n. 553, in quanto, quale onere deducibile, facente parte del reddito assoggettabile all'irpej. 3. Il ricorso non è fondato. La questione oggetto della presente oontroversia è stata oggetto di esame di questa Corte che si è pronunziata in senso sfavorevole all'inps. E' stato infatti affermato che "In tema di pensione di inabilit.à., ai fini del requisito reddituale non ua calcolato il reddito della casa di abitazione, in quanto l'art. 12 della legge n. 118 del 1971, rinvia p er le condizioni economiche all'art. 26 della legge n. 153 del 1969, che, per la pensione sociale, esclude dal computo il reddito della casa. di abitazione. Né rileva, in senso contrario, la previsione di cui all'art. 2 del d.m. n. 553 del 1992, che impone, ai fini assistenziali, la denuncia dei redditi al lordo degli oneri deducibili, in quanto la casa di abitazione non costituisce, a tale scopo, un onere deducibile, ma una voce di reddito" (cfr. Cass. 5 aprile 2012 n. 5479; Cass. 13 agosto 2012 n. 14456; Cass. 5 settembre 2013 n. 20387). Lo stesso principio vale per l'assegno mensile d'invalidità, atteso che esso è concesso con le stesse condizioni e modalità

3. previste per l'assegnazione della pensione di inabilità (cfr. art. 13, primo comma, L. 118/71). In adesione al suddetto indirizzo, il ricorso deve pertanto essere rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, essendo l'assistita rimasta intimata, P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma in data 17 dicembre 2014.. IL CONSIGLIERE ESTENSORE ~ ~~ IL P~~IDENTE -r~~ ~ IlFunzionar~ iogiudiz iario /_,; ~/L Dott.ssaDonntella ~~~ Depositato r a ~ ~ u~