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1 COMUNE DI POGGIO RENATICO Provincia di Ferrara AREA GESTIONE DEL TERRITORIO Responsabile d Area Geom. Gianni Rizzioli DETERMINAZIONE n 14/2009/GT del 16/03/2009 Servizio Urbanistica-Ambiente OGGETTO: Disposizioni tecniche-normative in merito all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, nonché allo spandimento di fanghi da depurazione su terreni agricoli, nel rispetto combinato delle linee generali delle Normative Regionali in materia, delle NTA del PRG e del Regolamento Comunale d'igiene.

2 IL RESPONSABILE D AREA VISTO: - il Decreto Legislativo T.U.EE.LL. 18.08.2000 n. 267 e s. m. ed i., ed i particolar modo gli artt. 107 e 109 in merito alla competenza per l emissione di provvedimenti amministrativi; - il Provvedimento del Sindaco n 09/05 del 30.03.2005 con il quale vengono nominati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 267/00 i Responsabili d Area; - la deliberazione di Giunta Regionale n. 2773 del 30.12.2004, assunta in applicazione di varie norme di settore, avente per oggetto "Primi indirizzi alle Provincie per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura", che detta indirizzi per lo spandimento sui terreni agricoli per scopi agronomici dei fanghi di depurazione; - la deliberazione di Giunta Regionale n. 96 del 16.01.2007 inerente l Attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali ; - il Capo III della Legge Regionale Emilia Romagna 6/3/2007 n. 4 inerente "Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari"; - la Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 2184 del 04/03/2008, con la quale viene adottata la Circolare esplicativa Attuazione del Programma d azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola di cui alla deliberazione Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2007, n. 96", che detta norme per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui alla suddetta L.R. 4/08; - le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del vigente P.R.G. ed in particolar modo l'art. 19 del Titolo III Usi del territorio- relativo agli "Usi agricoli: definizioni e caratteristiche", nonché le norme contenute nel Titolo VI relativo alle zone agricole; - il vigente Regolamento Comunale d'igiene, redatto ai sensi del T.U.LL.SS. 1265/34 ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 25.07.1973 ed in particolare: a) l'art. 13 comma 2 inerente il divieto di deposito di materiali putrescibili, b) l'art. 15 comma 2 inerente norme per il trasporto di letame e simili, c) l'art. 16 comma 3 inerente le distanze delle concimaie da nuclei abitati e case sparse;

3 DATO ATTO: - che ai sensi della citata L.R. 4/08, la Provincia, a seguito di comunicazioni di spandimenti di effluenti zootecnici per utilizzazione agronomica da parte di aziende agricole o allevatori, richiede al Comune di verificare se i terreni individuati possono, in base agli strumenti urbanistici, essere utilizzati per tali operazioni; - che tali effluenti a volte vengono accumulati per periodi prolungati sui terreni agricoli prima delle operazioni di spandimento ed interramento, creando problematiche agli abitati circostanti causa le esalazioni maleodoranti che emanano; - che la citata normativa, sia regionale e comunale, risulta di difficile interpretazione, in assenza di un atto di coordinamento fra le varie norme; - che pertanto si rende necessario provvedere all emanazione di apposito atto amministrativo che facendo riferimento alle norme esistenti, meglio chiarisca e riassumi le disposizioni regolamentari in materia; EVIDENZIATO: - che ai sensi degli artt. 10 e 11 dei Criteri e norme tecniche per l utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", approvati con la citata DGR 96/07 e richiamati dalla citata Circolare esplicativa n. 2184/08, l accumulo temporaneo di letami viene come di seguito disciplinato: Art. 10 Accumulo temporaneo di letami 1. L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti dall art. 2 lettera f) è praticato a fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali dei singoli appezzamenti di terreno. 2. L'accumulo temporaneo, di cui al comma 1, è ammesso sul suolo agricolo per un periodo non superiore a tre mesi, dopo uno stoccaggio avviato almeno da 90 giorni, ad eccezione delle lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo inferiore a 90 giorni, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3. 3. Per la lettiera degli allevamenti avicoli può prevedersi un periodo di accumulo temporaneo sino ad un massimo di 9 mesi, purchè siano adottate misure atte a evitare infiltrazioni di acque meteoriche attraverso i cumuli e la generazione di acque di percolazione. Tali misure devono almeno comprendere la copertura integrale del cumulo con un telo di materiale plastomerico, accuratamente assicurato alla base.

4 4. L accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nel corso dell'annata agraria. Per impedire la Art. 11 Divieto di accumulo 1. L'accumulo non è ammesso: - nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua destinata al consumo umano come definite al precedente art. 2 lettera a), secondo alinea, - a distanza inferiore a 5 m dalle scoline, - a distanza inferiore a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali, - a distanza inferiore a 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. 2. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti espressamente previsti dalle norme di tutela paesaggistica ed ambientale, igieniche-sanitarie, e dalla regolamentazione urbanistica e edilizia. - che il punto VII comma 3 dell'allegato tecnico alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2773 del 30.12.2004 relativa allo spandimento sui terreni agricoli per scopi agronomici dei fanghi di depurazione, testualmente recita: "E' fatto divieto di accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi." - che tra gli usi agricoli previsti dal combinato dell art. 19 delle NTA del PRG e delle norme contenute nel Titolo VI delle stesse NTA, non viene espressamente disciplinato l'uso dei terreni agricoli per l accumolo, spandimento e successivo interramento ne di effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, ne di fanghi di depurazione, - che però il citato combinato delle NTA disciplina sia gli allevamenti zootecnici che le concimaie, sia di pertinenza agli allevamenti che non, dettando norme e criteri di natura igienico-sanitaria, quali la distanza di tali accumoli dagli abitati, sia che essi siano raggruppati in nuclei o edifici sparsi;

5 - che il comma 3 -punto 14- dell'art. 19 delle NTA prevede che ".ove si presenti la necessità di costruire od organizzare insediamenti con la presenza di usi non specificatamente previsti dalle presenti Norme, il Comune procede per analogia, assimilando i suddetti usi a quelli previsti dal presente articolo aventi analoghi effetti sul territorio,.."; - che in assenza di specifica disciplina d uso urbanistica in merito dei terreni ed in applicazione del citato punto 14, l'accumolo temporaneo e lo spandimento senza successivo ed immediato interramento in particolar modo degli effluenti di allevamento, siano da equiparare alle concimaie di allevamenti zootecnici industriali (AG4) o lagoni di accumulo (AG10) e che pertanto debbano sottostare alle norme e criteri di natura igienico-sanitaria previste per le realizzazione di tali impianti e contenute nelle NTA e negli artt. 13-15-16 del Regolamento Comunale d'igiene, che nello specifico prevedono che tali impianti, e quindi gli accumoli, vengano posizionati a mt. 700 dai centri abitati o nuclei con più di una abitazione e mt. 250 dalle abitazioni singole sparse, strade pubbliche, o impianti vari con presenza di persone (cimiteri, impianti sportivi, ecc.), oltre che al rispetto di varie disposizioni, dettate anche dalle norme regionali e sopra richiamate; - che la suddetta analogia degli usi agricoli e quindi il rispetto delle suddette distanze, possa venir meno qualora l'accumolo temporaneo non superi le 48 ore e che comunque entro le successive 24 ore si proceda all'interramento degli effluenti, così come revisto dalla normativa regionale per dei fanghi di depurazione, equiparando i limiti temporali per gli accumoli di fanghi agli accumoli di effluenti, riscontrando in essi le medesime problematiche igienico-sanitarie; - che qualora si rispettino i tempi suddetti (ore 48 di accumolo ed interramento entro 24 ore successive), al fine di salvaguardare gli abitanti delle zone circostanti da problematiche igienico-sanitarie relative ad emissioni maleodoranti o causate dal proliferare di insetti, nel rispetto anche dei citati artt. 13-15-16 del Regolamento Comunale d'igiene, possano essere impartite in ogni caso le seguenti prescrizioni particolari per gli accumoli temporanei sia degli effluenti che dei fanghi: a) l'accumolo temporaneo dovrà essere posizionato ad un minimo di mt 5 dalle scoline e mt 30 dalle acque superficiali, nonché ad un minimo di mt 150 da edifici residenziali, strade pubbliche, o impianti vari con presenza di persone (cimiteri, impianti sportivi, ecc.); b) qualora dopo l'accumolo, il clima meteriologico non permettesse lo spargimento e successivo sotterramento degli effluenti nei tempi stabiliti, il deposito dovrà essere completamente ricoperto con teli plastificati o altri materiali anche naturali (terra o paglia) ed eventualmente sottoposto a trattamenti insetticidi; c) il terreno da utilizzare per tali accumoli temporanei dovrà essere predisposto compattandolo con d) entro le 24 ore successive allo spandimento si dovrà procedere all interramento degli effluenti; e) l accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nel corso dell'annata agraria. Per impedire la dispersione nel terreno di eventuali liquidi di sgrondo, la loro formazione deve essere contenuta

6 RITENUTO: - pertanto, nel rispetto combinato delle linee generali delle citate Normative Regionali in materia, delle NTA del PRG e del Regolamento Comunale d'igiene, fornire agli Uffici Comunali competenti le seguenti disposizioni tecniche-normative relative all accumolo temporaneo, spandimento e successivo interramento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari e dei fanghi di depurazione, per utilizzazioni agronomiche, al fine di chiarire la regolamentazione di tali operazioni e salvaguardare gli abitanti limitrofi alle zone interessate da esalazioni maleodoranti, nonché poter meglio articolare i pareri di competenza in materia: A. EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO Gli accumoli temporanei di effluenti di allevamento su terreni agricoli oggetto di fertlizzazioni ed a tal fine regolarmente autorizzati dall'ente competente, devono rispettare le disposizoni dettate dagli artt. 10 e 11 dei Criteri e norme tecniche per l utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", approvati con la citata DGR 96/07 e richiamati dalla citata Circolare esplicativa n. 2184/08, oltre alle seguenti prescrizioni: - l accumolo deve essere posizionato ad un minimo di mt 5 dalle scoline e mt 30 dalle acque superficiali, nonchè a mt. 700 dai centri abitati o nuclei con più di una abitazione e mt. 250 dalle abitazioni singole sparse, strade pubbliche, o impianti vari con presenza di persone (cimiteri, impianti sportivi, ecc.); - l accumolo deve sempre essere ricoperto integralmente con un telo di materiale plastomerico, accuratamente assicurato alla base ed eventualmente sottoposto a trattamenti insetticidi; Qualora accumoli temporanei di effluenti di allevamento non superino le 48 ore, devono rispettare le disposizoni dettate dagli artt. 10 e 11 dei Criteri e norme tecniche per l utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", approvati con la citata DGR 96/07 e richiamati dalla citata Circolare esplicativa n. 2184/08, oltre alle seguenti prescrizioni:

7 - l'accumolo temporaneo dovrà essere posizionato ad un minimo di mt 5 dalle scoline e mt 30 dalle acque superficiali, nonché ad un minimo di mt 150 da edifici residenziali, strade pubbliche, o impianti vari con presenza di persone (cimiteri, impianti sportivi, ecc.); - qualora dopo l'accumolo, il clima meteriologico non permettesse lo spargimento e successivo sotterramento degli effluenti nei tempi stabiliti, il deposito dovrà essere completamente ricoperto con teli plastificati o altri materiali anche naturali (terra o paglia) ed eventualmente sottoposto a trattamenti insetticidi; B. ACQUE REFLUE DERIVANTI DA AZIENDE AGRICOLE E PICCOLE AZIENDE AGRO- ALIMENTARI Non è previsto alcun accumolo temporaneo delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, prodotti in proprio o provenienti da terzi, su terreni agricoli oggetto di fertlizzazioni ed a tal fine regolarmente autorizzati dall'ente competente. Entro le 24 ore successive allo spandimento si dovrà procedere obbligatoriamente al loro interramento; C. FANGHI DA DEPURAZIONE Gli accumoli temporanei dei fanghi da depurazione su terreni agricoli oggetto di fertlizzazioni ed a tal fine regolarmente autorizzati dall'ente competente, non devono superare le 48; Gli accumoli temporanei suddetti dovranno rispettare le seguenti disposizioni particolari: - l'accumolo temporaneo dovrà essere posizionato ad un minimo di mt 5 dalle scoline e mt 30 dalle acque superficiali, nonché ad un minimo di mt 150 da edifici residenziali, strade pubbliche, o impianti vari con presenza di persone (cimiteri, impianti sportivi, ecc.);

8 - qualora dopo l'accumolo, il clima meteriologico non permettesse lo spargimento e successivo sotterramento degli effluenti nei tempi stabiliti, il deposito dovrà essere completamente ricoperto con teli plastificati o altri materiali anche naturali (terra o paglia) ed eventualmente sottoposto a trattamenti insetticidi; AI SENSI e per gli effetti del Decreto Legislativo T.U.EE.LL. 18.08.2000 n. 267 e s. m. ed i. DETERMINA 1) di adottare, per i motivi in premessa evidenziato, le seguenti disposizioni tecniche-normative relative all accumolo temporaneo, spandimento e successivo interramento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari e dei fanghi di depurazione, per utilizzazioni agronomiche, al fine di chiarire la regolamentazione di tali operazioni nonché permettere agli Uffici Comunali competenti di tali operazioni e salvaguardare gli abitanti limitrofi alle zone interessate da esalazioni maleodoranti, nonché poter meglio articolare i pareri di competenza in materia: ACCUMOLO TEMPORANEO, SPANDIMENTO ED INTERRAMENTO DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, ACQUE REFLUE DERIVANTI DA AZIENDE AGRICOLE E PICCOLE AZIENDE AGRO-ALIMENTARI E FANGHI DA DEPURAZIONE PER UTILIZZAZIONE AGRONOMICA SU TERRENI AGRICOLI. DISPOSIZIONI TECNICHE-NORMATIVE A. EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO Gli accumoli temporanei di effluenti di allevamento su terreni agricoli oggetto di fertlizzazioni ed a tal fine regolarmente autorizzati dall'ente competente, devono rispettare le disposizoni dettate dagli artt. 10 e 11 dei Criteri e norme tecniche per l utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", approvati con la citata DGR 96/07 e richiamati dalla citata Circolare esplicativa n. 2184/08, oltre alle seguenti prescrizioni:

9 - l accumolo deve essere posizionato ad un minimo di mt 5 dalle scoline e mt 30 dalle acque superficiali, nonchè a mt. 700 dai centri abitati o nuclei con più di una abitazione e mt. 250 dalle abitazioni singole sparse, strade pubbliche, o impianti vari con presenza di persone (cimiteri, impianti sportivi, ecc.); - l accumolo deve sempre essere ricoperto integralmente con un telo di materiale plastomerico, accuratamente assicurato alla base ed eventualmente sottoposto a trattamenti insetticidi; Qualora accumoli temporanei di effluenti di allevamento non superino le 48 ore, devono rispettare le disposizoni dettate dagli artt. 10 e 11 dei Criteri e norme tecniche per l utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", approvati con la citata DGR 96/07 e richiamati dalla citata Circolare esplicativa n. 2184/08, oltre alle seguenti prescrizioni: - l'accumolo temporaneo dovrà essere posizionato ad un minimo di mt 5 dalle scoline e mt 30 dalle acque superficiali, nonché ad un minimo di mt 150 da edifici residenziali, strade pubbliche, o impianti vari con presenza di persone (cimiteri, impianti sportivi, ecc.); - qualora dopo l'accumolo, il clima meteriologico non permettesse lo spargimento e successivo sotterramento degli effluenti nei tempi stabiliti, il deposito dovrà essere completamente ricoperto con teli plastificati o altri materiali anche naturali (terra o paglia) ed eventualmente sottoposto a trattamenti insetticidi;

10 B. ACQUE REFLUE DERIVANTI DA AZIENDE AGRICOLE E PICCOLE AZIENDE AGRO- ALIMENTARI Non è previsto alcun accumolo temporaneo delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, prodotti in proprio o provenienti da terzi, su terreni agricoli oggetto di fertlizzazioni ed a tal fine regolarmente autorizzati dall'ente competente. Entro le 24 ore successive allo spandimento si dovrà procedere obbligatoriamente al loro interramento; C. FANGHI DA DEPURAZIONE Gli accumoli temporanei dei fanghi da depurazione su terreni agricoli oggetto di fertlizzazioni ed a tal fine regolarmente autorizzati dall'ente competente, non devono superare le 48; Gli accumoli temporanei suddetti dovranno rispettare le seguenti disposizioni particolari: - l'accumolo temporaneo dovrà essere posizionato ad un minimo di mt 5 dalle scoline e mt 30 dalle acque superficiali, nonché ad un minimo di mt 150 da edifici residenziali, strade pubbliche, o impianti vari con presenza di persone (cimiteri, impianti sportivi, ecc.); - qualora dopo l'accumolo, il clima meteriologico non permettesse lo spargimento e successivo sotterramento degli effluenti nei tempi stabiliti, il deposito dovrà essere completamente ricoperto con teli plastificati o altri materiali anche naturali (terra o paglia) ed eventualmente sottoposto a trattamenti insetticidi; 2) che le disposizioni suddette rappresentano specificazioni di normative e regolamenti vigenti e che la loro violazione è sanzionata come previsto dalla DGR 2773/2004 per quanto riguarda i fanghi di depurazione e come previsto dal Regolamento Comunale d'igiene (violazione all'art. 13 comma 2 inerente il divieto di deposito di materiali putrescibili) per quanto riguarda gli effluenti di allevamento e le acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;

11 3) di inviare copia della presente determinazione Servizio Risorse Idriche e Tutela Ambientale della Provincia di Ferrara, in quanto Ente competente per l'iter amministrativo autorizzatorio in materia. Poggio Renatico, lì 16 marzo 2009 Il Responsabile dell Area Gestione del Territorio (Geom. Gianni Rizzioli )