Parere n. 109/ Permesso di costruzione in area agricola di una strada di accesso a proprietà privata

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1 Parere n. 109/ Permesso di costruzione in area agricola di una strada di accesso a proprietà privata E chiesto parere in merito alla legittimità del rilascio di permesso di costruire per la realizzazione, in area agricola, di una strada di accesso a proprietà privata. Il Comune richiedente segnala che in data è stata presentata, presso i propri uffici, istanza di permesso di costruire per la realizzazione di una strada di accesso alla proprietà e formazione di recinzione in area agricola di P.R.G.C., soggetta sia a vincolo paesaggistico sia a vincolo idrogeologico. Come precisato dal Comune, a seguito di richiesta di ulteriori informazioni, la strada in progetto consentirebbe l accesso carraio e non soltanto pedonale, come consente l attuale passaggio ad un nucleo costituito da alcuni fabbricati ad uso abitativo siti, come detto, in area agricola di piano regolatore generale. Il Comune segnala inoltre dopo aver precisato che il progetto definitivo del nuovo P.R.G.I. è stato adottato con D.C.C.M.M.R. n. 17 del che sia nell art. 41 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente che nell art Aree E1 delle N.T.A. del PRGC adottato non è normata la realizzazione delle opere di cui sopra, bensì la nuova costruzione è intesa come realizzazione di fabbricati accessori per la residenza ed attrezzature rurali-agricole, ma non è trattata la realizzazione di strade e viali di accesso alla proprietà. Il Comune precisa, infine, che, per quanto concerne il P.R.G.C. adottato, l intervento in questione sarebbe normato, in particolare, dall art delle N.T.A. contenente norme particolari per gli edifici esistenti nel territorio agricolo adibiti ad usi extra-agricoli o abbandonati. Il Comune chiede, dunque, se davanti ad un vuoto normativo a livello locale in merito a tale intervento sia legittimo autorizzare tali opere o se la mancata regolamentazione nelle NTA del PRGC operanti nel Comune sia presupposto legittimo per il diniego del permesso di costruire. 1-6

2 Nel precisare che il presente parere viene redatto esclusivamente sulla base delle norme di attuazione e delle informazioni fornite dal Comune, si ritiene di dover enunciare quanto segue. 1. Va osservato che, a seguito di richiesta di ulteriori informazioni da parte di questo Servizio di Consulenza regionale in merito alla variante al P.R.G.C. vigente, adottata in data , il Comune richiedente ha comunicato che il termine di gg. 180 stabilito dall art. 15, comma 10, L.R. n. 56/1977 per l approvazione della variante stessa da parte della Giunta Regionale risulta decorrere dal Tali dati risultano rilevanti al fine di poter fornire adeguata risposta al quesito formulato dal Comune richiedente - in virtù del disposto di cui all art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 in base al quale: In caso di contrasto dell intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all amministrazione competente all approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione : la disposizione evidenziata integra i disposti dell art. 58 della legge reg. 56/1977, con la quale non contrasta. Per quanto concerne la situazione piemontese, in merito al dato temporale relativo alla sottoposizione alla Giunta Regionale della variante al P.R.G.C. vigente per la relativa approvazione, deve ritenersi che tale termine vada individuato - dal punto di vista sostanziale e non meramente formale - nella data di decorrenza del termine di gg. 180 stabilito dall art. 15, comma 10, L.R. n. 56/1977 per l approvazione della variante medesima. Nel caso concreto, il Comune richiedente ha comunicato che tale termine è da individuarsi nella data del : pertanto, indipendentemente dai dati temporali relativi alla fase di pubblicazione di cui il Comune non è a conoscenza, come riferito risulta comunque integrata la condizione di cui all art. 12, comma III, del D.P.R. n. 380/2001 in quanto lo strumento urbanistico è stato sottoposto all amministrazione competente all approvazione entro l anno 2-6

3 dalla conclusione della fase di pubblicazione : nel caso in esame, infatti, dalla data di adozione della variante al P.R.G.C. ( ) alla data di sottoposizione alla Giunta Regionale della variante stessa ( ) per l approvazione non risulta trascorso un anno. Stando così le cose, nel caso concreto le misure di salvaguardia sono caratterizzate da efficacia quinquennale e risultano, pertanto, attualmente operanti. Per completezza di esposizione, si deve rilevare, avendo il Comune precisato, nel quesito posto, che a decorrere dal sono operanti le misure di salvaguardia anche alle osservazioni pervenute dalla Regione Piemonte, durante la fase di approvazione del nuovo P.R.G.C., che le misure di salvaguardia di cui sopra sono quelle disciplinate specificatamente dall art. 78 della L.R. n. 56/1977 ( La comunicazione al Comune del parere della Commissione Tecnica Urbanistica per la formulazione delle controdeduzioni di cui all art. 15 della presente legge, vincola il Comune alla immediata salvaguardia per quanto attiene le osservazioni contenute nel parere ) e non sono oggetto, viceversa, di disciplina da parte del Testo Unico dell Edilizia; tali misure di salvaguardia si applicano con riferimento esclusivo alle osservazioni pervenute dalla Regione Piemonte: nella fattispecie, non risulta dal materiale acquisito che le suddette osservazioni concernano norme di attuazione del P.R.G.C. adottato relative al caso in esame. Naturalmente, occorre che il Comune verifichi ulteriormente se l istanza presentata dal privato risulta in contrasto con la normativa di cui alla variante adottata perché, allora, il Comune dovrebbe sospendere ogni determinazione in ordine alla domanda. 2. La strada di accesso alla proprietà Per quanto concerne la strada di accesso alla proprietà, va rilevato che per quanto concerne il P.R.G.C. vigente - l art. 41 ( Aree agricole ) delle N.T.A. del P.R.G. da un lato non disciplina espressamente la realizzazione di strade private di accesso alla proprietà, ma dall altro lato neppure contiene divieti o limitazioni in tal senso. Deve ritenersi che l opera oggetto dell istanza di permesso di costruire costituisca una nuova costruzione, in quanto l art. 3, comma I, lettera e) del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che sono da considerarsi interventi di nuova costruzione: e.3) la realizzazione di infrastrutture che 3-6

4 comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato. L art. 41 delle N.T.A. vigenti non esclude, ed anzi espressamente ammette in area agricola la realizzazione di interventi di nuova costruzione, relativi a fabbricati per abitazione esistenti quale l ampliamento nella misura del 20% del volume preesistente per gli edifici mono e bifamiliari.. Si può allora ritenere che, se è ammesso in area agricola, in relazione ad edifici abitativi preesistenti, un intervento di consistente natura edilizia, quale l ampliamento del volume degli edifici stessi nella misura del 20%, non contrasti con gli strumenti urbanistici vigenti - rappresentando un minus, in assenza di creazione di volume o di S.U.L. - la realizzazione di un semplice accesso carraio, su suolo privato, al servizio di un nucleo abitativo. Va però considerato che l art , comma 2, del P.R.G.C. adottato stabilisce che E vietata l apertura di nuovi accessi carrai e/o modificazione dello stato dei luoghi fatto salvo quanto previsto nei punti precedenti e ad eccezione delle piste agro-silvo-pastorali che sono da ritenersi ammesse in tutte le aree a destinazione agricola. Il precedente comma 1, punto 3, dell art , relativo agli edifici residenziali non rurali utilizzati e non utilizzati (che recita: esclusivamente per quelli compresi all interno delle aree E1 valgono le norme dettate per gli edifici in tessuti saturi di cui all art con l esclusione degli interventi di ristrutturazione urbanistica ) alla cui casistica appartiene il caso concreto, come segnalato dal Comune non contiene eccezioni a tale divieto e neppure ne contiene l art delle N.T.A. a cui la suddetta norma fa rinvio. Pertanto, deve ritenersi che il progettato intervento, assentibile, in base agli strumenti urbanistici vigenti, contrasti con la disciplina di cui all art , comma 2, delle N.T.A. del P.R.G.C. adottato, in quanto la stessa contiene un espresso divieto alla realizzazione di nuovi accessi carrai: il Comune dovrà, dunque, ai sensi dell art. 12, comma III, del D.P.R. n. 380/2001 sospendere ogni determinazione sulla domanda di permesso di costruire per quanto concerne il progettato intervento di realizzazione dell accesso carraio al nucleo abitativo esistente; al piano adottato vanno infatti applicate le misure di salvaguardia. 4-6

5 3. La realizzazione della recinzione In merito alla progettata realizzazione della recinzione, valgono le seguenti considerazioni. Gli artt e delle N.T.A. del P.R.G.C. adottato non prevedono un divieto generalizzato alla realizzazione delle recinzioni in area agricola; l art contiene limitazioni espresse alla realizzazione di recinzioni soltanto con riguardo agli edifici rurali sparsi in quanto il comma 1, punto 4, di tale norma prevede che sono ammesse piccole recinzioni unicamente nel caso di edifici isolati nell ambito di pertinenza dell immobile e delimitanti una superficie massima pari al doppio della superficie coperta; tali recinzioni dovranno essere realizzate esclusivamente con staccionate in legno (altezza massima 1,00 ml) : tali limitazioni, va ribadito, sono riferite specificatamente agli edifici rurali sparsi e, pertanto, non risultano destinate a disciplinare il caso concreto (concernente edifici residenziali non rurali utilizzati e non utilizzati di cui al comma 1, punto 3 della medesima norma). Pertanto, la normativa di cui al P.R.G.C. adottato non risulta in contrasto con la domanda di permesso di costruire presentata dal privato per quanto concerne l ipotizzato intervento di realizzazione della recinzione: di per sé, dunque se il Comune ritenesse di considerare separatamente i due interventi presentati dal privato con la medesima pratica edilizia - non risulterebbero motivi per applicare le misure di salvaguardia e quindi per sospendere la pratica medesima con riguardo all intervento di realizzazione della recinzione. Tuttavia, tale intervento non contrastante con il P.R.G.C. adottato risulta in difformità rispetto agli strumenti urbanistici vigenti e, in particolare, con l art. 41 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente, norma applicabile nel caso concreto. Invero, stabilisce l art. 41 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente nel Comune che in tutte le aree agricole, di norma, sono vietate le recinzioni. Il Sindaco ha facoltà, sentito il parere vincolante del Consiglio Comunale, di consentire recinzioni in pietra a secco o in pietra e legno del tipo staccionata, steccato o simili con un altezza massima di mt. 1,00 purchè non risultino di impedimento al passaggio con attrezzi agricoli. 5-6

6 (Sul punto, va rilevato per completezza di esposizione - che appare dubbia la legittimità di tale norma nella parte in cui attribuisce al Sindaco la facoltà, acquisito il parere vincolante del Consiglio Comunale, di consentire la costruzione di recinzioni aventi certe caratteristiche; invero, Sindaco e Consiglio Comunale possono provvedere all adozione e all approvazione degli atti che la legge riserva alla loro funzione, ma non possono consentire di volta in volta, a seconda dei singoli casi e addirittura con esercizio di discrezionalità, la realizzazione di interventi edilizi sul territorio comunale). Ciò precisato, dovendo comunque fornire parere sulla base degli strumenti urbanistici operanti presso il Comune richiedente, deve concludersi che nella fattispecie in esame l ipotizzato intervento di realizzazione della recinzione non risulti ammesso dall art. 41 delle N.T.A. vigenti; ciò fatto salvo il caso in cui tale intervento rientri, per natura e tipologia costruttiva, nell ambito delle eccezioni espressamente contemplate dal medesimo art. 41 delle N.T.A. vigenti e non si ritenga di esercitare comunque la facoltà da tale norma prevista (facoltà che in concreto sussiste finché non sia intervenuto l annullamento della corrispondente norma o la stessa non sia stata variata). Infine, per completezza espositiva e in termini generali, va rilevato che, poichè l area nell ambito della quale è richiesta la realizzazione dei suddetti interventi edilizi è soggetta a vincolo paesaggistico e a vincolo idrogeologico, l interessato deve per la realizzazione di interventi in tale zona - munirsi preventivamente della necessaria autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. n. 42/2004, nonché dell autorizzazione idrogeologica di cui alla L.R. n. 45/

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