Agenzia e Distribuzione negli Stati Uniti aspetti legali e fiscali. avv. Marina Motta CEIPIEMONTE

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Agenzia e Distribuzione negli Stati Uniti aspetti legali e fiscali avv. Marina Motta CEIPIEMONTE 28.3.2014

15/01/2014 CONTENUTI La distribuzione dei prodotti italiani negli USA fase di negoziazione e accordi precontrattuali agenzia e distribuzione tramite soggetti indipendenti aspetti generali (nozione e legge applicabile) e principali clausole vendita aspetti generali (convenzione NU 1980) e principali clausole distribuzione mediante una propria società controllata aspetti generali e principali caratteristiche della corporation ufficio di rappresentanza Inserire nome corso -nome docente (cliccando su Inserisci -intestazione di pagina - piè di pagina-applica tutte) 2

FASE NEGOZIALE Fase negoziale (responsabilità precontrattuale) Italia Leparti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede (artt. 1337 cod. civ.) responsabilitàprecontrattuale per danni(es. abbandono ingiustificato della trattativa, violazione del dovere di trasparenza, dell obbligo di scambiarsi informazioni tali, per numero e qualità, da consentire di pervenire a un accordo consapevolmente) natura della responsabilità: tradizionalmente extracontrattualema recente giurisprudenza che la qualifica come responsabilitàda contatto sociale, con relative conseguenze su onere della prova (a carico del danneggiante e non del danneggiato) e su prescrizione (10 anni e non 5) USA attenzione che, se non è applicabile la legge italiana, nei Paesi di common law la situazione è diversa! 3

FASE NEGOZIALE Norme UE per la determinazione della legge applicabile alla responsabilità pre-contrattuale Reg. (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d. Roma II ) La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti dalle trattative precontrattuali, a prescindere dal fatto che il contratto sia stato effettivamente concluso o meno, èla leggeche si applica al contratto o che sarebbe stata applicabile al contratto se lo stesso fosse stato concluso. Quando la legge applicabile non può essere determinata in base aquanto sopra, il regolamento detta criteri suppletivi 4

FASE NEGOZIALE Gli accordi sulla trattativa: Lettere di intenti (LOI), Memorandum of Understanding (MOU) ecc. hanno la funzione di stabilire le regole che disciplinano al trattativa oggetto della trattativa premesse e valore eventuali precedenti accordi obiettivi buona fede e obblighi di informazione segretezza eventuale esclusiva attività a carico di ciascuna delle parti e relative tempistiche e spese durata e scioglimento dell accordo, eventuali proroghe e facoltà di recesso nonchéi rimedi per la violazione di queste regole (penali, legge applicabile e autorità competente per la risoluzione delle controversie) 5

15/01/2014 AGENZIA Aspetti generali: nozione l agente promuove stabilmente gli affari dell impresa italiana nel territorio USA (la sua remunerazione èrappresentata dalle provvigioni sugli affari) l affare (es. vendita) èconcluso dall impresa italiana col cliente USA (non con l agente) scelta agente vs. distributore vantaggi: minori costi, controllo del mercato svantaggi: maggiori oneri e maggiori rischi connessi al rapporto diretto con i clienti del territorio Inserire nome corso -nome docente (cliccando su Inserisci - intestazione di pagina - piè di paginaapplica tutte) 6

15/01/2014 AGENZIA Aspetti generali: legge applicabile Norme di legge applicabili al contratto di agenzia regole Stati USA 1. legge scelta dalle parti (clausola contrattuale) 2. legge dello Stato che ha the most significant relationshipswith the transaction and the parties per la cui determinazione si considerano vari criteri di collegamento, tra i principali il luogo di esecuzione regole UE [reg. (CE) n. 593/2008] 1. legge scelta dalle parti (clausola contrattuale) 2. legge del Paese dell agente (parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto) Inserire nome corso -nome docente (cliccando su Inserisci - intestazione di pagina - piè di paginaapplica tutte) 7

15/01/2014 AGENZIA Principali clausole contrattuali obbligo di promozione (eventuali minimi) e eventuale potere di rappresentanza zona (territorio, clientela) e prodotti eventuale esclusiva e divieto di concorrenza(eventualmente anche postcontrattuale) provvigioni(ammontare e maturazione), eventuali rimborsi spese obbligo di informativa (su attivitàpromozionale, solvibilitàdei clienti, mercato, concorrenza, contraffazioni) obbligo di segretezza e uso e tutela proprietàindustriale impresa italiana assistenza tecnica durata determinata (clausole risolutive espresse) o indeterminata (preavviso) controversie(principi UNIDROIT e arbitrato) 8

15/01/2014 DISTRIBUZIONE Aspetti generali: nozione il distributore èun imprenditore che comprai prodotti dell impresa italiana e li rivendenegli USA per conto proprio (la sua remunerazione èrappresentata dalla differenza tra prezzo di acquisto e quello di rivendita) la vendita èconclusa dall impresa italiana con il distributore USA il quale rivende ai clienti USA scelta distributore vs. agente vantaggi: minori oneri e minori rischi per esistenza cliente unico (ma rischio concentrato!) svantaggi: maggior costo e assenza controllo mercato Inserire nome corso -nome docente (cliccando su Inserisci - intestazione di pagina - piè di paginaapplica tutte) 9

15/01/2014 DISTRIBUZIONE Aspetti generali: legge applicabile Norme di legge applicabili al contratto di distribuzione regole Stati USA 1. legge scelta dalle parti (clausola contrattuale) 2. legge dello Stato che ha the most significant relationshipswith the transaction and the parties per la cui determinazione si considerano vari criteri di collegamento, tra i principali il luogo di esecuzione regole UE [reg. (CE) n. 593/2008] 1. legge scelta dalle parti (clausola contrattuale) 2. legge del Paese del distributore Inserire nome corso -nome docente (cliccando su Inserisci - intestazione di pagina - piè di paginaapplica tutte) 10

15/01/2014 DISTRIBUZIONE Principali clausole contrattuali obbligo di promozione (eventuali minimi) zona (territorio, clientela) e prodotti eventuale esclusiva e non concorrenza(eventualmente anche postcontrattuale) eventuale partecipazione a spese pubblicitarie, promozionali (es. fiere) ecc. obbligo di informativa (su attivitàpromozionale, mercato, concorrenza, contraffazioni) obbligo di segretezza e usoe tutela proprietàindustriale impresa italiana assistenza tecnica durata determinata (clausole risolutive espresse) o indeterminata (preavviso) controversie(legge applicabile italiana e arbitrato) Inse - nome docente (cliccando su Inserisci - intestazione di pagina - piè di pagina-applica tutte) 11

VENDITA Regole in parte uniformi grazie alla Convenzione Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili (Vienna 1980, ratificata dall Italia e dagli USA nel 1986) 12

VENDITA Principali clausole contrattuali definizione dell oggetto(allegato tecnico) termini di consegna(luogo: INCOTERMS ICC 2010; tempo: penale per i ritardi, diritti nei confronti del vettore/spedizioniere) condizioni di garanziadi conformitàe di buon funzionamento (durata, procedura denuncia difetti, rimedi esclusivi, limitazione e esonero da responsabilità, franchigia, massimale, limite del dolo e colpa grave) prezzo(meccanismi di revisione) modalitàdi pagamento[mezzi e garanzie di pagamento, il coinvolgimento delle banche (lettera di credito e stand by letter of credit)e dei vettori (COD)] riserva della proprietà(clausola prevista per iscritto, confermata nelle singole fatture, oltre ad eventuali ulteriori adempimenti pubblicitari per la tutela dei terzi) durata, recesso, clausola risolutiva espressa clausola sulla risoluzione delle controversie o legge italiana applicabile al contratto o arbitrato 13

arbitrato rituale e amministrato lodo ha efficacia di sentenza ARBITRATO necessaria apposita clausola contrattuale (o, raro, compromesso successivo al sorgere della controversia) consigliabile nei rapporti con le controparti USA, grazie alla Convenzione sul riconoscimento e l esecuzione delle sentenze arbitrali straniere(new York 1958, ratificata dall Italia nel 1968 e dagli USA nel 1970) e per l assenza di convenzioni bilaterali tra Italia e USA per il riconoscimento delle sentenze civili e commerciali alcune istituzioni arbitrali: Camera Arbitrale del Piemonte, Camera di Commercio Internazionale (CCI), American Arbitration Assiciation (AAA) attenzione che in presenza di clausola arbitrale va comunque espressa la scelta della legge applicabile 14

CORPORATION Inc., Co, Corp (attenzione a tutelare il Vostro marchio!) oggetto della normativa dei singoli Stati ha personalità giuridica responsabilità dei soci limitata al capitale sottoscritto non è previsto capitale minimo o comunque sono previsti minimi simbolici nella maggior parte degli Stati èammesso un socio unico (anche rappresentato da una società) se socio locale, consigliabile contratto di joint venture 15

UFFICIO DI RAPPRESENTANZA privo di personalità giuridica può svolgere attivitàdi rappresentanza, di marketing, promozionali e di negoziazione di contratti nonpuò importare beni (solo per esigenze proprie) nèessere intestatario di immobili deve essere registrato presso le autorità locali le obbligazioni eventualmente assunte fanno capo all impresa italiana 16