Denunce ricevute dai soci

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Transcript:

Denunce ricevute dai soci a cura di Francesca Scarazzai per il Comitato Pari Opportunità dell ODCEC di Torino Comitato Pari Opportunità Gruppo di Lavoro L. 120/2011

Riferimenti normativi Art. 2408 codice civile Art. 153 Decreto Legislativo 24/02/1998,n.58 Art. 2406 codice civile

Art.153 Decreto Legislativo 24/02/1998,n.58 (Obbligo di riferire all'assemblea) 1. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo sulla gestione riferiscono sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi dell'articolo 2364- bis, comma 2, del codice civile. 2. Il collegio sindacale può fare proposte all'assemblea in ordine al bilancio e alla sua approvazione nonché alle materie di propria competenza.

Art.2408 C.C. 1. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all assemblea; 2. Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che hanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell art. 2406 (omissioni degli amministratori), convocare l assemblea. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione.

Art.2406 C.C. 1. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l assemblea ed eseguire le pubblicazione previste dalla legge. 2. Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al Presidente del consiglio di amministrazione, convocare l assemblea qualora nell espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere 5

Potere di controllo dei soci Fatti censurabili L'attività di controllo dei sindaci può essere richiesta dai soci, i quali nella società per azioni sono privi di individuali diritti di controllo. Tuttavia vi sono particolari forme di tutela del socio che, in determinate condizioni, può richiedere l intervento del collegio. Una di queste è rappresentata dalla denunzia al collegio sindacale ed è disciplinata ai sensi dell'art. 2408 del c.c. La formulazione della norma prevede che: qualora un socio ravvisi dei fatti censurabili, deve farne denunzia al collegio, il quale è obbligato a tenere conto della denunzia nella relazione all'assemblea. se invece la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, o un cinquantesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio, o nel caso rappresentino la minore percentuale prevista dallo statuto, il collegio deve indagare senza ritardo sui fatti e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. Quali sono i FATTI CENSURABILI? Può definirsi fatto censurabile un fatto irregolare o illecito compiuto da persone o organi della società derivante da deviazioni dalla norma statutaria che abbia un effetto rilevante in bilancio.

Conclusioni L'attività di controllo dei sindaci può portare a diverse conclusioni : Qualora il fatto segnalato non venga ritenuto censurabile il collegio dovrà provvedere a darne comunicazione ai soci nell ambito della relazione all assemblea - semplice segnalazione della denuncia ricevuta e dei risultati degli approfondimenti effettuati dal Collegio e dei loro esiti-. Qualora il fatto segnalato venga ritenuto censurabile il collegio dovrà (1) provvedere a dare comunicazione ai soci dell attività di verifica svolta, degli strumenti utilizzati, dei soggetti terzi coinvolti e dei risultati dell esame effettuato (2) potrà informare i soci/azionisti della eventuale necessità di ulteriori approfondimenti (3) dovrà suggerire al consiglio di amministrazione eventuali azioni da intraprendere (esempio : eventuale comunicazione al mercato prevista ai sensi dell art. 114 del D.Lgs n. 58/1998 ) Grazie della cortese attenzione