La competenza territoriale del g.d.p. coincide con quella della preesistente pretura mandamentale, presso la cui sede l'ufficio è stato istituito. Corte di Cassazione - Sezione VI Civile - Sentenza N. 14884 del 5 settembre 2012 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Vi SEZIONE CIVILE composta dai sigg. Magistrati: dott. GIUSEPPE SALME' Presidente dott. LUIGI MACIOCE Consigliere dott. RENATO BERNABAI Consigliere dott. MASSIMO DOGLIOTTI Consigliere dott. MAGDA CRISTIANO Consigliere rei. 1 / 5
sul ricorso n. 19636/010 proposto DA AW. FERRARA FILIPPO, rappresentato e difeso da se stesso. nonché congiuntamente, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Daniela Barbaro, elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Bainsizza 1, presso lo studio dell' avv. Francesco Elia. RICORRENTE CONTRO TELECOM ITALIA s.p.a. INTIMATA ha pronunciato la seguente ORDINANZA Il giudice di pace di Gallina (quartiere di Reggio Calabria), con sentenza del22.2.08 ha condannato Telecom Italia s.p.a. a pagare all'avv. Filippo Ferrara la somma di 2.494,18 oltre accessori, a titolo di risarcimento dei danni subiti dal legale a causa dei disservizi accertati sulla linea telefonica di cui usufruiva e di rimborso dei maggiori costi addebitatigli sull'utenza rispetto 2 / 5
a quelli contrattualmente previsti. Il Tribunale di Reggio Calabria, accogliendo l'appello proposto da Telecom Italia s.p.a. contro la decisione, con sentenza del 3.3.2010 ha dichiarato l'incompetenza territoriale del giudice di pace adito a pronunciare sulle domande avanzate dal Ferrara. Il Tribunale ha affermato che il fatto che nell'ambito del territorio del comune di Reggio Calabria il legislatore abbia istituito il distinto ufficio del g.d.p. di Gallina non poteva condurre ad estendere la competenza territoriale di quest'ultimo oltre i confini del mandamento esistente allorché Gallina era un autonomo Comune, sede, per l'appunto, di pretura mandamentale soppressa. Ha quindi concluso che, poiché non ricorreva alcuno dei criteri di collegamento che consentisse di radicare la controversia in Gallina, la competenza a decidere spettava al giudice di pace di Reggio Calabria. L'avv. Ferrara ha impugnato la sentenza con ricorso per regolamento di competenza, deducendo che, secondo quanto affermato da Cass. n.12700/05, la competenza stricto sensu t erritoriale di ciascuno degli uffici del giudice di pace dello stesso Comune non può che essere definita dall'intero ambito spaziate del territorio comunale, non risultando in modo sufficientemente certo, ufficiale e predeterminato la delimitazione geospaziate dei singoli quartieri, con conseguente possibilità di elidere il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Telecom Italia s.p.a. non ha svolto difese. Il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha chiesto che la questione, sulla quale sussisterebbe contrasto di giurisprudenza fra due diverse sezioni dii questa Corte, sia rimessa alle S.U. 3 / 5
Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Questa Corte con la sentenza n. 6133/2012, pronunciata in fattispecie identica alla presente, ha rilevato: 1)che la legge 21.11.1991 n. 374. istitutiva del giudice di pace, ha previsto, all'art. 21 che gli uffici di tale giudice abbiano sede in tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti fino alla data di entrata in vigore della l. n 30/89; 2) che il mandamento designava il territorio di competenza della pretura, la quale poteva comprendere uno o più Comuni, o anche parte soltanto del territorio di un Comune; 3) che, atteso lo stretto collegamento fra sede dell'ufficio del g.d.p. e mandamento, il termine capoluogo del Comune, al quale fa riferimento l'art. 2 cit., sta a indicare la località in cui aveva sede la preture mandamentale; 4) che pertanto la competenza territoriale del g.d.p. coincide con quella della preesistente pretura mandamentale, presso la cui sede l'ufficio è stato istituito. Il collegio, condividendo appieno l'interpretazione operata nella predetta sentenza, intende dare continuità ai principi in essa enunciati. Il diverso orientamento espresso da Cass. n. 12700/2005 (con riferimento a caso speculare al presente, in cui il giudizio - relativo a causa promossa contro un condominio sito nel quartiere genovese di Sestri Ponente, dove è istituito un ufficio del g.d.p. - era stato introdotto dinanzi al g.d.p. di Genova) non costituisce precedente di cui possa tenersi conto, ai fini di un'eventuale rimessione della questione alle S.U., posto che in quella sentenza il giudice di legittimità ha considerato Sestri Ponente unicamente come quartiere di Genova, omettendo del tutto di valutare se quel quartiere fosse stato sede di pretura mandamentale. 4 / 5
E' evidente, del resto, che, accedendo alla tesi enunciata nella citata sentenza, nel caso in cui nello stesso Comune siano stati istituiti più uffici autonomi del g.d.p., sarebbe consentito alla parte di introdurre la lite, a suo piacimento, dinanzii a quello che maggiormente le aggrada: e poiché non può ipotizzarsi che, limitatamente a tale caso, il legislatore, prevedendo la contestuale competenza territoriale di più uffici giudiziari in base ai medesimi criteri di collegamento, abbia inteso venir meno al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, deve necessariamente concludersi che ciascuno degli uffici del g.d.p. istituiti nello stesso Comune ha competenza entro un ben delimitato ambito territoriale, che va individuato attraverso l'unico criterio desumibile dalla l. n. 374/91, ovvero, facendo coincidere il predetto ambito con quello della preesistente preture mandamentale. Poiché Telecom Italia s.p.s. non ha svolto difese, non v'è luogo alla pronuncia sulle spese. La Corte rigetta il ricorso. Roma, 29.5.2012. 5 / 5