La competenza territoriale del g.d.p. coincide con quella della preesistente pretura mandamentale, presso la cui sede l'ufficio è stato istituito.

Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECONDA SEZIONE CIVILE. - Rel. Consigliere - Od. 26/10/2016 SENTENZA NADIA

Cass /09: Il Ricorso al Prefetto preclude l'emissione della Cartella esattoriale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SEZIONE PRIMA CIVILE. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

01227/16 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE -1. g'.51. Oggetto. Art. 44 L.F. Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente - R.G.N.

A 7,J. Corte di Cassazione - copia non ufficiale. s a rei' EN ZA

- controlicorrente - avverso la sentenza n. 920/2010 della CORTE D'APPELLO di SALERNO del , depositata il 13/10/2010; udita la relazione dell

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere - SENTENZA

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFFAELE FOGLIA - Presidente -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1. Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere - Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Semaforo rosso: requisito della specificità

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

VI-2 SEZIONE CIVILE. - Presidente Rep. - Consigliere C.C.15/9/2015. CARUSO Assunta, DEL GROSSO Michele e VANGELI Avv. Pietro,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per l istanza di divorzio presentata in via congiunta dalle parti è necessaria la presenza dell avvocato

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE. Sentenza 8 aprile 2011, n Cass. 8114/2011:O.S.A. - Compensazione spese: illegittimità

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Nota a cura dell' Avv. Luca Tantalo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. 9432/2012: appellabilità sentenze GdP: rilevanza valore della controversia.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. legale rappresentante pro tempore, e. in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016

sul ricorso iscritto al NRG. 1522/08, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro in

Sentenza di condanna - La compensazione delle spese comprende anche quelle successive alla sentenza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA. D'ANGELO Avv. Sebastiano, rappresentato e difeso da se medesimo. e, in forza di procura speciale a margine del ricorso,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cassazione Civile, Sez. 3, 26 giugno 2012, n Infortunio mortale, risarcimento e diritto di surroga Giovedì 12 Luglio :14 -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3. ordinanza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

IN NK)ME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. LOREDANA NAllICONE - Consigliere - SENTENZA. elettivamente domiciliati in ROMA,

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano PRIMA SEZIONE CIVILE. dott. Aldo Cecdheì. ini Presidente. dott. Rosa Maria Di Virgilio SENTENZA

LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai S E N T E N Z A

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A N E L N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Scritto da Ciro Tadicini Mercoledì 04 Maggio :15 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Maggio :16

contro per l'annullamento

SENTENZA. ha pronunciato la seguente SEZIONE TRIBUTARIA R.G REP. UDIENZA OGGETTO: redditi. Dott. MICHELE D'ALONZO CONSIGLIERE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2009. Spese di CTU: solidarietà tra le parti. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 20 Marzo :17

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONI UNITE CIVILI. Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere - Ud. 24/03/2015. Dott. GIANFRANCO BANDINI Consigliere -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE. Cass /2014. Multa senza autovelox: legittima se ben dettagliata.

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 330. Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione

Autorità: Cassazione civile sez. VI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata,

Cass /2014. Iscrizione della causa a ruolo con la velina: mera irregolarità.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

SEZIONE SESTA CIVILE - 2. Dott. Felice MANNA - Consigliere Cron Rep. C l) Dott. Vincenzo CORRENTI ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

contro nei confronti di e con l'intervento di

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Autore: sentenza In: Magistratura amministrativa REPUBBLICA ITALIANA. Disp. n. 337/2006 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. 4475/06

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3. Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere - ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Transcript:

La competenza territoriale del g.d.p. coincide con quella della preesistente pretura mandamentale, presso la cui sede l'ufficio è stato istituito. Corte di Cassazione - Sezione VI Civile - Sentenza N. 14884 del 5 settembre 2012 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Vi SEZIONE CIVILE composta dai sigg. Magistrati: dott. GIUSEPPE SALME' Presidente dott. LUIGI MACIOCE Consigliere dott. RENATO BERNABAI Consigliere dott. MASSIMO DOGLIOTTI Consigliere dott. MAGDA CRISTIANO Consigliere rei. 1 / 5

sul ricorso n. 19636/010 proposto DA AW. FERRARA FILIPPO, rappresentato e difeso da se stesso. nonché congiuntamente, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Daniela Barbaro, elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Bainsizza 1, presso lo studio dell' avv. Francesco Elia. RICORRENTE CONTRO TELECOM ITALIA s.p.a. INTIMATA ha pronunciato la seguente ORDINANZA Il giudice di pace di Gallina (quartiere di Reggio Calabria), con sentenza del22.2.08 ha condannato Telecom Italia s.p.a. a pagare all'avv. Filippo Ferrara la somma di 2.494,18 oltre accessori, a titolo di risarcimento dei danni subiti dal legale a causa dei disservizi accertati sulla linea telefonica di cui usufruiva e di rimborso dei maggiori costi addebitatigli sull'utenza rispetto 2 / 5

a quelli contrattualmente previsti. Il Tribunale di Reggio Calabria, accogliendo l'appello proposto da Telecom Italia s.p.a. contro la decisione, con sentenza del 3.3.2010 ha dichiarato l'incompetenza territoriale del giudice di pace adito a pronunciare sulle domande avanzate dal Ferrara. Il Tribunale ha affermato che il fatto che nell'ambito del territorio del comune di Reggio Calabria il legislatore abbia istituito il distinto ufficio del g.d.p. di Gallina non poteva condurre ad estendere la competenza territoriale di quest'ultimo oltre i confini del mandamento esistente allorché Gallina era un autonomo Comune, sede, per l'appunto, di pretura mandamentale soppressa. Ha quindi concluso che, poiché non ricorreva alcuno dei criteri di collegamento che consentisse di radicare la controversia in Gallina, la competenza a decidere spettava al giudice di pace di Reggio Calabria. L'avv. Ferrara ha impugnato la sentenza con ricorso per regolamento di competenza, deducendo che, secondo quanto affermato da Cass. n.12700/05, la competenza stricto sensu t erritoriale di ciascuno degli uffici del giudice di pace dello stesso Comune non può che essere definita dall'intero ambito spaziate del territorio comunale, non risultando in modo sufficientemente certo, ufficiale e predeterminato la delimitazione geospaziate dei singoli quartieri, con conseguente possibilità di elidere il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Telecom Italia s.p.a. non ha svolto difese. Il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha chiesto che la questione, sulla quale sussisterebbe contrasto di giurisprudenza fra due diverse sezioni dii questa Corte, sia rimessa alle S.U. 3 / 5

Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Questa Corte con la sentenza n. 6133/2012, pronunciata in fattispecie identica alla presente, ha rilevato: 1)che la legge 21.11.1991 n. 374. istitutiva del giudice di pace, ha previsto, all'art. 21 che gli uffici di tale giudice abbiano sede in tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti fino alla data di entrata in vigore della l. n 30/89; 2) che il mandamento designava il territorio di competenza della pretura, la quale poteva comprendere uno o più Comuni, o anche parte soltanto del territorio di un Comune; 3) che, atteso lo stretto collegamento fra sede dell'ufficio del g.d.p. e mandamento, il termine capoluogo del Comune, al quale fa riferimento l'art. 2 cit., sta a indicare la località in cui aveva sede la preture mandamentale; 4) che pertanto la competenza territoriale del g.d.p. coincide con quella della preesistente pretura mandamentale, presso la cui sede l'ufficio è stato istituito. Il collegio, condividendo appieno l'interpretazione operata nella predetta sentenza, intende dare continuità ai principi in essa enunciati. Il diverso orientamento espresso da Cass. n. 12700/2005 (con riferimento a caso speculare al presente, in cui il giudizio - relativo a causa promossa contro un condominio sito nel quartiere genovese di Sestri Ponente, dove è istituito un ufficio del g.d.p. - era stato introdotto dinanzi al g.d.p. di Genova) non costituisce precedente di cui possa tenersi conto, ai fini di un'eventuale rimessione della questione alle S.U., posto che in quella sentenza il giudice di legittimità ha considerato Sestri Ponente unicamente come quartiere di Genova, omettendo del tutto di valutare se quel quartiere fosse stato sede di pretura mandamentale. 4 / 5

E' evidente, del resto, che, accedendo alla tesi enunciata nella citata sentenza, nel caso in cui nello stesso Comune siano stati istituiti più uffici autonomi del g.d.p., sarebbe consentito alla parte di introdurre la lite, a suo piacimento, dinanzii a quello che maggiormente le aggrada: e poiché non può ipotizzarsi che, limitatamente a tale caso, il legislatore, prevedendo la contestuale competenza territoriale di più uffici giudiziari in base ai medesimi criteri di collegamento, abbia inteso venir meno al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, deve necessariamente concludersi che ciascuno degli uffici del g.d.p. istituiti nello stesso Comune ha competenza entro un ben delimitato ambito territoriale, che va individuato attraverso l'unico criterio desumibile dalla l. n. 374/91, ovvero, facendo coincidere il predetto ambito con quello della preesistente preture mandamentale. Poiché Telecom Italia s.p.s. non ha svolto difese, non v'è luogo alla pronuncia sulle spese. La Corte rigetta il ricorso. Roma, 29.5.2012. 5 / 5