Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 di modifica al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e recepimento della Direttiva 2008/98/CE



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Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 di modifica al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e recepimento della Direttiva 2008/98/CE NOTA DI COMMENTO Entrata in vigore Le modifiche apportate al D.Lgs. 152/2006 a seguito del D.Lgs. 205/2010 entrano in vigore, salvo diverso avviso, dal 25 dicembre 2010. Invece, per quanto riguarda gli adempimenti relativi al SISTRI (ivi compreso il regime sanzionatorio), nonché le modifiche introdotte in materia di Catasto dei rifiuti, Registro di carico e scarico e Formulario di identificazione dei rifiuti è prevista l entrata in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2011, salvo successivi rinvii. Terre e rocce da scavo Va premesso innanzitutto che la gestione delle terre e rocce da scavo al di fuori del sito di produzione continuerà a seguire le regole dell'art. 186 sino all'emanazione di un apposito decreto. Il decreto legislativo 205/2010 individua quattro possibilità operative: a) continua ad essere ammesso l utilizzo del materiale, se non inquinato, direttamente nel sito di produzione a condizione che vi sia certezza dell utilizzo nell ambito della costruzione ed allo stato naturale (art. 185 comma 1 lett. c). In questo caso non si applica la normativa sui rifiuti e quindi la Parte IV del D.Lgs. 152/06. Tale previsione conferma le indicazioni dell art. 185 comma 1 lett. c bis) introdotte dall art. 20 comma 10 sexies lett. a) del D.L. 185/08 con il quale era già stata recepita, su proposta dell ANCE, la Direttiva 2008/98/CE;

b) al di fuori dell ambito di produzione (cantiere) le terre e rocce debbono essere considerate come rifiuto ai sensi dell'art. 184, comma 3 lett. b); c) in alternativa l utilizzo è ammesso: 1) come sottoprodotto in base all'attuale art. 186 e dopo l'emanazione del Decreto ministeriale ai sensi dell art. 184 bis; 2) come Materia Prima Seconda MPS ai sensi dell art. 184 ter (MPS). Le condizioni in base alle quali le terre e rocce sono qualificabili come sottoprodotto dovranno essere definite con un apposito decreto ministeriale. Anche per l individuazione delle terre e rocce come Materia Prima Seconda, successivamente alla cessazione della qualifica di rifiuto, il decreto legislativo 205/2010 rinvia ad uno o più specifici provvedimenti ministeriali di futura emanazione; nel frattempo i riferimenti normativi utilizzabili sono quelli relativi ai DD.MM. 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269, all art. 9 bis lett. a) b) della legge n. 210/08 e, limitatamente ai 6 mesi successivi all entrata in vigore del decreto correttivo, alla Circolare Min. Ambiente 28 giugno 1999V/MIN. Accogliendo una specifica richiesta proveniente dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e sulla quale l ANCE si era espressa negativamente, il Governo ha ritenuto opportuno, come già detto, al fine di evitare vuoti normativi, mantenere in vigore (art. 39 comma 4 del D.Lgs. 205/2010), sino all entrata in vigore del decreto ministeriale che individuerà le caratteristiche del sottoprodotto, l art. 186 del D.Lgs. 152/06. Nell ambito della tipologia, per certi versi assimilabile alle terre e rocce da scavo e quindi soggetta alla disciplina dei sottoprodotti, sono stati inseriti i materiali rimossi, per ragioni di sicurezza, dagli alvei dei fiumi, laghi e torrenti (art. 39 comma 13 del D.Lgs. 205/2010). Contrariamente a quanto previsto per le terre e rocce da scavo in questo caso la gestione quale sottoprodotto non è prevista l emanazione di un decreto ministeriale, ma sarà sufficiente rispettare le indicazioni dell art. 184 bis. Per i materiali derivanti non solo dall estrazione, ma anche dalla lavorazione di marmi e pietre ai fini della qualificazione come sottoprodotti sarà necessario attendere un decreto ministeriale la cui emanazione dovrà avvenire entro 90 gg. dall entrata in vigore del decreto correttivo. 2

Sottoprodotti (art. 184 bis) Perché una sostanza sia qualificata come sottoprodotto anziché rifiuto è necessaria la sussistenza di tutte le seguenti condizioni: - origine da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante, ma il cui scopo non è la produzione di tale sostanza o oggetto; - utilizzo diretto senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; - utilizzo legale senza impatti negativi sull ambiente e sulla salute umana.; A prescindere da queste indicazioni di carattere generale il Ministero dell ambiente potrà individuare, con appositi decreti, specifiche tipologie di sostanze o oggetti da considerarsi come sottoprodotti (es. terre e rocce da scavo). Cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184 ter) La disposizione individua le condizioni attraverso cui un rifiuto, dopo essere stato sottoposto ad un operazione di recupero, cessa di essere tale (divenendo in pratica una Materia Prima Seconda) e cioè: - utilizzo per scopi specifici; - esistenza di un mercato; - capacità di soddisfare requisiti tecnici per scopi specifici; - assenza di impatti negativi sull ambiente o sulla salute umana. Il comma 2 precisa che l operazione di recupero può consistere anche nella sola mera verifica che i rifiuti rispettino i criteri sopraenunciati e comunque anche in questo caso il Ministero dell ambiente potrà emanare specifici decreti. Nel frattempo si continueranno ad adottare le disposizioni di cui ai DD.MM 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269, all art. 9 bis lett. a) b) della legge n. 210/08 e, limitatamente ai 6 mesi successivi all entrata in vigore del decreto correttivo, alla Circolare Min. Ambiente 28 giugno 1999V/MIN. Il comma 5 precisa che sino a quando la sostanza/prodotto non cessa di essere un rifiuto deve applicarsi la disciplina sui rifiuti. 3

Responsabilità del produttore (art. 188) L art. 188 prevede che il produttore iniziale conservi la responsabilità dei rifiuti per l intera catena del trattamento e di regola ciò avviene anche nel caso del loro trasferimento per il trattamento preliminare ad un intermediario, commerciante o impresa che effettua le operazioni di trattamento, ovvero ad un soggetto pubblico/privato addetto alla raccolta. Nel caso il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti al SISTRI ed abbiano adempiuto ai relativi oneri la responsabilità di ciascuno è limitata alla rispettiva sfera di competenza. Nel caso di soggetti non iscritti al SISTRI che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212, comma 8) la responsabilità è esclusa nei seguenti casi: - conferimento al servizio pubblico di raccolta previa convenzione; - conferimento a soggetti autorizzati al recupero/smaltimento a condizione che il formulario sia stato controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento al trasportatore. Per altro, si rileva come questo riferimento al trasportatore appaia incongruo visto che si è in presenza di un trasporto effettuato direttamente dal produttore ai sensi dell art. 212 comma 8 e quindi vi è coincidenza tra trasportatore e produttore. Deposito temporaneo (art. 183) Il decreto correttivo modifica alcuni aspetti relativi al deposito temporaneo ed in particolare il produttore lo potrà attuare secondo una delle seguenti modalità: - ogni tre mesi senza limiti quantitativi; - ogni volta che si raggiungano i 30 mc (di cui max 10 mc di rifiuti pericolosi); - in ogni caso almeno una volta l anno se il quantitativo complessivo è inferiore a 30 mc (non è specificato se si debba fare riferimento alla ripartizione 20 mc rifiuti non pericolosi e 10 mc rifiuti pericolosi o ad altre ripartizioni). 4

Trasporto in conto proprio (art. 212) L'art. 16 del Decreto legislativo 205/10, modificando il Codice dell Ambiente (D.Lgs. 152/06) all'art. 190 ed introducendo l'art. 188 ter innova, in modo sostanziale, la gestione dei rifiuti non pericolosi trasportati direttamente dal produttore iscritto all'albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06. Va premesso che per tali soggetti, in quanto trasportatori di rifiuti non pericolosi, l'adesione al Sistema di tracciabilità dei rifiuti - SISTRI avviene su base volontaria. L'art. 190 nel testo modificato da D.Lgs. 205/10, prevede che: "i soggetti di cui all'art. 188 ter, comma 2 lett. a), b) che non hanno aderito su base volontaria al SISTRI [ ] debbono tenere un registro di carico e scarico su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni debbono essere effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti e dallo scarico del medesimo". A fronte della non adesione al SISTRI il legislatore intende mantenere in vigore, quale elemento per la tracciabilità del ciclo di gestione dei rifiuti, oltre al formulario di identificazione dei rifiuti anche il registro di carico e scarico (che in precedenza non era previsto per i rifiuti non pericolosi del settore delle costruzioni). In realtà, attraverso tale previsione, non si è tenuto presente che i soggetti richiamati all'art. 188 ter lett. b) sono rappresentati dalle imprese iscritte all'albo gestori Ambientali per il trasporto di propri rifiuti speciali per i quali sino ad ora era stato espressamente previsto, sia dal D.lgs. 152/06 che dal D.Lgs. 4/08, l'esclusivo obbligo alla redazione del formulario e non anche alla compilazione del registro di carico/scarico e alla denuncia annuale di produzione dei rifiuti relativamente alle questioni di trasporto. A seguito della odierna modifica dell'art. 190 per il trasporto viene richiamato, con importanti riflessi di carattere pratico-amministrativo, un adempimento tipico invece della produzione. Concetto questo rafforzato da due ulteriori elementi e cioè l'obbligo all'annotazione sul registro entro 10 giorni dalla produzione e la precisazione che il registro deve essere tenuto "presso ogni impianto di produzione" o nel "sito di produzione". 5

Per il momento, in assenza di indicazioni formali del Ministero dell'ambiente che consentano di individuare il sito di produzione con la sede legale/amministrativa/operativa dell'impresa, è consigliabile predisporre un registro per ogni cantiere qualora si intenda trasportare in proprio i rifiuti da costruzione e demolizione. Ne deriva che le imprese iscritte all'albo Gestori Ambientali per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 212 comma 8 che sino ad ora (e cioè prima della modifica dell'art. 190) per le tipologie di rifiuti prodotti non erano soggette alla redazione del registro di carico e scarico dovranno conseguentemente adempiere a tale obbligo per ogni sito di produzione/impianto di produzione. Tale obbligo è relativo al solo trasporto in conto proprio e costituisce un elemento innovativo per il settore edile, in quanto la produzione di rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione, di cui all'art. 184 comma 3 lett. b), per effetto dell'art. 188 ter comma 1-2 e dell art. 190 comma 1, non prevede né l'adesione obbligatoria né l'adesione volontaria al SISTRI, mentre invece per il trasporto in conto proprio l'adesione al SISTRI è volontaria. Si sottolinea che l'obbligo alla tenuta del registro di carico e scarico (con i relativi adempimenti) si avrà solo nel momento in cui durante la produzione dei rifiuti non pericolosi l'impresa edile decida di provvedere al trasporto degli stessi presso l impianto di smaltimento/recupero, utilizzando i propri veicoli. Al riguardo, si segnala che l'iscrizione dell'impresa all'albo Nazionale Gestori Ambientali, per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, in base al principio dell'effettivo svolgimento dell'attività, non comporta automaticamente la tenuta del registro per ogni cantiere. Nel merito degli adempimenti amministrativi si ricorda che il registro di carico e scarico deve essere: - tenuto secondo le modalità dei registri IVA; - numerato e vidimato dalle Camere di Commercio; - conservato per cinque anni dalla data dell ultima registrazione. La mancata redazione del registro o la sua tenuta in modo incompleto determina l applicazione delle sanzioni dell art. 258, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e in 6

particolare della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 a 15.500,00. Le disposizioni relative alla redazione del registro di carico e scarico si applicano a partire dal 1 gennaio 2011 (art. 16 comma 2 D.Lgs. 205/10) e comunque dal momento in cui entrerà effettivamente in funzione il SISTRI. Si ricorda che il trasporto senza formulario (o con formulario incompleto) è invece punito con la sanzione amministrativa pecuniaria tra 1.600,00 e 9.700,00. Varie Oli usati Viene introdotto un articolo specifico relativo alla gestione degli oli usati (art. 216 bis art. 31 D.Lgs. 205/10) che tra le varie indicazioni fa divieto di miscelare oli minerali usati con altre sostanze e prescrive, per quanto tecnicamente possibile, la suddivisione per tipologie degli oli nelle varie fasi del deposito temporaneo, della raccolta e del trasporto. I criteri per la definizione delle relative norme tecniche sono rimessi ad uno o più regolamenti emanati dal Ministero dell ambiente entro 180 giorni dal 25 dicembre 2010. Produzione accidentale di rifiuti pericolosi L art. 188 ter (art. 16 D.Lgs. 205/10) relativo all individuazione dei soggetti che sono tenuti ad aderire al SISTRI prevede opportunamente che nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore sia tenuto a presentare la richiesta di adesione entro 3 giorni lavorativi dall accertamento della pericolosità dei rifiuti stessi. Sgombero della neve L art. 183, comma 5, alla lettera oo) (art. 10 D.Lgs./10) stabilisce che lo sgombero della neve non è considerato un attività compresa nella gestione dei rifiuti. 7

Sanzioni (art. 260 bis art. 36 D.Lgs. 205/10) Mancata adesione al SISTRI non pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria 2.600,00 / 15.500,00 Rifiuti pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria 15.500,00 / 93.000,00 Ritardato pagamento del contributo iniziale / annuale non pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria 2.600,00 / 15.500,00 Rifiuti pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria 15.500,00 / 93.000,00 Omessa compilazione registro cronologico / scheda area movimentazione (anche senza rispettare tempi, procedure, ecc. informazioni inesatte) alterazione fraudolenta dispositivi informatici Rifiuti non pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria 2.600,00 / 15.500,00 <15 dipendenti: 1.040,00 / 6.200,00 Se comunque è possibile ricostruire la tracciabilità dei rifiuti sanzione amministrativa pecuniaria: 2.600,00 / 15.00,00 pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria 15.500,00 / 93.000,00 + sospensione da 1 mese a 1 anno dell'amministratore < 15 dipendenti: 2.070,00 / 12.400,00) Se comunque è possibile ricostruire la tracciabilità dei rifiuti sanzione amministrativa pecuniaria: 520,00 / 3.100,00 8

Altre violazioni SISTRI Certificazione dei rifiuti con false indicazioni: reclusione sino a 2 anni (art. 483 cp) Trasporto conto terzi di rifiuti(art. 260 bis comma 7 art. 36 D.Lgs. 205/10) Trasporto senza copia cartacea schede SISTRI Area movimentazione (ovvero senza certificazione): sanzione amministrativa pecuniaria 1.600,00-9.300,00 Trasporto con copia cartacea scheda SISTRI Area movimentazione fraudolentemente alterata: pena prevista dagli artt. 477-482 cp (aumento 1/3 rifiuti pericolosi) + in alcuni casi fermo amministrativo del veicolo 12 mesi Se non c'è pregiudizio per la tracciabilità dei rifiuti: sanzione amministrativa pecuniaria 260,00-1.550,00 + in alcuni casi fermo amministrativo del veicolo 12 mesi SISTRI regime transitorio sanzioni (art. 39 D.Lgs. 205/10) Al fine di "graduare le responsabilità" (D.Lgs. 205/10 art. 39) nel primo periodo di applicazione del SISTRI le sanzioni sono così ridotte: omessa / ritardata iscrizione 1 periodo 01.01.11/30.06.11 Importo annuale +5% (mese/frazione di mese) 2 periodo 01.07.11/31.12.11 Importo annuale +50% (mese/frazione di mese) 9