COMUNE DI ASSEMINI Provincia di Cagliari IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PRESUPPOSTO Presupposto dell IMU è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune di Assemini, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, come definiti dall art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992 ed espressamente richiamati dall art. 13, c. 2 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e ss.mm.ii. Per possesso si intende, ai sensi dell articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene. I soggetti passivi dell'imu sono: SOGGETTI PASSIVI a. il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l attività di impresa; b. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; c. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di locazione. ESENZIONI ESCLUSIONI RIDUZIONI L IMU non si paga per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (Abitazione di tipo signorile), A/8 (Abitazione in Villa) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) che rimangono assoggettate ad imposta.
Per abitazione principale si intende l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di Deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (Tettoie chiuse od aperte), nella misura massima di una (n 1) unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali sopra indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità immobiliare ad uso abitativo. L IMU non si applica: a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1, del D. Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall IM U: - i così detti beni merce, vale a dire i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. - i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decretolegge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Per beneficiare di tali esenzioni e/o esclusioni è necessario presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario del 30 giugno apposita dichiarazione di variazione IMU, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell Economia e delle Finanze. L'IMU è ridotta al 50% per: - i fabbricati inagibili o inabitabili. - i fabbricati di interesse storico o artistico.
COME SI DETERMINA IL TRIBUTO BASE IMPONIBILE L IMU si calcola in autoliquidazione applicando alla base imponibile le relative aliquote deliberate dal Consiglio Comunale, tenendo conto della quota e dei mesi di possesso. La base imponibile è data dal prodotto della rendita catastale e del moltiplicatore secondo le seguenti modalità: gruppo catastale A (con esclusione della categoria A/10) e categorie catastali C/2 C/6 C/7: (rendita + 5%) x 160 gruppo catastale B e categorie catastali C/3-C/4-C/5: (rendita + 5%) x 140 FABBRICATI AREA EDIFICABILE categorie catastali A/10 e D/5: (rendita + 5%) x 80 categoria catastale C/1: (rendita + 5%) x 55 categoria catastale D (con esclusione della categoria D/5): (rendita + 5%) x 65 categoria catastale D privi di rendita (posseduti da imprese): valore contabile valore commerciale dell area Per quanto riguarda le aree edificabili, il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 22 del 01/10/2013 ha determinato i valori minimi di mercato delle aree edificabili ricadenti nel territorio del Comune di Assemini ai fini dell applicazione dell IMU. A tal fine si precisa che: a. i valori individuati dal Comune rappresentano un indicatore del valore minimo delle aree edificabili; b. qualora il contribuente abbia dichiarato un valore delle aree fabbricabili superiore a quelli indicati nella Deliberazione di cui sopra, non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
ALIQUOTE IMU 2013 Tipologia Immobili Unità immobiliari di Cat. A/1 (Abitazione di tipo signorile) A/8 (Abitazione in Villa) A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) adibite ad abitazione principale e relative pertinenze Cat. C/2 (Magazzini e locali di Deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (Tettoie chiuse od aperte), del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente Detrazione. 200,00 Immobili classificati nelle categorie catastali: Aliquota 0,40% A/10 (Uffici e studi privati) C/1 (Negozi e botteghe) C/3 (Laboratori per arti e mestieri) 0,76% C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative Immobili uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 0,76% quota STATO 0,15% quota COMUNE Immobili che non rientrano nelle precedenti tipologie 0,91% Aree Fabbricabili 0,91% Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art. 9, comma 3- bis, del D.L. n. 557/93, convertito in L. n. 133/94 Terreni agricoli ESENTI ESENTI QUANDO SI VERSA Il versamento della prima rata 2014 scade il 16 giugno 2014 ed è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l anno 2013. Il versamento della seconda rata scade il 16 dicembre 2014, ed è eseguito, a saldo dell imposta dovuta per l intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Consiglio Comunale per il 2014.
MODALITA DI VERSAMENTO Il versamento dell IMU dovrà essere effettuato mediante F24 utilizzando il Codice Comune ed i Codici Tributo, di seguito riportati: CODICE ENTE COMUNE DI ASSEMINI: A474 CODICI TRIBUTO: 3912 abitazione principale e relative pertinenze 3916 aree fabbricabili 3918 altri fabbricati 3925 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D QUOTA STATO 3930 Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D QUOTA COMUNE. Si precisa che in caso di ravvedimento operoso le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all imposta dovuta. DICHIARAZIONE La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell anno successivo alla data di inizio del possesso. La dichiarazione, redatta su apposito modello approvato con D.M., ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino variazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni. RIMBORSI Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
RAVVEDIMENTO OPEROSO Scaduto il termine previsto dalla legge per il versamento e/o per la presentazione della dichiarazione, i soggetti passivi possono avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare le violazioni relative a omesso o parziale versamento e/o omessa e infedele dichiarazione. Le violazioni relative a omesso o parziale versamento possono essere regolarizzate eseguendo spontaneamente il pagamento: dell imposta dovuta, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito), della sanzione in misura ridotta. In particolare, la sanzione (ordinariamente prevista nella misura del 30%) viene ridotta: allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell imposta è effettuato entro 14 (quattordici) giorni dalla scadenza; al 3% se il versamento dell imposta è effettuato dal 15 (quindicesimo) giorno e comunque entro il 30 (trentesimo) giorno dalla scadenza prescritta; al 3,75% se si effettua il versamento con ritardo superiore a 30 (trenta) giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione, relativa all anno nel quale si è verificato il mancato pagamento o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall omissione o dall errore. Il pagamento dovrà essere eseguito mediante il modello F24 nella versione ordinaria o semplificata, avendo cura di: - indicare l'anno di imposta al quale si riferisce il ravvedimento (vale a dire l anno in cui si sarebbe dovuta versare l'imposta); - barrare l'apposita casella RAVVEDIMENTO - indicare l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, della sanzione e degli interessi.