Città di Tortona Provincia di Alessandria



Documenti analoghi
COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

CITTA DI PISTICCI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE CRITERI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI INERENTI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

TITOLO I NATURA E DEFINIZIONI

PIANO REGOLATORE GENERALE

COMUNE DI LOMBRIASCO

COMUNE DI GROTTAMMARE

RISOLUZIONE N.350/E. agosto Roma,07 agosto 2008

Sub. B. Comune di TRECATE SETTORE COMMERCIO ANNO 2012 CRITERI COMUNALI. Disposizioni attuative

ALLEGATO B C O M U N E D I D R A P I A PROVINCIA DI VIBO VALENTIA REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE STANDARD E DI URBANIZZAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CESSIONE DI AREE PER STANDARD URBANISTICI

PIANO CASA FRIULI VENEZIA GIULIA SCHEDA SINTETICA

ALLEGATO B. Art. 1 - Impianti a fonti rinnovabili, pannelli solari termici e fotovoltaici, generatori eolici

Comunità Alto Garda e Ledro Piano stralcio in materia di programmazione urbanistica del settore commerciale

REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI PRIVATI di PERTINENZA E DELLE AREE DA DESTINARE A STANDARDS DETERMINAZIONE

INDICATORI URBANISTICO EDILIZI

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL REGIONE LOMBARDIA. Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente

Art. 1 - Principi e scopi Art. 2 - Contenuti delle norme Art. 3 Principi interpretativi Art. 4 Ambito d intervento Art. 5 Suddivisione del territorio

Il Sottoscritto. Nome

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

COMUNE DI TRISSINO Provincia di Vicenza

PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA

RISOLUZIONE N. 118/E

REGOLAMENTO PER LA MONETIZZAZIONE. DEI PARCHEGGI PRIVATI di PERTINENZA E DELLE AREE DA DESTINARE A STANDARDS

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE DIMENSIONI DELLE STRADE ED ALLE DISTANZE DI RISPETTO STRADALI E DEI TRACCIATI FERROVIARI DI PROGETTO

ART G - SERVIZI GENERALI (vigenti)

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA LOMBARDIA.

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012

OGGETTO: Modalità di svolgimento in piazza Pomposa di un mercato dei produttori agricoli biologici. IL SINDACO

Articolo originale. Articolo emendato

Epigrafe. Premessa. Art. 2. L.R. 18 dicembre 2012, n. 62

RELAZIONE ARTICOLATA

CITTA DI GORGONZOLA PROVINCIA DI MILANO

Comune di Venezia. Progetto AEV DESE

VARIANTE N. 160 AL P.R.G. (AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R.)

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO Provincia di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER SALA GIOCHI

MODELLO PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Vigilanza bancaria e finanziaria

INDIRIZZI PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI

Disposizioni e tabelle per la determinazione del contributo di cui al titolo VII della L.R Toscana n.1

C I T T À DI SURBO Provincia di Lecce ~~~~~~o~~~~~~ Settore Servizi Amministrativi

COMUNE DELLA SPEZIA REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI

Comune di Casei Gerola. Regolamento Comunale Attività Edilizia. - Gennaio

1. INSERIMENTO URBANISTICO

(Omissis) Art. 1. (Campo di applicazione).

Norme Tecniche di Attuazione

PIEMONTE. D.G.R. n del 1/8/2005

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 08 AGOSTO 2014

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

Ministero dell Interno

ART. 1 (Finalità) ART. 2 (Requisiti di localizzazione)

Regolamento Nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita e norme sul procedimento

COMUNE Dl LEGNAGO (Provincia di Verona) UFFICIO TECNICO SETTORE 3

Provincia di Milano. IL DIRIGENTE Arch. Antonio Panzarino. IL VICESINDACO Errico Gaeta

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.

attività commerciali vendita della stampa quotidiana e periodica modello 2_15_05

REGOLAMENTO COMUNALE PER

REGOLAMENTO ALBERGO DIFFUSO. Articolo 1 (Ambito di applicazione) Articolo 2 (Definizione tipologica)

PROCEDURA

Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 (BUR n. 50/2011) - Testo storico

TABELLE ONERI ANNO 2016

COMUNE DI PECCIOLI Provincia di Pisa

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I

COMUNE DI PERO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA TEMPORANEE NEL PERIODO DI EXPO 2015 INDICE

AUTORITA DI BACINO DI RILIEVO REGIONALE NORMATIVA-TIPO RELATIVA AGLI AMBITI NORMATIVI DELLE FASCE DI INONDABILITÀ EX DGR 250/05

Regolamento Comunale Per la disciplina dell attività dei

Preambolo. a) SVILUPPARE L'USO DELLA BICICLETTA QUALE MEZZO DI TRASPORTO ALTERNATIVO AI MEZZI MOTORIZZATI; b) AGEVOLARE IL TRAFFICO CICLISTICO.

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/ Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

Il Ministro delle Attività Produttive

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

OGGETTO: parere in merito al regime autorizzativo di impianti fotovoltaici collocati su serre

Comune di Thiene CRITERI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL REGIONE LAZIO

LINEE GUIDA PER Il FINANZIAMENTO DI AREE ATTREZZATE DESTINATE ALLA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 19

FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PRODUTTIVE

SCHEMA DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE SUA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI

CITTA' di TERMINI IMERESE

Comune di Voghiera PROVINCIA DI FERRARA REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO L.R. 20/2000 RUE

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA


NORME PER L INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA DI VENDITA AL DETTAGLIO SU AREA PRIVATA IN SEDE FISSA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 94 DEL 9 APRILE 2010

Aggiornamento ONERI DI URBANIZZAZIONE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

Nuovo Piano Casa Regione Lazio. Legge 11 agosto 2009 n. 21, come modificata dalle leggi 13 agosto 2011 nn. 10 e 12

Pagina 1 di 6. Allegato A

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

QUADRI INFORMATIVI DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Studio sul settore del commercio in sede fissa

Relazione illustrativa

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

Transcript:

Città di Tortona Provincia di Alessandria CRITERI PER AUTORIZZARE L ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21/07/2008, come modificata dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/07/2009.

Sommario PARTE I - PREMESSA... 4 ART. 1 - DEFINIZIONI... 4 ART. 2 - PRESCRIZIONI GENERALI... 4 ART. 3 - OBIETTIVI ED INDIRIZZI DEI CRITERI... 5 PARTE II - INDICAZIONI GENERALI... 7 ART. 4 - DEFINIZIONI TECNICHE... 7 ART. 5 - DEFINIZIONI DI OFFERTA COMMERCIALE... 9 ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI STRUTTURE DISTRIBUTIVE... 10 ART. 7 - COERENZA FUNZIONALE E URBANISTICA DELLO SVILUPPO URBANO DEL COMMERCIO... 10 PARTE III - ASSETTO TERRITORIALE DELLA RETE DISTRIBUTIVA... 11 ART. 8 - PROGRAMMAZIONE COMUNALE... 11 ART. 9 - ZONIZZAZIONE... 11 ART. 10 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI... 11 ART. 11 - CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI... 12 ART. 12 - INDIVIDUAZIONE DELLE LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI... 13 PARTE IV - COMPATIBILITÀ TERRITORIALE ALLO SVILUPPO... 14 ART. 13 - INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI... 14 ART. 14 - COMPATIBILITÀ TERRITORIALE ALLO SVILUPPO... 14 ART. 15 - INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI E PER IL RECUPERO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE... 15 ART. 16 - PROVVEDIMENTI RELATIVI A NUOVE APERTURE, TRASFERIMENTI, VARIAZIONE DELLA SUPERFICIE E DEL SETTORE MERCEOLOGICO... 17 ART. 17 - PRIORITÀ ED ACCORPAMENTI DELLE AUTORIZZAZIONI... 17 ART. 18 - ESERCIZI DI VICINATO... 17 PARTE V - COMPATIBILITÀ URBANISTICA ALLO SVILUPPO COMMERCIALE... 18 ART. 19 - ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE, DEGLI STRUMENTI ATTUATIVI E DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE... 18 ART. 20 - FABBISOGNO DI PARCHEGGI E STANDARD RELATIVI AD INSEDIAMENTI COMMERCIALI ED AD ALTRE ATTIVITÀ PRESENTI NELL AREA... 18 ART. 21 - SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI... 21 ART. 22 - VERIFICA DELL IMPATTO SULLA VIABILITÀ, REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE DI SOSTA, VALUTAZIONE DELLA DINAMICA CONCORRENZIALE... 21 Comune di Tortona Pagina 2 di 25

ART. 23 - VERIFICA DELL IMPATTO AMBIENTALE... 24 ART. 24 - CONTESTUALITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI E DEI PERMESSI DI COSTRUIRE... 24 ART. 25 - NORME FINALI... 24 Allegati: n. 12 (dodici) TAVOLE... 24 ELENCO TAVOLE... 25 Comune di Tortona Pagina 3 di 25

PARTE I - PREMESSA ART. 1 - DEFINIZIONI 1) Agli effetti delle presenti norme, d ora in poi: per D.Lgs. 114/98, s intende per brevità il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114: Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; per Legge regionale, s intende per brevità la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28: Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ; per Indirizzi regionali, s intende per brevità la deliberazione del Consiglio Regionale, completa di allegati, del 29 ottobre 1999, n. 563 13414: Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e sue successive modifiche ed integrazioni; per Criteri, s intendono per brevità i presenti Criteri per autorizzare l esercizio del commercio al dettaglio ; per Adeguamento del Regolamento di Polizia Locale, s intende per brevità l Adeguamento del Regolamento comunale di Polizia Locale ai sensi della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, in relazione all art. 6, comma 5 del decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Tortona N. 116 del 16 dicembre 2003 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale di Tortona N. 43 del 7 giugno 2006. per Regolamento del Commercio al Dettaglio, s intende per brevità il Regolamento per autorizzare l esercizio del commercio al dettaglio. ART. 2 - PRESCRIZIONI GENERALI 1) I seguenti articoli costituiscono i criteri per autorizzare l apertura, il trasferimento di sede e la variazione della superficie di vendita riguardanti gli esercizi di vendita al dettaglio fino ai limiti di cui all art. 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 114/98. 2) L autorizzazione all apertura, al trasferimento di sede ed alla variazione della superficie di vendita riguardanti gli esercizi di vendita al dettaglio fino ai limiti di cui all art. 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 114/98, è subordinato al rispetto delle norme sulle destinazioni d uso stabilite dal Piano Regolatore Generale Comunale, come meglio indicato nel successivo art. 18. 3) Si richiamano, per quanto applicabili e compatibili col presente art. 2, le definizioni di cui all art. 2 dell Adeguamento del Regolamento di Polizia Locale. 4) Gli Indirizzi regionali costituiscono il riferimento da assumere per la corretta applicazione dei presenti Criteri. Comune di Tortona Pagina 4 di 25

ART. 3 - OBIETTIVI ED INDIRIZZI DEI CRITERI 1) In relazione ai risultati conseguiti e contenuti nello studio intitolato Programmazione del commercio in sede fissa - Indagine socio economico commerciale, nonché nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 1, 2 e 6 del D.Lgs. 114/98, dall art. 1 della Legge regionale e dall art. 1, 2 e 3 degli Indirizzi regionali, i presenti Criteri perseguono i seguenti obiettivi generali e settoriali: la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d impresa e la libera circolazione delle merci; la tutela del consumatore, con particolare riguardo all informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all assortimento e alla sicurezza dei prodotti; l efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l evoluzione tecnologica dell offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi; il pluralismo e l equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento ed alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese; la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane rurali; la sostenibilità dell offerta commerciale rispetto al contesto ambientale, economico, sociale e territoriale; inoltre mirano a: favorire la modernizzazione del sistema distributivo di Tortona, al fine di realizzare le condizioni per aumentare la sua produttività, la qualità del servizio reso e le informazioni al consumatore; favorire il mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio commerciale di prossimità nel centro urbano principale e, in particolare, nei nuclei frazionali, affinché sia consentito un approvvigionamento facilitato per tutte le fasce della popolazione, anche attraverso l eventuale intervento diretto dell Amministrazione Comunale con appositi Progetti Integrati di Rivitalizzazione (PIR); orientare l insediamento degli esercizi commerciali in aree idonee alla formazione di sinergie tra le differenti tipologie distributive e gli altri servizi, al fine di migliorare l identificazione e la fruibilità del territorio nelle sue diverse funzioni; favorire la formazione di un sistema d offerta articolato e composto da una vasta gamma di tipologie di strutture distributive, in modo che non si producano posizioni dominanti, in modo tale che il consumatore possa scegliere tra differenti alternative di offerta, favorendo la realizzazione di condizioni di concorrenza tra le imprese del settore; garantire le possibilità di recupero e sviluppo di quelle strutture commerciali localizzate all interno del tessuto urbano centrale, al fine di potenziare l immagine qualitativa del centro storico stesso per migliorare il servizio alla collettività residente e fluttuante, realizzando anche appositi Piani di Qualificazione Urbana (PQU); coordinare la programmazione in materia commerciale ed urbanistica, nonché i procedimenti autorizzativi commerciali ed edilizi, sia per favorire la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, sia per evitare situazioni di offerta Comune di Tortona Pagina 5 di 25

commerciale ed immobiliare contrarie ai principi della libera concorrenza. 2) Operativamente i presenti obiettivi si realizzano attraverso l applicazione di norme coordinate di natura funzionale e di natura urbanistica, così come previste dai successivi articoli, tese a determinare misure di completamento, di riqualificazione, di valorizzazione e di salvaguardia della rete distributiva presente sul territorio comunale. Comune di Tortona Pagina 6 di 25

PARTE II - INDICAZIONI GENERALI ART. 4 - DEFINIZIONI TECNICHE 1) Per commercio al dettaglio in sede fissa, s intende l attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e conto proprio e le rivenda direttamente al consumatore finale in esercizi ubicati su aree private alle quali il pubblico accede liberamente, nel rispetto dei requisiti riportati all art. 5 del D.Lgs. 114/98. 2) Per esercizio commerciale in sede fissa, s intende il luogo in cui si esercita l attività di commercio al dettaglio, cioè il luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita. 3) Per superficie di vendita, s intende la superficie netta di pavimento (snp) destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, retrobanchi, casse, scaffalature e simili, misurata nell area coperta calcolata come superficie lorda di pavimento (slp) ai fini del rilascio del permesso di costruire o DIA edilizia. Si considera superficie di vendita anche lo spazio compreso tra il muro, o il divisorio, ed il banco per la vendita dei prodotti freschi, anche se il consumatore non può accedervi ed anche se vi si svolgono piccole attività di preparazione degli alimenti (taglio, affettatura, ecc.). Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, separati fisicamente da pareti continue, ai quali il consumatore non possa comunque accedere. Non costituisce, altresì, superficie di vendita, la superficie espositiva così come definita al successivo comma 6, nonché l area interna che delimita le vetrine, sempre che il consumatore non possa accedervi e prelevare le merci in esse esposte. Non costituisce, infine, superficie di vendita, l area che delimita le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino sul fronte strada oppure siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali. 4) Ad ogni esercizio commerciale in sede fissa corrisponde una sola superficie di vendita ed una sola comunicazione, ricevuta ai sensi dell art. 7, oppure una sola autorizzazione, rilasciata ai sensi dell art. 8 del D.Lgs. 114/98 oppure ai sensi dell abrogata legge 11 giugno 1971, n. 426. 5) La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano merci ingombranti, delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionari di auto e moto, legnami, materiali per l edilizia e altri similari, ecc.) può essere limitata dal richiedente, previa sottoscrizione di atto di impegno d obbligo unilaterale, alla dimensione massima prevista per gli esercizi di vicinato. La parte rimanente, ancorché comunicante con la superficie di vendita e soggetta alle prescrizioni di cui al comma seguente, deve essere separata e distinta da pareti continue e si può destinare a magazzino, deposito o superficie espositiva e vi può accedere il consumatore. Ai fini del presente comma è obbligatoria la sottoscrizione e la registrazione presso l Agenzia delle Entrate di un atto di impegno d'obbligo tra comune e operatore, che costituisce integrazione alla comunicazione di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 114/98 e nel quale, oltre alla delimitazione della superficie di vendita, è precisata, senza possibilità di deroghe, la composizione delle merceologie di offerta. Comune di Tortona Pagina 7 di 25

La superficie di vendita degli esercizi commerciali che espongono merci ingombranti è calcolata al netto della superficie espositiva come definita al successivo punto 6). In ogni caso, al riguardo della superficie espositiva, è necessario che siano rispettati gli standard a parcheggio come determinati dall art. 21, comma 1, punto 3) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.. 6) La superficie espositiva di merci ingombranti è quella parte dell unità immobiliare, a destinazione commerciale, separata dalla superficie di vendita da pareti continue, alla quale il pubblico può accedere in condizioni di sicurezza solo per prendere visione dei prodotti non immediatamente asportabili. La superficie espositiva di che trattasi non costituisce superficie di vendita. 7) La superficie espositiva di merci non ingombranti è quella parte dell unità immobiliare, a destinazione commerciale, alla quale il pubblico non può accedere in alcun caso. L operatore interessato ad utilizzare questo tipo di superfici espositive deve preventivamente presentare una semplice comunicazione al comune, indicando l ubicazione della superficie espositiva di questo tipo e l ubicazione dell esercizio, anche in altro comune, dove avviene la vendita. L operatore deve, altresì, esporre un cartello recante l indicazione chiara dell ubicazione dell esercizio dove avviene l attività di vendita. 8) L attività di vendita da parte di industriali oppure di artigiani dei prodotti provenienti esclusivamente dall esercizio della loro attività di produzione può essere esercitata, ai sensi del D.Lgs. 114/98, in locali con libero accesso al pubblico (c.d. spacci aziendali), la cui superficie di vendita, che può avere una dimensione massima pari a quella prevista per gli esercizi di vicinato, dev essere ricavata, in condizioni di sicurezza, negli immobili in cui si svolge la produzione. Nelle zone del Piano Regolatore Generale Comunale a destinazione produttiva è consentita la vendita dei prodotti oggetto dell attività produttiva, industriale oppure artigianale, su una superficie di vendita pari a quella massima prevista per gli esercizi di vicinato per la quale non si deve rilasciare alcun cambio di destinazione d uso. 9) Ai sensi dell art. 16 del D.Lgs. 114/98, la vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo di accedervi, è soggetta ad apposita comunicazione preventiva al Comune. La vendita deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico (c.d. spacci interni), che non abbiano accesso diretto dalla pubblica via. L attività in argomento può essere iniziata decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Comune della succitata comunicazione, la quale deve contenere quanto previsto dal comma 3 dell art. 16 del D.Lgs. 114/98. 10) Un centro commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 114/98, è una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione d'uso commerciale, costituita da almeno 2 (due) esercizi commerciali al dettaglio, fatta salva la deroga di cui al successivo art. 5, comma 2. Il centro commerciale può essere dotato di spazi e servizi comuni funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero. Un Comune di Tortona Pagina 8 di 25

centro commerciale può essere classificato come: classico, sequenziale, naturale o pubblico a seconda delle definizioni date dall art. 6, comma 3 degli Indirizzi regionali. 11) Due o più insediamenti commerciali e/o tipologie di strutture distributive ricavati in due o più edifici separati da spazi pubblici (vie o piazze) non costituiscono un unico centro commerciale quando congiuntamente siano rispettate le seguenti condizioni: a) siano separate da vie o piazze pedonali o veicolari, normate dall art. 51, comma 1, lett. b) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. (Tutela ed uso del suolo) e successive modifiche ed integrazioni; b) le vie o piazze pedonali o veicolari di cui alla lett. a) devono essere acquisite quali urbanizzazioni primarie e secondarie ai sensi dell art. 51, comma 1, lett. b) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., garantendo in tal modo la presenza di diverse destinazioni d uso urbanistiche, diversi usi possibili e diversa potestà di regolamentazione pubblica e privata e quindi non sussistendo più il requisito della specifica ed unica destinazione d uso commerciale al dettaglio stabilita dall art. 4, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 114/98, dall art. 6, comma 1 degli Indirizzi regionali e dalla citata legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.; c) le vie o piazze pedonali o veicolari pubbliche, di cui alla precedente lett. a), devono essere funzionalmente collegate alla viabilità pubblica urbana o extraurbana; d) la quota parte del fabbisogno totale di posti a parcheggio reperita nelle aree private, di cui all articolo 25, comma 2 degli Indirizzi regionali deve essere soddisfatta nell area contigua afferente l insediamento che lo ha generato. 12) La superficie di vendita di un centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio presenti nel centro commerciale stesso. Sono esclusi dal presente comma i centri commerciali di cui all art. 6, comma 3,lett. c) e d) degli Indirizzi regionali, cioè il centro commerciale naturale e quello pubblico. 13) Gli aggregati di insediamenti commerciali e/o di tipologie distributive separati da percorsi pedonali o veicolari, facenti parte di vie o piazze pubbliche, secondo quanto disposto dal precedente comma 11, nelle zone di insediamento commerciale definite all art. 12 degli Indirizzi regionali localizzazioni commerciali urbane non addensate, pur non essendo considerati Centri commerciali sequenziali, sono comunque soggetti al Progetto unitario di coordinamento di cui all art. 14, comma 4, lett. b) degli Indirizzi regionali. ART. 5 - DEFINIZIONI DI OFFERTA COMMERCIALE 1) Per offerta commerciale, s intende il complesso dei prodotti e dei relativi servizi venduti da un singolo esercizio commerciale. Ai fini dei presenti Criteri, l offerta commerciale si definisce come segue: Offerta alimentare (settore merceologico alimentare); Offerta non alimentare (settore merceologico extralimentare); Offerta mista (determinata dalla presenza, nello stesso esercizio commerciale, sia del settore merceologico alimentare che di quello extralimentare). Comune di Tortona Pagina 9 di 25

2) Le medie e le grandi strutture di vendita, al fine di completare l offerta commerciale, possono integrarla con prodotti complementari appartenenti all altro settore merceologico, assegnando una superficie non superiore al 20% della superficie di vendita autorizzata e comunque entro i limiti massimi previsti per gli esercizi di vicinato all interno della superficie di vendita complessiva autorizzata dell esercizio. A tale scopo, è necessario presentare una comunicazione al Comune da parte dell interessato. 3) Ai fini dei presenti Criteri, sono escluse le forme di vendita non comprese nell art. 4, comma 1, lett. d), lett. e), lett. f) e lett. g) del D.Lgs. 114/98. ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI STRUTTURE DISTRIBUTIVE 1) Gli esercizi di vendita in sede fissa, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 114/98, si suddividono in: Esercizi di vicinato, aventi superficie di vendita fino a mq. 250; Medie strutture di vendita, aventi superficie di vendita da mq. 251 fino a mq. 2.500; Grandi strutture di vendita, aventi superficie di vendita superiore a mq. 2.500; Centri commerciali. 2) Al fine di favorire l equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di strutture distributive nel rispetto della libera concorrenza, le medie e le grandi strutture di vendita sono classificate in base all art. 8, comma 2 degli Indirizzi regionali. 3) La modifica, oppure l aggiunta, di un settore merceologico in una media o grande struttura di vendita, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 2 nonché il passaggio da una classe dimensionale all altra, è soggetta alle norme stabilite dai presenti Criteri per le nuove autorizzazioni, per il trasferimento e per le variazioni di superficie di vendita di cui al successivo art. 15. ART. 7 - COERENZA FUNZIONALE E URBANISTICA DELLO SVILUPPO URBANO DEL COMMERCIO 1) Ai sensi del D.Lgs. 114/98, lo sviluppo del commercio non è soggetto ad alcuna limitazione quantitativa, fatto salvo il rispetto dei principi contenuti nell art. 41 della Costituzione e nella legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato. 2) Per garantire il rispetto della libera concorrenza e per l efficace perseguimento degli obiettivi di cui all art. 3 dei presenti Criteri ed all art. 1, comma 3 del D.Lgs. 114/98, si ritiene essenziale che non si formino posizioni dominanti e, pertanto, ferma restando l assenza di vincoli quantitativi allo sviluppo complessivo nelle singole zone, sono posti limiti di dimensione ai singoli punti di vendita. 3) L insediamento degli esercizi commerciali in sede fissa è compatibile su tutto il territorio comunale, fatte salve le limitazioni di cui: sia ai successivi artt. 13 e 14 sulla compatibilità territoriale allo sviluppo, sia al vigente Piano Regolatore Generale Comunale. Comune di Tortona Pagina 10 di 25

PARTE III - ASSETTO TERRITORIALE DELLA RETE DISTRIBUTIVA ART. 8 - PROGRAMMAZIONE COMUNALE 1) Il Comune di Tortona, nell ambito del quadro normativo riguardante la propria autonomia programmatoria, risponde con le presenti disposizioni e con la cartografia allegata al dettato dell art. 4, comma 1 della Legge regionale nel rispetto dei princìpi e delle norme contenute negli Indirizzi regionali. 2) Il Comune di Tortona, così come determinato dagli articoli 9, 10 e 11 degli Indirizzi Regionali, s identifica come un Comune appartenente alla Rete primaria, classificato come Polo ed inserito nell Area di Programmazione Commerciale di Alessandria. ART. 9 - ZONIZZAZIONE 1) Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie di vendita e di settore merceologico sono consentite, fatto salvo quanto disposto relativamente alla destinazione d uso delle aree o dei locali, nelle zone di insediamento commerciale così come definite dai presenti Criteri. 2) Ai sensi dell art. 12 degli Indirizzi regionali, i presenti Criteri individuano sul territorio le zone attuali e potenziali di insediamento delle attività commerciali, in funzione del livello di aggregazione spaziale degli esercizi e del rapporto con il sistema delle residenze. 3) Poiché il territorio comunale presenta caratteri urbanistici ed antropici ben differenziati, con una definizione delle funzioni consolidata, si ritiene opportuno, con le presenti disposizioni, procedere ad individuare e classificare le zone in: addensamenti commerciali, cioè porzioni di territorio urbano oppure extraurbano, percepite come omogenee ed unitarie, che raggruppano un insieme di attività commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate l una in prossimità dell altra in un ambito a scala pedonale, nella quale il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi; localizzazioni commerciali, cioè singole zone di insediamento commerciale, urbane ed urbano-periferiche, esistenti o potenziali, non costituenti addensamento commerciale così come definito alla precedente lett. a). ART. 10 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI 1) Ai sensi dell art. 13 degli Indirizzi regionali, il Comune di Tortona riconosce, nell ambito del proprio territorio, i seguenti tipi di addensamento commerciale. A.1. - ADDENSAMENTO COMMERCIALE STORICO RILEVANTE È riconoscibile nell area centrale e nell ambito del centro storico. È l ambito commerciale di antica formazione, che si è sviluppato spontaneamente intorno al fulcro del centro urbano, caratterizzato da un elevata densità commerciale e di servizi nonché da una buona densità residenziale. Comune di Tortona Pagina 11 di 25

Corrisponde all area definita come Centro Storico identificata con la sigla R22 dal Piano Regolatore Generale Comunale (art. 25 delle norme di attuazione), ai sensi dell art. 24, punto 2, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.. A.4. ADDENSAMENTI COMMERCIALI MINORI Sono gli ambiti semi-centrali di non antica formazione ubicati nel tessuto residenziale comunale, caratterizzato da una presenza di offerta commerciale limitata alle funzioni meno rare. Corrisponde con il fronte strada, individuato nella cartografia allegata, delle seguenti vie: Corso Alessandria dal civico 39 al civico 139 (zona residenziale R2) e dal civico 64 al civico 138 (zone residenziali R2 ed R3); Corso Don Orione dal civico 23 al civico 51/1 (zona residenziale R2) e dal civico 6 al civico 50 (zona residenziale R6 ed R8). 2) Il Comune di Tortona presenta delle caratteristiche urbanistiche e commerciali tali che non consentono di identificare altri tipi di addensamenti commerciali nell ambito del proprio territorio. ART. 11 - CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI 1) Ai sensi dell art. 14 degli Indirizzi regionali, le localizzazioni commerciali vengono espressamente individuate dal successivo art. 12 e vanno a costituire parte integrante e sostanziale dell adeguamento del Piano Regolatore Generale Comunale. 2) Per iniziativa di chiunque ne abbia interesse, è riconoscibile la localizzazione commerciale sotto indicata, purché vengano rispettati integralmente i parametri riportati di seguito. L.1. - LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI URBANE NON ADDENSATE Sono le zone del tessuto residenziale candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei residenti od al potenziamento dell offerta nel quadro del processo di riqualificazione urbana. Tali localizzazioni non devono far parte dell addensamento storico rilevante (A.1.) e degli addensamenti minori (A.4.), così come definiti ed individuati dal precedente art. 10. Le localizzazioni di tipo L.1. sono le aree totalmente intercluse nel tessuto residenziale nell ambito del centro abitato, inteso come la parte del territorio comunale comprendente il tessuto residenziale omogeneo attuale o pianificato, preferibilmente lambite o percorse da assi viari di livello urbano, nonché individuabili nel rispetto integrale dei seguenti parametri inderogabili e vincolanti determinati secondo le modalità dell articolo 14, comma 4, lettera a) degli Indirizzi regionali. L ordine di grandezza del parametro X.1 s intende soddisfatto anche con valori ridotti di non più del 20% (venti per cento) rispetto a quelli indicati. Il parametro X.1 s intende altresì soddisfatto nel caso in cui altre localizzazioni si riferiscano allo stesso nucleo residenziale. Comune di Tortona Pagina 12 di 25

PARAMETRO LOCALIZZAZIONI URBANE L.1 QUANTITA J.1 Distanza della localizzazione da un nucleo residenziale (m.) 700 X.1 Numerosità minima dei residenti all interno del nucleo (n.) 2.500 Y.1 Ampiezza del raggio del nucleo in cui calcolare i residenti (m.) 500 M.1 Dimensione massima della localizzazione(mq) 25.000 La dimensione massima della localizzazione si ottiene sommando la superficie territoriale di tutte le aree contigue in cui sia ammessa la destinazione commerciale e che contestualmente vedano al loro interno, al momento del riconoscimento, l esistenza di strutture di media o grande dimensione, oppure consentano l insediamento di esercizi di media o grande dimensione (cioè siano già state riconosciute come localizzazioni urbane non addensate di tipo L.1.), anche se risultano separate da spazi pubblici o da opere di urbanizzazione primaria o secondaria. 3) Le localizzazioni L.1. così individuate possono comprendere esercizi commerciali già in funzione, le cui future vicende autorizzative saranno assoggettate alle regole previste per la specifica localizzazione. ART. 12 - INDIVIDUAZIONE DELLE LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI 1) Il riconoscimento delle localizzazioni commerciali urbane non addensate L.1., ai sensi dell art. 14, comma 3 degli Indirizzi regionali, è possibile anche in sede di procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per nuove aperture, trasferimenti, variazione della superficie e di settore merceologico degli esercizi commerciali di cui all art. 15 dei citati Indirizzi regionali, sempre che lo strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente preveda le destinazioni d'uso di cui all art. 24 dei già menzionati Indirizzi regionali, già al momento della presentazione dell istanza di autorizzazione commerciale. Il predetto riconoscimento deve avvenire mediante l applicazione vincolante di tutti i parametri stabiliti dalla Regione Piemonte nel Prospetto N. 4 intestato: Localizzazioni commerciali urbane non addensate L.1. parametri per i Comuni Polo contenuto nell art. 14 degli Indirizzi regionali, senza alcuna possibilità di deroga. 2) Le localizzazioni commerciali di tipo L.1. sono riconoscibili dalla cartografia allegata ai presenti Criteri. Comune di Tortona Pagina 13 di 25

P ARTE IV - COMPATIBILITÀ TERRITORIALE ALLO SVILUPPO ART. 13 - INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI 1) Nel rispetto degli articoli dei presenti Criteri, gli esercizi commerciali potranno insediarsi negli addensamenti e nelle localizzazioni commerciali alle seguenti condizioni. ADDENSAMENTI COMMERCIALI A.1. - ADDENSAMENTO COMMERCIALE STORICO RILEVANTE L intero lotto afferente le strutture commerciali di vendita compatibili ai sensi del successivo art. 14, comprese tutte le pertinenze (parcheggi, aree di carico e scarico, aree per servizi) e fatte salve le deroghe di cui all art. 20, comma 8 dei presenti Criteri ed all art. 26, comma 2 degli Indirizzi Regionali, deve ricadere esclusivamente all interno dell addensamento in questione. Le aree a standard di parcheggio, ove richieste, devono trovarsi in spazi di pertinenza dell immobile che contiene la struttura commerciale. A.4. - ADDENSAMENTO COMMERCIALE MINORE L intero lotto afferente le strutture commerciali di vendita compatibili ai sensi del successivo art. 14, comprese tutte le pertinenze (parcheggi, aree di carico e scarico, aree per servizi), deve ricadere esclusivamente all interno dell addensamento in questione. Le aree a standard di parcheggio, ove richieste, devono trovarsi in spazi di pertinenza dell immobile che contiene la struttura commerciale. LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI L.1. - LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI URBANE NON ADDENSATE L intero immobile contenente le strutture commerciali compatibili, ai sensi del successivo art. 14, deve trovarsi completamente all interno della localizzazione riconosciuta, che può corrispondere anche con il locale stesso. Le aree a standard di parcheggio possono essere reperite anche in spazi non di pertinenza dell immobile che contiene la struttura commerciale, solo se così espressamente regolamentato da appositi strumenti urbanistici esecutivi (S.U.E.). In ogni caso, tali aree a standard di parcheggio devono essere situate all interno della localizzazione commerciale urbana non addensata L.1.. ART. 14 - COMPATIBILITÀ TERRITORIALE ALLO SVILUPPO 1) Ai sensi dell art. 17, comma 2 degli Indirizzi regionali, la compatibilità territoriale allo sviluppo di ciascuna tipologia di struttura distributiva è vincolo inderogabile in sede di: nuova apertura, di variazione di superficie di vendita o di trasferimento di esercizi commerciali; di modifica oppure aggiunta di settore merceologico; di rilascio di permesso di costruire o denuncia di inizio attività (D.I.A.) edilizia relativa ad insediamenti commerciali. 2) Per ciascun addensamento commerciale e per ciascuna localizzazione commerciale, s individuano le seguenti compatibilità tipologico - funzionali. Comune di Tortona Pagina 14 di 25

TIPOLOGIE SUPERFICIE VENDITA (MQ) ADDENSAMENTI LOCALIZZAZIONI A.1 A.4 L.1. Vicinato Fino a 250 SI SI SI M SAM1 251-400 SI SI SI M SAM2 401-900 SI SI SI M SAM3 901-1800 NO NO SI M SAM4 1801-2500 NO NO SI M SEI1 251-400 SI SI SI M SEI2 401-900 SI SI SI M SEI3 901-1800 NO NO SI M SEI4 1801-2500 NO NO SI M CC 251-2500 NO NO SI 3) Per il rilascio delle autorizzazioni relative alle grandi strutture di vendita, si applica la Tabella 2 di compatibilità territoriale di cui all art. 17 degli Indirizzi regionali per i Comuni Polo della Rete primaria con popolazione inferiore a 60.000 abitanti. ART. 15 - INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI URBANI E PER IL RECUPERO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 1) Al fine di preservare, sviluppare e potenziare la funzione del commercio, anche con riferimento al contributo che esso fornisce alle varie forme di aggregazione sociale ed all assetto urbano, il Comune di Tortona promuove la realizzazione di progetti e programmi, anche di natura urbanistico - edilizia, volti alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto commerciale, al rafforzamento dell immagine, dell identità urbana e della riqualificazione urbana. 2) Nel rispetto dei princìpi del D.Lgs. 114/98 e del dettato degli artt. 18 e 20 degli Indirizzi regionali, nonché sulla base di appositi studi sulle criticità della distribuzione commerciale locale e sulle interrelazioni con le componenti territoriali ed economiche, il Comune di Tortona può adottare specifici Programmi di Qualificazione Urbana (P.Q.U.), anche su proposta di soggetti privati e/o con il loro concorso. 3) Sentito il parere delle associazioni dei consumatori e delle imprese del commercio a livello locale, il Comune di Tortona può approvare con apposito atto deliberativo consiliare i suddetti Programmi di Qualificazione Urbana (P.Q.U.), congiuntamente ad un apposito programma di attuazione il quale deve contenere, tra l'altro, anche i tempi e le modalità di realizzazione degli interventi, i soggetti pubblici e privati attori partecipanti al programma, il dettagliato piano finanziario, nonché eventuali specifiche previsioni di cui all art. 18, comma 8 degli Indirizzi regionali. 4) I Programmi di Qualificazione Urbana (P.Q.U.) possono essere promossi, unicamente negli addensamenti riconosciuti A.1. ed A.4. e canditati pertanto ad accoglierli per la loro realizzazione, su porzioni dell intero territorio comunale interessate dalla presenza di insediamenti commerciali denominate luoghi del commercio oppure, se ne hanno i requisiti, nei centri commerciali naturali così come definiti dall art. 6, comma 3, lett. c) degli Indirizzi regionali. I Programmi di Qualificazione Urbana (P.Q.U.) devono comprendere, oltre agli esercizi commerciali al dettaglio, anche le aree Comune di Tortona Pagina 15 di 25

mercatali per l'attività di commercio su area pubblica, i pubblici esercizi, le attività turistico-ricettive, quelle di intrattenimento e svago nonché quelle di artigianato di servizio 1. 5) Essendo il Comune di Tortona definito come un Comune Polo della Rete primaria nell ambito della programmazione commerciale regionale, i Programmi di Qualificazione Urbana (P.Q.U.) possono essere realizzati in più fasi, nel caso siano estesi ad interi addensamenti commerciali al fine di considerarli come un distinto sottosistema urbano. 6) Per realizzare gli interventi di carattere strutturale indicativamente previsti all art. 18 comma 6 degli Indirizzi regionali, sono utilizzati gli strumenti di pianificazione del territorio, i quali possono anche prevedere abbattimenti degli oneri di urbanizzazione e stabilire la quota del contributo del costo di costruzione avendo riguardo alle finalità del presente articolo esposte al precedente comma 1. 7) La realizzazione degli interventi previsti dai precedenti commi da 1 a 6 può essere attuata con l impiego di risorse finanziarie pubbliche e private, anche attraverso società a capitale misto da costituire a tale scopo. 8) Il Comune di Tortona riconosce le proprie realtà urbane minori, nelle quali è necessario promuovere ed incentivare interventi idonei a conseguire la rivitalizzazione del servizio commerciale particolarmente per quanto concerne l'offerta di prima necessità, come quelle costituite dalle frazioni o dalle parti omogenee del territorio comunale urbanizzato con meno di 3.000 abitanti, oppure dai quartieri di edilizia residenziale pubblica caratterizzati da condizioni di marginalità economica e/o dei servizi, privi di commercio alimentare nel raggio di mt. 500. 9) Nelle realtà urbane minori comuni, il Comune di Tortona, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio a livello locale, può adottare i Programmi Integrati di Rivitalizzazione (P.I.R.) che, anche attraverso incentivi e con l eventuale realizzazione di centri polifunzionali di servizi così come definiti dall art. 19 comma 3 degli Indirizzi regionali, promuovano la permanenza di un adeguato servizio di vicinato. 10) Per realizzare gli interventi di carattere strutturale indicativamente previsti dal precedente comma 19, sono utilizzati gli strumenti di pianificazione del territorio. 11) Per i suddetti centri polifunzionali di servizi, sono rilasciate autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande nonché alla vendita di quotidiani e periodici, anche in deroga alle norme regionali e comunali, dando la priorità ad operatori esistenti che intendano trasferire la loro attività. Essendo i succitati centri polifunzionali di servizi soggetti a convenzione con il Comune, nella stessa dev essere previsto che, nel caso di trasferimento dell attività senza consenso comunale, si proceda alla revoca delle autorizzazioni ottenute in deroga ed il recupero degli eventuali incentivi concessi. 12) I Programmi Integrati di Rivitalizzazione (P.I.R.) sono adottati con apposito atto deliberativo consiliare, anche su proposta di soggetti privati, e sono corredati da un apposito programma di attuazione degli interventi, con tempi e modalità di realizzazione, nonché da un piano finanziario degli investimenti. 13) I Programmi Integrati di Rivitalizzazione (P.I.R.) possono prevedere sia interventi di natura 1 Un centro commerciale naturale è una sequenza di esercizi commerciali e di altre attività di servizio, ubicati negli addensamenti commerciali urbani, che si affacciano, in prevalenza, su vie o piazze urbane e che possono costituirsi in forma associata e/o societaria, anche a capitale misto, per la gestione comune di servizi e di azioni di promozione e marketing. Nell ambito delle proprie competenze, il comune può sottoscrivere un preciso programma unitario di attività promozionali. Le autorizzazioni commerciali sono separate, indipendenti e non discendono da un unico provvedimento generale. Pertanto, la superficie di vendita complessiva non deve essere determinata. I procedimenti autorizzativi edilizi sono separati ed autonomi rispetto a ciascuna unità o complesso immobiliare. Comune di Tortona Pagina 16 di 25

urbanistico-edilizia, laddove ciò possa costituire elemento a sostegno delle attività commerciali in sede fissa o su area pubblica, sia azioni di promozione e sostegno per lo sviluppo ed il mantenimento delle attività commerciali, con l eventuale previsione di abbattimento degli oneri di urbanizzazione. 14) La realizzazione degli interventi previsti dai precedenti commi da 8 a 13 può essere attuata con l impiego di risorse finanziarie pubbliche e private, anche attraverso società a capitale misto da costituire a tale scopo. 15) Per tutto quanto non previsto al presente articolo si rimanda agli artt. 18, 19 e 20 degli Indirizzi regionali ed all art. 25, comma 1 dei presenti Criteri. ART. 16 - PROVVEDIMENTI RELATIVI A NUOVE APERTURE, TRASFERIMENTI, VARIAZIONE DELLA SUPERFICIE E DEL SETTORE MERCEOLOGICO 1) La nuova apertura, il trasferimento di sede, la variazione della superficie di vendita e di settore merceologico sono consentite nel rispetto di quanto stabilito dall art. 15 degli Indirizzi regionali. ART. 17 - PRIORITÀ ED ACCORPAMENTI DELLE AUTORIZZAZIONI 1) Per quanto riguarda gli accorpamenti e la priorità nell esame delle domande, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dall art. 21 degli Indirizzi regionali. ART. 18 - ESERCIZI DI VICINATO 1) Gli esercizi di vicinato, così come definiti ai sensi dell art. 7 del D.Lgs. 114/98, possono insediarsi su tutto il territorio comunale nel rispetto delle destinazioni d uso stabilite dal Piano Regolatore Generale Comunale e della tabella di compatibilità dell art. 14 dei presenti Criteri. 2) Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni di superficie di vendita e di settore merceologico degli esercizi di vicinato sono consentite previa comunicazione, come previsto dall art. 7 del D.Lgs. 114/98, e dimostrazione del rispetto degli standard urbanistici relativi alle superfici da destinare a parcheggio stabiliti dal Piano Regolatore Generale Comunale, salvo quanto disposto dal successivo art. 20, comma 5 dei presenti Criteri. 3) L area relativa al soddisfacimento degli standard a parcheggio degli esercizi di vicinato deve essere ricavata nell area di pertinenza dell edificio in cui è ubicata l unità commerciale, oppure in quelle immediatamente adiacenti, in ogni caso al di fuori della sede stradale. Comune di Tortona Pagina 17 di 25

PARTE V - COMPATIBILITÀ URBANISTICA ALLO SVILUPPO COMMERCIALE ART. 19 - ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE, DEGLI STRUMENTI ATTUATIVI E DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE 1) Le norme contenute nei presenti Criteri costituiscono adempimento alle disposizioni di cui all art. 4 della Legge regionale per tutto ciò che non richiede ulteriori specifiche procedure di approvazione o modifiche degli strumenti urbanistici generali o particolari, nonché dei regolamenti di polizia locale. 2) La destinazione d uso commerciale, nell ambito del Piano Regolatore Generale Comunale e degli strumenti urbanistici esecutivi (S.U.E.), è univoca. 3) I pubblici esercizi nonchè l artigianato e le attività terziarie al servizio della persona sono compresi nella destinazione d uso commerciale. 4) Gli esercizi di vicinato sono consentiti anche esternamente agli addensamenti ed alle localizzazioni commerciali; ma, in ogni caso, in aree e/o edifici dove la destinazione commerciale al dettaglio sia consentita dal Piano Regolatore Generale Comunale e/o dagli strumenti urbanistici esecutivi (S.U.E.) vigenti ed operanti. 5) Le medie e grandi strutture di vendita sono consentite esclusivamente negli addensamenti e nelle localizzazioni commerciali; ma, in ogni caso, in aree e/o edifici ove la destinazione commerciale al dettaglio sia consentita dal Piano Regolatore Generale Comunale e/o dagli strumenti urbanistici esecutivi (S.U.E.) vigenti ed operanti. ART. 20 - FABBISOGNO DI PARCHEGGI E STANDARD RELATIVI AD INSEDIAMENTI COMMERCIALI ED AD ALTRE ATTIVITÀ PRESENTI NELL AREA 1) Il Piano Regolatore Generale Comunale e le relative varianti stabiliscono, nel rispetto dell articolo 21, comma 1, numero 3) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., lo standard minimo per parcheggi pubblici riferito alla superficie lorda di pavimento delle tipologie di strutture distributive. 2) Ai sensi dell'articolo 21, comma 2 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., fatto salvo il rispetto di quanto prescritto all art. 21, comma 1, numero 3) della citata legge regionale, lo standard pubblico relativo al fabbisogno totale di posti a parcheggio pubblico è determinato nella misura minima del 50% (cinquanta per cento) del fabbisogno di posti a parcheggio e di conseguente superficie ottenuto dall'applicazione dei parametri della tabella di cui al comma 3 e dei successivi commi 4 e 5; la restante quota può essere reperita in aree private. 3) Il fabbisogno totale dei posti a parcheggio è calcolato secondo i parametri della sottostante tabella, mentre il fabbisogno totale di superficie da destinare a parcheggio si ottiene moltiplicando il numero di posti auto così determinati per il coefficiente di trasformazione in superficie di un posto parcheggio. Comune di Tortona Pagina 18 di 25

TABELLA DEL FABBISOGNO TOTALE DEI POSTI PARCHEGGIO PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL FABBISOGNO TOTALE DI POSTI A PARCHEGGIO TIPOLOGIE DI STRUTTURE DISTRIBUTIVE SUPERFICIE DI VENDITA IN MQ (S) METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI A PARCHEGGIO (N) M SAM 2 (a) 401-900 N = 35 + 0,05 (S - 400) M SAM 3 901-1.800 N = 60 + 0,10 (S - 900) M SAM 4 1.801-2.500 N = 140 + 0,15 (S - 1.800) M SE 2, 3, 4 (a) 401-2.500 N = 0,045 x S MCC (a) 251-2.500 NCC = N + N' (b) (a) Gli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore o pari a mq. 400 devono soddisfare la prescrizione di cui al comma 1 del presente articolo. (b) L elemento N è calcolato sommando il fabbisogno di ciascuna delle medie strutture di vendita presenti nel centro commerciale. L elemento N' è uguale a 0,12 x S', dove S' è il totale della superficie di vendita degli altri negozi presenti nel centro commerciale. 4) Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq) di ciascun posto a parcheggio è pari a: mq. 26 comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano di campagna; mq. 28 comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura degli edifici oppure in apposite strutture pluripiano. 5) Per i centri commerciali al cui interno sono previsti pubblici esercizi o impianti destinati allo svago e al tempo libero, per una superficie utile complessiva non superiore al 20% (venti per cento) della superficie di vendita del centro, il fabbisogno di posti a parcheggio e la relativa superficie non subisce incrementi. Per superfici eccedenti il suddetto 20% (venti per cento) è stabilito un incremento di 1 (un) posto a parcheggio ogni 20 (venti) mq. 6) Qualora in una zona di insediamento commerciale oppure in un immobile che ospita anche una o più attività di vendita al dettaglio siano presenti, anche eventualmente con accessi separati e con destinazione d'uso specifica, altre attività (residenze, uffici, impianti e attrezzature per il tempo libero, artigianato al servizio delle persone e delle imprese, e simili), la loro superficie utile lorda genera lo standard specifico stabilito dall'articolo 21 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., da reperire e da considerare separatamente dal fabbisogno e dallo standard calcolato per le superfici commerciali ed assimilate. 7) La realizzazione in una zona di insediamento commerciale di una multisala cinematografica legittimamente autorizzata con una capienza superiore a 1.300 (milletrecento) posti determina un fabbisogno aggiuntivo a quello derivante dall applicazione del comma 2 pari ad 1 posto auto ogni 10 (dieci) mq. di superficie utile lorda di pertinenza della suddetta multisala cinematografica. 8) Per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture (compresi i centri commerciali), relativi al settore merceologico alimentare, a quello extralimentare oppure a quello misto, con superficie di vendita inferiore o pari a mq. 400 ubicati nell addensamento A.1. non è richiesto il soddisfacimento di Comune di Tortona Pagina 19 di 25

fabbisogno di posti parcheggio previsto dal comma 3; è comunque fatto salvo quanto prescritto dall'art. 21, comma 1, numero 3) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. 2. 9) Per il calcolo del fabbisogno di posti auto e della relativa superficie da destinare a parcheggio per le medie strutture (compresi i centri commerciali) relative al settore merceologico alimentare, a quello extralimentare oppure a quello misto, con superficie di vendita superiore a mq. 400, si applicano i parametri di cui al presente articolo per tutti gli addensamenti e le localizzazioni. Si rimanda al proposito al dettato dei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo ed alle prescrizioni del Piano Regolatore Generale Comunale. Dalla planimetria allegata al progetto, si dovrà evidenziare il rispetto sia del numero di posti auto, calcolato con le precedenti formule, sia della superficie destinata a parcheggio. 10) Per il calcolo del fabbisogno di posti auto e della relativa superficie da destinare a parcheggio per le grandi strutture di vendita, si applicano i parametri di cui all art. 25 degli Indirizzi regionali. 11) Dalla planimetria allegata al progetto, si dovrà evidenziare il rispetto sia del numero di posti auto, calcolato con le formule di cui al succitato art. 25 degli Indirizzi regionali, sia della superficie destinata a parcheggio. La verifica della dotazione del fabbisogno di posti auto e della relativa superficie da destinare a parcheggio per ciascuna delle tipologie di cui all art. 6 dei presenti Criteri, è sempre da effettuarsi nel caso in cui venga rilasciato un permesso di costruire oppure venga presentata una denuncia di inizio attività (D.I.A.) edilizia. 12) Il fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie, da computare in relazione alla superficie di vendita delle tipologie di strutture distributive, nel rispetto dei precedenti commi 3, 4 e 5, è obbligatorio e non derogabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali o della presentazione di comunicazioni di inizio attività, nonchè ai fini del rilascio dei permessi di costruire o della presentazione di denuncie di inizio attività (D.I.A.) edilizie. Pertanto, la quota di posti a parcheggio e relativa superficie non soggetta alle norme dell articolo 21, commi 1 e 2 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. ed ai commi 1 e 2 del presente articolo, può essere reperita in aree private appositamente destinate in ottemperanza dell articolo 41/sexies della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (testo vigente) 3 2 L art. 21 - Standard urbanistici: servizi sociali ed attrezzature a livello comunale comma 1, numero 3) della legge regionale Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. testualmente recita: ( ) Nel Piano Regolatore Generale deve essere assicurata una dotazione complessiva di aree per servizi sociali comprendenti attrezzature pubbliche e di uso pubblico, esistenti ed in progetto, commisurata all'entità degli insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistici, sulla base dei seguenti parametri: ( ) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti ( ) commerciali al dettaglio non soggetti alle prescrizioni di cui al secondo comma (cioè gli esercizi commerciali al dettaglio con superficie di vendita inferiore a mq. 400): nei casi di intervento all'interno dei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'articolo 24, primo comma, numero 1) (cioè che il Piano Regolatore Generale individua, sull'intero territorio comunale, i beni culturali ambientali da salvaguardare, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti, comprendendo fra questi: gli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o ambientale e le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti) e di ristrutturazione urbanistica e di completamento di cui all'articolo 13, terzo comma, lettere e) ed f), la dotazione minima è stabilita nella misura dell'80 per cento della superficie lorda di pavimento. Nei casi di intervento di nuovo impianto, di cui all'articolo 13, terzo comma, lettera g), la dotazione minima è stabilita nella misura del 100 per cento della superficie lorda di pavimento. La dotazione minima di aree destinate a parcheggio pubblico è stabilita in misura non inferiore al 50 per cento delle menzionate dotazioni. ( ).. 3 Articolo aggiunto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e poi così sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 1989, n. 122, che testualmente recita: Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione. Comune di Tortona Pagina 20 di 25