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Settimanale di Aggiornamento Fiscale del 17 gennaio 2013 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla delle novità di maggior rilievo che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. Indichiamo di seguito gli argomenti trattati : 1. Fatturazione: dal 01.01.2013 cambiano le regole 1. Fatturazione: dal 01.01.2013 cambiano le regole Premessa Con la legge di stabilità il legislatore ha recepito la Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione, che prevede con decorrenza dall 1.1.2013, le seguenti nuove disposizioni: STUDIO DI MILANO CLAUDIO NATALE Ragioniere Commercialista LAURA NATALE Responsabile EDP DARIO NATALE Ragioniere Commercialista DANIELE RONCHI STEFANO TARRICONE FRANCESCO MONACO PAOLA PELLEGRINO ELISA SALVADEO SABINO BARBAROSSA Ł viene previsto un nuovo contenuto della fattura. In particolare, deve essere indicato tra gli elementi obbligatori il numero di partita IVA dell acquirente / committente, il numero di identificazione IVA del cliente UE ovvero il codice fiscale del cliente soggetto privato; Ł la fattura va emessa anche nel caso in cui l operazione sia carente del requisito della territorialità; Ł la fattura relativa ai servizi generici ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione; Ł viene introdotto, inoltre, il nuovo art. 21-bis che prevede l emissione della fattura semplificata, limitata alle operazioni di importo complessivo non superiore a 100 e alle note di variazione. Praticanti: DIEGO BOSCHIROLI ILARIA REDAELLI Consulenti legali: ANDREA DI GREGORIO Avvocato in Milano MARCO BERNARDI Avvocato in Milano Consulente del lavoro: Studio Della Monica Studio in Milano Via Vincenzo Monti 47 20123 Milano Tel. 0248007139 (r.a.) Fax 0248006146 Cod. Fisc./P. IVA 04752970154 www.studiopaa.com segreteria@studiopaa.com 1

Contenuto della fattura Secondo quanto ribadito dalla legge 228/2012, in fattura devono essere indicati i seguenti elementi: FATTURA CONTENUTO Elementi Data di emissione. da inserire Numero progressivo che la identifichi in modo univoco. in fattura Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti. Numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore. Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti. Numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell esercizio d impresa, arte o professione, codice fiscale. Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell operazione. Corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2). Corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono. Aliquota, ammontare dell imposta e dell imponibile con arrotondamento al centesimo di euro. Data della prima immatricolazione o iscrizione in Pubblici registri e numero dei km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione UE di mezzi di trasporto nuovi di cui all art. 38, comma 4, DL n. 331/93. Annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo. 2

Termine di emissione della fattura per i servizi generici resi e ricevuti Secondo quanto stabilito dal nuovo art. 21 co. 4 lett. c) e d) del DPR 633/72, la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione per i servizi generici nelle seguenti ipotesi: SERVIZI GENERICI Operazioni per servizi generici con fatturazione entro il 15 del mese successivo Resi a soggetti passivi stabiliti in altro Paese UE. Resi a o ricevuti da soggetti passivi stabiliti fuori della UE. Pluralità di servizi resi per un periodo di almeno un mese In base al nuovo art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72, per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura recante il dettaglio delle operazioni entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime. Estensione dell obbligo di fatturazione alle operazioni extraterritoriali Il nuovo art. 21 co. 6-bis del DPR 633/72 dispone che la fattura deve essere emessa anche per le operazioni extraterritoriali di cui agli artt. 7-ter ss. del DPR 633/72, se effettuate da soggetti passivi italiani. L obbligo riguarda: Ł le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all art. 10 co. 1 n. 1-4 e 9 del DPR 633/72 (prestazioni mediche, locazione di abitazioni civili, servizi postali, operazioni finanziarie, ecc.), effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore d imposta in altro Paese UE; in tal caso, la fattura deve riportare l annotazione inversione contabile ; Ł le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fuori del territorio della UE; in tal caso, la fattura deve riportare l annotazione operazione non soggetta. 3

Momento di effettuazione delle operazioni e registrazione Le modifiche apportate al DL n. 331/93 riguardano il momento di effettuazione delle operazioni, nonché la relativa fatturazione e registrazione. EFFETTUAZIONE, FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE Momento di Una cessione / acquisto intraue si considera effettuata all atto effettuazione dell inizio del trasporto / spedizione dei beni all acquirente o a terzi delle per suo conto, dall Italia o dallo Stato UE di provenienza. operazioni Non è stato modificato il momento di effettuazione in presenza di effetti traslativi / costitutivi successivi alla consegna nonché in caso di contratti estimatori. Fatturazione e registrazione In relazione agli acquisti intraue è confermata la consueta modalità di integrazione della fattura emessa dal fornitore UE. Le fatture così integrate vanno annotate: Ł nel registro delle fatture emesse / corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, e con riferimento al mese precedente, con l indicazione del corrispettivo espresso in valuta estera; Ł nel registro degli acquisti, ai fini della detrazione dell IVA a credito. In caso di mancato ricevimento della fattura estera entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione, l acquirente è tenuto ad emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione un apposita autofattura. L annotazione nel registro delle fatture emesse va effettuata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. La fattura relativa ad una cessione intraue va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione e va annotata nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione. 4

Fattura semplificata Il nuovo art. 21-bis del DPR 633/72 stabilisce che la fattura di ammontare complessivo non superiore a 100,00 euro, nonché la fattura rettificativa di cui all art. 26 del DPR 633/72, può essere emessa in modalità semplificata. OSSERVA Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell Economia e delle Finanze può innalzare fino a 400,00 euro il limite in esame, ovvero consentire l emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti. Le indicazioni minime che devono essere riportate sono: Ł data di emissione; Ł numero progressivo che la identifichi in modo univoco; Ł ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente/prestatore, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; Ł numero di partita IVA del cedente/prestatore; Ł ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cessionario/committente, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; Ł in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato, può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in altro Paese UE, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; Ł descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; Ł ammontare del corrispettivo complessivo e dell imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla; Ł per le fatture emesse ai sensi dell art. 2 del DPR 633/72, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate. Dal dettato normativo si evince che le semplificazioni più rilevanti introdotte con la fattura semplificata consistono nella possibilità: 1. di non indicare la base imponibile Iva ma esclusivamente il corrispettivo complessivo che ingloba l'imposta (ovvero dei dati che permettono di calcolarla); 2. di indicare in fattura esclusivamente in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia, unicamente il codice fiscale o il numero di partita Iva dello stesso; 3. di indicare il numero di identificazione Iva attribuito dal Paese estero nel caso in cui il predetto cessionario o committente sia stabilito in un altro Stato membro della Comunità economica europea. 5

OSSERVA La fattura semplificata non può essere emessa per: Ł le cessioni intracomunitarie di beni; Ł le operazioni di cui all art. 21 co. 6-bis lett. a) del DPR 633/72, ossia le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelli di cui all art. 10 co. 1 n. 1-4 e 9 del DPR 633/72, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d imposta in altri Paesi UE. La fattura semplificata, come pure quella ordinaria, può essere emessa anche mediante apparecchi misuratori fiscali. In tal caso, con D.M. saranno individuati gli elementi da indicare in luogo dei dati identificati del soggetto che emette il documento. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI 6