Suicidio Deontologia Professionale

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Indice. Presentazione... pag. III. Introduzione... pag. V

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Suicidio Deontologia Professionale FEDERICO ZANON Commissione Deontologia Ordine Psicologi Veneto

nasce come codice di condotta professionale per gli psicologi, ispirato ai codici deontologici europei e italiani (anche di altre professioni) e delle società scientifiche di psicologia l iter di approvazione all interno del CNOP è stato lungo e complesso è prevista la sua revisione periodica sulla base dei casi raccolti dagli Ordini Regionali TRE NOTIZIE STORICHE

Il Codice Deontologico esiste in forza di una Legge Ordinaria (56/89) Si colloca ad un rango inferiore rispetto alle Leggi Ordinarie nella gerarchia delle fonti del diritto, che comunque prevalgono L interessato al provvedimento può ricorrere al tribunale ordinario contro una decisione deontologica DEONTOLOGIA & DIRITTO

Il Codice Deontologico non esaurisce le prescrizioni > in-certezza del diritto? (art. 2 L inosservanza dei precetti del Codice Deontologico ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità e al corretto esercizio... ) Coincidenza fra collegio politico elettivo, organo istruttorio e collegio giudicante > conflitto di interessi? - astensione e ricusazione non sono chiaramente definite nelle procedure - la normativa sulle liberalizzazioni ha tentato di porre rimedio con l attribuzione della funzione istruttoria e giudicante ad un collegio non elettivo ma nominato [non] Preparazione giuridica del collegio giudicante > esposizione a vizi nella formazione della decisione DEONTOLOGIA: TRE ASPETTI CRITICI

Articolo 1 Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Articolo 2 L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare. IL VINCOLO DEONTOLOGICO

Il cliente manifesta segni e/o sintomi di intenzione al suicidio il cliente ha tentato il suicidio o si è suicidato Le norme deontologiche di rilievo: responsabilità professionale tutela della persona tutela del segreto SUICIDIO: DUE IPOTESI

Articolo 3 Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze. Responsabilità PROFESSIONALE

Articolo 22 Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a se o ad altri indebiti vantaggi. NON NUOCERE

Articolo 11 Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti. SEGRETO PROFESSIONALE

Articolo 622 c.p. Rivelazione di segreto professionale Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. In questo caso il Codice Deontologico è più restrittivo della norma penale: in cosa? SEGRETO & DIRITTO

Articolo 13 Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. DEROGA AL SEGRETO PROFESSIONALE

Articolo 12 Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso. CONSENSO & SEGRETO

Articolo 15 Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.! non solo psicologi COLLABORAZIONI & SEGRETO

Articolo 14 Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento. È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.! Solo lo psicologo è tenuto al segreto professionale! I partecipanti devono essere impegnati alla riservatezza, ma non sono obbligati al segreto IL SEGRETO NEI GRUPPI

Articolo 25 Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti. COMUNICARE NOTIZIE CLINICHE

Articolo 29 Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale. Articolo 37 Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l'invio ad altro collega o ad altro professionista. PRESTAZIONE CONDIZIONATA & INVIO

Articolo 31 Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte. PRESTAZIONI A MINORI E INTERDETTI

Uno psicologo ha comunicato ad un paziente adolescente i risultati dei test di livello Il risultato dei test di livello evidenziava una prestazione lievemente sotto la norma Il paziente si è suicidato poco dopo Il padre del paziente ha accusato lo psicologo di aver causato il suicidio QUALI ARTICOLI DEL CODICE DEONTOLOGICO sono rilevanti? CASO PRATICO 1

Uno psicologo ha comunicato ad un paziente adolescente i risultati dei test di livello (art. 31 prestazioni a minori) Il risultato dei test di livello evidenziava una prestazione lievemente sotto la norma (art. 25 comunicazione dei risultati) Il paziente si è suicidato poco dopo Il padre del paziente ha accusato lo psicologo di aver causato il suicidio (art. 3 responsabilità professionale: prevedibile diretta conseguenza?) CASO PRATICO 1: SOLUZIONI

Un paziente in trattamento psicoterapico riferisce di volersi suicidare per la difficile separazione dalla moglie, che ha l affidamento dei figli l avvocato del paziente chiede allo psicoterapeuta una relazione in merito, e lo psicoterapeuta la rilascia il giudice provvede all affidamento esclusivo dei figli alla moglie, proprio in virtù dell intenzione al suicidio espressa in psicoterapia il paziente segnala il caso all ordine psicologi per violazione del segreto professionale QUALI ARTICOLI DEL CODICE DEONTOLOGICO sono rilevanti? CASO PRATICO 2

Un paziente in trattamento psicoterapico riferisce di volersi suicidare per la difficile separazione dalla moglie, che ha l affidamento dei figli artt. 22 e 13 condotte non lesive e tutela dell integrità psicofisica art. 3 particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza l avvocato del paziente chiede allo psicoterapeuta una relazione in merito, e lo psicoterapeuta la rilascia evidenziando l intenzione al suicidio art. 11 segreto professionale art. 15 collaborazione con altri professionisti art.3 responsabilità professionale e attenzione al contesto il giudice provvede all affidamento esclusivo dei figli alla moglie, proprio in virtù dell intenzione al suicidio espressa in psicoterapia art. 3 prevedibili e dirette conseguenze il paziente segnala il caso all ordine psicologi per violazione del segreto professionale art. 12 rivelazione di segreto in presenza di consenso e valutazione di opportunità da parte dello psicologo CASO PRATICO 2: SOLUZIONI

Codice deontologico degli psicologi italiani Regolamenti disciplinari degli ordini regionali Codice deontologico delle professioni italiane riconosciute G. Gulotta, E. Calvi Codice Deontologico degli Psicologi, Giuffrè BIBLIOGRAFIA

FINE Deontologia Professionale FEDERICO ZANON Commissione Deontologia Ordine Psicologi Veneto 348 8258915 studio@psicologiaclinica.eu