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TUTELA SOCIALE Lo STATO garantisce a tutti i cittadini, in base agli articoli 32 e 38 della Costituzione, prestazioni di ordine ASSISTENZIALE (assistenza sociale) PREVIDENZIALE (previdenza sociale) Gli interventi di natura Assistenziale sono erogati indistintamente a tutti i cittadini che si trovino in una condizione di necessità. Lo Stato si assume l onere sanitario, economico o lavorativo. Il finanziamento di tali interventi è fondato sul prelievo fiscale.

Gli interventi di tipo Previdenziale sono erogati esclusivamente ai cittadini lavoratori, quando si verifichino eventi dannosi, dipendenti dal lavoro stesso (infortunio sul lavoro, malattia professionale) o non dipendenti dal lavoro, che pongano il lavoratore in una condizione di bisogno. Il finanziamento degli interventi previdenziali è basato sui contributi versati dal datore di lavoro. Il sistema della previdenza sociale è basato sulle assicurazioni sociali obbligatorie: INAIL: assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. INPS: assicurazione obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Un aspetto molto importante nel sistema assicurativo sociale è che per avere diritto ad una prestazione (intervento di natura economica o sanitaria diretto alla riparazione del danno) è necessario che si verifichi un evento di danno (necessario perché sussista la condizione di bisogno). Perché si possa verificare un evento dannoso è necessario che si sia esposti ad un rischio (rischio infortunio, rischio malattia, rischio malattia professionale). Sono rischi tutelati dalle assicurazioni sociali - infortunio sul lavoro (Inail) - malattia professionale (Inail) - invalidità (Inps) - vecchiaia (Inps) - disoccupazione involontaria (Inps).

Vi è una differenza sostanziale relativamente al concetto di rischio tutelato dall INPS e dall INAIL. La tutela INPS riguarda, in parte, il prodursi di eventi certi (solo il complesso invalidante o inabilitante è incerto). Nell assicurazione obbligatoria INAIL sussiste in ogni caso l incertezza del verificarsi dell evento tutelato (infortunio sul lavoro, malattia professionale).

INVALIDITA CIVILE L art. 2, II comma della L. 30 marzo 1971, n. 118, stabilisce che si considerano mutilati ed invalidi civili: i cittadini affetti da minorazione congenita o acquisita, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, che abbiano subito una permanente riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, se si tratta di persone di età compresa fra i 18 ed i 65 anni; oppure, se si tratta di minori di 18 anni o di soggetti ultrasessantacinquenni, se abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Per minorazione congenita o acquisita si intendono gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportino un danno funzionale permanente. La rilevanza giuridica della minorazione consiste non nella minorazione in sé e per sé considerata, ma nelle ripercussioni che tale minorazione esercita sulla capacità di lavoro del soggetto. Il medico, ultimata la visita e presa visione della documentazione clinica esibita, formula il suo giudizio diagnostico e prognostico in relazione alla natura, gravità del danno ed al carattere di permanenza. Tenuto conto della capacità di lavoro residua della persona esaminata e sulla base di apposite tabelle di legge, traduce poi la diagnosi formulata in percentuali di invalidità permanente.

Quindi i parametri di giudizio sono: il danno funzionale permanente; la capacità lavorativa: definendo di volta in volta la riduzione dell efficienza lavorativa in base alle caratteristiche attitudinali specifiche della persona esaminata; le tabelle di legge ed il sistema valutativo tabellare (D.M. 5 febbraio 1992). La Legge distingue diversi gradi di invalidità, a seconda dei quali sono previsti benefici diversi.

invalidità pari o superiore al 34% - qualifica di invalido civile e concessione di prestazioni protesiche od ortopediche; invalidità pari o superiore al 46% - iscrizione alle liste speciali per l assunzione obbligatoria al lavoro; invalidità pari o superiore al 67% - esenzione parziale ticket; invalidità pari o superiore al 74% - ASSEGNO mensile di INVALIDITA ; invalidità pari al 100% - PENSIONE di INABILITA come invalido totale; invalidità pari al 100% con impossibilità a deambulare senza l aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita INDENNITA di ACCOMPAGNAMENTO.

INDENNITA MENSILE DI FREQUENZA La Legge 11 ottobre 1990, n. 289 introduce la prestazione a favore degli invalidi civili minori di 18 anni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz. La concessione del beneficio economico è subordinata alla frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali, pubblici o privati operanti in regime di convenzione, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione delle persone portatrici di handicap.

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE L assicurazione obbligatoria per l invalidità è un assicurazione sociale gestita dall INPS e rivolta ai cittadini lavoratori. Il riferimento legislativo è la Legge 12 giugno 1984, n.222.

PRESTAZIONI ECONOMICO-PREVIDENZIALI la pensione sociale (agli anziani oltre 65 anno che non abbiano altra pensione o reddito) -- (art. 26 L. n. 153 del 30/05/1990); la pensione di vecchiaia (concessa all assicurato al raggiungimento dell età pensionabile); la pensione di anzianità (concessa, su domanda dell interessato, all assicurato al raggiungimento degli anni di servizio); la pensione di reversibilità (agli aventi diritto dopo la morte del lavoratore assicurato); l assegno ordinario di invalidità (ex art. 1 Legge 222/84); la pensione di inabilità (ex art. 2 Legge 222/84);

l assegno integrativo speciale per l assistenza personale e continuata (agli inabili non deambulanti o non capaci di svolgere gli atti ordinari di vita quotidiana); l indennità di malattia (per i lavoratori dipendenti ammalati dopo il terzo giorno); il sussidio per la tubercolosi; l assegno privilegiato di invalidità (se l invalidità dipende da causa di servizio); la pensione privilegiata di inabilità (se l inabilità dipende da causa di servizio); l assegno una tantum ai superstiti (se l assicurato deceduto non aveva i requisiti minimi contributivi); l assegno per il nucleo familiare.

PENSIONE DI VECCHIAIA Per avere diritto è necessaria: - anzianità assicurativa di almeno 20 anni; - età pensionabile (dal 2002 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne). ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA Art. 1 Legge 12 giugno 1984, n. 222 Si considera invalido l assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Per poter richiedere tale beneficio economico è necessario che sussistano i requisiti minimi contributivi e cioè, almeno 5 anni di contribuzione di cui 3 nel quinquennio che precede la richiesta di pensionamento.

Il MEDICO dovrà valutare: la natura e gravità delle infermità; il carattere di permanenza; le attitudini lavorative dell assicurato; l età e le caratteristiche culturali dello stesso. Quindi dovrà procedere alla valutazione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell assicurato. Per lo svolgimento di tali attività, l assicurato dovrà essere in grado di utilizzare le residue capacità di lavoro in modo proficuo. Tali attività, inoltre, non dovranno avere carattere usurante o stressante per l assicurato.

L ASSEGNO è: cumulabile con la retribuzione lavorativa; incompatibile con il trattamento a favore degli invalidi civili parziali; non reversibile; concesso per tre anni, rinnovabile. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l assegno verrà automaticamente confermato; al compimento dell età pensionabile verrà convertito in pensione di vecchiaia.

PENSIONE ORDINARIA DI INABILITA Art. 2 Legge 12 giugno 1984, n. 222 Si considera inabile l assicurato il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale pensione è incompatibile con: compensi o retribuzioni per lavoro autonomo o subordinato; iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori; trattamenti di disoccupazione ordinaria, speciale e cassa integrazione; E reversibile ai superstiti

ASSEGNO MENSILE PER L ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATA AI PENSIONATI PER INABILITA Art. 5 Legge 12 giugno 1984, n.222 E concesso ai pensionati per inabilità che si trovino nella impossibilità a deambulare senza l aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un assistenza continuata. L assegno di cui sopra: non è reversibile; non è dovuto in caso di ricovero in Istituti di cura o di assistenza a carico dell amministrazione pubblica; non è compatibile con analogo assegno erogato dall INAIL; è ridotto per coloro che fruiscono di analoga prestazione assistenziale.

ASSEGNO E PENSIONE DI PRIVILEGIO Art. 6 Legge 12 giugno 1984, n. 222 L assicurato INPS ha diritto all assegno di invalidità o alla pensione di inabilità, relativi agli art. 1 e 2, anche in mancanza dei requisiti di cui all art. 4 (requisiti contributivi), quando: - l invalidità o l inabilità risultino in rapporto causale diretto con finalità di servizio; - dall evento non derivi il diritto a rendita da parte dell INAIL. I superstiti dell assicurato INPS hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilità, purché: - la morte dell iscritto risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio; - dalla morte dell iscritto non derivi ai superstiti rendita INAIL.

LA REVISIONE L art. 9 Legge 12 giugno 1984, n. 222 Il titolare delle prestazioni, riconosciute ai sensi degli articoli 1, 2 e 6, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari di revisione dello stato di invalidità e di inabilità, ad iniziativa dell INPS. - la revisione può anche essere richiesta dall assicurato; - in seguito a revisione è possibile che il provvedimento venga REVOCATO.

ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI Con la nascita del SSN, le prestazioni sanitarie erogate dall INPS sono state trasferite alle ASL e agli Ospedali. All INPS compete l erogazione delle prestazioni economiche; la tutela previdenziale del rischio è estesa anche alle forme tubercolari in fase non attiva. Le prestazioni economiche sono: - il sussidio o indennità giornaliera (non cumulabile con la retribuzione integrale); - l indennità post-sanatoriale (cumulabile con la retribuzione); - l assegno di cura e di sostentamento (concesso per un biennio e rinnovabile).

Anche i cittadini affetti da tubercolosi e che non siano assicurati INPS possono ottenere i summenzionati benefici economici. Perché si riconosca il diritto alle varie prestazioni di legge, occorre accertare: - la condizione di malattia: in fase attiva per la concessione dell indennità giornaliera; non attiva o in fase di consolidamento per la concessione dell indennità post-sanatoriale e l indennità di cura e sostentamento; - la natura tubercolare della stessa o degli esiti.

INDENNITA DI MALATTIA Per gli assicurati INPS il diritto all indennità scatta dal terzo giorno di malattia e sino ad un massimo di 180 giorni. L INPS ha facoltà di avanzare azione di surroga ove sia riconoscibile una responsabilità di terzi.

INAIL Le principali fonti normative in materia di tutela contro i rischi del lavoro sono: - Testo Unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, del 30 giugno 1965, n. 1124; - Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha introdotto, nell ambito della tutela INAIL, la nozione di Danno biologico; la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni è il 25 luglio 2000.

L art. 2 del T.U. stabilisce che: l assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un inabilità temporanea assoluta che importi l astensione dal lavoro per più di tre giorni. Gli elementi costitutivi dell infortunio indennizzabile INAIL sono: l esistenza del rischio (specifico o generico aggravato); la causa violenta; l occasione di lavoro. L infortunio sul lavoro può verificarsi anche per dolo o per colpa di terzi (es. del datore di lavoro), ma senza che per ciò venga meno l indennizzabilità dell infortunio.

Il RISCHIO Una caratteristica fondamentale dell infortunio indennizzabile è la sua imprevedibilità. Per rischio si intende la probabilità del verificarsi di un evento dannoso. Ai fini della tutela previdenziale INAIL non è sufficiente dimostrare l esistenza di un rischio generico. Infatti per rischio generico si intende la semplice possibilità del verificarsi di un evento dannoso, cui sottostà la generalità degli appartenenti ad una data collettività (es. fulmini, terremoto).

Per rischio generico aggravato si intende la probabilità del verificarsi dell evento stesso; tale maggior gravità del rischio deriva dalla stessa attività espletata che costringe il lavoratore ad esporsi maggiormente a determinati fattori di rischio. Infine per rischio specifico si intende l elevata probabilità del verificarsi del danno; si tratta di un rischio che grava soltanto su coloro che svolgono una certa attività. Perché sussista la tutela previdenziale occorre che in ambito lavorativo sussista un rischio generico aggravato o un rischio specifico.

LA CAUSA VIOLENTA Si intende qualsiasi fattore o antecedente lesivo che produca il danno protetto agendo dall esterno sul corpo umano, in modo sufficientemente intenso e rapido nel tempo. Momento centrale dell infortunio è l incontro della causa violenta con l organismo umano. Caratteristiche della causa violenta sono: l esteriorità (causa ab estrinseco); l idoneità lesiva (la causa deve essere idonea quantitativamente a provocare il danno); la concentrazione cronologica. (Proprio quest ultimo carattere costituisce l elemento distintivo tra infortunio sul lavoro e la malattia professionale).

Tra le più frequenti ipotesi di causa violenta vi sono: cause lesive di tipo fisico (energia meccanica) o chimico; energia elettrica, elettromagnetica e termica; sostanze tossiche (esteri organofosforici); cause di natura microbica; cause psichiche (grave stress emotivo ricollegabile al lavoro svolto). La causa si considera violenta quando agisce in modo rapido e concentrato nel tempo. L unità cronologica di misura è un turno lavorativo.

OCCASIONE DI LAVORO Perché l infortunio possa essere indennizzabile, l incontro della causa violenta con l organismo umano deve avvenire in occasione di lavoro. Ciò significa che l evento dannoso deve accadere in stretta connessione con il perseguimento di specifiche finalità di lavoro. Perché sussista l infortunio sul lavoro è necessario che l azione compiuta dal lavoratore sia direttamente o indirettamente legata alle incombenze affidategli.

Rientrano nella finalità di lavoro anche quegli atti, non direttamente connessi al lavoro, compiuti dal lavoratore di propria iniziativa, ma utili all azienda o di carattere umanitario (spegnimento di incendi, salvataggio di compagni). Non rientrano nella finalità di lavoro gli incidenti che, sebbene avvenuti sul luogo di lavoro, siano avvenuti nell interesse proprio o di terze persone.

PRESTAZIONI Il verificarsi dell infortunio fa sorgere per l Istituto assicuratore l obbligo di corrispondere le prestazioni stabilite. Le prestazioni sono di natura economica e sanitaria. L art. 66 del T.U. stabilisce le seguenti prestazioni: un indennità giornaliera per l inabilità temporanea assoluta; un indennizzo per l inabilità permanente (parziale o assoluta); un assegno per l assistenza personale continuativa (accompagnamento); una rendita ai superstiti ed un assegno una tantum in caso di morte dell assicurato; le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici; la fornitura degli apparecchi di protesi.

INDENNITA GIORNALIERA Tale indennità per l inabilità temporanea assoluta è posta a carico dell Istituto assicuratore a partire dal 4 giorno successivo a quello in cui è avvenuto l infortunio e sino a quando il lavoratore è in grado di riprendere il lavoro. Per i primi tre giorni, l indennità giornaliera è a carico del datore di lavoro.

INDENNITA PER INABILITA PERMANENTE (parziale o assoluta) Il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 ha introdotto, nell ambito della tutela INAIL, la nozione di Danno biologico; per Danno biologico si intende la lesione dell integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale. - la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni è il 25 luglio 2000. Per gli infortuni e le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 al posto dell inabilità permanente viene considerata la menomazione della integrità psico-fisica (danno biologico), allorché superi il limite di franchigia (6%).

Le menomazioni conseguenti alle lesioni dell integrità psico-fisica sono valutate in base a specifiche tabelle delle menomazioni. La prestazione per il ristoro del danno biologico è rappresentata da: indennizzo in capitale (per menomazioni di grado compreso tra il 6% ed il 15%); indennizzo in rendita (per menomazioni dal 16% in poi). Solamente in quest ultimo caso l assicurato ha diritto anche al calcolo del danno patrimoniale derivato dalla lesione. ASSEGNO PER L ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA È corrisposto mensilmente, ad integrazione della rendita, quando sia indispensabile l assistenza ai grandi invalidi del lavoro.

INFORTUNIO IN ITINERE Con l entrata in vigore del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 la nozione di infortunio sul lavoro si arricchisce di un nuovo elemento, l infortunio in itinere. E l infortunio che si verifica lungo il tragitto che il lavoratore compie abitualmente per recarsi dalla propria abitazione al luogo di lavoro e per tornare a casa dal luogo di lavoro, lungo il normale percorso che collega due luoghi di lavoro e, qualora manchi una mensa aziendale, lungo il percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato.

REVISIONE Ogni danno lavorativo è sottoposto, da parte dell INAIL, a revisioni, la cui cadenza è espressamente prevista dalla legge. Il periodo entro il quale può ottenersi la revisione è fissato in: - 10 anni per l infortunio sul lavoro; - 15 anni per le malattie professionali. La revisione attiva da parte dell Istituto assicuratore può essere richiesta: - ad 1 anno dall infortunio o 6 mesi dall inizio della rendita; - annualmente fino al 4 anno compreso; - al 7 anno; - al 10 anno.

La revisione passiva da parte dell infortunato può essere richiesta: - una sola volta in 10 anni per postumi con grado di menomazione inferiore al 16%; -più volte nell arco dei 10 anni, per postumi con grado di menomazione dal 16% in su. COMPITI DEL MEDICO - Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia, di qualsiasi infortunio gli accada, al proprio datore di lavoro. - Il datore di lavoro è quindi tenuto a denunciare gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni. - Il datore di lavoro deve denunciare all Istituto assicuratore l infortunio entro 2 giorni.

Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia previsto pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall infortunio, al fine di consentire idonei ed immediati accertamenti di natura amministrativa, medica e penale. La denuncia dell infortunio deve essere corredata da un certificato medico, compilato su un apposito modulo, che deve accertare la natura e l entità della lesione. La certificazione dell infortunio spetta al medico che ha prestato le prime cure all infortunato.

Il medico certificante, inoltre, è tenuto ad ottemperare all obbligo del referto e del rapporto nei casi di morte o di lesione personale grave o gravissima commessa con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all igiene del lavoro. Il medico è infine tenuto ad inviare al datore di lavoro la notificazione dell infortunio, in duplice copia, una delle quali destinata all INAIL. Nel caso di continuazione dell inabilità il medico curante dovrà redigere un altro certificato attestante che l infortunato non è guarito. Per gli infortuni in agricoltura, il medico che ha prestato le prime cure all assicurato dopo l infortunio deve redigere il certificato-denuncia, servendosi di un apposito modulo.

INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO L assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico è entrata in vigore nel marzo 2001. Tale assicurazione è rivolta a ciascun componente del nucleo familiare che abbia i seguenti requisiti: età tra 18 e 65 anni; svolga in ambito domestico attività in via esclusiva; svolga tali attività a titolo gratuito. L assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti, per causa violenta, in occasione di lavoro, in ambito domestico, a condizione che dall infortunio sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 %.

MALATTIE PROFESSIONALI Si definiscono malattie professionali o tecnopatie quelle malattie che colpiscono i lavoratori assicurati INAIL, esposti in modo protratto al rischio tutelato (generico aggravato, specifico) e per le quali sia certa la derivazione causale dall attività espletata. La legge prevede comunque che sia sufficiente, per avere riconosciuta la malattia professionale, la dimostrazione che tale patologia risulti contratta nell ambiente di lavoro. E già stato detto che per l infortunio indennizzabile deve sussistere, oltre al danno biologico, la causa violenta in occasione di lavoro. La causa per essere tale (cioè violenta) deve agire con azione rapida, intensa e concentrata nel tempo (turno giornaliero lavorativo).

Per la malattia professionale, invece, la causa è diluita e agisce in modo lento, graduale e protratto nel tempo. Per esempio un uguale noxa patogena tossica può causare: - un infortunio sul lavoro se agisce in modo rapido e concentrato nel tempo (intossicazione acuta); -una malattia professionale se agisce in modo lento, reiterato e protratto nel tempo (intossicazione cronica).

Prima della sentenza della Corte Costituzionale 18 febbraio 1988 n. 179, la tutela assicurativa contro le malattie professionali era limitata soltanto alle malattie elencate in apposite liste, una per l industria e una per l agricoltura. La lista consiste in un elenco a carattere tassativo di malattie. Con la lista chiusa, il nesso di causa tra la malattia professionale e la lavorazione è presunto. Con la sentenza n.179 del 1988 è stata dichiarata l incostituzionalità della tutela assicurativa rivolta alle sole malattie indicate in tabella. La Corte Costituzionale ha così introdotto in sistema misto che non sostituisce il sistema tabellare, che resta vigente, ma estende la tutela assicurativa a tutte le malattie di cui l interessato sia in grado di provare l origine professionale.

Con Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1994, n. 336 sono state approvate le nuove tabelle delle malattie professionali nell industria e nell agricoltura. Le nuove tabelle comprendono 58 malattie professionali dell industria e 27 malattie professionali dell agricoltura. Tra le malattie che godono di particolare tutela vi sono: le pneumoconiosi (silicosi e asbestosi); la sordità e le ipoacusie professionali da rumore.