INFORTUNIO IN ITINERE



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Capitolo n. 1 La definizione di infortunio "in itinere" L art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000 così prevede l infortunio in itinere: "Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida." (art. 12 D.Lgs. n. 12 del 23 febbraio 2000). Alla luce dell articolo in esame per infortunio in itinere si deve intendere l infortunio nel quale incorre il lavoratore assicurato che conduce: - durante il normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro; - durante il normale tragitto di andata e ritorno da un luogo di lavoro ad un altro luogo di lavoro, nei casi in cui il lavoratore presta servizio alle dipendenze di più datori di lavoro; - durante il normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro al luogo di consumazione abituale dei pasti (nel solo caso in cui non sia presente un servizio di mensa aziendale). Non sono invece inquadrabili come infortuni "in itinere" e vanno perciò trattati come normali infortuni sul lavoro, gli eventi che conseguono al rischio della strada ma che accadono nell arco spaziale e temporale della prestazione lavorativa in collegamento, diretto o indiretto, con la stessa prestazione lavorativa (è il caso del lavoratore che, per svolgere la propria prestazione lavorativa, deve spostarsi dal luogo di lavoro in altri luoghi: se durante questi spostamenti incorre in un incidente, esso verrà considerato un infortunio sul lavoro e non un infortunio in itinere).

Capitolo n. 2 I presupposti per l indennizzabilità dell infortunio in itinere Per l indennizzabilità dell infortunio in itinere occorso al lavoratore sono necessari alcuni presupposti: a) il lavoratore infortunatosi deve rientrare nel campo di applicazione dell'assicurazione obbligatoria; b) l infortunio deve essere avvenuto nell effettuazione di uno dei percorsi indicati dall art. 12; c) l infortunio deve essere occorso in occasione di lavoro; d) l infortunio non deve essere avvenuto in seguito all utilizzo del mezzo privato, salvo che tale utilizzo non sia necessitato; e) l infortunio deve essere collegato con l utilizzo del mezzo di trasporto o comunque, con i pericoli propri della strada.

Sotto Capitolo n. 2.1 Assicurazione del lavoratore infortunatosi A) Assicurazione del lavoratore infortunatosi Come si deduce chiaramente dall art. 12, che parla espressamente di persone assicurate, la copertura assicurativa dell infortunio in itinere da parte dell'inail è possibile solo per i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione dell assicurazione obbligatoria, cioè soltanto per i lavoratori che sono ricompresi nell assicurazione obbligatoria in quanto addetti ad una delle attività pericolose individuate dal T.U. del 1965 (il principio è stato sancito anche dalla Corte Costituzionale, con sentenza n.429/90). Va tenuto presente che i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione dell assicurazione obbligatoria si considerano assicurati anche se il datore non ha provveduto a denunciarli all Inail ed anche nel caso in cui l azienda non sia in regola nei confronti dell Istituto (ad esempio per mancato pagamento dei premi, per mancata apertura di una posizione assicurativa, etc.): in queste ipotesi l Inail garantirà comunque la copertura assicurativa (sempre che ne ricorrano i presupposti), salvo poi richiedere la regolarizzazione della posizione dell azienda con il pagamento delle relative sanzioni.

Sotto Capitolo n. 2.2 Infortunio occorso durante uno dei tragitti individuati dall art. 12 B) Infortunio occorso durante uno dei tragitti individuati dall art. 12 Secondo quanto prevede l art. 12, è indennizzabile l infortunio che coinvolge il lavoratore: 1. 2. 3. nel normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro; nel normale tragitto di andata e ritorno da un luogo di lavoro ad un altro luogo di lavoro, nei casi in cui il lavoratore presta servizio alle dipendenze di più datori di lavoro; nel normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro al luogo di consumazione abituale dei pasti (nel solo caso in cui non sia presente un servizio di mensa aziendale). Al di fuori dei casi espressamente contemplati dall art. 12 non è quindi possibile alcuna copertura assicurativa da parte dell Inail: così, ad esempio non sarebbe possibile un intervento dell istituto nel caso di infortunio occorso al lavoratore che, uscito dal lavoro, decide di partire immediatamente per il luogo di villeggiatura prescelto. Concetto di normale percorso Percorso normale è l itinerario usualmente utilizzato per congiungere i luoghi di partenza ed arrivo (abitazione-luogo di lavoro oppure luogo di lavoro-luogo di consumazione dei pasti o ancora luogo di lavoro-luogo di lavoro), ed in genere coincide con il percorso, giustificato dalle condizioni di viabilità, più breve e diretto. La normalità dunque è legata al tempo di percorrenza e alla brevità del percorso, tenuto conto però dello stato delle strade e delle condizioni del traffico: così, ad esempio, può essere giustificato un percorso più lungo e meno diretto, se risulta più logico in relazione alla minore pericolosità o alla mancanza di traffico (sarà percorso normale la strada di campagna tortuosa, che però consente al lavoratore di evitare la statale molto trafficata o nella quale si stanno eseguendo lavori in corso). Se esistono più percorsi normali è irrilevante ai fini dell indennizzabilità su quale di questi sia avvenuto l'incidente. Secondo quanto espressamente prevede l art. 12 del decreto legislativo in esame non rientrano nel percorso normale le interruzioni o deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate : se l infortunio si verifica in occasione di un interruzione o di una deviazione di questo tipo non è pertanto indennizzabile, costituendo un evento accaduto in conseguenza di una scelta del lavoratore non dettata da ragioni di lavoro. Costituiscono interruzioni o deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro, quelle effettuate per ragioni personali non collegate con la prestazione o le esigenze lavorative: si devono invece ritenere collegate al rapporto di lavoro le deviazioni effettuate su direttive del datore di lavoro (Cassazione, sentenza n.9099 del 1994) o quelle necessarie a prendere un compagno di lavoro con il quale esista un accordo per effettuare il percorso comune per recarsi al lavoro. Costituiscono interruzioni o deviazioni non necessitate quelle che, a prescindere dal rapporto di lavoro, non sono giustificate da una delle cause indicate esplicitamente dall art. 12 in esame; secondo tale articolo si devono invece ritenere necessitate quelle dovute a causa di forza maggiore (viabilità interrotta, guasti meccanici, improvviso malore), ad esigenze essenziali ed improrogabili (bisogni fisiologici, necessità di pausa per adeguato riposo, etc.) o all adempimento di obblighi penalmente rilevanti (assistenza e soccorso a persone vittime di incidenti stradali Cassazione, sentenza n. 4076 del 1994). In ogni caso le deviazioni, per considerarsi rientranti nel percorso normale, devono intervenire nei limiti spaziali e temporali collegati alle motivazioni delle stesse deviazioni: in altre parole non

sarebbe giustificabile un interruzione troppo prolungata rispetto alle esigenze o una deviazione eccessivamente lunga rispetto alle reali esigenze. Nota bene Se il lavoratore ha fissato la sua dimora in una località diversa rispetto a quella in cui si svolge il rapporto lavorativo, il percorso è normale se la distanza tra i due luoghi è ragionevole (Cassazione, sentenza n. 3495 del 1979), cioè tale da conciliare i doveri derivanti dal rapporto di lavoro con i diritti del lavoratore e gli altri suoi doveri, in primo luogo quelli verso la famiglia. Per l Inail si considera "ragionevole" al riguardo una distanza percorribile in un tempo complessivo (andata e ritorno) non superiore alle 3 ore. Se la distanza è "irragionevole" ai sensi di quanto sopra ed il lavoratore non può trasferire la famiglia a distanza congrua per motivi legati alla sua attività professionale è ammissibile che torni a casa con la periodicità ragionevolmente consentita dalla distanza: in tali situazioni il rischio che il lavoratore incontra nei viaggi periodici è simile a quello del lavoratore che lo affronta giornalmente ed è perciò assicurativamente coperto (Cassazione, sentenza n. 12903 del 1997).

Sotto Capitolo n. 2.3 Infortunio occorso in occasione di lavoro C) Infortunio occorso in occasione di lavoro Per la indennizzabilità dell infortunio in itinere è poi necessario che esso sia avvenuto in occasione di lavoro. Questo significa che l infortunio del lavoratore avvenuto in uno dei tragitti di cui sopra, si considera in itinere e pertanto indennizzabile, soltanto se ricorrono questi due presupposti: 1) il lavoratore ha effettuato il percorso per ragioni di lavoro o comunque collegate al rapporto di lavoro. Si ritiene avvenuto in occasione di lavoro l infortunio occorso: - per recarsi al lavoro o per tornare dallo stesso; - per andare a consumare il pasto durante la pausa di lavoro; - per recarsi in azienda o in altro luogo per motivi indirettamente connessi al lavoro: ad esempio per riscuotere la retribuzione, per ritirare attrezzature o abbigliamento da lavoro, per consegnare documenti o eseguire visite richieste dall azienda, etc. (è stato per esempio autorizzato l indennizzo dell infortunio occorso al lavoratore mentre si recava presso un ambulatorio Inail per sottoporsi a cure relative a lesioni riportate in un precedente infortunio); - per recarsi a prendere un collega di lavoro, per poi raggiungere insieme il luogo di lavoro. 2) l infortunio è avvenuto in un orario collegabile con quello di lavoro. È utile ricordare che la valutazione del collegamento tra l orario di lavoro ed il momento dell infortunio, deve essere fatta con una certa flessibilità, tenendo pertanto in considerazione le oscillazioni di orario connesse a ragioni di viabilità (ad esempio rallentamenti dovuti ad incidenti o lavori in corso possono determinare un allungamento dei tempi necessari per compiere il solito tragitto) o determinate da scelte precauzionali (ad esempio il differimento della partenza o la sosta durante il tragitto, effettuati a causa delle avverse condizioni meteorologiche, oppure la scelta di pernottare nel centro dove si è prestato servizio per affrontare poi il viaggio di ritorno in condizioni di maggiore sicurezza, possono determinare un allungamento del tempo necessario per compiere il tragitto, ma non fanno venir meno il collegamento). Alla luce di quanto detto è da escludersi l indennizzo da parte dell Inail dell infortunio avvenuto in uno dei tragitti visti sopra, quando tali percorsi sono stati seguiti per motivi personali o comunque estranei al rapporto di lavoro o all occasione di lavoro (ad esempio incidente occorso al lavoratore che, in una giornata non lavorativa, compie il percorso tra la propria abitazione e l azienda, per comperare delle scarpe nel negozio posto accanto alla unità produttiva). Ugualmente deve essere esclusa l indennizzabilità dell infortunio avvenuto in un momento privo di qualsiasi collegamento temporale con l orario di lavoro (così, ad esempio, non è indennizzabile l infortunio avvenuto nel percorso tra il luogo di lavoro e quello di abitazione, se la partenza ha subito un ritardo del tutto irragionevole, senza un giustificato motivo). Nota bene. In passato, quando cioè mancava una specifica disciplina legislativa, la giurisprudenza, ai fini della indennizzabilità dell infortunio in itinere, era prevalentemente orientata nel ritenere necessaria la sussistenza di uno specifico rischio professionale idoneo ad aggravare il rischio generico gravante su tutti i cittadini: così, ad esempio, si riteneva non indennizzabile l'infortunio "in itinere" occorso nel compiere il tragitto servendosi di mezzi pubblici di trasporto, trattandosi di un comune rischio gravante su tutti i cittadini (Corte di Cassazione, sentenze n.7488 del 1987 e 5173 del 1988). Ora invece, con la nuova disciplina, l infortunio in itinere si considera indennizzabile a prescindere dalla sussistenza di uno specifico rischio professionale, essendo sufficiente dimostrare che esso è

avvenuto in occasione di lavoro, e quindi per ragioni di lavoro ed in orari con esso compatibili.

Sotto Capitolo n. 2.4 Utilizzo del mezzo di trasporto privato per necessità D) Utilizzo del mezzo di trasporto privato per necessit à Secondo quanto espressamente prevede l art. 12 in esame, L assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida. Dal tenore letterale della norma si deduce che l indennizzabilità dell infortunio in itinere è sempre possibile nel caso in cui il lavoratore abbia percorso il tragitto utilizzando il mezzo di trasporto pubblico, salvo che la distanza dello stesso sia così ridotta da poter essere effettuato tranquillamente a piedi. Nel caso in cui il lavoratore abbia fatto uso di un mezzo di trasporto privato, l indennizzabilità è invece possibile soltanto nei casi in cui il ricorso a tale mezzo era necessitato e salvo che non sussista una delle condizioni ostative indicate dallo stesso articolo. 1) Innanzitutto va chiarito che per mezzo di trasporto privato si intende qualsiasi mezzo diverso da quello pubblico purchè rientrante tra quelli ammessi alla circolazione (in questo senso, si veda Cassazione, sentenze n. 1536 del 1978, n. 3495 del 1979 e n. 3734 del 1994). Sono da considerarsi mezzi di trasporto privato: - l autovettura. In proposito pare utile ricordare che ai fini della indennizzabilità non ha rilevanza che il trasferimento avvenga su mezzo di proprietà del lavoratore (con questi alla guida) o che avvenga a bordo di mezzo altrui (con l'assicurato come trasportato); - la bicicletta o il motorino; - il taxi; secondo la Cassazione infatti (sentenza n. 2387 del 1984), il taxi non può essere considerato un mezzo di trasporto pubblico, trattandosi di servizio di trasporto individuale e non collettivo che, se pure soggetto a licenza amministrativa ed offerto al pubblico, non è tenuto al rispetto di un determinato orario ed è destinato al soddisfacimento delle esigenze di poche persone. 2) In secondo luogo occorre stabilire quando l utilizzo del mezzo privato è necessitato. In proposito l Inail, con nota del 15 febbraio 2000, ha precisato che in materia devono continuare a trovare applicazione i criteri elaborati in passato dalla Corte di Cassazione, in particolare il criterio della ragionevolezza. In base a questo criterio l utilizzo del mezzo privato deve ritenersi necessitato quando appare ragionevole, tenuto conto delle esigenze umane e familiari del lavoratore e quindi della necessità di godere del tempo necessario per stare con la propria famiglia e per usufruire del riposo dopo la prestazione dell attività lavorativa. Si deve pertanto ritenere ragionevole l utilizzo del mezzo di trasporto privato quando: - i mezzi pubblici di trasporto non coprono l'intero percorso tra dimora abituale e luogo di lavoro e dunque le relative distanze dalla più vicina fermata del pubblico servizio devono essere percorse a piedi. Come però precisato dall Inail (Linee guida 1999), l utilizzo del mezzo privato è ragionevole solo se la lunghezza del percorso da effettuare a piedi tra il luogo di abitazione e di lavoro e la più vicina fermata del pubblico servizio, è superiore ad 1 Km per ogni tragitto considerato separatamente; - i mezzi pubblici di trasporto hanno orari diversi da quelli di lavoro e quindi obbligano ad attese eccessivamente lunghe in relazione all'inizio e al termine dei turni lavorativi, oppure, pur con orari compatibili, comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all'utilizzo del mezzo privato. Secondo

l Inail (Linee guida 1999) sono "irragionevoli" e quindi giustificano l'utilizzo del mezzo privato attese superiori complessivamente ad 1 ora; per analogia deve essere considerata ragionevole la scelta di utilizzare il mezzo privato se i risparmi di tempo consentiti dall'uso dello stesso rispetto a quello pubblico sono superiori complessivamente ad 1 ora. L asserito risparmio di tempo deve però avere carattere di regolarità ed essere oggettivamente riscontrabile, non bastando il richiamo a generici motivi di traffico o di scarsa puntualità dei mezzi pubblici (così Cassazione, sentenza n. 4402 del 1994); - il lavoratore sia affetto da una patologia che gli impedisce di servirsi del mezzo pubblico (Cassazione, sentenza n. 8519 del 1995, relativa ad una caso di impossibilità di deambulazione causata da reumatismo fibromialgico). In tutti questi casi comunque, è irrilevante che il lavoratore sia stato autorizzato o meno all uso del mezzo privato da parte del datore di lavoro, essendo sufficiente che sussista la ragionevole necessità di utilizzare tale mezzo. 3) anche quando l utilizzo del mezzo di trasporto privato era ragionevolmente necessitato, non è possibile l indennizzo dell infortunio occorso se: - il lavoratore era alla guida del veicolo, sprovvisto della prescritta abilitazione di guida; - l infortunio è stato direttamente cagionato dall abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni. A parte queste circostanze, gli aspetti soggettivi della condotta dell assicurato (colpa, negligenza, imperizia) non assumono rilevanza ai fini dell indennizzabilità in quanto la colpa del lavoratore non interrompe il nesso causale tra rischio lavorativo e sinistro, salvo che non si tratti di comportamenti abnormi che sfociano nel rischio elettivo. Al riguardo, per aversi rischio elettivo occorrono atti arbitrari ovvero intesi a soddisfare un impulso od un capriccio puramente personale, con i quali il lavoratore si espone volutamente alla possibilità di un evento dannoso. A titolo esemplificativo si possono citare: manovre pericolose determinate da stato di ubriachezza, gare di velocità con altri autoveicoli, percorrenze di tratti di strada chiusi all accesso per inagibilità, vale a dire scelte dettate da condotte ed atteggiamenti non giustificabili, superflui o comunque controindicati rispetto al risultato da raggiungere (Cassazione, sentenza n. 6625 del 1987).

Sotto Capitolo n. 2.5 Infortunio collegato all utilizzo del mezzo di trasporto (pubblico o privato) E) Infortunio collegato all utilizzo del mezzo di trasporto (pubblico o privato) Per l indennizzabilità dell infortunio è infine necessario che esso sia avvenuto in conseguenza diretta dell utilizzo del mezzo di trasporto o in conseguenza dei rischi connessi con la percorrenza della strada; in altre parole la copertura assicurativa Inail non si estende ai rischi che sono connessi solo in modo marginale ed episodico, di mera coincidenza di luogo e di tempo, con i pericoli della strada. La Corte di Cassazione ha per esempio escluso dall indennizzo gli infortuni occorsi: - al lavoratore raggiunto da colpi di arma da fuoco esplosi da ignoti mentre si recava a casa alla guida del suo motoveicolo (Cassazione, sentenza n. 6382 del 1997); - al lavoratore che aveva riportato lesioni in un diverbio con altro automobilista per ragioni di traffico (Cassazione, sentenza n. 2195 del 1991).

Capitolo n. 3 Analisi delle diverse casistiche A) Infortunio occorso nel tragitto tra la dimora abituale ed il luogo di lavoro prima dell'inizio o dopo la fine dell'orario di lavoro Per luogo di abitazione si intende quello dove il lavoratore ha fissato la sua residenza. Può considerarsi tale anche la residenza secondaria se ha carattere di stabilità, come il luogo di soggiorno estivo della famiglia o la casa dove il lavoratore trascorre abitualmente il fine settimana con la famiglia. E' tale anche il luogo di dimora temporanea o di pernottamento occasionale per motivi di lavoro, a condizione che siano stati stabiliti dal datore di lavoro; se invece la scelta è rimessa esclusivamente alla volontà del lavoratore, per l'indennizzabilità occorre verificare se non potevano essere praticabili diverse soluzioni (Cassazione, sentenza n.1413 del 1990). Per luogo di lavoro è non solo quello di abituale attività ma anche ogni luogo dove il lavoratore deve recarsi su direttiva del datore di lavoro per esigenze aziendali (ad es. in missione o per corsi di formazione o per ricevere la retribuzione, etc.): in quest ottica deve ritenersi indennizzabile anche l infortunio occorso al lavoratore nel percorso tra il luogo in cui è stato inviato a seguire un corso dall azienda e la propria abitazione. B) Infortunio occorso nel tragitto tra due luoghi di lavoro alle dipendenze di diversi datori di lavoro. Deve trattarsi di due datori di lavoro diversi; se invece si tratta dello stesso datore che ha più unità produttive, l eventuale infortunio non deve considerarsi in itinere, ma va trattato come un normale infortunio sul lavoro, con la conseguenza che non troverà applicazione la disciplina di cui all art. 12 del D.Lgs. 38/2000. C) Infortunio occorso nel tragitto tra abitazione e luogo di lavoro durante l'intervallo lavorativo per la consumazione del pasto Per l indennizzabilità di questo tipo di infortunio, oltre alla sussistenza dei normali presupposti spazio-temporali, è necessaria la mancanza di un servizio mensa aziendale o di un servizio equivalente (ad esempio convenzione con posti di ristoro dislocati a breve distanza dal luogo di lavoro ovvero fornitura di "ticket restaurant" utilizzabili in posti di ristoro siti nelle immediate vicinanze). In assenza di mensa aziendale o di servizio equivalente infatti, non si può imporre al lavoratore di consumare il pasto restando in azienda o recandosi in un determinato ristorante o trattoria (salvo che non esista con esso un apposita convenzioneo che presso lo stesso siano utilizzabili i buoni pasto). In queste situazioni quindi il rischio della strada nel viaggio di andata e ritorno da casa per consumare il pasto principale è assicurativamente coperto se la distanza tra luogo di lavoro e luogo di abitazione è percorribile in tempi compatibili con la durata dell'intervallo lavorativo. All'ipotesi del ritorno a casa è equiparata la situazione del lavoratore che deve utilizzare il mezzo privato per recarsi a consumare o acquistare il pasto presso un pubblico esercizio, fermo restando che la scelta del posto di ristoro deve essere ragionevolmente giustificabile (distanza, spesa, tipo di cibo). In presenza di un servizio di mensa aziendale odi un servizio equivalente invece, lo spostamento del lavoratore non è necessitato ed anzi, rientrando a casa, egli si sottopone ad un rischio che proprio l organizzazione dell'azienda gli avrebbe evitato. Non possono essere invocate a giustificazione esigenze familiari, perchè l'ambito di tali esigenze non può essere dilatato fino a ricomprendere l intrattenimento anche nelle ore del pasto (Cassazione,

sentenza n. 1582 del 1997). Unica eccezione è l'esistenza di una comprovata condizione di salute che renda incompatibile l'utilizzo del servizio di mensa aziendale costringendo il lavoratore a recarsi a casa per seguire una dieta appropriata (Cassazione, sentenza n. 1883 del 1987, relativa a dipendente interessato da perdita totale della funzione masticatoria). Nota bene Va indennizzato anche l infortunio occorso nel recarsi alla mensa in azienda, dato che le pause fisiologiche non interrompono il nesso causale tra rischio lavorativo ed evento. E' stato considerato indennizzabile anche l'infortunio occorso ad un lavoratore che con la propria autovettura si recava verso un posto di ristoro convenzionato con l'azienda poichè, trattandosi di mensa predisposta dal datore di lavoro si era in presenza di una pausa lavorativa prevista e contemplata nell'organizzazione aziendale e dunque inerente all attività prestata.

Capitolo n. 4 Conseguenze tecniche della nuova disciplina dell infortunio in itinere La nuova disciplina dell infortunio in itinere produce conseguenze significative anche per quanto concerne la misura dei premi che i datori di lavoro devono corrispondere all INAIL per le lavorazioni assicurate. Prima dell emanazione del D.Lgs. 38/2000 gli infortuni in itinere indennizzati dall Istituto in presenza dei requisiti richiesti dai consolidati orientamenti giurisprudenziali potevano determinare pesanti riflessi economici per le aziende coinvolte sotto forma di rilevanti aumenti dei tassi di premio applicati. Gli oneri che l INAIL sosteneva per le prestazioni erogate al soggetto assicurato interessato da un infortunio in itinere (indennità per i giorni di inabilità temporanea al lavoro, valore capitalizzato della rendita costituita a fronte di eventuali invalidità permanenti derivate dall evento, spese sanitarie) venivano infatti imputati al bilancio di polizza della posizione assicurativa nella quale era inserito il soggetto all atto dell evento indennizzato. Lo squilibrio provocato di conseguenza nel rapporto oneri per prestazioni indennitarie /retribuzioni imponibili denunciate all INAIL (c.d. tasso specifico aziendale ) comportava l incremento del tasso di premio applicato all azienda per la posizione assicurativa aziendale. Le nuove Tariffe dei Premi, entrate in vigore dal 1 gennaio 2000 in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 38/2000, hanno introdotto l innovativo principio della copertura mutualistica degli oneri economici sopportati dall INAIL per gli infortuni in itinere. Il costo di tali indennizzi viene in sostanza ripartito tra tutte le posizioni assicurative attive aperte presso l Istituto e non grava più solo sulla singola azienda. Il meccanismo tecnico attraverso il quale si attua tale mutualizzazione è costituito da uno specifico tasso additivo, che in ogni posizione assicurativa va ad incrementare il c.d. tasso specifico aziendale collegato allo specifico andamento infortunistico rilevato per la posizione assicurativa. La misura di tale tasso additivo è stabilita annualmente dall INAIL in termini indifferenziati per ogni posizione assicurativa, in ragione del fabbisogno stimato dall Istituto per far fronte alla copertura dei costi connessi a tutti gli infortuni in itinere oggetto di indennizzo. Data la sua non variabilità per posizione assicurativa, l applicazione di tale tasso additivo in sede di calcolo del premio dovuto per la singola posizione assicurativa non altera il principio fondamentale del bonus/malus, per il quale in definitiva le oscillazioni sia positive che negative del tasso di premio sono sempre rapportate all effettivo andamento infortunistico verificatosi a livello aziendale. Tale innovazione tariffaria evita quindi alle imprese di essere esposte a maggiorazioni del premio da corrispondere all INAIL a seguito di eventi che non sono riconducibili al rischio lavorativo aziendale ed il cui contenimento va perseguito attraverso programmi mirati di miglioramento della sicurezza delle reti viarie ed infrastrutturali di competenza di soggetti istituzionali (amministrazioni centrali ed Enti locali).

Confindustria Vicenza - 2004