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INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Nota Operativa n. 28 - Roma, 31 dicembre 2004 OGGETTO: Gestione delle attività pensionistiche del personale del Corpo Forestale dello Stato: aspetti operativi. 1. - PREMESSA Con Circolare n. 62 del 29 novembre 2004 sono state fornite le prime disposizioni riguardanti la fase sperimentale del subentro da parte dell INPDAP nella liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale di cui all oggetto, aventi decorrenza dal 1 gennaio 2005. Questa fase, prevista nell intesa sottoscritta il 1 luglio 2004, durerà fino al 31 marzo 2005 e consentirà di verificare la congruità e l efficienza delle attività preliminari di studio, analisi e implementazione informatica. Con la presente si intendono impartire le prime istruzioni operative inerenti l attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni pensionistiche, nonché degli altri istituti giuridici connessi, riguardanti il personale del Corpo Forestale dello Stato, tenendo presente che fino al 30 giugno 2005 la competenza è demandata unicamente alla sede territoriale di Roma 4, mentre, a decorrere dal 1 luglio 2005, le Sedi provinciali e territoriali di questo Istituto subentreranno effettivamente nella gestione dei relativi trattamenti pensionistici in relazione ai criteri sotto specificati. 2. - ACQUISIZIONE DEI DATI UTILI AI FINI DELLE PRESTAZIONI In attesa di poter disporre di tutti gli elementi presenti nella Banca Dati Unificata dell INPDAP, si ribadisce che le necessarie informazioni devono essere riportate sul modello di comunicazione dei dati, denominato "PA 04", secondo le istruzioni previste nelle Circolari INPDAP n. 34 del 17 dicembre 2003, n. 10 del 10 febbraio 2004, n. 33 del 27 maggio 2004 e n. 62 del 29 novembre 2004. A tal fine, si rammenta che per la liquidazione delle pensioni decorrenti dal 1 luglio 2005, nonché per il riconoscimento di istituti giuridici connessi a prestazioni pensionistiche relative a domande presentate successivamente a tale data, tutte le informazioni necessarie devono essere inviate alle Sedi INPDAP territorialmente competenti in base alla provincia in cui è ubicato l ufficio del Corpo Forestale dello Stato, presso cui l interessato presta o ha prestato l ultimo servizio. 3. - REQUISITI PER IL DIRITTO AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego, ha introdotto dal 1 gennaio 1998 nuovi limiti di età per le pensioni di vecchiaia e ha modificato i requisiti di

accesso per le pensioni di anzianità, liquidate con un sistema di calcolo retributivo o misto. 3.1 - Limiti di età per la cessazione dal servizio Il limite di età previsto per l accesso alla pensione di vecchiaia viene elevato, qualora inferiore, al 60 anno di età. In pratica, per gli Ufficiali del Corpo Forestale dello Stato (direttivi, primi dirigenti e dirigenti superiori) e per il personale che espleta attività tecnico scientifica, tecnico strumentale e per quello amministrativo, il limite di età rimane fissato al 65 anno. È appena il caso di accennare che l articolo 2, comma 21, della legge n. 335/1995 prevede la facoltà, per il personale di sesso femminile, di conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età al compimento del 60 anno, in alternativa al 65. Rimane fermo il requisito anagrafico di 60 anni per il personale del ruolo Ispettori. Per il restante personale del ruolo degli Agenti, Assistenti e Sovrintendenti il limite è fissato al 60 anno di età da raggiungere progressivamente secondo il seguente schema: ANNO RUOLO AGENTI E ASSISTENTI RUOLO SOVRINTENDENTI Dal 2002 al 2004 58 58 Dal 2005 al 2007 59 59 Dal 2008 60 60 3.2 - Accesso alla pensione di anzianità Il diritto alla pensione di anzianità, in un sistema di calcolo retributivo e misto, si consegue alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dall articolo 59, comma 6, della legge n. 449/1997 (57 anni di età con un anzianità contributiva pari a 35 anni oppure, a prescindere dall età anagrafica, con almeno 38 anni di contribuzione fino al 31 dicembre 2005, con 39 anni dal 1 gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 e con 40 anni dal 1 gennaio 2008 in poi). In tale ipotesi i termini di accesso al pensionamento sono quelli già definiti dalla legge n. 335/1995. Inoltre, in attuazione dell articolo 6, comma 2, del DLgs n. 165/1997, per il personale dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Agenti e Assistenti, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un età anagrafica pari a 53 anni a partire dal 1 luglio 2002. A tale proposito si precisa che, in base a quanto disposto dall articolo 54 del DPR n. 1092/1973,

per il personale in esame che abbia maturato un anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni di servizio, l aliquota di rendimento è pari al 44 per cento della base pensionabile; tale aliquota è aumentata di 3,6 punti percentuali per ogni anno successivo al ventesimo fino ad un massimo dell 80 per cento della base pensionabile. Dal 1 gennaio 1998, per effetto della riduzione dell aliquota annua di rendimento prevista dall articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994 [1] (fissata al 2 per cento) e fatto salvo quanto previsto dall articolo 59, comma 1, della legge n. 449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l applicazione dell aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), sono, a titolo esemplificativo, così rideterminati: Anzianità contributiva al 31 dicembre 1997 Nuova massima anzianità contributiva arrotondata 30 anni e oltre 30 29 anni 31 28 anni 32 27 anni 33 26 anni 34 25 anni 34 24 anni 35 23 anni 36 22 anni 37 21 anni e inferiore 38 Per quanto riguarda la decorrenza della pensione di anzianità di cui al citato articolo 6, comma 2, del DLgs n. 165/1997, essa coincide con il giorno successivo alla cessazione dal servizio. ******* Per le pensioni liquidate con un sistema di calcolo contributivo sono confermati i requisiti previsti dall articolo 1, comma 20, della legge n. 335/1995. 3.3 - Maggiorazione dei servizi L articolo 5, comma 1, del DLgs n. 165/1997 ha disposto, con effetto dal 1 gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici spettanti al personale del ruolo Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Agenti e Assistenti, comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative (articoli 19, 20 e 21 del DPR n. 1092/1973 e articolo 3, comma 5, della legge n. 284/1977 [2]), non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni

maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili. Si precisa, altresì, che nei confronti del personale appartenente al ruolo Ufficiali tali aumenti di sevizio decorrono dal 1 marzo 1977. Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti di servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione. Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995. Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo dei cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57 anno di età indicato nella tabella A) allegata alla legge n. 335/1995, qualora l interessato abbia all atto del collocamento a riposo un età inferiore. 4. - VALUTAZIONE AI FINI PENSIONISTICI DEGLI ELEMENTI RETRIBUTIVI La liquidazione dei trattamenti di quiescenza del personale in esame deve essere determinata in base all ordinamento pensionistico previsto per gli iscritti alla CTPS. Concorre alla formazione della base pensionabile relativa alla quota A di pensione (art. 13, comma 1, lettera a), del DLgs n. 503/1992) la retribuzione contributiva annua alla data di cessazione dal servizio con riferimento ai soli emolumenti tassativamente previsti da norme di legge. In particolare: - Stipendio basato sul sistema dei parametri. In detta voce confluiscono, dal 1 gennaio 2005, i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l indennità integrativa speciale, gli scatti gerarchici ed aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili di cui all articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 [3] (Tabella 3); - Quote mensili di cui all articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312 [4], spettanti al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e categorie equiparate; - eventuale assegno personale riassorbibile (compete in caso di accesso a qualifiche superiori di ruoli diversi a cui corrisponde un parametro inferiore a quello in godimento ed è pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro); - anticipazioni stipendiali di cui all articolo 5 del DLgs n. 193/2003 [3]; - retribuzione individuale di anzianità. La quota parte del valore degli scatti gerarchici ed aggiuntivi, eventualmente in godimento al 1 gennaio 2005, calcolata sulla retribuzione individuale di anzianità confluisce alla stessa data nella medesima retribuzione. L importo così determinato a

tale data rimane cristallizzato; - assegno funzionale; - indennità pensionabile mensile. Si precisa che le disposizioni di cui all articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177 e successive modificazioni ed integrazioni (maggiorazione del 18% della base pensionabile) trovano applicazione sugli emolumenti sopra citati ad eccezione dell assegno funzionale e dell indennità pensionabile mensile. Si fa presente, inoltre, che il conglobamento nello stipendio dell indennità integrativa speciale non modifica, per esplicita disposizione legislativa (articolo 3 DLgs n. 193/2003 [3]), le modalità per determinare la base di calcolo del trattamento pensionistico, anche con riferimento all articolo 2, comma 10, della legge n. 335/1995. Conseguentemente, nella base pensionabile, a decorrere dal 1 gennaio 2005, non si applica la maggiorazione del 18% di cui al già citato articolo 15 della legge n. 177/1976, relativamente alla indennità integrativa speciale conglobata nell importo dello stipendio. 5. - MAGGIORAZIONE BASE PENSIONABILE In virtù dell articolo 4 del DLgs n. 165/1997 a tutto il personale sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell articolo 13 del DLgs n. 503/1992, calcolati all atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata. Questi aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all interessato. 5.1 - Liquidazione con le regole del sistema retributivo A decorrere dal 1 gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sullo stipendio c.d. "parametrato" e sull importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità. Considerato che i sei aumenti periodici vengono corrisposti "in aggiunta alla base pensionabile", l importo corrispondente al beneficio rapportato all aliquota pensionistica totale maturata dall interessato all atto della cessazione dal servizio deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B) precedentemente determinate senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18 per cento di cui alla legge n. 177/1976. Tuttavia, nei casi in cui per la determinazione della pensione non sia applicato il calcolo della pensione in "quote" introdotto dal decreto legislativo n. 503/1992, ossia per coloro che al 31 dicembre 1992 avevano maturato la massima anzianità contributiva corrispondente al rendimento dell 80 per cento della base pensionabile, il beneficio in esame deve essere considerato quale unicum con lo stipendio e, come tale, è assoggettato alla maggiorazione del 18 per cento. Per tali aumenti periodici la misura della contribuzione a carico del dipendente attualmente del 8,75 per cento è incrementata progressivamente a partire dal 1998 dello 0,20 per cento fino ad arrivare allo 0,40 per cento nel 2008, secondo la tabella A) di cui al DLgs n. 165/1997 (allegato 1

[5]). Nei confronti di coloro che cessano per dimissioni, la maggiorazione della base pensionabile è attribuita previo pagamento di un ulteriore specifica contribuzione, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per la qualifica rivestita. Pertanto, agli stessi competono gli stessi aumenti periodici sul trattamento pensionistico, calcolati secondo le modalità di cui sopra; per operare la trattenuta della relativa contribuzione riferita agli anni mancanti al raggiungimento del limite di età anagrafica prevista per il grado rivestito, gli uffici competenti alla liquidazione del trattamento pensionistico avranno cura di calcolare l importo della relativa contribuzione, ai sensi dell articolo 4 del DLgs n. 165/1997, e riportare sul provvedimento di pensione sia l ammontare della ritenuta mensile che il numero delle rate. 5.2 - Liquidazione con le regole del sistema misto o interamente contributivo Per le anzianità maturate a decorrere dal 1 gennaio 1996, l istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15 per cento dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione al 32,95 per cento. Ciò, naturalmente, vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione di cui all articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 e successive integrazioni e modificazioni. L ulteriore contribuzione accreditata determina un incremento dell imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante complessivo rivalutato. Resta inteso che per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995, per i destinatari del sistema misto, i predetti sei aumenti periodici sono calcolati secondo le modalità di cui al precedente punto 5.1 6. - INDENNITÀ DI AERONAVIGAZIONE E DI VOLO Le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione o di volo, di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 78/1983 [6], sono cumulabili con l indennità pensionabile mensile nella misura prevista dall articolo 1, comma 2, della legge n. 505/1978 [7], vale a dire che viene attribuita per intero l indennità risultante più favorevole, mentre l altra è conferita nell importo corrispondente al 50 per cento. Occorre precisare che all atto della cessazione dal servizio l indennità di aeronavigazione o di volo percepita è valutata nella misura prevista dall */*articolo 59 del DPR n. 1092/1973 6854 art59*/*, ossia tanti ventottesimi dei 9/10 delle rispettive indennità, calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di detto emolumento. L importo dell indennità di volo o aeronavigazione così determinato non rientra nella base pensionabile, ma rappresenta una quota di pensione che si aggiunge all importo del trattamento pensionistico. 7. - PARTICOLARI DISPOSIZIONI Per effetto dell articolo 3, comma 7, del DLgs n. 165/1997, al personale del ruolo Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Agenti e Assistenti che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall ordinamento di appartenenza, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, il montante individuale dei contributi è determinato con

l incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell ultimo anno di servizio moltiplicata per l aliquota di computo della pensione. Si precisa che, ai fini della maggiorazione in esame, la base imponibile da prendere in considerazione è la retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata. * * * * * In virtù di quanto disposto dall articolo 28 della legge n. 460/1958 [8] e dall articolo 19 della legge n. 709/1961 [9], al personale del ruolo Ispettori, Sovrintendenti, Agenti e Assistenti che risolva il rapporto di lavoro per infermità, dipendente o meno da causa di servizio (riformati), sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi emolumenti spettanti alla pari qualifica in servizio effettivo, senza versamento dei contributi pensionistici; per espressa previsione legislativa tali emolumenti non sono cumulabili con quelli di quiescenza. Conseguentemente, i benefici in questione non incidono né sul diritto né sulla misura della pensione la cui decorrenza economica è, pertanto, fissata dal giorno successivo allo scadere dei tre mesi. Allo stesso personale, nel caso di cessazione dal servizio per limiti di età o per infermità derivante da causa di servizio, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, un indennità speciale annua lorda non reversibile. Tale indennità, corrisposta per importi differenti in relazione alla qualifica rivestita all atto della cessazione dal servizio (allegato 2 [10]), viene erogata fino al compimento del 65 anno di età. * * * * * Si fa riserva di ulteriori indicazioni anche con riferimento alle disposizioni relative al trattamento di privilegio e alla costituzione della posizione assicurativa per il personale in esame. Il Dirigente Generale - Dr.Costanzo Gala