2. Autocontrollo e responsabilità penale

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2. Autocontrollo e responsabilità penale Compito degli organi di vigilanza e del giudice è quello di verificare la validità del piano di autocontrollo, al fine di escludere la responsabilità dell imprenditore commerciale; qualora infatti, venga riscontrata un irregolarità igienica o una contaminazione pericolosa per la salute, dovrà essere accertata la sussistenza o meno di un nesso causale tra le eventuali inadempienze del responsabile dell impresa ed il fenomeno riscontrato: solo qualora emerga l esistenza di un nesso logico tra le carenze del piano di autocontrollo ed il fenomeno di irregolarità sarà possibile perseguire nei termini di legge il trasgressore. Tuttavia, a questo proposito giova sottolineare che il c.d. rischio zero non esiste: per quanto infatti possa essere efficace il piano di autocontrollo, non si potrà mai avere la certezza al 100% di non porre in commercio prodotti alimentari irregolari. E di fondamentale importanza dunque appurare se effettivamente siano state predisposte da parte dell imprenditore tutte le opportune cautele al fine di prevenire ogni forma di rischio, oppure se l irregolarità 117

riscontrata sia dovuta ad eventuali inadempienze da parte di chi avrebbe dovuto adoperarsi per prevenire il pericolo. Si dovrà inoltre compiere un ulteriore valutazione rivolta ad analizzare attentamente il piano di autocontrollo, considerando se si tratti di una forma di autocontrollo predisposta appositamente per un determinata industria, oppure se si tratti di un piano di autocontrollo generale ed astratto e conseguentemente inefficace a far fronte alle concrete situazioni di rischio che possono coinvolgere una determinata industria alimentare. L articolo 3, comma 3 del Decreto 155 stabilisce le modalità con cui devono essere tenuti a disposizione dell autorità preposta al controllo il documento che contiene il piano di autocontrollo, oltre alle informazioni concernenti l applicazione delle procedure di controllo; l inosservanza di queste disposizioni viene sanzionata dal successivo articolo 8. In particolare questo articolo impone all imprenditore di ritirare dal commercio quei prodotti che possano presentare un rischio per l incolumità pubblica, comunicando altresì alle autorità competenti la natura del rischio medesimo; peraltro, dal tenore letterale dell articolo 8 si desume una previsione sanzionatoria per il mancato 118

ritiro, e non anche per l inadempimento delle comunicazioni prescritte. La situazione descritta nell articolo 3 comma 4, è riconducibile alla commissione di un reato, in particolare l articolo 444 del Codice Penale (vendita di sostanze alimentari nocive), nella sua forma colposa prevista dall articolo 452. L articolo 3 non specifica esattamente in cosa debba consistere il ritiro dal commercio, ma questa lacuna è colmata dall articolo 19 del Regolamento CEE 178/02 il quale dispone che: Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l operatore informa i consumatori in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute. E compito pertanto dell operatore commerciale valutare quali siano le misure più idonee a conseguire un efficace risultato a tutela degli acquirenti. Il quadro degli obblighi gravanti sul responsabile dell impresa alimentare si completa in una serie di ulteriori prescrizioni che si sintetizzano in un dovere generale di 119

collaborazione con gli organi di controllo; le stesse trovano compendio nell articolo 5 del D. Lgs. 123/93: Le persone fisiche e giuridiche soggette a controllo ufficiale sono tenute a sottoporre alle verifiche esercitate conformemente alle modalità previste e ad assicurare agli incaricati la necessaria assistenza nell esercizio delle loro funzioni. Innanzitutto ogni operatore commerciale è tenuto ad osservare tutti gli obblighi imposti da parte degli organi di controllo, avuto riguardo del tipo di lavorazione esercitata; tale inadempienza può essere sanzionata da disposizioni specifiche, venendo meno le quali troverà applicazione l articolo 650 del Codice Penale che punisce l inosservanza dei provvedimenti disposti dall Autorità Altri obblighi degni di menzione sono la fornitura di campioni di merce affinchè possano essere analizzati, (articolo 4 - L. 283/62), la fornitura di dati esatti e completi sulla preparazione delle sostanze ( articolo 18 - L. 441/63), la conservazione sul posto di lavoro e l esibizione del libretto sanitario (articolo 41 D.P.R. 327/80), la segnalazione immediata all autorità sanitaria di casi sospetti 120

di malattia infettiva contratta dal personale ( articolo 41 D.P.R. 327/80). Gli obblighi sanciti dall articolo 3 e dalle altre disposizioni di legge, presuppongono una collaborazione attiva e consapevole da parte dell operatore del settore alimentare; il responsabile dell industria alimentare che constati che i prodotti possano presentare un rischio immediato per la salute del consumatore, deve ritirali dal commercio dandone contestualmente notizia all autorità competente. Da questa condotta scaturiscono due ordini di problemi: in primo luogo, l autorità informata di ciò, dovrà collaborare con l industria alimentare al fine di evitare la distribuzione del prodotto ritenuto pericoloso, ma secondariamente sarà tenuta ad informare dell irregolarità la Procura della Repubblica competente per territorio. Sorge il dubbio se l obbligo di autodenuncia possa o meno essere contrastante con il principio di libertà dell autoincriminazione sancito dalla massima nemo tenetur se detegere ; dal canto suo, l articolo 19 del Regolamento CEE 178/02 ha sottolineato come detto principio di autotutela debba applicarsi esclusivamente con 121

riferimento all eventuale instaurazione di un procedimento penale, e non prima. Alla luce di queste considerazioni appare necessario mantenere distinto l obbligo di informazione verso gli organi di controllo, da un eventuale obbligo di autodenuncia, atteso che, dopo aver effettuato gli opportuni controlli, spetterà comunque all autorità competente formulare il capo di imputazione in base al quale un soggetto dovrà essere perseguito per il reato commesso. Al proposito è stata proposta un interpretazione del combinato disposto del D. Lgs. 155/97 e della Legge Delega 52/96 che mira a posporre l eventuale denuncia di reato alla infruttuosa scadenza del termine concesso dall organo di controllo per la regolarizzazione. Questa interpretazione è in linea con un filone giurisprudenziale maggioritario secondo cui il diritto sancito dall articolo 24 della Costituzione, incentrato sulla tutela dei diritti dei cittadini, deve essere circoscritto al momento in cui si è incardinato un procedimento penale, e quindi non invocabile al di fuori dello stesso. In ogni caso, ove la verifica da parte dell autorità competente della documentazione archiviata in attuazione 122

dell autocontrollo, porti al riscontro di una non conformità ricadente in una fattispecie penale, ci si troverà in presenza di una notizia di reato da comunicare alla Procura della Repubblica competente per territorio. Si può ammettere che tale comunicazione non si renda necessaria qualora l imprenditore provi indiscutibilmente che il prodotto riscontrato irregolare non sia stato immesso in commercio proprio in virtù del corretto e tempestivo funzionamento del piano di autocontrollo. In questo caso infatti viene a mancare l elemento soggettivo del reato alimentare costituito dalla commercializzazione o almeno dalla destinazione al commercio del prodotto. Qualora vengano riscontrate irregolarità non rientranti in alcuna fattispecie di carattere penale, sarà comminata una sanzione di carattere amministrativo. 123