COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

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Scritto da Administrator Martedì 08 Maggio :34 - Ultimo aggiornamento Martedì 01 Settembre :07

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Comune di Borgosatollo Provincia di Brescia COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO approvato con Delibera di C.C. n.33 del 03/10/2000

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi del D.to Lgs. 31.03.1998 n. 114 e della legge regionale 21.03.2000 n. 15, le procedure per il rilascio, la modificazione, il subingresso, la sospensione, la cessazione e la revoca delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche e non, in forma itinerante (di seguito denominato commercio al dettaglio in forma itinerante). Art. 2 DEFINIZIONI 1. Per commercio al dettaglio in forma itinerante si intende l attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende in forma itinerante, su aree pubbliche o su qualsiasi altra area, utilizzando mezzi mobili e con soste limitate. 2. L'autorizzazione per il commercio al dettaglio in forma itinerante abilita allo svolgimento dell'attività di vendita sulle aree pubbliche, alla partecipazione alle fiere, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago. 3. L'ambito territoriale di validità è esteso all'intero territorio nazionale. Art. 3 PRESCRIZIONI 1. Il commercio al dettaglio in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e, comunque, per un tempo non superiore a 30 minuti, con divieto di posizionare i contenitori e le merci a terra e con obbligo di lasciare il luogo pulito. 2. Nello svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio in forma itinerante devono essere rispettate le norme comunitarie, nazionali, ministeriali, regionali e comunali in materia di igiene e sanità. 3. Il commercio al dettaglio in forma itinerante non può essere svolto durante le giornate di svolgimento del mercato settimanale o di una fiera nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri dal posteggio più vicino. 4. Il commercio al dettaglio in forma itinerante non è consentito, per ragioni di viabilità, nelle seguenti zone: Nelle immediate vicinanze delle entrate del cimitero; Davanti alle entrate delle scuole di ogni ordine e grado e nelle loro immediate vicinanze; Nelle vie e strade con divieto di sosta e in tutta la zona del centro abitato in cui possano essere creati disagi alla viabilità. 5. Il commercio al dettaglio in forma itinerante potrà inoltre essere vietato in altre aree del territorio comunale, con successivo apposito provvedimento, per ulteriori motivi di viabilità, igiene-sanità o di pubblico interesse. Art. 4 INIZIO ATTIVITÀ 1. Chiunque intende iniziare un'attività di commercio al dettaglio in forma itinerante deve presentare al Comune specifica richiesta in bollo per il rilascio della relativa autorizzazione mediante consegna della stessa direttamente agli uffici comunali o invio con lettera raccomandata. A tutti gli effetti del presente 2

regolamento la data di riferimento, in caso di invio mediante lettera raccomandata, è quella del timbro postale di spedizione. 2. L'autorizzazione può essere richiesta solo da persona fisica o da società di persone regolarmente costituita secondo le norme vigenti. 3. Al medesimo soggetto, sia esso persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata (anche da più Comuni) più di una autorizzazione. 4. In caso di incompetenza del Comune (in quanto il richiedente non è residente o non ha sede legale nel territorio comunale) la richiesta viene rinviata entro 15 giorni al mittente tramite lettera raccomandata. 5. Nella richiesta il soggetto interessato, o il legale rappresentante o altra persona specificatamente I dati anagrafici, il codice fiscale e di essere residente, o di avere la sede legale se società, nel Comune di Borgosatollo; Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, comma 2 del D.to Lgs. 114/98; Di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 5 del D.to Lgs 114/98 (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare); Il settore o i settori merceologici; Di non possedere altra autorizzazione per il commercio al dettaglio in forma itinerante rilasciata anche da altri Comuni. 6. Il Comune accerta la rispondenza dei contenuti della richiesta alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti entro il termine massimo di 60 giorni e provvede al rilascio dell'autorizzazione. La domanda si intende comunque accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 90 giorni dalla data di ricevimento. Decorsa tale data il soggetto interessato può iniziare l'attività previa notifica al Comune dell'avvenuta acquisizione della titolarità dell'autorizzazione a seguito di silenzio-assenso. Art. 5 MODIFICA AUTORIZZAZIONE 1. Alla medesima procedura del rilascio sono sottoposte le seguenti modifiche autorizzative: A. variazione del settore merceologico (da alimentare a non alimentare e viceversa) B. estensione del settore merceologico (aggiunta del settore non posseduto in autorizzazione) 2. Nella richiesta il soggetto interessato, o il legale rappresentante o altra persona specificatamente di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del D.to Lgs. 114/98 il settore merceologico oggetto della variazione; C. rinuncia di un settore merceologico (qualora siano posseduti entrambi) 3. Va presentata una comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla data di avvenuta cessazione della vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico interessato. D. variazione Comune di residenza o di sede legale (in caso di società) 4. E' soggetto a comunicazione al nuovo Comune di residenza o di sede legale e comporta, di diritto, il rilascio di nuova autorizzazione. 5. Nella comunicazione il soggetto interessato, o il legale rappresentante o altra persona specificatamente di essere residente, o di avere la sede legale, nel Comune interessato; di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, comma 2 del D.to Lgs. 114/98; di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 5 del D.to Lgs. 114/98. (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare) 6. Il richiedente può continuare l'attività del momento della presentazione della comunicazione. 3

Art. 6 SUBINGRESSO 1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di ramo d'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, è soggetto a comunicazione al Comune di residenza o di sede legale da parte del soggetto subentrante e comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione. 2. Nella comunicazione il soggetto interessato, o il legale rappresentante o altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve dichiarare sotto la propria responsabilità: di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, comma 2 del D.to Lgs. 114/98; di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 5 del D.to Lgs. 114/98. (per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare). 3. La comunicazione deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto trapasso dell'attività (dichiarazione del notaio e successiva esibizione dell'atto notarile in originale o in copia autentica; atto di successione ereditaria). 4. Il subentrante può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione corredata da tutta la documentazione. 5. Il Comune accerta la rispondenza dei contenuti della comunicazione alle disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti entro il termine massimo di 60 giorni. Qualora non si verifichi tale corrispondenza il Comune ne dà notizia all'interessato, fissando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione della procedura (salvo proroga in caso di comprovata necessità), decorso il quale l'interessato decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. 6. I termini per la presentazione della comunicazione al Comune decorrono dalla data dell'atto di trasferimento della proprietà o della gestione, e sono rispettivamente di: 120 giorni in caso di subingresso per atto tra vivi, ulteriormente prorogabili di 30 giorni in caso di comprovata necessità; 365 giorni in caso di subingresso "mortis causa" 7. La mancata presentazione della documentazione di subingresso entro i termini su indicati, comporta la decadenza del diritto di esercitare l'attività del dante causa. Art. 7 SOSPENSIONE DELL ATTIVITÀ 1. Qualora il titolare di un'autorizzazione per il commercio al dettaglio in forma itinerante sospende l'attività per un periodo superiore a 30 giorni deve darne comunicazione al Comune, ai fini della decorrenza del termine di validità dell'autorizzazione, depositando presso gli uffici comunali l'autorizzazione. 2. A seguito di comunicazione di riattivazione dell'attività il Comune provvederà all'immediata riconsegna dell'autorizzazione. Art. 8 CESSAZIONE DELL ATTIVITÀ 1. La cessazione dell'attività di commercio al dettaglio in forma itinerante è soggetta a semplice comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla data di chiusura dell'attività con contestuale restituzione dell'autorizzazione. Art. 9 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE 1. L autorità competente procede alla revoca dell'autorizzazione qualora il titolare: 4

a. Non inizi l'attività entro 180 giorni dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità; b. Sospenda l'attività per un periodo superiore a 365 giorni, salvo proroga in caso di comprovata necessità per un periodo non superiore a 90 giorni; c. Non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 7 del D. Lgs. 114/1998. 2. In caso di svolgimento abusivo dell'attività l autorità competente ordina la cessazione immediata della vendita e provvede alla confisca delle attrezzature e della merce. 3. La revoca dell'autorizzazione deve sempre essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Art. 10 ORARI 1. L'esercizio del commercio al dettaglio in forma itinerante non può essere effettuato nei giorni domenicali e festivi, nelle giornate di chiusura e nella mezza giornata di chiusura infrasettimanale dei negozi. 2. Il commercio al dettaglio in forma itinerante può svolgersi per un massimo di 13 ore giornaliere a scelta dell'operatore, nella fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 22,00. 3. E' data facoltà di estendere l'attività di vendita, con il rispetto degli orari sopra indicati, a tutte le domeniche e festività del mese di dicembre ed alle otto festività in cui è prevista l'apertura degli esercizi per la vendita al dettaglio in sede fissa. Art. 11 SANZIONI 1. L'esercizio dell'attività senza la prescritta autorizzazione è punito con una sanzione da Lit. 5.000.000 a Lit. 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e delle merci. 2. Sono punite con una sanzione da Lit. 1.000.000 a Lit. 6.000.000 la violazione delle limitazioni o dei divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nonché le violazioni in materia di orari di vendita e di pubblicità dei prezzi. 3. In caso di particolare gravità (danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e dell'arredo arboreo) o di recidiva l autorità competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 5