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Transcript:

DOTT. ANDREA ALBERGHINI DOTT. ALFREDO ODDONE DOTT. FEDERICO BENNI DOTT. DARIO CURTI DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI DOTT. PIETRO BUFANO Bologna, 04 febbraio 2014 Oggetto: Circolare n. 2/2014 del 04 febbraio 2014 Egregi Signori, trasmettiamo la circolare in oggetto. Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti. Studio Servidio

Pagina 2 di 8 SOMMARIO LOCAZIONI, LE NOVITÀ DA FEBBRAIO RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI AL 1 GENNAIO 2014

Pagina 3 di 8 OGGETTO: Locazioni, le novità da febbraio Il nuovo anno ha portato grandi novità con riguardo ai contratti di locazione e di affitto di immobili. Nell'ottica della semplificazione degli adempimenti fiscali e amministrativi anticipata nel corso della conferenza stampa dell'agenzia delle Entrate del 3 luglio 2013, infatti: è stato approvato un nuovo modello per la registrazione dei contratti di locazione e di affitto immobiliare (modello RLI, che sostituisce il modello 69); la modalità di pagamento mediante modello unificato di versamento F24 è stata estesa anche alle imposte ed ai tributi riguardanti i contratti di locazione immobiliare (in luogo del modello F23). Vediamo nel dettaglio le novità. LOCAZIONI: LE NOVITA' DAL 2014 IL MODELLO RLI Con Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 10 gennaio 2014, è stato approvato, insieme alle relative specifiche tecniche per la trasmissione, il nuovo modello RLI - "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - Contratti di locazione e affitto di immobili". Il modello sarà utilizzabile a partire dal 3 febbraio 2014 per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni e risoluzioni, nonché per l esercizio dell opzione o della revoca della cedolare secca. In particolare, il nuovo modello sostituirà il modello 69 ("Modello di richiesta di registrazione degli atti"), approvato con il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011, esclusivamente in relazione ai seguenti adempimenti: richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili; proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili; comunicazione dei dati catastali ai sensi dell articolo 19, comma 15, del D.L. n. 78/2010; esercizio o revoca dell opzione per la cedolare secca; denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi. E', tuttavia, previsto un periodo transitorio, dal 3 febbraio 2014 al 31 marzo 2014, in cui sarà possibile presentare ancora agli uffici dell'agenzia delle Entrate il modello 69 in alternativa al nuovo modello RLI. Il nuovo modello RLI permette di allegare il file del contratto e dell'eventuale documentazione, direttamente via internet (formato TIF e/o TIFF e PDF/A. Il modello RLI deve essere presentato in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione (cioè possessori di meno di 10 unità immobiliari o che non fruiscono

Pagina 4 di 8 dell'intervento di un agente di affari o mediazione). Per la presentazione in via telematica del modello RLI, sul sito dell'agenzia delle Entrate verrà reso disponibile gratuitamente il prodotto software Contratti di locazione e affitto di immobili (RLI). Fino al 31 marzo 2014, comunque, in alternativa a tale software, è possibile utilizzare ancora gli altri prodotti software finora utilizzati per la registrazione dei contratti di locazione e comunicazione degli adempimenti successivi (Contratti di locazione, Iris e Siria). Inoltre, sarà resa disponibile la versione web del prodotto software "Contratti di locazione e affitto di immobili (RLI), che consentirà di registrare i contratti di locazione e di versare le eventuali imposte di registro e bollo senza che sia necessaria alcuna installazione. Come detto, il nuovo modello RLI dovrà essere utilizzato, in luogo del modello 69, anche in caso di opzione o revoca della cedolare secca. A tal fine, il provvedimento stabilisce che il locatore può revocare l opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l opzione. Tale revoca deve avvenire presentando il modello RLI entro il termine previsto per il pagamento dell imposta di registro relativa all annualità di riferimento e comporta il pagamento dell imposta di registro dovuta per detta annualità di riferimento e per le successive. Resta salva la facoltà di esercitare l'opzione nelle annualità successive. IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE CON IL MODELLO "F24 ELIDE" Un'altra importante novità che scatterà da febbraio per i contratti di locazione e di affitto di immobili riguarda la possibilità di versare online le imposte connesse alla registrazione con addebito sul conto corrente del contribuente o dell intermediario, secondo le ordinarie regole previste per il modello F24, in luogo del versamento con modello F23. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 3 gennaio 2014, infatti, è stato stabilito che, dal 1 febbraio 2014: l imposta di registro; i tributi speciali ed i compensi; l imposta di bollo; relativi sanzioni ed interessi; connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili devono essere versate mediante il modello F24 versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE) 1. Il modello F24 Elide deve essere trasmesso per via telematica dai titolari di partita IVA, mentre può essere presentato anche in forma cartacea presso banche, poste e agenti della riscossione da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA. Per agevolare i contribuenti nell'adeguamento alle nuove procedure di 1 Quello approvato con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2009, come modificato dal provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 29 marzo 2010, e già utilizzato, ad esempio, per il pagamento del superbollo auto.

Pagina 5 di 8 versamento, è stato previsto un periodo transitorio, dal 1 febbraio 2014 al 31 dicembre 2014, in cui, per il versamento di tali imposte e accessori, sarà possibile utilizzare alternativamente il modello F24 Elide o, come avvenuto finora, il modello F23. A partire dal 1 gennaio 2015, invece, i suddetti versamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 Elide. Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Elide, dell'imposta di registro, dei tributi speciali e dei compensi, dell'imposta di bollo, delle sanzioni e degli interessi dovuti in caso di locazioni immobiliari, l'agenzia delle Entrate ha istituito, con la Risoluzione n. 14/E del 24 gennaio 2014, i seguenti codici tributo: 1500 Imposta di registro per prima registrazione 1501 Imposta di registro per annualità successive 1502 Imposta di registro per cessioni del contratto 1503 Imposta di registro per risoluzioni del contratto 1504 Imposta di registro per proroghe del contratto 1505 Imposta di bollo 1506 Tributi speciali e compensi I CODICI TRIBUTO 1507 Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 1510 Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi E' stato anche istituito il codice identificativo 63, denominato Controparte, per consentire la corretta identificazione del soggetto che è "controparte" del contratto. La Risoluzione n. 14/E/2014 ha istituito anche i codici tributo per il versamento delle somme a seguito di avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici, che sono: A135 A136 A137 A138 Imposta di registro - Avviso di liquidazione dell'imposta Imposta di bollo - Avviso di liquidazione dell'imposta Sanzioni - Avviso di liquidazione dell'imposta Interessi - Avviso di liquidazione dell'imposta

Pagina 6 di 8 OGGETTO: Rivalutazione terreni e partecipazioni al 1 gennaio 2014 La Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), all'art. 1, comma 156, ha riaperto i termini per la rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1 gennaio 2014. Si tratta dell ennesima proroga di una procedura che ormai è conosciuta agli operatori, dato che è stata introdotta la prima volta nel lontano 2001 ed è stata poi riproposta più volte nel tempo. La rivalutazione permette di ridurre o annullare la plusvalenza tassabile in caso di cessione dei beni e per perfezionarla occorre: far redigere entro il 30.06.2014 una perizia di stima giurata dei beni che si intendono rivalutare; versare l imposta sostitutiva entro il 30.06.2014 in un unica soluzione o in 3 rate annuali di pari importo. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI ALL 1.1.2014 BENI OGGETTO DI RIVALUTAZIONE Possono essere oggetto di rivalutazione: i terreni edificabili ed i terreni con destinazione agricola posseduti al 1 gennaio 2014 a titolo di: proprietà; usufrutto; superficie; enfiteusi; le partecipazioni in società non quotate possedute al 1 gennaio 2014 a titolo di: proprietà; usufrutto. Possono fruire della rivalutazione in esame i contribuenti che, in caso di cessione, realizzerebbero potenzialmente un reddito diverso di cui agli artt. 67 del Tuir, quindi, al di fuori del regime di impresa. Si tratta, quindi, dei seguenti soggetti: SOGGETTI INTERESSATI PERSONE FISICHE RESIDENTI SOCIETÀ SEMPLICI ED EQUIPARATE RESIDENTI per le operazioni estranee all esercizio d impresa quali, ad esempio, le associazioni professionali ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI per attività non in regime di impresa LA PERIZIA GIURATA DI STIMA La perizia di stima può essere predisposta da soggetti diversi a seconda del bene da rivalutare: per le partecipazioni, dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori legali dei conti, periti iscritti alla CCIAA ex RD n. 2011/34; per i terreni, ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo,

Pagina 7 di 8 agrotecnico, perito agrario e perito industriale edile, perito iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34. Per l asseverazione le perizie possono essere presentate presso la cancelleria del tribunale, presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai. In caso di rivalutazione di una partecipazione: la perizia deve essere riferita all intero patrimonio sociale. Il valore della partecipazione all 1.1.2014 va individuato avendo riguardo alla frazione di patrimonio netto della società/associazione; il costo della perizia: è deducibile dal reddito d impresa della società in quote costanti nell esercizio e nei 4 successivi, qualora la perizia sia stata predisposta per conto della società; incrementa il costo rivalutato se la perizia è stata predisposta per conto dei soci. In caso di rivalutazione di un terreno il costo della perizia può essere portato ad incremento del costo rivalutato, qualora effettivamente sostenuto e rimasto a carico del contribuente. L aliquota dell imposta sostitutiva da applicare è rimasta fissata nelle seguenti misure: 4% Terreni edificabili e terreni con destinazione agricola Partecipazioni qualificate 2% Partecipazioni NON qualificate VERSAMENTO DELL IMPOSTA SOSTITUTIVA Tale aliquota deve essere, poi, applicata all intero valore del terreno o della partecipazione come risultante dalla perizia di stima. L imposta sostitutiva deve essere versata: in un unica soluzione, entro il 30.06.2014; in 3 rate annuali di uguale importo alle seguenti scadenze: 1a rata entro il 30.06.2014; 2a rata entro il 30.06.2015 + interessi 3% annui calcolati dal 30.06.2014; 3a rata entro il 30.06.2016 + interessi 3% annui calcolati dal 30.06.2014. Nella circolare 47/E/2011 l Agenzia ha chiarito che: il versamento dell intera imposta o della prima rata perfeziona la rivalutazione e il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza. Se il versamento viene effettuato oltre il termine previsto dalla norma, il valore rideterminato non può essere utilizzato ai fini del calcolo della plusvalenza. In tali casi, il contribuente potrà richiedere il rimborso dell imposta versata; se il contribuente, al momento della determinazione della plusvalenza, non tiene conto del valore rivalutato, non ha diritto al rimborso di quanto versato ed è obbligato, in caso di scelta di pagamento rateale, a corrispondere le rate successive; se il contribuente non versa entro le scadenze previste le rate annuali successive alla 1 a, gli effetti della rivalutazione s intendono comunque

Pagina 8 di 8 realizzati e gli importi non pagati verranno iscritti a ruolo. Per il versamento dell imposta sostitutiva mediante modello F24, restano validi gli stessi codici tributo già utilizzati in occasione di precedenti rivalutazioni, ossia: 8055 PARTECIPAZIONI 8056 TERRENI Come anno di riferimento, nel modello F24, deve essere indicato l anno 2014. LO SCOMPUTO E IL RIMBORSO Un soggetto che ha già rivalutato in passato un terreno o una partecipazione e che ne è ancora in suo possesso, potrebbe avere interesse ad effettuare una nuova rivalutazione. Il Decreto Sviluppo 2011 ha previsto la possibilità di scomputare dall importo dovuto quanto versato con la precedente rivalutazione. Inoltre non è richiesto nemmeno il versamento delle rate ancora pendenti della precedente procedura di rivalutazione. L Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 47/E/2011 ha evidenziato che il nuovo valore rivalutato del terreno/partecipazione può essere inferiore a quello risultante dalla perizia relativa alla precedente rivalutazione, come peraltro già chiarito nella Risoluzione 22.10.2010, n. 111/E. In tal caso è possibile: scomputare dall imposta dovuta sulla nuova rivalutazione (all 1.1.2014) quanto versato per la precedente rivalutazione fino a concorrenza della stessa; versare l imposta sostitutiva dovuta sulla nuova rivalutazione (all 1.1.2014) e richiedere a rimborso la precedente. Considerato che l Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 47/E/2011 ha precisato che l importo del rimborso non può essere superiore all importo dovuto in base all ultima rideterminazione del valore effettuata, scomputando dalla nuova imposta quanto versato in precedenza l eccedenza (la maggior imposta versata con riferimento alla precedente rivalutazione) non risulta rimborsabile. In alternativa il contribuente può presentare l istanza di rimborso dell imposta sostitutiva versata in passato qualora non sia scomputata da quella dovuta in base alla nuova rivalutazione entro 48 mesi dalla data del versamento dell intera imposta, o della prima rata, relativa all ultima rivalutazione effettuata.