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GUIDA ALLA FATTURAZIONE 2017 3 00216906 Anno X, Marzo, 3 - Direzione e Redazione: Strada 1, Palazzo F6-20090 Milanofiori Assago (Mi) Procedure concorsuali: variazioni IVA Compensi percepiti dopo la cessazione dell attività professionale Cooperative e consorzi: prestazioni sociali, sanitarie ed educative CICLO PASSIVO Dichiarazioni d intento: nuovo modello DOGANE E TERRITORIO Procedure semplificate in dogana GESTIONE CONTABILE E PROCESSI Gruppo IVA : regole e adempimenti Beni significativi: quale trattamento applicare? Vendita di alimenti e bevande tramite distributori automatici

SOMMARIO Variazioni in diminuzione IVA a seguito di procedure concorsuali di Walter Di Nitto... 5 Compensi per prestazioni professionali percepiti dopo la cessazione dell attività di Ciro Cesarano... 10 Cooperative e consorzi: prestazioni sociali, sanitarie ed educative di Ciro Cesarano... 16 CICLO PASSIVO Nuovo modello di dichiarazione d intento di Fabrizio Manca... 22 DOGANE e TERRITORIO Procedure semplificate in dogana di Francesco D Alfonso... 26 GESTIONE CONTABILE e PROCESSI Gruppo IVA: nuove regole di Marco Peirolo...... 35 Beni significativi: quale trattamento applicare? di Marco Bargagli...... 42 Somministrazioni di bevande e alimenti tramite distributori automatici di capsule e cialde di Marco Peirolo...... 47 SCADENZARIO 1 Marzo - 15 Aprile 2017... 51 3

DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE - Dichiarazione sommaria di entrata - Somministrazione di pasti ai dipendenti - Revisione dell accertamento doganale - IVA versata per errore: restituzione - Modalità di regolarizzazione dello splafonamento - Pro-rata di detraibilità IVA: le procedure da adottare - Cessioni di beni a ONLUS - Dichiarazione integrativa a favore EDITRICE Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F6-20090 Milanofiori Assago (MI) INDIRIZZO INTERNET: Compresa nel prezzo dell abbonamento l estensione on line della Rivista, consultabile all indirizzo www.edicolaprofessionale.com/guidafatturazione DIRETTORE RESPONSABILE Giulietta Lemmi REDAZIONE Matteo Ferrara; Paola Boniardi REALIZZAZIONE GRAFICA Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer FOTOCOMPOSIZIONE Integra Software Services Pvt. Ltd. PUBBLICITÀ: E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com www.wolterskluwer.it Strada 1 Palazzo F6 20090 Milanofiori Assago (MI), Italia Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 617 del 9 ottobre 2007 REDAZIONE Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a: IPSOA Redazione Casella Postale 12055-20120 Milano telefono (02) 82476.085 - telefax (02) 82476.800 e-mail: rivista.guidafatturazione.ipsoa@wki.it Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991 Iscrizione al R.O.C. n. 1702 ABBONAMENTI Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori Assago (MI). Servizio clienti: tel. 02 824761 e-mail: servizioclienti.ipsoa@wki.it www.servizioclienti.wki.it Abbonamento annuale: Euro 160,00 MODALITÀ DI PAGAMENTO Versare l importo sul C/C/P n. 583203 intestato a WKI s.r.l. Gestione incassi - Strada 1, Palazzo F6, Milanofiori oppure Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Indicare nella causale del versamento il titolo della rivista el anno di abbonamento AMMINISTRAZIONE Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a: IPSOA Servizio Clienti Casella postale 12055 20120 Milano telefono (02) 824761 telefax (02) 82476.799 DISTRIBUZIONE Vendita esclusiva per abbonamento Il corrispettivo per l abbonamento a questo periodico è comprensivo dell IVA assolta dall editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni. Egregio abbonato, ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403. 4

A Regole di fatturazione Variazioni in diminuzione IVA a seguito di procedure concorsuali di Walter Di Nitto La Legge di bilancio 2017 ha abrogato, a decorrere dal 1 gennaio di quest anno, le disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità 2016 in materia di variazioni in diminuzione IVA, previste per il caso di mancato pagamento da parte dell acquirente di un bene/ committente di un servizio assoggettato a procedure concorsuali (art. 26, Decreto IVA). La Legge di stabilità 2016 aveva, infatti, innovato sul punto, prevedendo la possibilità per il cedente/prestatore, a decorrere dalle procedure concorsuali avviate a far data dal 1 gennaio 2017, di emettere la (relativa) nota di credito IVA senza attendere gli esiti nelle diverse procedure concorsuali. Tale innovazione, molto vantaggiosa per i predetti soggetti, che avrebbero così potuto recuperare immediatamente l IVA non riscossa (di cui si sarebbe fatto carico direttamente lo Stato) senza attendere l infruttuosità della procedura, è stata definitivamente abrogata. Legge di stabilità 2016 La disciplina europea (art. 90, Direttiva 2006/112/CE), da cui aveva preso spunto la revisione operata dal legislatore italiano con la Legge di stabilità 2016 in materia di variazioni in diminuzione, prevedeva, per i casi di annullamento, recesso, risoluzione, mancato pagamento totale o parziale o riduzione del prezzo, successivi al momento di effettuazione di un operazione imponibile, che la relativa base imponibile venisse debitamente ridotta alle condizioni stabilite dai diversi Stati membri. Tale necessità era stata da tempo evidenziata dalla Corte di Giustizia Europea che, ripetutamente, aveva sottolineato come il suddetto meccanismo dovesse essere tassativamente garantito dagli Stati membri al fine di consentire il corretto funzionamento dell imposta comunitaria (vedasi, in particolare, le sentenze della Corte di Giustizia Europea nella Causa 454/1998 e Causa 337/13). Le modifiche apportate in materia dalla Legge di stabilità 2016, in conformità a quanto previsto dalla sopra citata Direttiva, riguardavano, in particolare, le variazioni in diminuzione IVA determinate dal venir meno del pagamento a seguito dell intervento di specifiche procedure concorsuali a carico del cessionario/committente di un bene o servizio. La modifica di cui sopra aveva il pregio, rispetto al passato, di definire in modo puntuale il momento dal quale la nota di variazione in diminuzione IVA poteva essere emessa dal cedente/prestatore in conseguenza dell avvio delle suddette procedure, fornendo dei riferimenti ben precisi. 5

A Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Schema di sintesi Procedura Fallimento Liquidazione coatta amministrativa Concordato preventivo Accordo di ristrutturazione dei debiti Pignoramento presso terzi Pignoramento di beni mobili Vendita all asta Momento dal quale poteva essere emessa la nota di credito Sentenza di fallimento del debitore (comma 4 dell art. 26 del D.P.R. n. 633/1972) Provvedimento che la ordinava (comma 4 dell art. 26 del D.P.R. n. 633/1972) Decreto di ammissione (comma 4 dell art. 26 del D.P.R. n. 633/1972) Decreto di omologa dell accordo (comma 4 dell art. 26 del D.P.R. n. 633/1972) Verbale di pignoramento redatto dall Ufficiale giudiziario dal quale risulti la mancanza di beni da pignorare presso il soggetto terzo Verbale di pignoramento redatto dall Ufficiale giudiziario dal quale risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità Data in cui si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità, dopo che per tre volte l asta sia andata deserta Ciò significa che il cedente del bene/prestatore del servizio aveva il diritto di effettuare la variazione IVA a partire dai momenti sopra indicati, portando in detrazione l imposta corrispondente alla variazione (art. 19, Decreto IVA), annotandola nel registro IVA degli acquisti (art. 25, Decreto IVA). La normativa in materia (art. 26, comma 5, Decreto IVA) prevedeva altresì che, a seguito della variazione in diminuzione operata dal creditore, il debitore in una delle seguenti predette procedure concorsuali: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione straordinaria delle grandi imprese, non dovesse provvedere ad alcuna rettifica delle scritture originarie, non sussistendo, pertanto, speculare obbligo da parte della procedura, di effettuare una corrispondente variazione in aumento. A ciò conseguiva che la procedura non era tenuta al versamento della relativa imposta, non essendone debitrice, rimanendo, pertanto, fondamentalmente inciso lo Stato dal complessivo debito d imposta non onorato. L efficacia delle nuove disposizioni era prevista per i casi di assoggettamento a procedure concorsuali successive al 31 dicembre 2016. La disciplina introdotta dalla Legge di stabilità 2016 confermava, altresì, quanto precedentemente disposto relativamente alla possibilità di procedere (ai sensi dell art. 26) a variazione in diminuzione dell IVA fatturata, nel caso in cui l operazione imponibile venisse successivamente meno in tutto o in parte o se ne riducesse l ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente. 6

A Legge di bilancio 2017 La normativa prevista per il caso di mancato pagamento dell IVA da parte dell acquirente di un bene/committente di un servizio, a seguito di assoggettamento a procedure concorsuali, è stata completamente rivista dalla Legge di bilancio 2017, con un ritorno al passato (in conseguenza, in particolare, dell avvenuta abrogazione dei commi IV, VI e XI dell art. 26 del Decreto IVA). In tali specifici casi, la variazione in diminuzione ai fini IVA è stata subordinata al momento in cui la perdita del credito può considerarsi definitiva a seguito dell infruttuoso tentativo di recupero da parte del creditore sia nelle procedure concorsuali sia in quelle esecutive individuali. Obblighi del cedente In base alla nuova formulazione dell art. 26, quindi, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione (ai sensi dell art. 19, Decreto IVA) l imposta corrispondente alla variazione IVA effettuata, in conseguenza dell assoggettamento a procedure concorsuali ovvero esecutive individuali rimaste infruttuose del cessionario/ committente, annotandola poi nel registro IVA degli acquisti ovvero, in alternativa, in quello dei corrispettivi o in quello delle fatture emesse, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto (risoluzione Agenzia delle entrate n.127/2008). Schema di sintesi Fallimento Procedura Liquidazione coatta amministrativa Concordato preventivo Accordo di ristrutturazione dei debiti Pignoramento presso terzi Pignoramento di beni mobili Momento dal quale può essere emessa la nota di credito A) In caso di ripartizione dell attivo (art. 110, comma 3, L.F.: termine osservazioni al piano di riparto. B) In mancanza di ripartizione dell attivo (art. 119, L.F.): termine reclamo al Decreto di chiusura della procedura (vedasi circolare Agenzia delle entrate n. 77/2000, risoluzione n. 155/2001 e risoluzione n. 89/2002) Approvazione del piano di riparto (vedasi circolare Agenzia delle entrate n. 77/2000) Chiusura del concordato (vedasi circolare Agenzia delle entrate n. 77/2000) Falcidia del credito (vedasi circolare Agenzia delle entrate n. 31/2014) Verbale di pignoramento redatto dall Ufficiale giudiziario dal quale risulti la mancanza di beni da pignorare presso il soggetto terzo Verbale di pignoramento redatto dall Ufficiale giudiziario dal quale risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità 7

A Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Vendita all asta Data in cui si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità, dopo che per tre volte l asta sia andata deserta Occorre sottolineare che il creditore deve insinuarsi allo stato passivo del fallimento o deve essere inserito nell elenco dei creditori nel concordato fallimentare (circolare n. 77/2000). Obblighi del cessionario Pagamento successivo all emissione della nota di variazione Ove il cedente/prestatore si avvalga di tale facoltà,il cessionario/committente, che abbia già rilevato l operazione nel registro IVA degli acquisti (ossia, che abbia già detratto l IVA a credito), dovrà annotare la variazione nel registro delle fatture emesse/corrispettivi (ex artt. 23 e 24, Decreto IVA) nei limiti della detrazione operata (art. 26, comma 5, Decreto IVA). È fatto salvo il diritto alla restituzione dell importo pagato al cedente/prestatore a titolo di rivalsa. In caso di pagamento (in tutto o in parte) del corrispettivo, successivamente all emissione della nota di variazione in diminuzione, il cedente/committente dovrà emettere una fattura relativamente all importo effettivamente riscosso. Di converso, il cessionario/prestatore sottoposto a procedura potrà portare in detrazione l IVA relativa a questa variazione in aumento. Emissione note di credito nelle principali procedure concorsuali: schema di sintesi - Emissione nota di credito da parte del soggetto che ha emesso la fattura originaria. - Insinuazione al passivo fallimentare o inserimento nell elenco dei creditori (nel concordato fallimentare). - Procedura concorsuale dichiarata infruttuosa. - Cessione/prestazione fatturata e registrata. - Mancato pagamento totale o parziale. - Nota di credito contenente tutti i riferimenti alla fattura originaria (numero, data, soggetti, imponibile IVA). - Si consiglia di inserire una descrizione puntuale della specifica procedura concorsuale, con indicazione circa la rilevanza del documento solo ai fini fiscali, non comportando lo stesso alcuna rinuncia al credito. - Non è previsto legislativamente un limite temporale per l emissione, ma quest ultimo viene riferito a quello previsto dall art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 (dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione). 8

A Esempio nota di credito ALFA S.r.l. P. IVA: 12345678901 NOTA CREDITO N. 20/2017 DATA: 01/02/2017: Q.tà CLIENTE: (riportare i dati del cliente) Descrizione 1 Descrizione puntuale della procedura concorsuale Rettifica IVA per accertata infruttuosità della procedura rif. Nostra fattura n. del Imponibile: 1.000,00 IVA 22%: 220,00 ANNOTAZIONI: Il presente documento è emesso ai sensi dell art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, al solo fine di recuperare l imposta sul valore aggiunto e non comporta alcuna rinuncia al credito rimasto insoddisfatto. IVA 22% 220,00 TOT. NOTA CREDITO 220,00 9

A Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. IVA in fattura Compensi per prestazioni professionali percepiti dopo la cessazione dell attività di Ciro Cesarano La Cassazione ha chiarito i principi di fondo presenti nell ordinamento tributario a cui l operatore deve rifarsi per stabilire se un compenso percepito successivamente alla cessazione dell attività professionale, con riferimento, però, ad una prestazione di servizi eseguita prima di tale momento, è soggetto all imposta sul valore aggiunto (sentenza n. 8059/2016). Partendo dall assunto che, nella normativa nazionale, mancano dei criteri chiari per individuare il momento di cessazione dell attività professionale (ordinanza Corte di cassazione n. 24432/2014), i giudici della Suprema Corte, dopo aver esaminato i fatti sottoposti alla loro attenzione, si sono soffermati sul rapporto fra la disciplina IVA europea e le norme nazionali (contenute nel D.P.R. n. 633/1972) per formulare la decisione. Origine della controversia In relazione alla problematica in oggetto, l Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania (sentenza n. 170/3/2010), con la quale era stato annullato un avviso di accertamento emesso ai fini IVA con riferimento all anno 2002 nei confronti di un contribuente già esercente la professione di architetto. Rigettando l appello dell Agenzia e confermando la decisione impugnata, la Commissione regionale aveva affermato l illegittimità del recupero IVA operato dall Agenzia su compenso da attività professionale conseguito dal contribuente dopo la cessazione del relativo esercizio e la dismissione della partita IVA. In particolare, i giudici di appello avevano ritenuto che avendo il contribuente cessato l esercizio della sua attività professionale nel 1997 e, dunque, anteriormente al conseguimento, avvenuto nel 2002, del relativo compenso, la somma al riguardo percepita non era assoggettabile ad IVA, difettando, al momento della riscossione, il presupposto soggettivo dell imposta, nella specie la qualifica di professionista (artt. 1 e 5, comma 1, Decreto IVA). Di conseguenza, i compensi percepiti dal professionista, dopo la cessazione dell attività, risultavano assoggettabili solo ad IRPEF, quali redditi diversi (art. 67, lett. l, T.U.I.R.). 10