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Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti ed assimilati Ulteriori chiarimenti - Circolare dell'agenzia delle Entrate n. 9/E del 14 maggio 2014. Premessa Come noto, con il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 - al fine di ridurre la pressione fiscale e contributiva sul lavoro viene riconosciuto un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata sui predetti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. L'importo del credito è di 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; qualora il reddito superi tale limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro. Al fine di consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il citato D.L. n. 66 del 2014, prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi. Con la Circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, l'agenzia delle Entrate, al fine di agevolare gli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta, ha fornito i primi chiarimenti sul credito in esame (si veda la nostra nota informativa n. 73 del 29 aprile 2014). Ora, con la Circolare n. 9/E del 14 maggio 2014, l'amministrazione finanziaria ha fornito ulteriori chiarimenti su varie questioni concernenti, in particolare, i soggetti beneficiari, l'applicazione del credito da parte dei sostituti d'imposta, il recupero del credito erogato ed il coordinamento con altre misure agevolative. Soggetti non residenti Il credito spetta anche ai lavoratori non residenti nel nostro Paese, ma non nell'ipotesi in cui il reddito non sia imponibile in Italia per effetto dell'applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali. Per i non residenti, il reddito complessivo è formato dai redditi prodotti nel territorio dello Stato. Computo del periodo di lavoro Dal momento che il credito è rapportato al periodo di lavoro nell'anno, occorre fare riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro, tenendo conto di quanto 2

precisato dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 3/E del 1998, secondo cui vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni), mentre non rilevano particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro, come il part time. L'erogazione di premi in anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro non dà diritto al credito, se le detrazioni per lavoro dipendente sono state già fruite durante il periodo di lavoro che ha dato diritto al premio. Prestazioni a sostegno del reddito Per le somme percepite a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità ed indennità di disoccupazione, che costituiscono reddito di lavoro dipendente e danno diritto alle relative detrazioni, il credito deve essere calcolato in riferimento alle erogazioni effettuate nel 2014, tenendo conto dei giorni che danno diritto alle indennità. L'ente erogatore è tenuto a riconoscere il credito "in via automatica", avvalendosi dei dati a propria disposizione (ad esempio, quelli desunti dal casellario delle pensioni o quelli relativi a prestazioni previdenziali direttamente erogate ai lavoratori). Eredi del lavoratore Il credito spetta anche ai lavoratori deceduti prima del mese di maggio: sarà determinato nella sua dichiarazione dei redditi, presentata da uno degli eredi. Se il decesso avviene dopo l'inizio dell'erogazione del credito da parte del sostituto d'imposta, l'importo maturato nel periodo di paga in cui si verifica l'evento, materialmente percepito dagli eredi, non cambia classificazione fiscale e, quindi, non costituisce reddito per questi ultimi. Calcolo del credito da erogare nel periodo di paga Circa le modalità di determinazione del credito da corrispondere in ciascun periodo di paga: per quanto riguarda la verifica della "capienza" dell'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, questa deve essere superiore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l'imposta lorda stessa; in relazione al calcolo del credito spettante, se il periodo di lavoro nel 2014 è inferiore a 365 giorni, l'importo determinato in base al reddito complessivo va rapportato al numero dei giorni di lavoro, calcolati secondo le ordinarie regole previste per l'applicazione delle detrazioni per lavoro; la ripartizione del credito complessivamente spettante potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga. Ad esempio, per le erogazioni da maggio a dicembre (245 giorni), il credito dovrebbe essere diviso per 245 e poi moltiplicato per i giorni di ciascun mese. È, comunque, possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell'intero credito tra le retribuzioni del 2014 (ad esempio, è possibile ripartire il credito considerando il numero dei periodi di paga in cui il credito stesso è erogato, cioè, se corrisposto da maggio a dicembre, in otto quote di pari importo). Non è però consentito dividere i 640 euro annui per dodici mensilità, 3

erogando 53,33 euro per ciascuno degli otto mesi che vanno da maggio a dicembre 2014, e la differenza in sede di conguaglio. Calcolo del credito e precedenti rapporti di lavoro In caso di assunzione nel corso del 2014 di un lavoratore che nello stesso anno ha avuto un precedente rapporto di lavoro: se l'interessato consegna il CUD relativo al precedente rapporto di lavoro, il nuovo sostituto d'imposta dovrà tenere conto anche dei dati esposti in quel modello per verificare se e in che misura spetta il credito; se non viene prodotto il CUD relativo al precedente rapporto, il sostituto d'imposta deve verificare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei soli dati reddituali a propria disposizione. Rapporti di lavoro contestuali Se un lavoratore è titolare di redditi di lavoro derivanti da più rapporti contestuali che singolarmente danno diritto al credito ma l'importo complessivo del reddito eccede il tetto previsto per la spettanza del credito, l'interessato è tenuto a comunicare la circostanza ai sostituti d'imposta che, di conseguenza, non dovranno riconoscere il credito. Diversamente, se il reddito complessivamente derivante dai rapporti di lavoro non va oltre l'importo massimo entro cui si ha diritto al credito, il lavoratore è tenuto a chiedere ad uno dei due sostituti d'imposta di non riconoscere il credito. Ricalcolo delle condizioni di spettanza del credito Il sostituto d'imposta, in presenza di variazioni del reddito o delle detrazioni, può ricalcolare il credito spettante, recuperandolo nei periodi di paga successivi, anche prima del conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Se, invece, le variazioni comportano la maturazione del diritto al credito, in precedenza non spettante, il sostituto deve riconoscerlo in via automatica a partire dal primo periodo di paga utile o, in mancanza, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Determinazione del reddito complessivo Per la verifica del limite reddituale complessivo (26.000 euro), oltrepassato il quale viene meno il diritto al credito, vanno considerati anche i redditi assoggettati a cedolare secca. Nel calcolo non si deve, invece, tenere conto delle somme percepite per gli incrementi di produttività e sottoposte a tassazione sostitutiva. Tuttavia, il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva deve essere, comunque, sommato a quelli tassati ordinariamente per la verifica della "capienza" dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni per lavoro. Retribuzioni convenzionali e "frontalieri" Il credito spetta anche a coloro che determinano il reddito di lavoro dipendente in base alle retribuzioni convenzionali (ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del Tuir), trattandosi di redditi che, se pure determinati con modalità diverse da quelle ordinarie, confluiscono nel reddito complessivo. 4

Per i lavoratori "frontalieri", la verifica della spettanza del credito e la determinazione del relativo importo deve essere effettuata tenendo conto del reddito eccedente la franchigia di 6.700 euro. Modalità di recupero delle somme erogate dai sostituti I sostituti d'imposta recuperano le somme erogate a titolo di credito mediante compensazione con somme a debito, indicando nel modello F24 il codice tributo "1655"; tali importi non rilevano ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 34 della L. n. 388 del 2000. Tale modalità di recupero (compreso l'impiego dello stesso codice tributo), può essere adottata anche dai sostituti d'imposta tenuti, per i versamenti fiscali e contributivi, all'utilizzo del modello "F24 enti pubblici". A tal fine, tali sostituti devono presentare: il modello F24 "ordinario" con saldo pari a zero, indicando nella colonna "importi a credito compensati" le somme da recuperare e nella colonna "importi a debito versati" il corrispondente ammontare di ritenute e contributi previdenziali; il modello "F24 enti pubblici", per eventuali somme da versare, indicando relativi codici e causali. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici possono recuperare il credito erogato mediante scomputo dalle ritenute e dai contributi dovuti. TASI Anno 2014 Proroga dei termini di versamento della prima rata Con il Comunicato stampa del 19 maggio 2014, il Ministero dell'economia e delle Finanze ha reso noto che - per venire incontro sia alle esigenze determinate dal rinnovo dei consigli comunali, sia all'esigenza di garantire ai contribuenti certezza sugli adempimenti fiscali - il Governo ha deciso che nei Comuni che, entro il 23 maggio 2014, non avranno deliberato le aliquote, la scadenza per il pagamento della prima rata della TASI è prorogata da giugno 2014 a settembre 2014. Per i Comuni che, invece, avranno deliberato entro il predetto termine del 23 maggio, la scadenza per il versamento della prima rata della TASI resta confermata al 16 giugno 2014. Al riguardo, si ricorda che il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, aveva previsto che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale, limitatamente all'anno 2014, il versamento della prima rata della TASI fosse 5

effettuato con riferimento all'aliquota di base pari all'1 per mille, sempre che il Comune non avesse deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014. Per le abitazioni principali, invece, il versamento dell'imposta doveva essere effettuato in un'unica rata, entro il 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui, alla data del 31 maggio 2014, fosse pubblicata nel sito informatico del Dipartimento delle finanze la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta. A tal fine, il Comune avrebbe dovuto inviare la predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, utilizzando l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 6