TOMASSETTI & PARTNERS Studio di consulenza commerciale tributaria e del lavoro
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- Antonella Tonelli
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1 CIRCOLARE di APPROFONDIMENTO NR. 4 DEL 12/12/2012 ARGOMENTO: IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR Scade il prossimo 16 dicembre il termine per pagare l imposta sostitutiva sul TFR. Tale imposta rappresenta l anticipo di tasse dovute dai lavoratori sul «guadagno» (il rendimento) derivante dal proprio trattamento di fine rapporto nelle casse aziendali. Una tassazione peraltro ridotta perché al posto dell'ordinaria Irpef, sui rendimenti, si paga un'imposta sostitutiva di misura pari all'11%. Quest'anno c'è un giorno di tempo in più per effettuare il versamento poiché il 16 è festivo (si paga entro lunedì 17 dicembre). L imposta sostitutiva sulle rivalutazioni di Tfr maturate in ciascun anno è dovuta nella misura dell 11%. L art del Codice Civile, infatti, prevede che l importo di Tfr di spettanza del dipendente sia composto da una quota capitale (conteggiata dividendo l ammontare delle retribuzioni annue per 13,50) e da una quota finanziaria, pari alla rivalutazione dell ammontare del fondo maturato al dell anno precedente. La quota capitale è assoggettata a tassazione separata al netto dei rendimenti: MODALITA TASSAZIONE TFR Somme maturate fino al Somme maturate dal Rivalutazioni maturate dal Quote eccedenti l'importo di ,00 erogate a far data dal (amm. di società di capitali) Tassazione separata con applicazione di una aliquota media su un reddito imponibile ridotto per una quota pari a 309,87 annui. Tassazione separata con applicazione di una aliquota media su un reddito imponibile con esclusione delle somme maturate a titolo di rivalutazione. L'ammontare dell'imposta calcolata dal sostituto d'imposta è soggetta ad una riliquidazione da parte degli uffici finanziari in base all'aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. Tassazione separata con imposta sostitutiva pari all'11% Tassazione ordinaria da applicarsi solo sulla parte eccedente l'importo di ,00 Mentre, dal 2001, la quota finanziaria (il rendimento ossia le rivalutazioni annuali) è assoggettata ad un imposta sostitutiva dell Irpef pari all 11%, da determinarsi annualmente indipendentemente dalla corresponsione del Tfr. Le nuove regole impongono al sostituto di imposta di effettuare annualmente il prelievo dell imposta sostitutiva (11%) e di versarlo all Erario in 2 quote, con il meccanismo dell acconto e del saldo. pag.1
2 L acconto va versato entro il dell anno in corso, pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell anno solare precedente, ovvero al 90% delle rivalutazioni che matureranno in via previsionale nell anno per il quale l acconto stesso è dovuto. Il saldo entro il dell anno successivo. Ricapitolando quindi per l anno in corso (2012) il compito della tassazione delle rivalutazioni del TFR verrà assolto completamente entro il 16 febbraio Il saldo corrisponderà all imposta sostitutiva effettivamente dovuta sulle rivalutazioni determinate al 31 dicembre 2011, mentre adesso il 16 dicembre va effettuato il versamento in acconto. Datori di lavoro interessati. L'appuntamento riguarda praticamente tutti i datori di lavoro. In quanto sostituti d'imposta, infatti, sono tenuti all'adempimento che consiste nel determinare l'imposta sostitutiva dovuta dai lavoratori e di versarla all'erario. Restano fuori, pertanto, quei datori di lavoro che non sono anche sostituti di imposta, come per esempio i datori di lavoro di colf e badanti (domestici). Unica deroga opera nei confronti dei sostituti d'imposta che sono diventati tali durante l'anno precedente a quello per il quale è dovuto l'acconto (2011) che sono, praticamente, le aziende che hanno fatto le prime assunzioni nel corso dell ano precedente (2011). L'Agenzia delle entrate, infatti, ha spiegato che tali sostituti d'imposta possono versare direttamente il saldo dell'imposta sostitutiva, entro la naturale scadenza del 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento; e inoltre che possono determinare l'acconto in via presuntiva considerando, cioè, il 90% delle rivalutazioni di tfr che matureranno nello stesso anno. Un discorso, questo, evidentemente, da ritenersi rinviato all'anno prossimo per le aziende che hanno fatto le prime assunzioni nel corso di quest'anno poiché, con riferimento all'anno durante il quale sono state effettuate le prime assunzioni, manca una rivalutazione del Tfr e di conseguenza i sostituti di imposta non devono neppure versare l'imposta sostitutiva dell'11% (perché non c'è nulla da tassare). Le imprese con almeno 50 addetti. Per effetto della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), le imprese con più di 49 addetti (almeno 50), a partire dal 1 gennaio 2007, sono costrette a liberarsi del Tfr maturando dei propri dipendenti, sia nell'ipotesi in cui i lavoratori abbiano deciso o decidano di aderire alla previdenza integrativa (in tal caso devono versare il tfr a un fondo pensione), sia nell'ipotesi in cui abbiano deciso o decidano di conservare il tfr come retribuzione differita. In quest'ultimo caso, le imprese sono tenute a versare il tfr a un fondo di tesoreria statale gestito dall'inps. Queste imprese, poiché non gestiscono più il tfr dall'anno 2007 in avanti (hanno subito lo smobilizzo forzoso, come detto) sono tenute ad assolvere al compito del versamento dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazione limitatamente alle quote di tfr accantonate fino al 31 dicembre pag.2
3 Due Criteri per la determinazione dell acconto Per determinare l'acconto da versare (e quindi l'imposta sostitutiva dovuta) il datore di lavoro può usare uno dei due criteri previsti dalla legge, a sua scelta. Le due modalità operative sono: a) il metodo storico, in base ai quale l'acconto è calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai trattamenti di fine rapporto erogati eventualmente nel corso dello stesso anno; b) il metodo previsionale, in base al quale l'acconto può essere determinato presuntivamente avendo riguardo al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale si versa l'acconto. In merito al primo criterio non si presentano particolari difficoltà. Occorre considerare il 90% delle rivalutazioni che risultano nell'anno solare precedente quello di riferimento(per l'appuntamento in corso, l'anno solare precedente a quello di riferimento, il 2012, è il 2011) e calcolare l'imposta, tenendo eventualmente in considerazione eventuali trattamenti di fine rapporto lavoro erogati a seguito di licenziamento o dimissioni intervenuti durante il Relativamente al secondo criterio, cioè il metodo previsionale, nella circolare n.50/2002 l'agenzia delle entrate fa presente che l'imponibile da utilizzare per la determinazione presuntiva dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni è costituito dal trattamento di fine rapporto maturato fino a tutto il 31 dicembre dell'anno per il quale è dovuto l acconto. Le aziende costituite nell anno 2011 non sono tenute al pagamento dell acconto, ma possono versare direttamente il saldo entro il Se preferiscono, in ogni caso, possono comunque calcolare l acconto secondo il metodo previsionale facendo riferimento al 90% delle rivalutazioni che maturano nell anno MODALITÀ DI CALCOLO DELL ACCONTO Criterio storico Calcolo dell acconto sul 90% della rivalutazione maturata nell anno precedente, tenendo conto, quindi, anche delle rivalutazioni relative ai Tfr erogati nel corso del suddetto anno. Criterio presuntivo Calcolo dell acconto nella misura pari al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l acconto è dovuto. In riferimento alle attività avviate nel 2011 e nel 2012 ricordiamo quanto segue: CASI PARTICOLARI Attività avviate nel 2011 Possono scegliere se versare la ritenuta secondo le modalità ordinarie o provvedere al pagamento per intero in sede di versamento del saldo. Attività avviate nel 2012 Non devono versare l imposta sulle rivalutazioni. pag.3
4 Il pagamento con il modello F24 Per versamento dell'imposta sostitutiva (sia in acconto che a saldo) va utilizzato il modello F24. Pertanto, è possibile esercitare, eventualmente la facoltà di compensazione del debito con crediti vantati a titolo di altre imposte e/o contributi. L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 87/2001 ha provveduto a istituire i codici tributi da utilizzare (si veda tabella). In sede di versamento d'acconto (e anche dei saldo) dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto lavoro è consentito l'utilizzo del credito d'imposta che, ai sensi della legge n. 662/1996 (Finanziaria per il 1997), si è costituito a seguito del prelievo straordinario Irpef(sempre sui tfr) negli anni 1997/1998. Riguardo al versamento dell imposta sostitutiva devono essere utilizzati i seguenti codici tributo: codice 1712, denominato "acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta" -(mese di riferimento 0012, anno di riferimento 2012 ); codice 1713, denominato "saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta -(mese di riferimento 0012, anno di riferimento 2012 ). Con il codice 1714, invece, viene indicato il versamento imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal soggetto percettore in dichiarazione. La compensazione con l imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR dovrà essere effettuata con il modello F24, attraverso l esposizione dell importo da compensare nella specifica colonna dei crediti, con il codice 1250 (come anno di riferimento va indicato l anno di utilizzo del credito, pertanto l anno 2012 per la compensazione con l acconto e 2013 per quella con il saldo). Al riguardo si ricorda che l'importo compensato non rileva ai fini della determinazione del limite massimo di crediti compensabili mediante modello F24 pari a euro ,90 per anno solare. Per completezza riportiamo di seguito un esempio e le relative rilevazioni contabili: Esempio Rilevazioni contabili relative all imposta sostitutiva P C II 5 P D n imposta sostitutiva sulla rivalutazione Tfr 1 a Debiti v/erario per imposta Liquidazione dell acconto sull imposta di rivalutazione Tfr dovuta per l anno n (metodo storico o metodo previsionale) n P D 12 P C IV 1 Debiti v/erario per imposta a Banca c/c ordinario Versamento dell acconto a mezzo mod. F24 presso la Banca XY. E B 9 c) P C Quota Tfr a Fondo Tfr 7.430,00 Accantonamento quota Tfr di competenza dell anno, comprensivo della rivalutazione lorda. 312,35 pag.4
5 P C II 5 P D 12 imposta Debiti v/erario per imposta sostitutiva sulla rivalutazione Tfr 1 a Liquidazione saldo imposta di competenza dell anno n. P C P C II 5 Fondo Tfr a imposta sostitutiva sulla rivalutazione Tfr 3 Storno dell imposta a carico dipendente dall ammontare del fondo Tfr. P D 12 P C IV n+1 40,00 Crediti v/erario per imposta a Banca c/c ordinario 2 40,00 Versamento del saldo imposta sostitutiva sulla rivalutazione presso Banca XY. Nel caso in cui al 31.12, in sede di calcolo del saldo di imposta, risultasse un importo a credito, ossia un versamento di acconto eccedente rispetto al dovuto, le scritture sarebbero le seguenti, ipotizzando i successivi dati: 1 acconto versato, 312,35; totale annuo dovuto, 212,35; credito per eccedenza di versamento, 100,00. E B 9 c) P C Quota Tfr a Fondo Tfr 7.430,00 Accantonamento quota Tfr di competenza anno. P C II 4-bis P C II 5 Crediti v/erario per imposta Rilevata eccedenza acconto da utilizzare. a imposta sostitutiva sulla rivalutazione Tfr P C P C II 5 Fondo Tfr a imposta sostitutiva sulla rivalutazione Tfr Storno dell imposta a carico dipendente dall ammontare del fondo Tfr. Note 100,00 212,35 Nel caso di aziende con almeno 50 dipendenti, la quota di imposta sostitutiva calcolata e versata dal datore di lavoro, ma riferita all importo conferito al Fondo di Tesoreria, genera un credito in capo al datore di lavoro, recuperabile sull UniEmens attraverso conguaglio con contributi dovuti al Fondo di Tesoreria. Se è ancora presente, in contabilità, il credito per anticipo Tfr di cui alla L. 662/1996, è possibile utilizzarlo in compensazione. Si ritiene possibile, inoltre, mantenere l esposizione in bilancio del credito di imposta sostitutiva fino al momento della cessazione del rapporto con i dipendenti cui il credito stesso si riferisce. In tal caso il credito è riclassificato nella voce PC del bilancio, a riduzione del fondo Tfr. Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. Cordiali Saluti. Marco Tomassetti pag.5
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