MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE DI MODULI ABITATIVI PROVVISORI E LA DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE DOPO GLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 PROVVEDIMENTI ALLEGATO A 0 IL DIRIGENTE DE SETTORE A9 EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA Ing. Norberto Carboni IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO URBANISTICO Dott. Attilio Palladino 21/06/2012
Art. 23bis Disposizioni temporanee per l istallazione di moduli abitativi provvisori e la delocalizzazione delle attività produttive. In seguito agli eventi sismici verificatisi a far data dal 20 maggio 2012, al fine di favorire il processo di riparazione e/o ricostruzione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo, nel rispetto delle disposizioni emanate con il DL. N. 74 del 6 giugno 2012, si dispone quanto segue: i proprietari degli immobili, utilizzati alla data del 20 maggio 2012 di cui dovrà essere fornita specifica documentazione attestante l utilizzo, dichiarati inagibili possono collocare su aree di proprietà o di cui sia dichiarata la disponibilità, moduli abitativi provvisori. Per la collocazione del modulo abitativo il proprietario dell immobile dichiarato inagibile deve presentare allo Sportello Unico per l Edilizia apposita comunicazione d inizio lavori in carta libera. Detta comunicazione, redatta quale autocertificazione, dovrà contenere la seguente documentazione: 1 1. le generalità e la firma del soggetto proprietario dell immobile dichiarato inagibile; 2. titolo attestante la proprietà o disponibilità dell area sulla quale dovrà essere collocato il modulo abitativo; 3. estratto planimetrico catastale sul quale riportare l ubicazione esatta del modulo abitativo; 4. estremi e generalità del Tecnico abilitato incaricato, del Direttore dei Lavori e del coordinatore per la sicurezza, impresa esecutrice; 5. copia della certificazione attestante l inagibilità dell immobile. Lo Sportello Unico per l Edilizia fornirà la necessaria assistenza alla compilazione della richiesta ed all eventuale reperimento del materiale a corredo della stessa. L autorizzazione alla collocazione del modulo abitativo è a carattere temporaneo e dovrà rispettare i seguenti termini: entro 180 giorni dalla presentazione della comunicazione di collocazione del modulo abitativo dovrà essere presentato specifico titolo edilizio autorizzativo per l esecuzione dei lavori di ripristino dell immobile inagibile;
entro 30 giorni dal rilascio del certificato di agibilità dell edificio interessato dai lavori di ripristino, il modulo abitativo dovrà essere rimosso. La sussistenza dell autorizzazione alla collocazione del modulo abitativo provvisorio per i primi 180 giorni è provata dalla copia della comunicazione; per i giorni successivi e superiori ai 180 giorni la copia della richiesta del titolo edilizio per l esecuzione dei lavori di ripristino dell immobile dichiarato inagibile, integrerà la comunicazione di cui sopra. Eventuali deroghe ai termini precedentemente riportati, potranno essere concesse solo se strettamente subordinate alla presentazione di titoli edilizi idonei. Le aziende che hanno subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi, potranno ripristinare le sezioni produttive e/o procedere alla delocalizzazione totale o parziale delle attività stesse nel rispetto delle disposizioni dettate dall art. 19 del DL 74/2012 e successivi provvedimenti legislativi. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività economiche sono previste specifiche deroghe alle disposizioni vigenti per la collocazione in altre sedi, in via temporanea e con destinazione d uso diversa. In deroga alle disposizioni vigenti è prevista la ricollocazione delle attività economiche in via temporanea (durata 6 mesi) previo impegno ad adeguare il locale o al rientro nella sede originaria. La ricollocazione delle attività economiche in altra sede, anche se con destinazione d uso diversa, potrà avvenire alle seguenti condizioni: 2 l immobile presso il quale è ubicata l attività deve essere stato dichiarato inagibile; deve essere privilegiata la ricollocazione dell'attività economica in unità edilizie esistenti e sfitte, o eventualmente in locali propri seppur con destinazione diversa (garage, abitazione privata, laboratori); va verificata la possibilità degli allacciamenti (ENEL, Acqua, fogne); va rispettata la viabilità di auto e pedoni, il codice della strada, la sicurezza per i fruitori e l'accesso; per le attività di preparazione e somministrazione alimenti non sono possibili deroghe alle norme sanitarie igieniche (la ricollocazione deve avvenire in locale idoneo), per la sola attività di vendita di prodotti confezionati sono possibili deroghe; per i servizi alla persona (parrucchieri, estetisti) è possibile anche la ricollocazione in locali con destinazione d'uso non adeguata (garage) purché il gestore si impegni alla messa a norma, nell'arco di 6 mesi, dei locali dal punto di vista igienico sanitario; per le attività artigianali, il titolare deve rispettare le norme di tutela dei lavoratori;
I servizi pubblici primari (farmacie, Studi medici, Forni, Alimentari, carburanti, ecc.). hanno la priorità. Il Titolare dell attività, prima della ricollocazione in altro locale dovrà presentare specifica comunicazione, inviandola alla PEC suap@pec.terredargine.it, con firma digitale, allegando l' impegno di adeguarsi alle norme edilizie, sanitarie ed ambientali entro 6 mesi dal trasferimento o il rientro nella precedente sede entro tale data. In caso si proceda alla ricollocazione su area privata o di cui sia dichiarata la disponibilità, occorre seguire le seguenti disposizioni: ricollocazione su area privata o in disponibilità : comunicazione tramite Pec o FAX al SUE, con relazione tecnica descrittiva contenente i dati anagrafici del richiedente e dichiarazione di disponibilità dell area, planimetria localizzativa, con tipologie e misure della struttura; ricollocazione su area pubblica o di uso pubblico : richiesta di occupazione di suolo pubblico con indicato il numero di inagibilità, la planimetria di collocazione, le misure, tipologia e il periodo di collocazione; va consegnata a mano all'uff. Concessioni Precarie, con ritiro dell'autorizzazione. Le disposizioni riguardanti il ripristino delle attività produttive e/o la delocalizzazione totale o parziale delle attività stesse valgono anche per le aziende/società/cooperative ecc. operanti nel settore agricolo. Tutte le attività produttive operanti nel settore agricolo e della zootecnia che hanno subito danni, potranno attuare tutti gli interventi edilizi necessari al ripristino dei fabbricati danneggiati, in deroga alle disposizioni vigenti e nel rispetto dei vincoli paesaggistici, delle norme della pianificazione urbanistica comunale, nonché nel rispetto del DL. N. 74/2012. 3 Le aziende che hanno subito danni potranno, temporaneamente, delocalizzare totalmente o parzialmente le proprie attività in strutture esistenti e/o situate in prossimità delle aziende danneggiate, verificata l agibilità degli stessi, anche se con destinazione d uso originaria diversa. La delocalizzazione delle attività potrà avvenire anche in strutture/moduli provvisorie/i, la cui collocazione all interno delle unità aziendali potrà avvenire alle seguenti condizioni: l immobile (stalla, fienile, allevamento, ecc.) deve essere dichiarato inagibile; L autorizzazione alla collocazione delle strutture provvisorie è a carattere temporaneo e dovrà rispettare i seguenti termini: 1. Il proprietario dell immobile dichiarato inagibile deve presentare allo SUE apposita comunicazione d inizio lavori in carta libera, con i contenuti di cui al comma 2) del presente articolo; 2. entro 180 giorni dalla presentazione della comunicazione di collocazione del modulo provvisorio dovrà essere presentato specifico titolo edilizio autorizzativo per l esecuzione dei lavori di ripristino dell immobile inagibile;
3. entro 30 giorni dal rilascio del certificato di agibilità dell edificio interessato dai lavori di ripristino, le strutture temporanee dovranno essere rimosse. Tutti gli interventi edilizi, attività di delocalizzazione ecc. sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo commisurato all incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché del costo di costruzione. Per quanto non riportato espressamente nel presente articolo si rimanda alle disposizioni dettate dal DL. 74/2012 e successive disposizioni vigenti e/o che saranno emanate per fronteggiare la situazione di crisi e favorire le popolazioni colpite dagli eventi sismici. 4