Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Rita Carnevali, assistente linguistico.

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Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Rita Carnevali, assistente linguistico. Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court s database HUDOC. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO PRIMA SEZIONE CAUSA COLACRAI c. ITALIA (N. 2) (Ricorso n. 63868/00) SENTENZA (Equa soddisfazione) STRASBURGO 5 giugno 2012 DEFINITIVA 05/09/2012 Questa sentenza è divenuta definitiva in virtù dell articolo 44 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

SENTENZA COLACRAI c. ITALIA (N. 2) (EQUA SODDISFAZIONE) 1 Nella causa Colacrai c. Italia (n. 2), La Corte europea dei diritti dell uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da: Nina Vajić, presidente, Peer Lorenzen, Khanlar Hajiyev, Mirjana Lazarova Trajkovska, Guido Raimondi, Julia Laffranque, Linos-Alexandre Sicilianos, giudici, e da Søren Nielsen, cancelliere di sezione, Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 15 maggio 2012, Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data: PROCEDURA 1. All origine della causa vi è un ricorso (n. 63868/00) proposto contro la Repubblica italiana con il quale un cittadino di tale Stato, il sig. Rocco Colacrai («il ricorrente»), ha adito la Corte il 9 marzo 2000 in virtù dell articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»). Il ricorrente è deceduto il 24 giugno 2006. Con lettera del 20 febbraio 2009, i sigg. Antonio Colacrai, Giuseppe Colacrai e Franco Colacrai, figli del ricorrente, hanno informato la cancelleria che erano gli eredi del ricorrente e che desideravano costituirsi nella procedura innanzi alla Corte. 2. Con sentenza del 15 luglio 2005 («la sentenza in via principale»), la Corte ha ritenuto che l ingerenza nel diritto al rispetto dei beni del ricorrente fosse incompatibile con il principio di legalità e che, pertanto, vi fosse stata violazione dell articolo 1 del Protocollo n. 1 (Colacrai c. Italia (n. 2), n. 63868/00, 62, 15 luglio 2005). 3. Basandosi sull articolo 41 della Convenzione, il ricorrente chiedeva un equa soddisfazione di 583.680 EUR a titolo di risarcimento del danno materiale e di 225.000 EUR a titolo di risarcimento del danno morale. Chiedeva inoltre il rimborso delle spese sostenute innanzi alla Corte e nell ambito del procedimento nazionale. 4. La Corte si è riservata di decidere in merito all applicazione dell articolo 41 della Convenzione, non essendo istruita la questione, ed ha invitato il Governo e il ricorrente a presentarle per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni su detta questione e, in particolare, ad informarla di ogni eventuale accordo da essi raggiunto (ibidem, 74, e punto 3 del dispositivo). 5. Il termine fissato per consentire alle parti di giungere ad una composizione amichevole è scaduto inutilmente. Sia il ricorrente che il Governo hanno depositato delle osservazioni.

2 SENTENZA COLACRAI c. ITALIA (N. 2) (EQUA SODDISFAZIONE) 6. Il 12 marzo 2007 il presidente della camera ha deciso di chiedere alle parti di nominare ciascuna un perito incaricato di valutare il danno materiale e di depositare una relazione peritale prima del 14 giugno 2007. 7. Le relazioni peritali sono state depositate entro il termine fissato. IN DIRITTO 8. Ai sensi dell articolo 41 della Convenzione, «Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un equa soddisfazione alla parte lesa.» A. Danno materiale 9. Gli eredi del ricorrente chiedono il versamento di un indennizzo di 340.480 EUR per la perdita del terreno, somma che corrisponderebbe al valore venale del terreno, e il pagamento di 243.200 EUR per l aumento del valore venale del terreno per la costruzione di abitazioni sui terreni limitrofi. 10. Il Governo vi si oppone e ritiene che le pretese degli eredi del ricorrente siano eccessive. 11. La Corte rammenta che una sentenza che constati una violazione comporta per lo Stato convenuto l obbligo di far cessare la violazione e di eliminarne le conseguenze così da ristabilire, nei limiti del possibile, la situazione anteriore a quest ultima. (Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n. 31107/96, 32, CEDU 2000-XI). 12. Essa rammenta che, nella causa Guiso-Gallisay c. Italia ((equa soddisfazione) [GC], n o 58858/00, 22 dicembre 2009), la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte riguardante i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di respingere le richieste dei ricorrenti che siano fondate sul valore dei terreni alla data della sentenza della Corte e di non tener più conto, per valutare il danno materiale, del costo di costruzione degli immobili edificati dallo Stato sui terreni. 13. Stando ai nuovi criteri fissati dalla Grande Camera, l indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, come stabilito dalla perizia disposta dal giudice competente nel corso del procedimento interno. Poi, una volta detratta la somma eventualmente accordata a livello nazionale, questo importo deve essere indicizzato per compensare gli effetti dell inflazione. È inoltre opportuno maggiorarlo di interessi tali da compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spossessamento dei terreni, interessi che devono corrispondere all interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato. 14. Nel caso di specie il ricorrente ha perduto la proprietà del suo terreno nel 1991. Risulta dalle perizie disposte dal tribunale ed eseguite nel corso

SENTENZA COLACRAI c. ITALIA (N. 2) (EQUA SODDISFAZIONE) 3 del procedimento nazionale che il valore del bene all epoca era di 21.280.000 ITL, ossia 10.990,20 EUR (paragrafo 16 della sentenza in via principale). 15. La Corte deve infine tener conto del fatto che, oltre al ricorrente, una terza persona può rivendicare dei diritti sul terreno oggetto della causa (paragrafo 9 della sentenza in via principale). Mancando indicazioni contrarie, la Corte ritiene che il ricorrente abbia diritto a ricevere un equa soddisfazione solo nella misura del 50% del valore del terreno oggetto della causa. 16. Tenuto conto di questi elementi, la Corte ritiene ragionevole accordare congiuntamente agli eredi del ricorrente la somma di 11.000 EUR, più l importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma. 17. Resta da valutare la perdita di opportunità subita a seguito dell espropriazione controversa. Deliberando in via equitativa, la Corte accorda congiuntamente agli eredi del ricorrente 1.000 EUR per la perdita di opportunità. B. Danno morale 18. Gli eredi del ricorrente chiedono il versamento della somma di 225.000 EUR a titolo di risarcimento del danno morale. 19. Il Governo vi si oppone e ritiene questa somma eccessiva. 20. La Corte ritiene che il senso di impotenza e frustrazione del ricorrente di fronte allo spossessamento illegale del suo bene gli abbia causato un danno morale notevole, da ripararsi in maniera adeguata. 21. Deliberando in via equitativa, la Corte accorda congiuntamente agli eredi del ricorrente la somma di 5.000 EUR a titolo di risarcimento del danno morale. C. Spese 22. Producendo i relativi documenti giustificativi, gli eredi del ricorrente chiedono il rimborso di 35.993 EUR per le spese sostenute innanzi ai giudici interni e 50.743 EUR per le spese sostenute innanzi alla Corte. 23. Il Governo vi si oppone. 24. La Corte rammenta che l attribuzione delle spese a titolo dell articolo 41 presuppone che ne siano accertate la realtà e la necessità, e che il loro importo sia ragionevole (Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n. 31107/96, 54, CEDU 2000-XI). Inoltre, le spese di giustizia sono recuperabili solo se si riferiscono alla violazione constatata (si vedano, ad esempio, Beyeler c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 33202/96, 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], n. 30943/96, 105, CEDU 2003- VIII) 25. La Corte non dubita della necessità di sostenere delle spese, ma ritiene eccessivi gli onorari complessivi richiesti a tale titolo. A suo avviso, essi devono quindi essere rimborsati solo in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole accordare

4 SENTENZA COLACRAI c. ITALIA (N. 2) (EQUA SODDISFAZIONE) congiuntamente agli eredi del ricorrente la somma di 15.000 EUR per le spese complessivamente sostenute. D. Interessi moratori 26. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali. PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL UNANIMITÀ: 1. Dichiara a) che lo Stato convenuto deve versare congiuntamente agli eredi del ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all articolo 44 2 della Convenzione, le seguenti somme i. 12.000 EUR (dodicimila euro), più l importo eventualmente dovuto a titolo d imposta, per il danno materiale; ii. 5.000 EUR (cinquemila euro), più l importo eventualmente dovuto a titolo d imposta, per il danno morale; iii. 15.000 EUR (quindicimila euro), più l importo eventualmente dovuto a titolo d imposta dagli eredi del ricorrente, per le spese; b) che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali; 2. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto. Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 5 giugno 2012, in applicazione dell articolo 77 2 e 3 del regolamento. Søren Nielsen Cancelliere Nina Vajić Presidente