Letto, confermato e sottoscritto Regione Puglia OSPEDALI RIUNITI Azienda Ospedaliero - Universitaria Mod. 2384 sig.i La Segretaria Filomena Fi] II Dire dott. FOGGIA Deliberazione del Direttore Generate Nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2224 del 18/11/2008 II presehte provvedimento e stato trasmessoatcouegfosindacalell CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE LA SEGRETARIA N. _del Registro OGGETTO: Convenzione tra l'azienda Ospedaliero - Universitaria " Ospedali Riuniti" di Foggia e La Libera Universita san Pio V di Roma disciplinante l'attivita di stage prevista dal Regolamento didattico del master di I livello in Management e Funzioni di Coordinamento delle Prof essioni Sanitarie. L'anno 2010 il giorno...x... del mese di..ii.v.i.:..^.*.^: in Foggia, nella sede della Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti", il Direttore Generale dott. Tommaso Moretti, con la partecipazione del Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, e con l'assistenza del Segretario redigente sig.ra Filomena Filannino, sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio competente e su proposta del Dirigente, che attesta la legittimita e conformita della proposta alia vigente normativa, adotta il provvedimento che segue: Si certifica che il presente provvedimento e stato pubblicato all'albo Pretorio deltazienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia dal % 10 V---^-,je per giorni quindici. Foggia, Proposta della Struttura Affari Generali - Rapporti con l'univcrsita n/&/2010 II Funzionario Istruttore sig.ra Lucia Aquilino Premesso che: II Rettore della Libera Universita San Pio V di Roma, prof. Giuseppe Acocella, con sede in Via Delle Sette Chiese,139- Roma codice fiscale 97136680580, ha chiesto di autorizzare gli studenti iscritti al Master di I livello in Management e Funzioni di Coordinamento delle Profession! Sanitarie presso la citata Universita che ne producano istanza iscrirta, a svolgere il tirocinio pratico previsto dall'art 18, comma 1, lettera a) della legge 24giugno 1997 n. 196; II Master e finalizzato all'acquisizione delle capacita di sviluppo delle funzioni del management aziendale, del coordinamento, gestione e valorizzazione delle risorse umane e finanziarie, e in generale, di approfondimento delle conoscenze giuridiche e deontologiche delle professioni sanitarie; Per conscguire il master universitario Io studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti formativi universitari ed aver svolto un tirocinio formativo di 500 ore ; II credito formativo universitario rappresenta la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abil'ta nelle attivita formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio; Considerato che: II richiesto tirocinio e finalizzato alia specifica formazione professionale da u^quisirsi median to la conoscenza diretta del mondo del lavoro per realizzare momi nti di alternanza tra studio e lavoro neh'ambilo dei processi formativi, ai sensi dell'art. j della legge 19 novembre 1990 n. 341, in materia di formazione finalizzaia e di servizi d~dauici i^tegrativi, in particolare in attuazione dell'art. i, comma 15, della legge 14 gennri^ 1999 n. 4;
E' necessario, corrispondendo all'iniziativa della Libera Universita San Pio V di Roma, formalizzare il suddetto rapporto convenzionale per garantire agli student! iscritti al Master di 1 livello in Management sanitario per le funzioni di coordiiiamento nelle professioni sanitarie, lo svolgimento del tirocinio pratico formativo previsto dal proprio piano di studio, presso le Strutture dell'azienda Ospedaliero - Universitaria " Ospedali Riuniti" di Foggia; Ritenuto: Opportuno procedere all'approvazione ed alia sottoscrizione del disciplinare di convenzione allegato al presente atto del quale e considerato parte integrante; Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; DELIBERA 1. di autorizzare l'effettuazione del tirocinio di studenti iscritti al master di I livello in Management e funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie della Libera Universita di San Pio V di Roma presso l'azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, finalizzato alia specifica formazione professionale da acquisirsi mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, ai sensi dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990 n. 341,in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, in particolare attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999n.4; 2. di approvare, per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, l'allegato disciplinare di convenzione da considerarsi quale parte integrante del presente provvedimento; 3. di dare atto che per effetto del presente provvedimento non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'azienda. 11 presente provvedimento non essendo soggetto al controllo previsto dalla vigente normativa, e immediatamente esecutivo. II Dirigente proponente dottssa Laura Silvestris IL Direttore Dipartimento dott. Michele Ametta (L DIRETTORE AMMINISTCATIVO f ^ II Direttore Airirninistrativo Dott, Gaetano Fuianodott. Giuseppe Cafdisco.a presenierteiihero?ioncconiui II Direttore Sanitario dr. Deni Aldo Procaccini
LUSP1O LIB ERA UNIVIRSITA SAN P1OV CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (Art. 3, quinto comma, del Decreto dei Ministro del lavoro e della previdenza sociale) TRA La Iibera Universita San Pio V, con sede in Via Delle Sette Chiese, 139 - Roma, codice fiscale Iibera Universita degli Studi "S. Pio V con sede in Roma, via delle Sette Chiese 139, codice fiscale 97136680580, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Giuseppe Acocella, nato ad Andretta (AV) il 10 agosto 1948, in qualita di Rettore; E legale in f >^./.3 d'pra in poi denominato M7T±,nato {denominazione dell'azienda ospitante) con sede, codice Gsede.& ^A.i J.*S.. "soggetto ospitante" rappresentato/a dal Sig. PREMESSO Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare moment! di alternanza tra studio e lavoro neltambito dei processi formativi, i soggetti richiamati a31'art.i8, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano gia assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859. SI CONVIENE QU.<\NTO SEGUE: Art 1 Ai sensi dell'art. 18 deua legge 24 giugno 1997, n.196 la.isi^a^.^.!.^. 1.??.^ disponibhe ad accogliere presso le sue strutture dei soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta della Libera Universita San Pio V, ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196 del 1997. II soggetto si impegna inoltre a rispettare la proporzione numerica lavoratori assunti a tempo indeterminato/tirocuianti ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 25/03/1998 n. 142.
Art. 2 1. II tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro. 2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attivita di formazione ed orientamento e seguita e verificata da un tutore designate dal soggetto promotore in-veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante. 3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alia presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; obiettivi e modalita di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda; le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identixicativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilita civile. Art. 3 1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante e tenuto a: " svolgere le attivita previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potra, previa informazione al tutore incaricato dall' Universita, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo e di orientamento il tirocinante e tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante. Art. 4 1. II soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'lnail, nonche per la responsabilita civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore. 2. II soggetto promotore si impegna a far pervenire alia regione o alia provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonche alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
\ Art. 5 V azienda o ente ospitante si impegna a: Garantire allo stagista l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito dello stage; Rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro Consentire al tutor deltente promotore di contattare lo stagista e il tutor aziendale per verificare l'andamento dello stage e per la stesura della relazione finale; Informare l'ente promotore di qualsiasi incidente possa capitare al tirocinante Art.6 II presente accordo decorre dalla data sotto indicata, ha la durata di un anno fe~viene rinnoyatalj^s? tacitamente di anno in annoj salvo disdetta da comunicarsi per iscritto entro tre mesi dalla scadenza. Ai sensi di legge il presente atto, vertendo in materia di formazione professionale, e esente da bollo. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le parti fanno riferimento alia legislazione vigente in materia. Roma, (data). LUSPIO H Rettore Prof. Giuseppe Acocella Allegatocompostodi :i.,.. ana deliberazione n..p..y..flu!.r -b-.' SEORtTAfllO (firma per il soggetto ospitante).