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Documento relativo la Riforma del Sistema Previdenziale redatto dal gruppo di lavoro formato da: DELEGATI CO.BA.R. SICILIA Appuntati Scelti Domenico BELLINI Vincenzo Tarantino Norme di riferimenti: Decreto Legislativo nr. 124 del 21 aprile 1993 la norma base che regola la formalità, la Costituzione ed il funzionamento della previdenza complementare; Decreto Legislativo nr. 335 del 08.08.1995 (Legge DINI) la norma che regola il diritto al Sistema pensionistico obbligatorio e complementare; Decreto Legislativo nr.165 del 30.04.1997 armonizzazione del regime previdenziale del personale Militare, di Polizia e dei Vigili del Fuoco; Legge 449 del 27 dicembre 1997 art.59 c 56 (Legge Amato) misure per la stabilizzazione della finanza pubblica; Legge 448 del 23 dicembre 1998 art26 C 18 e 19 misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo; Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri nr. 111 del 15 maggio 2000 norma che regola l attuale sistema pensionistico per il pubblico impiego e per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento Militare, che integra e coordina le norme di cui sotto. Vademecum pensionistico del Comando Generale Dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Amministrativo.

INTRODUZIONE In Italia i Fondi Pensione sono stati sino a qualche anno fa, principalmente legati a situazioni particolari ed hanno interessato specifiche categorie (bancari, assicurativi) o singole aziende che molto spesso introducevano esperienze già realizzate in altri Paesi. Infatti la previdenza complementare da noi non ha registrato ancora quello sviluppo che si è avuto in altre Nazioni. Tra le categorie particolarmente colpite vi è il personale dell Arma dei Carabinieri. Le ragioni sono molteplici e non sempre di facile interpretazione date le varie situazioni particolari. Vi è un preciso punto di connessione tra la riforma del sistema Amministrativo e l organizzazione di una compiuta strategia di comunicazione pubblica. La capacità dei soggetti pubblici di guidare i processi di riforma, infatti, dipende anche dal modo con il quale le novità normative vengono comunicate e condivise dai cittadini, ad ogni mutamento Legislativo sostanziale deve corrispondere un cambiamento culturale incisivo e profondo. Nella società civile, d altra parte, emerge con forza la necessità di dare contenuto al diritto di informazione nel suo triplice aspetto del diritto di informarsi, di informare, e di essere informati. Sarebbe riduttivo immaginare che la trasformazione culturale che sottende il processo di rinnovamento, possa realizzarsi con una comunicazione formale attuata attraverso la Gazzetta Ufficiale. L uso degli strumenti comunicazionali, quindi, si appresta a svolgere, un ruolo determinante nel superamento dello spazio esistente tra offerta e domanda di informazione, ridefinendo, conseguentemente, il rapporto intercorrente tra amministrazione e personale. In questo scenario, peraltro ancora in divenire, questo gruppo di lavoro, ha come scopo quello di divulgare le informazioni sulla posizione inerente il profilo amministrativo pensionistico di ciascun Carabiniere. In particolare, intende assolvere ad una funzione divulgativa relativamente alla Previdenza Complementare, infatti, segna un passaggio determinante per attivare tutte quelle opportunità già esistenti in forma privata.

Come funziona un Fondo Pensione: I Fondi Pensione sono gestiti secondo i criteri della capitalizzazione individuale. Di conseguenza all'interno del Fondo pensione ogni iscritto è titolare di un "conto previdenziale individuale" separato e distinto rispetto a quello degli altri scritti. Su questo conto individuale affluiscono i versamenti effettuati dall'azienda e dal lavoratore. Il Fondo pensione, poi stipula una convenzione con uno o più operatori abilitati per legge alla gestione delle risorse finanziarie. Sono abilitati alla gestione di Fondi Pensione: le società di intermediazione mobiliare (Sim); le compagnie di assicurazione; le banche; le società di gestione di fondi comuni d'investimento. In base alla normativa vigente, l'unica possibilità di gestione diretta delle risorse finanziarie da parte del Fondo negoziale consiste, nell'acquisizione di quote di società immobiliari o di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, o quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi. Le offerte dei gestori finanziari devono essere comparabili e trasparenti in modo da consentire al Fondo pensione una reale possibilità di scelta nell esclusivo interesse degli iscritti. Le convenzioni devono consentire un effettivo potere di indirizzo da parte del Consiglio d amministrazione del fondo. Nelle assemblee generali delle società, la titolarità del diritto di voto relativo agli investimenti mobiliari spetta sempre al Fondo. I fondi hanno facoltà di attuare accordi con i gestori in materia di titolarità, nell ipotesi di gestione accompagnata da garanzia di restituzione del capitale. Nel regolamento adottato con Decreto Ministero Tesoro n.703 del 21.11.1996 sono individuati i limiti massimi (salvo espressa deroga concessa dalla COVIP) d investimento possibili nelle varie attività consentite, i criteri d investimento nelle varie categorie mobiliari, le regole da osservare in materia di conflitti d interesse.

A seguito di apposita selezione dei gestori, in conformità alle istruzioni emanate dalla COVIP (fondamentale la Deliberazione 09.12.1999: Istruzioni per il processo di selezione dei gestori dei fondi pensione) si stipulano convenzioni di gestione delle risorse finanziarie e monetarie; convenzioni che, tra l altro, devono contenere le linee d indirizzo dell attività dei soggetti convenzionati, nell ambito di criteri d individuazione e ripartizione del rischio e le modalità di modificazione delle linee d indirizzo stesse. Il fondo pensione può individuare diverse linee d investimento, ad una delle quali i lavoratori iscritti hanno facoltà di aderire per un periodo di tempo predeterminato. Lo Statuto dei fondi pensione disciplina le modalità di trasferimento da una linea all altra (art. 3 punto 4 del Decreto Ministro Tesoro 21.11.96 n.703: Investimenti ed operazioni consentiti). Nel caso di gestione monocomparto, alla diversificazione e settorializzazione degli investimenti sotto il profilo del rischio corrisponde l attribuzione di un risultato, uguale per tutti gli iscritti, in termini di rendimento. Nel caso di gestione cosiddetta pluricomparto l impiego delle risorse avviene secondo una prefigurazione ed attribuzione del profilo rischio-rendimento ritenuto appropriato per differenti classi di aderenti alle quali viene proposto. Gli organi del fondo Il fondo pensione è un associazione regolata dal codice civile e, quindi, svolge la sua attività attraverso l operato degli organi sociali. Il decreto legislativo 124/93 stabilisce che la composizione degli organi del fondo deve avere le caratteristiche della bilateralità e della pariteticità tra rappresentanti dei lavoratori e rappresentanti dei datori di lavoro. Gli organi sociali del fondo sono: L Assemblea dei rappresentanti dei soci: ha il compito di eleggere il CdA e il Collegio dei revisori contabili, approvare il bilancio, le modifiche statutarie e deliberare lo scioglimento del fondo; Il Consiglio d Amministrazione: ha tutti i compiti gestionali del fondo

Il Presidente e l eventuale vice Presidente: è nominato dal CdA tra i propri componenti, ha la rappresentanza legale del fondo, lo rappresenta in giudizio, convoca il CdA e ne stabilisce l ordine del giorno; Il Collegio dei revisori contabili: ha il compito di controllare la correttezza contabile e la legittimità degli atti degli altri organi. Il punto di vista principale e prioritario meglio definita una missione del fondo pensione, è quella di raccogliere i contributi, farli rendere e, quindi, corrispondere le prestazioni ai soci al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Questo gruppo di lavoro in base ad uno scrupoloso studio di valutazione delle varie possibilità di apertura di un fondo pensione ha preso in considerazione quella di un eventuale gestione da parte dell INPDAP, riservata esclusivamente al personale dell Arma dei Carabinieri. SISTEMI DI ACCESSO E CALCOLO PER LA PENSIONE (RETRIBUTIVO - MISTO - CONTRIBUTIVO) La legge di riforma delle pensioni n. 335/1995 ha profondamente innovato il sistema pensionistico italiano. Questi gli elementi centrali delle modifiche apportate alla disciplina della previdenza obbligatoria: a) l'adozione di regole comuni alla generalità dei lavoratori; b) l'introduzione del calcolo contributivo delle prestazioni che sta sostituendo quello retributivo. Questo metodo di calcolo, quando opera integralmente, prevede anche regole di accesso diverse rispetto al sistema preesistente; c) la gradualità del passaggio dalle vecchie alle nuove regole. L'attuazione della riforma avverrà nelle seguenti fasi: - per i lavoratori neoassunti al 1 gennaio 1996 e per quelli che, possono optare, per il

nuovo sistema, integrale applicazione delle nuove regole di accesso e del metodo di calcolo contributivo; - per i lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, calcolo della pensione con il metodo cosiddetto misto (retributivo per la parte di pensione relativa alle anzianità maturate prima del 1996, contributivo per quelle maturate successivamente) e accesso alle prestazioni secondo le regole del sistema retributivo, come modificato dalla riforma Amato del 1992 (salva la possibilità di optare per il contributivo integrale); - per i lavoratori con più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995: regole di accesso e calcolo secondo il sistema retributivo, come modificato dalla riforma Amato del 1992. Nei paragrafi che seguono si richiamano le caratteristiche essenziali dell'accesso e del calcolo nel sistema retributivo, in quello misto ed in quello contributivo. Una descrizione più dettagliata delle varie tipologie di prestazioni erogate dall'istituto è contenuta nei paragrafi successivi. SISTEMA RETRIBUTIVO Per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni la pensione è interamente liquidata secondo le regole del sistema retributivo. Requisiti di accesso Permangono le condizioni di accesso alle pensioni di vecchiaia in base alla disciplina precedente alla legge n. 335/1995. Alla pensione di vecchiaia si accede al compimento dei 65 anni, se uomini, e a partire dai 60 anni, se donne, e se si sono maturati almeno 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva. Alla pensione di anzianità si accede, a regime dal 2008, con 57 anni di età e 35 di contributi o, in alternativa, con 40 anni di contributi a prescindere dall'età. A questi limiti si giunge gradualmente secondo le scale di innalzamento dei requisiti contenuti nella tabella.

ANNO REQUISITO CONTRIBUTIVO PER L'ACCESSO NON COLLEGATO ALL'ETA (anni di contributi) REQUISITO ANAGRAFICO PER L'ACCESSO CON 35 ANNI DI CONTRIBUTI (età) 2002 37 55 2003 37 56 2004 38 57 2005 38 57 2006 39 57 2007 39 57 2008 40 57

CALCOLO DELLA PENSIONE Il calcolo della pensione è ripartito in quote in relazione all'anzianità maturata al 31/12/1992, l'importo della prestazione pensionistica, quindi, è dato dalla somma delle due quote. Quota A (anzianità maturata fino al 31/12/92) Retribuzione pensionabile, alla cessazione composta da voci fisse e ricorrenti della retribuzione annua, moltiplicata per l'aliquota di rendimento corrispondente all'anzianità contributiva al 31/12/92 (Tab. A L. 965/65 ). Quota B Periodo dal 1/1/93 Retribuzione media pensionabile riferita al periodo 1/1/93 - cessazione, composta da voci fisse e ricorrenti ( dal 1/1/96 comprensiva competenze accessorie ) rivalutata, moltiplicata per la differenza tra l'aliquota di rendimento alla cessazione e l'aliquota di rendimento al 31/12/92. Aliquote di Rendimento alla cessazione Fino al 31/12/94 Tab. A L. 965/65 - dal 1/1/95 aliquota costante 2%. Si fa presente che l'aliquota di rendimento non può essere complessivamente superiore a quella prevista dalla previgente normativa ( Art. 2 comma 19 L. 335/95 ). Il periodo di riferimento da considerare per il calcolo della retribuzione media pensionabile viene elevato, a decorrere dal 1/1/96, al 66,6% con arrotondamento per difetto ( Art. 1 comma 17 L. 335/95 ) del periodo intercorrente tra quest'ultima data e quella di decorrenza della pensione, ferma restando la misura del 50% per il servizio reso tra il 1/1/93 ed il 31/12/95. Tale ampliamento, riguarda esclusivamente, coloro che possedevano al 31/12/92 un'anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni. Indennità Integrativa Speciale Dal 1/1/95 la I.I.S. entra a far parte della retribuzione pensionabile ( Art. 15 comma 3 L. 724/94 ). Base pensionabile e Retribuzione contributiva Dal 1/1/96 viene ampliata la base pensionabile ed assoggettato a contribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto. CALCOLO DELLA PENSIONE

QUOTA A (periodo fino al 31/12/92) QUOTA B (periodo dal 1/1/93) Retribuzione pensionabile alla cessazione x aliquota di rendimento corrispondente all'anzianità contr. al 31/12/92 ( Tab. A L. 965/65) Retribuzione media pensionabile x aliquota di rendimento alla cessaz. Fino al 31/12/94 Tab. A L. 965/65 dal 1/1/95 aliquota costante del 2% conglobamento dell' I.I.S. Dal 1/1/96 nuova base pensionabile con inclusione delle competenze accessorie limitatamente al calcolo della quota B di pensione. SISTEMA MISTO Il sistema misto si applica ai lavoratori che alla data del 31.12.1995 avevano maturato un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. Le regole di accesso alla pensione sono le stesse già viste a proposito del sistema retributivo. Il sistema misto differisce da quello retributivo unicamente per le modalità di calcolo del trattamento di pensione. La prestazione viene calcolata con la tecnica del pro quota ed è determinata dalla somma: - della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente alla data del 31.12.95, calcolata secondo il preesistente sistema retributivo; - della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite successivamente alla data del 31.12.95 calcolata secondo il sistema contributivo. CALCOLO DELLA PENSIONE PER IL PERSONALE ASSUNTO PRIMA DEL 1 GENNAIO 1993 MA CON MENO DI 18 ANNI DI CONTRIBUTI AL 31.12.95

QUOTA A (periodo fino al 31.12.92) QUOTA B (periodo dal 1.1.93) QUOTA C CALCOLO DELLA PENSIONE PER IL PERSONALE ASSUNTO DAL 1 GENNAIO 1993 MA PRIMA DEL 1 GENNAIO 1996 QUOTA B QUOTA C Ultima retribuzione annua pensionabile per aliquote di rendimento ex lege 965/1965 Retribuzione media pensionabile dal 1/1/93 alla cessazione per aliquota di rendimento 93/95 Contributivo Retribuzione media pensionabile dal 1/1/93 alla cessazione per aliquota di rendimento 93/95 Contributivo Fino al 31/12/94 Tab. A L. 965/65 dal 1/1/95 aliquota costante del 2% conglobamento dell' I.I.S. Dal 1/1/96 nuova base pensionabile con inclusione delle competenze accessorie limitatamente al calcolo della quota B di pensione Fino al 31/12/94 Tab. A L. 965/65 dal 1/1/95 aliquota costante del 2% conglobamento dell' I.I.S. Dal 1/1/96 nuova base pensionabile con inclusione delle competenze accessorie limitatamente al calcolo della quota B di pensione SISTEMA CONTRIBUTIVO In questo sistema si accede alla pensione di vecchiaia in un età compresa tra i 57 ed i 65 anni, a scelta del lavoratore con almeno 5 anni, sempre che il trattamento pensionistico sia di importo non inferiore ad 1,2 volte l'assegno sociale. A 65 anni, la pensione viene messa in pagamento, qualunque sia l'importo. In questo sistema le prestazioni previste sono le pensioni di vecchiaia e i trattamenti di inabilità. Non sono previste, pertanto, le pensioni di anzianità. Per sistema contributivo s'intende il sistema che lega l'importo della pensione all'ammontare della contribuzione effettivamente e figurativamente versata nel corso della vita lavorativa.ll metodo contributivo prende come base di calcolo della prestazione pensionistica, l'ammontare dei contributi versati nel corso della vita lavorativa, rivalutati annualmente al tasso di capitalizzazione correlato alla variazione media del PIL (Prodotto Interno Lordo) nominale del quinquennio precedente. La somma dei contributi annuali, così rivalutati su base composta, formerà al momento del pensionamento il montante contributivo individuale sul quale calcolare la prestazione, mediante l'applicazione di coefficienti di trasformazione correlati all'età del lavoratore al momento del pensionamento e quindi alla speranza di vita dello stesso (calcolata periodicamente dall'istat). Al sistema contributivo sono sottoposti obbligatoriamente tutti i dipendenti la cui posizione assicurativa inizia a maturare a decorrere dal 1 gennaio 1996. Tale obbligo, invece, non opera nei confronti dei dipendenti che, pur in possesso di un'anzianità contributiva presso l'inpdap dal 1 gennaio 1996, possono vantare periodi

di servizio o di studio, antecedenti a tale data, da ammettere a ricongiunzione, ovvero a riscatto. CALCOLO DELLA PENSIONE L'importo della pensione viene determinato moltiplicando il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione relativo all'età posseduta all'atto del pensionamento, e cioè alla data di decorrenza della stessa. Coefficienti di Trasformazíone ETA' VALORE 57 4.720% 58 4.860% 59 5.006% 60 5.163% 61 5.334% 62 5.514% 63 5.706% 64 5.911% 65 6.136% Per consentire al lavoratore di controllare lo stato dei versamenti, gli enti previdenziali sono tenuti ad inviare ogni anno un estratto conto che indichi le contribuzioni versate nell'anno, la progressione del montante contributivo ed eventuali notizie utili in relazione alla posizione assicurativa. Opzione La legge di riforma del sistema previdenziale prevede la facoltà di opzione per l'integrale applicazione della disciplina del sistema contributivo. L'opzione è concessa solo ai dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 vantavano una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. Per optare è necessario che gli interessati abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva, dei quali almeno 5 nel sistema contributivo. PENSIONE ORDINARIA DI VECCHIAIA La pensione ordinaria di vecchiaia consiste in una prestazione di natura economica e previdenziale, erogata all'iscritto che ha maturato, unitamente ad una determinata anzianità contributiva, il limite massimo d'età anagrafica. Tale tipologia di prestazione è prevista nel sistema retributivo, misto e contributivo.

Destinatari della prestazione Sono destinatari della pensione di vecchiaia tutti i dipendenti iscritti all'inpdap che hanno raggiunto i limiti di età previsti dall'ordinamento e che sono cessati dal servizio. Requisiti per il conseguimento del diritto nel sistema retributivo e misto In questo sistema di calcolo del trattamento pensionistico, si consegue il diritto al medesimo al raggiungimento dei requisiti d'età e di servizio previsti nella seguente tabella: ANNI UOMINI DONNE Dal 1/1/2001 Requisiti nel sistema contributivo ANZIANITA' CONTRIBUTIVA O DI SERVIZIO ETA' ETA' ANNI 65 60 15 Nel nuovo sistema di calcolo contributivo si può accedere all'unico trattamento diretto ordinario, ovvero alla pensione di vecchiaia: a partire dal compimento del 57 anno d'età, per la generalità dei lavoratori assicurati (senza distinzione tra uomini e donne), purché l'iscritto sia in possesso di almeno 5 anni di contribuzione effettiva ed a condizione che l'importo della pensione da liquidare non risulti inferiore a 1, 2 volte l'importo dell'assegno sociale; al compimento del 65 anno d' età, indipendentemente dall'importo di pensione da liquidare e fermo restando il requisito del versamento di almeno 5 anni di contribuzione effettiva; al conseguimento, indipendentemente dall'età anagrafica, di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. A tal riguardo è importante sottolineare che ai fini del computo di tale anzianità contributiva, non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e di prosecuzione volontaria (la contribuzione accreditata prima del 18 anno d'età è moltiplicata per 1,5).... da notare Restano validi i limiti d'età previsti dai regolamenti organici degli enti, qualora questi ultimi risultino più elevati rispetto a quelli previsti nella su riportata tabella; I lavoratori hanno la facoltà di chiedere il mantenimento in servizio per altri due anni dopo il raggiungimento dell'età pensionabile (art. 16 del decreto legislativo n. 503/92);

Le lavoratrici possono conseguire, a domanda, il trattamento pensionistico di vecchiaia al compimento del 60 anno d'età, purché in possesso del minimo contributivo previsto per legge all'atto della cessazione, ferma restando la possibilità di continuare a lavorare fino ai 65 anni, come gli uomini, e fino ai 67 in caso di opzione, prevista anche per gli uomini dall'art. 16 del decreto legislativo n. 503/92 a condizione che il regolamento organico preveda 65 anni. In deroga all'innalzamento da 15 a 20 anni del requisito contributivo minimo, operato dal decreto legislativo n. 503/92, una norma di salvaguardia (art.2 comma 3 del Dlgs n.503/92) prevede la permanenza dei vecchi limiti per: i dipendenti che abbiano già maturato il diritto alla data del 31.12.1992; i dipendenti che hanno maturato al 31.12.92 un'anzianità contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i nuovi requisiti contributivi richiesti, possono accedere al trattamento pensionistico valendosi del limite minimo contributivo previsto dalla previgente normativa (norma di salvaguardia) e fissato in 14 anni 11 mesi e 16 giorni. Personale Militare, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco Fermo restando il limite contributivo previsto nella precedente tabella, per quanto concerne il personale appartenente alle Forze Armate, le Forze di Polizia ed il Corpo dei Vigili del Fuoco, a decorrere dal 1.1.98, il limite d'età, qualora inferiore, viene elevato gradualmente a 60 anni. Decorrenza della prestazione Per i trattamenti pensionistici di vecchiaia rimane ferma la previgente disciplina previdenziale che prevede la decorrenza immediata della pensione (dal giorno successivo a quello della cessazione dal servizio). Come si ottiene la prestazione La prestazione si ottiene a domanda da presentarsi, senza limiti di tempo ed a cura dell'interessato, alla Sede INPDAPcompetente per territorio. Per gli iscritti alla Cassa Stato, resta ferma la procedura d'ufficio prevista nel previgente ordinamento. Termini di presentazione La domanda diretta alla concessione della prestazione pensionistica può essere presentata dall'ex iscritto in qualsiasi periodo di tempo successivo al collocamento a riposo. Si ricorda che, trascorsi dieci anni dal collocamento a riposo, i ratei di pensione non riscossi cadono in prescrizione. Durata della prestazione La prestazione è vitalizia e cessa, quindi, con la morte del pensionato. PENSIONE ORDINARIA D'ANZIANITA'

La pensione diretta ordinaria d'anzianità è una prestazione di natura economica e previdenziale, erogata in favore dell'iscritto che ha maturato il limite minimo di anzianità contributiva, fissato per il 2001 in 37 anni, a prescindere dall'età anagrafica, ovvero il limite minimo di anzianità contributiva di 35 anni congiuntamente ad una prestabilita età anagrafica, fissata per il 2001 in 55 anni. La prestazione previdenziale è prevista sia nel sistema retributivo che in quello misto. Destinatari della prestazione Sono destinatari della pensione d'anzianità tutti i dipendenti iscritti all'inpdap, ai quali spetta il trattamento di pensione in esame qualora, per qualsiasi motivo (inabilità esclusa), siano collocati a riposo anticipatamente rispetto ai limiti d'età stabiliti per la pensione di vecchiaia. Requisiti per il conseguimento del diritto La legge 449 del 1997 ha introdotto norme più restrittive per l'accesso al trattamento anticipato. La generalità dei lavoratori dipendenti matura il diritto al trattamento di pensione anticipata nelle seguenti ipotesi: quando ha maturato, a prescindere dall'età anagrafica posseduta, l'anzianità contributiva prevista dalla tabella sotto riportata; ANNO DI RIFERIMENTO ANZIANITA' CONTRIBUTIVA MINIMA RICHIESTA Dal 1999 al 2003 37 Dal 2004 al 2005 38 Dal 2006 al 2007 39 Dal 2008 in poi 40 ha maturato un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, unitamente all'età anagrafica individuata, in riferimento agli anni, nella tabella sotto riportata. Tabella D (allegata alla Legge 449/97) ANNO DI RIFERIMENTO ETA' ANAGRAFICA ANZIANITA' CONTRIBUTIVA MINIMA RICHIESTA 2001 55 35 2002 55 35 2003 56 35 2004 in poi 57 35...da notare Le disposizioni in materia di requisiti d'accesso e decorrenza del trattamento pensionistico valgono anche per i lavoratori privi di vista. L'arrotondamento del servizio anche per i dipendenti statali viene effettuato solo a mese (es: 35 anni = 34 anni 11 mesi e 16 giorni).

Deroghe Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla tabella B allegata alla legge di riforma n.335/95, sotto riportata, nei confronti delle seguenti categorie di lavoratori dipendenti: - operai ed equivalenti; - lavoratori precoci; - lavoratori in mobilità; - lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 31.10.97; - dipendenti autorizzati al prepensionamento (per gli iscritti all'inpdap i dipendenti interessati sono quelli impiegati nel settore portuale, marittimo, cantieristico e armatoriale). Requisiti ANNO DI RIFERIMENTO ETA' ANAGRAFICA ANZIANITA' CONTRIBUTIVA MINIMA RICHIESTA 2001 54 35 2002 55 35 2003 55 35 2004 56 35 2005 56 35 2006 in poi 57 35 Il personale appartenente alle Forze Armate, all'arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Corpi di Polizia ad ordinamento civile ed ai Vigili del Fuoco, può accedere al pensionamento anticipato al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima (che, sino al 1997, si poteva raggiungere con 30 anni di servizio effettivo e che da allora si sta gradualmente allineando all'anzianità contributiva massima prevista per la generalità dei lavoratori: 40 anni) congiuntamente all'età stabilita dalla seguente tabella: ANNO ETA' Dal 1.1.2000 al 30.6.2002 52 Dal 1.7.2002 in poi 53... da notare Le domande finalizzate ad ottenere la pensione d'anzianità non possono essere presentate prima di dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento; La mancata risoluzione del rapporto di lavoro, a tale data, comporta la decadenza della domanda; La domanda di dimissioni deve essere presentata nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal contratto.

Decorrenza della prestazione I requisiti minimi richiesti, dalla vigente normativa, per il conseguimento del trattamento pensionistico devono essere maturati in costanza d'iscrizione all'inpdap. La decorrenza del trattamento varia in funzione del trimestre di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi ed è fissata secondo le scadenze illustrate nella tabella seguente: POSSESSO DEI REQUISITI ENTRO 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 1 gennaio dell'anno succ. 1 gennaio dell'anno successivo 1 aprile dell'anno succ. 1 aprile dell'anno 4 trimestre successivo Per il personale scolastico, i requisiti previsti dalla Tab. D.L.449/97 si considerano acquisiti se maturati nell' anno solare di cessazione.... da notare ACCESSO AL PENSIONAMENTO 57 ANNI 57 ANNI 1 luglio 1 ottobre 1 gennaio dell'anno successivo 1 gennaio dell'anno successivo Le decorrenze non sono da intendersi quali date fisse bensì, come termini iniziali per l'accesso al trattamento di pensione; Per coloro che hanno maturato i 40 anni di contribuzione, la decorrenza del trattamento di pensione è immediata poiché questi lavoratori risultano aver già maturato, indipendentemente dall'età, i requisiti minimi previsti dall'art.1 della legge n.335/95. Come sí ottiene la prestazíone La prestazione si ottiene a domanda da presentarsi, senza limiti di tempo ed a cura dell'interessato, alla Sede INPDAP competente per territorio. Per gli iscritti alla Cassa Stato non gestita dall' INPDAP si conferma, per ora, la procedura d'ufficio prevista dalla previgente normativa. Durata della prestazione

La durata della prestazione è vitalizia. Termine di prescrizione Si ricorda che, trascorsi 10 anni dal collocamento a riposo, i ratei di pensione non riscossi cadono in prescrizione. PENSIONE DI INABILITA' A decorrere dal 1 gennaio 1996, nei confronti di chi cessa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, non dipendente da causa di servizio, è prevista l'erogazione di un trattamento di pensione calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l' età alla cessazione ed il compimento dell'età pensionabile. In ogni caso l'importo del trattamento di pensione non può superare né l'ottanta per cento della base pensionabile, né l'importo spettante nell'ipotesi d'inabilità dipendente da causa di servizio e, l'anzianità di servizio da computare non può superare il limite di 40 anni, previsto per legge. Gli accertamenti sanitari sono di competenza delle Commissioni Mediche istituite presso gli Ospedali Militari. Rimangono inalterate le prestazioni pensionistiche derivanti da causa di servizio. Destinatari della prestazione Sono destinatari della pensione di inabilità tutti i dipendenti pubblici iscritti all'inpdap. Requisiti per il conseguimento del diritto La richiesta di concessione del trattamento di pensione d'inabilità richiede che l'iscritto, indipendentemente dall'età anagrafica, sia in possesso di cinque anni d'anzianità contributiva, di cui almeno tre maturati nell'ultimo quinquennio. La concessione del trattamento pensionistico è subordinata al riconoscimento dello "status" d'inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (dipendente ed autonoma). A tal riguardo, è importante chiarire che la legge riconosce tale facoltà solo ed esclusivamente all'iscritto cessato dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, mentre nessuna facoltà è, in tal senso, riconosciuta in favore dei superstiti del medesimo. La prestazione può assumere la connotazione di trattamento indiretto o reversibile solo nell'ipotesi in cui la richiesta di concessione di tale prestazione sia stata, a suo tempo, presentata dal pensionato ovvero dall'iscritto, successivamente deceduto. In tale caso gli organi competenti procederanno all'accertamento postumo dello stato d'inabilità e, in caso d'esito positivo, il relativo trattamento di reversibilità sarà liquidato tenendo conto del trattamento diretto percepito o a cui aveva diritto l'iscritto deceduto.

... da notare nel sistema retributivo, ovvero per i soggetti che al 31.12.95 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, l'anzianità maturata alla data di risoluzione del rapporto di lavoro viene incrementata del periodo mancante al limite d'età pensionabile, non superando il 40 anno di servizio. L'importo della pensione, così calcolato, non può comunque superare I'80% della base pensionabile, ovvero non può essere superiore al trattamento spettante nel caso in cui l'inabilità sia dipendente da causa di servizio (pensione privilegiata); nel sistema contributivo o misto, l'anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro viene incrementata, secondo il sistema contributivo, del periodo mancante al 60 anno d'età, non superando il 40 anno di servizio. L' importo della pensione, così calcolato, non può comunque superare l' 80% della base pensionabile, ovvero non può essere superiore al trattamento spettante nel caso in cui l' inabilità sia dipendente da causa di servizio (pensione privilegiata). Incompatibilità Il trattamento pensionistico d'inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro dipendente ed autonomo, sia in Italia che all'estero. Decorrenza della prestazione Il trattamento in esame decorre dalla data di collocamento a riposo, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro ma entro 2 anni dalla dispensa dal servizio. Come si ottiene la prestazione Per ottenere questo tipo di prestazione è necessario inoltrare all'ente datore di lavoro la seguente documentazione: domanda, in carta semplice, di concessione del trattamento pensionistico d'inabilità; certificato medico rilasciato dal medico di base (ovvero medico di famiglia), attestante la permanente ed assoluta inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa se cessato domanda all'inpdap. Durata della prestazione La prestazione, salvo eventuale revisione, è a carattere vitalizio. PENSIONE DIRETTA PRIVILEGIATA La pensione di privilegio consiste in un trattamento di natura economica, spettante al dipendente pubblico divenuto inabile per aver contratto patologie derivanti da causa di

servizio, indipendentemente dalla durata del servizio prestato. Destinatari della prestazione Sono destinatari della prestazione in esame tutti i pubblici dipendenti iscritti all'inpdap e cessati dal servizio a seguito di patologie contratte in servizio e per causa di servizio. Requisiti per il conseguimento del diritto Il diritto alla pensione di privilegio sorge quando si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: malattie derivanti da contagio per causa di servizio, lesioni traumatiche o ferite riportate a causa del servizio, malattie professionali. Sussiste il diritto a tale trattamento anche quando si ravvisano nell'evento gli estremi della concausa di servizio, purché quest'ultima sia necessaria e preponderante; l'evento in oggetto renda inabile il soggetto interessato. FASE ISTRUTTORIA Dipendenti statali.le nuove procedure sono regolate dal recente DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 29/10/2001 n 461 G.U. del 7/1/2002. Dipendenti Enti Locali e Sanità. La procedura prevista per l'accertamento del diritto alla pensione di privilegio è la seguente: la Sede INPDAP, ricevuta la domanda di concessione del trattamento di privilegio, chiede alla Prefettura ove risiede il soggetto interessato, di esperire la speciale istruttoria per l'accertamento del diritto. La Prefettura, successivamente, trasmetterà all'inpdap seguenti documenti: territorialmente competente i - verbale di visita medico-collegiale redatto dalla competente Commissione Medica Militare; - documentazione sanitaria (cartelle cliniche, certificato necroscopico in caso di decesso dell'interessato, etc.). La documentazione su menzionata verrà trasmessa all'esame del Comitato Tecnico per le Pensioni di Privilegio presso l'inpdap, che ha il compito di stabilire se l'infermità denunciata dipenda o meno da causa di servizio; in caso di parere favorevole del Comitato Tecnico, la Sede INPDAP competente procederà alla liquidazione della pensione di privilegio.... da notare In presenza di un sopravvenuto peggioramento delle infermità, l'interessato

potrà, in qualsiasi momento, richiedere la revisione del relativo provvedimento di concessione della pensione di privilegio. Nell'ipotesi in cui l'interessato, al quale è stato liquidato l'equo indennizzo, ottenga successivamente, e per la stessa causa, la pensione di privilegio, la metà dell'ammontare dell'equo indennizzo liquidato, sarà recuperato sulla pensione. Decorrenza della prestazione Per la decorrenza del trattamento pensionistico di privilegio rimane ferma la previgente normativa che fissa la stessa al giorno successivo a quello della cessazione dal servizio ovvero al decesso dell'interessato dal 1 giorno del mese successivo. Come si ottiene la prestazione Per ottenere il trattamento di privilegio, l'interessato deve presentare domanda nei seguenti termini: dipendenti statali: all'ufficio presso il quale il dipendente ha prestato l'ultimo servizio entro il termine perentorio di cinque anni dalla cessazione dal servizio; dipendenti iscritti alle ex Casse: direttamente alla Sede INPDAP,competente per territorio, entro il termine perentorio di cinque anni. Durata della prestazione La prestazione è vitalizia e cessa, quindi, con la morte del titolare. TRATTAMENTO DI PENSIONE AI SUPERSTITI Il trattamento di pensione ai superstiti consiste in una prestazione di natura economico previdenziale erogata in favore dei superstiti dei pensionato o dell'iscritto deceduti. La legge di riforma dei sistema previdenziale ha esteso la disciplina del trattamento pensionistico ai superstiti, in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, a tutte le forme di previdenza esclusive e sostitutive di tale assicurazione. Per tutti i casi di diritto al trattamento pensionistico di reversibilità o indiretto sorto dopo il 16/8/95 si dovranno, pertanto, seguire i criteri operativi precisati dall'inps. Ferma restando la normativa previgente per i trattamenti pensionistici ai superstiti il cui diritto al conseguimento sia sorto prima del 16/8/95, le prestazioni previdenziali possono essere ricondotte alle seguenti tipologie: reversibilità ordinaria qualora l'iscritto, al momento del decesso, sia già titolare di un trattamento di pensione diretta d'anzianità, di vecchiaia ovvero

d'invalidità; indiretta ordinaria qualora l'iscritto alla data di decesso (avvenuta in attività di servizio) sia in possesso di un'anzianità di servizio pari ad almeno 15 anni, ovvero di 5 anni di contribuzione, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio; reversibilità di privilegio qualora l'ex iscritto, titolare della pensione di privilegio, sia deceduto per le stesse cause che hanno determinato il riconoscimento del trattamento pensionistico; indiretta di privilegio qualora l'iscritto, in possesso di almeno un giorno di servizio, sia deceduto in servizio e per causa di servizio; inabilità reversibile in caso di decesso dell'ex iscritto già titolare della pensione d'inabilità; inabilità indiretta a seguito del riconoscimento dello stato d'inabilità dell'iscritto, avvenuto in fase successiva al decesso del medesimo. Il riconoscimento presuppone sempre la presentazione dell'istanza da parte dell'iscritto in quanto ai superstiti del medesimo non è concessa la predetta facoltà. Destinatari del trattamento ai superstiti Sono destinatari di tale trattamento di pensione i superstiti del dipendente pubblico iscritto all'inpdap, secondo il seguente ordine: a) il coniuge, per il quale non è richiesta nessuna condizione oggettiva ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di pensione indiretta ovvero di reversibilità; b) il coniuge separato, anche con addebito della colpa, nel qual caso il conseguimento del diritto alla pensione è condizionato dal possesso dell'assegno alimentare, ai sensi dell'art.5 legge 898/70, e dal non aver contratto nuove nozze; c) il coniuge divorziato, purché ricorrano le seguenti condizioni: - sia titolare d'assegno di divorzio (alimentare) di cui all'art.5 della legge 898/70; - non sia passato a nuove nozze; - il coniuge divorziato dante causa deve essere deceduto dopo il 12 marzo 1987 data di entrata in vigore della Legge 6/3/87 n 74; - la data d'inizio del rapporto assicurativo del pensionato, ovvero dell'assicurato, sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; - non esista coniuge superstite;

d) il coniuge divorziato, anche nell'ipotesi in cui il defunto abbia contratto nuovo matrimonio ed il nuovo coniuge sia ancora in vita. In questo caso, il coniuge divorziato ha diritto (legge n.74/87) al trattamento di pensione purché in possesso dei requisiti di cui al punto (c) e, solo successivamente all'emissione di specifica sentenza, da parte del Tribunale competente, che stabilisca le quote spettanti, al coniuge ed all'ex coniuge, in proporzione alla durata dei singoli matrimoni e sulle condizioni economiche e reddituali ( Ord. 419 del 27/10/99 Corte Costituzionale ) Int. 52 del 18/10/2000; e) i figli ed equiparati, che alla data del decesso dell'assicurato, ovvero del pensionato, siano a carico del genitore e siano nelle seguenti condizioni: - minori del 18 anno d'età; - studenti di scuola media superiore o professionale fino al 21 anno d'età; - studenti universitari in corso legale di studi e comunque non oltre il 26 anno d'età; - maggiorenni inabili a carico del lavoratore defunto; sono equiparati a figli legittimi e naturali: - i figli adottivi e quelli affiliati del lavoratore deceduto; - i figli naturali non riconoscibili dal lavoratore deceduto, per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall'art.279 del codice civile; - i figli naturali non riconoscibili dal lavoratore deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio, ai sensi degli art.580 e 594 del codice civile; - i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del lavoratore deceduto; - i figli naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del lavoratore deceduto; - figli postumi nati il 300 giorno dalla data di decesso del padre; - figli che avendo i requisiti per il diritto, alla data di morte del genitore, erano coniugati. In mancanza del coniuge e dei figli ovvero, se pur esistendo, non ne hanno diritto, la pensione spetta ai genitori del lavoratore deceduto che, alla data del decesso, presentino i seguenti requisiti: - 65 anni d'età; - non siano titolari di pensione diretta ed indiretta (sono escluse alcune categorie di trattamenti pensionistici elencati nel supplemento di luglio 1992 degli Atti Ufficiali dell'inps allegato all'informativa INPDAP n.10 del 16.02.2000); - siano a carico del lavoratore deceduto.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei genitori ovvero, se pur esistendo non abbiano diritto al trattamento di pensione, spetta ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili del lavoratore deceduto che, alla data del decesso, abbiano i seguenti requisiti: - siano inabili al lavoro ( anche in età inferiore ai 18 anni ); - non siano titolari di pensione diretta o indiretta; - siano a carico del lavoratore deceduto.... da notare Sono inoltre, destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, anche se non formalmente affidati. Misura del trattamento La pensione indiretta è costituita da un'aliquota della pensione diretta, correlata al nucleo dei superstiti. Aliquote SUPERSTITI PERCENTUALI Coniuge o Orfano 60% Coniuge con un Orfano 80% Coniuge con due Orfani 100% Coniuge con tre Orfani 100% Coniuge con quattro o più Orfani 100% Orfano solo 60% Orfano minore, studente o inabile dal 17.8.95 70% Due Orfani 80% Tre o più Orfani 100% Genitori Fratelli-Sorelle (la somma delle quote non può superare il 100 %) 15% ( ciascuno ) 15% Decorrenza La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa. Come si ottiene la prestazione La prestazione si ottiene a domanda, da parte del superstite avente diritto. La richiesta va

presentata alla Sede Provinciale INPDAP competente per territorio. Si ricorda che la sede competente è quella che sorge sul territorio di residenza dell'ente datore di lavoro. Per il personale dipendente iscritto alla Cassa Stato dell'inpdap, resta fermo il previgente iter procedurale con esclusione Enti gestiti dall' INPDAP. Termini di presentazione La domanda volta alla concessione del trattamento pensionistico ai superstiti può essere presentata in qualsiasi periodo di tempo successivo al decesso dell'ex iscritto, ovvero del pensionato, con la sola esclusione del trattamento indiretto di privilegio per la cui concessione il superstite, avente diritto al trattamento, deve inoltrare richiesta entro e non oltre i cinque anni dalla data di decesso dell'iscritto.... da notare A norma di codice civile, trascorsi dieci anni dal decesso del titolare della posizione assicurativa, ovvero del trattamento di pensione diretta, i ratei di pensione non riscossi cadono in prescrizione. Durata della prestazione L'erogazione della prestazione cessa con la morte del beneficiario, ovvero al venire meno delle condizioni soggettive richieste per il conseguimento del diritto (matrimonio del coniuge superstite o dei collaterali, maggiore età dei figli, cessazione dello stato d'inabilità, ecc.). A tal riguardo va rilevato che il coniuge superstite, nell'ipotesi di cessazione dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, ha diritto ad un assegno pari a due annualità del trattamento percepito alla data del nuovo matrimonio. Cumulo della pensione con altri redditi Il cumulo tra trattamento indiretto o di reversibilità e redditi è così disciplinato: totale cumulabilità tra redditi familiari e pensione indiretta, ovvero di reversibilità, percepita dal coniuge superstite con orfani minori, studenti od inabili; cumulabilità parziale con altri redditi, secondo le percentuali riportate nella tabella seguente, per il coniuge solo titolare di pensione indiretta, ovvero di reversibilità:

LIMITI DI REDDITO Reddito non superiore a tre volte il minimo INPS Reddito compreso tra tre e quattro volte il minimo INPS Reddito compreso tra quattro e cinque volte il minimo INPS Reddito superiore a cinque volte il minimo INPS PERCENTUALI DI PENSIONE CUI SI HA DIRITTO Si cumula con l'intera pensione Si cumula con il 75% del trattamento di reversibilità ovvero indiretto Si cumula con il 60% del trattamento di reversibilità ovvero indiretto Si cumula con il 50% del trattamento di reversibilità ovvero indiretto SERVIZI UTILI AI FINI DELLA PENSIONE Ai fini del trattamento di pensione i servizi ed i periodi valutabili sono: - servizi effettivamente prestati; - servizi computabili e ricongiungibili senza onere; - i servizi ricongiungibili ex 29/79 (con onere); - i servizi ricongiungibili ex 45/90 (con onere); - i servizi riscattati; - le maggiorazioni dei servizi effettivi; - i periodi di lavoro prestati nella UE ( totalizzazione: regolamento CEE 1606/98 ); - i periodi trascorsi in aspettativa ( vedi pag. 1.31 ); - i periodi di contribuzione figurativa per maternità-paternità, congedi parentali, assistenza a portatori di handicap e per aspettativa sindacale non retribuita, giornate di riposo usufruite per donazione sangue; - i versamenti volontari; - i periodi di educazione ed assistenza dei figli fino al 6 anno di vita (per le pensioni contributive); - i periodi di assistenza a figli con più di 6 anni, al coniuge ed al genitore con handicap grave (per le pensioni liquidate con il metodo contributivo); - i periodi facenti capo a diversi regimi pensionistici, cumulati per effetto della totalizzazione riesercitabile secondo quanto previsto dall'art. 71 della legge n. 388/2000 per il quale si è in attesa del previsto decreto attuativo.

SERVIZI COMPUTABILI E RICONGIUNGIBILI SENZA ONERE Dipendenti dello Stato Sono computabili d'ufficio: - servizi effettivi di ruolo e non di ruolo prestati nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Forze Armate a qualsiasi titolo e presso gli Enti Locali. Sono computabili, a domanda, senza onere per l'interessato: - i servizi non di ruolo con iscrizione INPS; - i periodi retribuiti di incarichi e supplenze; - i periodi di ruolo e non di ruolo prestati presso Enti Pubblici Locali, Parastatali o comunque sottoposti a tutela dello Stato; - la maggiorazione, 4 mesi per ogni anno di servizio ai sensi della 120/91, in favore dei non vedenti; - la maggiorazione del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo in base ad accordi di cooperazione, di sei o di nove dodicesimi per ogni anno, a seconda che sia stato prestato presso sedi disagiate o particolarmente disagiate (D.P.R. 18/67- legge 24/87); - lavoratori esposti all'amianto; - il servizio militare di leva (contribuzione figurativa); - i periodi di aspettativa: a) per motivi di salute o indisponibilità (i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia fino al 31/12/96 non possono essere resi utili nemmeno con riscatto oneroso) b) per astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro delle lavoratrici madri e dei padri lavoratori alle condizioni sancite dal D.lgs.564/96 e dal D.lgs. n.151/2001 emanato a norma della legge n.53/2000 (contribuzione figurativa); c) per mandato parlamentare, per elezione a cariche presso Enti autonomi territoriali, per lo svolgimento di cariche sindacali (contribuzione figurativa). Per tutti i servizi prestati in precedenza nello Stato, o in altri enti pubblici, i dipendenti statali devono dichiararne per iscritto, all'atto dell'assunzione, l'esistenza (compreso il servizio militare di leva). I servizi e periodi non dichiarati non possono essere valutati ai fini del trattamento di pensione. Dipendenti Enti Locali e iscritti alle casse Cps, Cpi, Cpug (personale sanitario, insegnanti e ufficiali giudiziari).

Sono ricongiungibili a domanda (senza onere): - i servizi prestati con l'iscrizione ad altre Casse pensioni amministrate dagli ex Istituti di Previdenza; - i servizi di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato e Aziende Autonome che non abbiano dato luogo a trattamento di pensione; - i servizi militari resi dai sottufficiali delle Forze armate che abbiano raggiunto almeno il grado di sergente maggiore od equiparato; - il servizio militare di leva (contribuzione figurativa); - i servizi resi dagli ex graduati e militari dell'arma dei Carabinieri, del Corpo delle Guardie di Finanza, di P.S. e agenti di custodia anche se non di carattere permanente e continuativo L. 761/73; - i servizi prestati alle dipendenze dello Stato che abbiano già dato luogo a pensione, a condizione che sia stata esercitata opzione entro 6 mesi dall'inizio del nuovo rapporto o, se più favorevole, entro 6 mesi dalla data di conferimento della pensione. L'opzione comporta la restituzione di eventuali ratei di pensione già percepiti; - la maggiorazione di 4 mesi per ogni anno di servizio, ai sensi della 120/91, in favore dei non vedenti; - la maggiorazione convenzionale, due mesi per ogni anno di servizio entro un massimo di 5 anni, riconoscibile a richiesta ai lavoratori sordomuti e invalidi con grado di invalidità superiore al 74%, secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 3 della legge n. 388/2000; il beneficio, che potrà essere riconosciuto dal 2002, valida sia ai fini del diritto che della misura; - la maggiorazione del servizio di 6 o 9 mesi per ogni anno, per il personale inviato nei Paesi in via di sviluppo in base ad accordi di cooperazione, in relazione al servizio prestato presso sedi disagiate o particolarmente disagiate; - per i lavoratori esposti all' amianto per un periodo non inferiore ai 10 anni, è prevista una maggiorazione pari al 50% per ogni anno di servizio di esposizione - i periodi di aspettativa per motivi di salute; - i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità delle lavoratrici madri e dei padri lavoratori ai sensi del D.lgs. 564/96 e della legge 53/2000; - i periodi di aspettativa per motivi sindacali, mandato parlamentare, per elezione a cariche presso enti autonomi territoriali. CUMULO TRA PRESTAZIONE PENSIONISTICA E REDDITI DA LAVORO