Prot. 163/2013 Milano, 09-09-2013 Circolare n. 89/2013 AREA: Circolari, Fiscale IVA - Comunicazione delle operazioni IVA: Modalità e termini Provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013. L Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento datato 2 agosto 2013, recante: Definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all Anagrafe Tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto di cui all articolo 21 del decreto legge 31 maggio 201, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 200, n. 122, come modificato dall articolo 2, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n.44. Comunicazione delle operazioni di cui all art. 3, comma 2-bis del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. L'art. 21 del D.L. n. 78/2010 prevede per i soggetti passivi IVA l'obbligo di comunicare telematicamente all'agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d'imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, superino la soglia: di tremila euro, al netto dell'imposta per le operazioni per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura; di tremilaseicento euro, comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura. Il D.L. n. 16/2012, al fine di semplificare l'adempimento in esame, ha disposto che, per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2012 tra operatori economici (cosiddette operazioni "business to business"), l'obbligo di comunicazione all'agenzia delle Entrate riguarda tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva e non più soltanto quelle pari o superiori a 3.000 euro. Pagina 1 / 5
Resta, invece, stabilita a 3.600 euro la soglia per le comunicazioni relative alle operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura (cosiddette operazioni "business to consumer"). L Agenzia delle Entrate, con il provvedimento in esame, ha approvato il modello e le relative modalità tecniche da utilizzare per la comunicazione all'anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA rientranti nel c.d. spesometro. Qui di seguito si illustrano solo le principali disposizioni contenute nel provvedimento in esame, rinviando per un esame dettagliato al testo del documento stesso, qui allegato. Soggetti obbligati e oggetto della comunicazione Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che effettuano: cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura; cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto; operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a mille euro. Il modello allegato al provvedimento in esame può essere utilizzato anche: a decorrere dalle operazioni relative al 2012, dagli operatori che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto, nei termini e con le modalità previste dallo spesometro; a partire dalle operazioni annotate dall'1 ottobre 2013, per gli acquisti da operatori economici di San Marino (in questo caso la comunicazione va trasmessa in modalità analitica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione); a partire dal 1 ottobre 2013, per le operazioni con soggetti residenti, domiciliati o con sede in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato, Pagina 2 / 5
rispettando i termini indicati nell'articolo 3 del Dm 30 marzo 2010. Il provvedimento specifica che l'emissione della fattura, in sostituzione di altro documento fiscale, determina, comunque, l'obbligo di comunicazione, anche se riferita ad operazioni di importo inferiore alla soglia di 3600 euro. In deroga a tale principio generale, solo per gli anni 2012 e 2013, ai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633/1972, cioè ai commercianti al minuto e assimilati, obbligati all'emissione della fattura solo su richiesta dell'acquirente e alle agenzie di viaggio e turismo è consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'iva. Solo per i suddetti soggetti e per ragioni di semplificazione, ai fini della comunicazione continua ad applicarsi la soglia minima di 3.600 euro. Gli altri contribuenti, invece, dovranno comunicare tutte le operazioni fatturate, indipendentemente dall'importo. Esclusioni soggettive Sono esonerati dalla comunicazione: i soggetti che si avvalgono del regime dei minimi (articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007) o dei "nuovi minimi" (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011); Stato, Regioni, Province e Comuni per le operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali. Modalità di predisposizione della comunicazione Circa le modalità di comunicazione, in un'ottica di semplificazione, viene consentito al contribuente di scegliere tra la trasmissione dei dati in forma analitica oppure aggregata. La scelta va effettuata tramite l'apposito modello allegato al provvedimento stesso ed è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione. La modalità di trasmissione aggregata è preclusa: agli acquisti effettuati da soggetti sanmarinesi oggetto di autofatturazione; agli acquisti e cessioni da/verso produttori agricoli; Pagina 3 / 5
agli acquisti di beni e di servizi legati al turismo da parte di persone fisiche extra Ue. Nella comunicazione analitica andranno indicate specificatamente le fatture emesse e ricevute, la data e il numero di emissione e di registrazione, l'imponibile, l'iva o la specificazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti. Inoltre, vanno indicate le note di variazione per ciascuna controparte e operazione. Nella comunicazione aggregata, invece, per ciascuna controparte andranno indicati gli importi totali delle operazioni attive e passive. Termini di invio della comunicazione Le comunicazioni relative al 2012 dovranno essere trasmesse: per i contribuenti che effettuano la liquidazione Iva mensile, entro il 12 novembre 2013; per i "trimestrali" entro il 21 novembre 2013. A regime, invece, per le operazioni relative al 2013 e anni successivi, le scadenze sono: per i contribuenti che effettuano la liquidazione Iva mensile il 10 aprile dell anno successivo a quello di riferimento; per i "trimestrali" il 20 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Modalità di trasmissione dei dati La comunicazione deve essere effettuata mediante l'apposito modello reperibile gratuitamente sul sito internet dell'agenzia delle Entrate e trasmesso, per i soggetti abilitati, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline oppure avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati. L'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante ricevuta, resa disponibile per via telematica entro 5 giorni lavorativi. Pagina 4 / 5
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