IUC/IMU - Imposta municipale propria Dal 1 gennaio 2014 è stata istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'imposta Unica Comunale - IUC. La IUC si compone dell'imu (Imposta Municipale Propria), della TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa sui Rifiuti). Il presupposto dell IMU è costituito dal possesso, a vario titolo, di immobili a qualsiasi uso destinati, ad esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze, nonché terreni agricoli adibiti ad attività ex art. 2135 cc, ed aree fabbricabili. Sono sottoposte al pagamento dell IMU le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze; Riferimenti normativi D.L. 201/2011 (art. 13), convertito con modificazioni, dalla Legge 214/2011; D.lgs. n.23/2011 (artt. 8-9) e successive modificazioni; D.lgs. n.504/1992 (istitutivo dell ICI); Legge 27/12/2013, n. 147. Chi deve pagare l Imu Deve pagare l imposta, in base alla quota e ai mesi di possesso: Possessore di immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati ad esclusione dell abitazione principale e relative pertinenze. Fanno eccezione, e quindi sono sottoposte al pagamento dell IMU, le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze; I titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; I possessori di terreni agricoli; I possessori di fabbricati rurali destinati ad uso abitativo; I possessori di aree edificabili. Abitazione principale e pertinenze Per abitazione principale s intende l immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenza dell abitazione principale s intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. Esempio: se il contribuente possiede 5 pertinenze di cui 3 classificate come C/7 e 2 come C6 dovrà individuare le pertinenze da collegare all abitazione principale, indicandole sul modulo ministeriale.
Sono assimilate all abitazione principale solo le unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. L'IMU non si applica Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008 pubblicato nella G.U n. 146 del 24/06/2008; Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio; A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare; A decorrere dall anno 2014, ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell art. 13 del D.L n. 201 del 2011. Calcolo tributo La base imponibile è quella catastale. L imu è corrisposta in base ad aliquota. Le aliquote per l annualità sono indicate nella Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 23/05/2014, e sono le seguenti: ALIQUOTE IN LETTERE ALIQUOTE IN CIFRE FATTISPECIE IMPOSITIVA CATEGORIE CATASTALI Aliquota ordinaria dieci virgola sei per 10,60 Per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate comprese le aree fabbricabili. Aliquota nove virgola sei per 9,60 Unità immobiliari produttive appartenenti al gruppo catastale D ad eccezione dei D10; Unità immobiliari produttive appartenenti alla categoria catastale C3; D,(ad eccezione dei D10) C3, C1 Unità immobiliari produttive appartenenti alla categoria C1 Aliquota otto virgola sei per 8,60 Per gli alloggi e relative pertinenze affittati con contratti di locazione concertati previsti per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite in base alla legge 9 dicembre 1998, n.431, art.2, c.3. Il contribuente dovrà darne comunicazione entro il termine di
versamento della imposta. Tale aliquota si applica anche alle categorie di pertinenze previste per l abitazione principale. Aliquota quattro per - Per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo; A/1; A/8; A/9; 4,00 - Pertinenze dell abitazione principale, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Duecento euro//00 200,00 Detrazione per abitazione principale Aliquota sette virgola sei per 7,60 Per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti fino al 2^ grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale avendo residenza anagrafica e dimora abituale nelle stesse, e relative pertinenze, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
IUC/TASI - Tributo per i Servizi Indivisibili anno 2014 Che cos è la TASI Con la legge di stabilità n. 147 del 27/12/2013 è stato istituito il nuovo tributo TASI ossia tributo per i servizi indivisibili. Presupposto del Tributo E il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l abitazione principale, così come definita ai fini dell imposta municipale propria e di aree edificabili. Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli. Chi deve pagare la TASI La TASI è dovuta da chiunque detenga o possieda a qualsiasi titolo unità immobiliari come sopra specificato. Nel caso in cui l unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (es: locatario ecc) la TASI è versata nella misura del 10% dall occupante, e il 90% deve essere corrisposto dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare. Base imponibile La base imponibile è quella prevista per l applicazione dell imposta municipale IMU. Quando versare la TASI L imposta dovrà essere versata in due rate di pari importo alle seguenti scadenze: 16/06/2014 16/12/2014. L imposta può essere versata in rata unica entro il 16/06/2014 L imposta dovrà essere versata, in autoliquidazione, utilizzando il modello F24 Codici Tributo per il versamento TASI CODICE TRIBUTO 3958 3959 DESCRIZIONE TASI tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze art. 1 c. 639 L. 147/2013 e succ. modif. TASI tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale art. 1 c. 639 L. 147/2013 e succ. modif. 3960 TASI tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili art. 1 c. 639 L. n.
3961 147/2013 e succ. modif. TASI tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati art. 1 c. 639 L. n. 147/2013 e succ. modif. Ravvedimento operoso Qualora il contribuente non effettui il versamento o lo effettui dopo le date di scadenza sopra indicate, deve procede al calcolo del ravvedimento operoso calcolando sanzioni ed interessi. Le sanzioni e gli interessi vanno versati unitamente all imposta. I codici per il versamento sono i seguenti: CODICE TRIBUTO 3962 3963 DESCRIZIONE TASI tributo per i servizi indivisibili art. 1 c. 639 L. 147/2013 e succ. modif. - INTERESSI TASI tributo per i servizi indivisibili art. 1 c. 639 L. 147/2013 e succ. modif. - SANZIONI Calcolo Tributo La base imponibile è quella prevista per l applicazione Imu di cui all art. 13 del D.L 201/2011 convertito con L. 214/2011.La TASI è corrisposta in base ad aliquota. Le aliquote sono indicate nella Deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 23/05/2014, e sono le seguenti: ALIQUOTE IN LETTERE ALIQUOTE IN CIFRE FATTISPECIE IMPOSITIVA CATEGORIE CATASTALI Aliquota ordinaria zero 0,00 Per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate comprese le aree fabbricabili. - Per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo; - Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale; - Pertinenze dell abitazione principale, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per le unità immobiliari
di proprietà di ATER (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) degli assegnatari Per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il coniuge assegnatario vi abbia stabilito la residenza anagrafica e vi abbia la dimora abituale e relative pertinenze; Per un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e relativa pertinenza. Aliquota zero 0,00 Unità immobiliari produttive appartenenti al gruppo catastale D ad eccezione dei D10; Unità immobiliari produttive appartenenti alla categoria catastale C3; D,(ad eccezione dei D10) C3, C1 Unità immobiliari produttive appartenenti alla categoria C1
Aliquota zero 0,00 Per gli alloggi e relative pertinenze affittati con contratti di locazione concertati previsti per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite in base alla legge 9 dicembre 1998, n.431, art.2, c.3. Il contribuente dovrà darne comunicazione entro il termine di versamento della imposta. Tale aliquota si applica anche alle categorie di pertinenze previste per l abitazione principale. Aliquota zero 0,00 Per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti fino al 2^ grado in linea retta che le utilizzano come abitazione principale avendo residenza anagrafica e dimora abituale nelle stesse, e relative pertinenze, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Aliquota 1 per 1,00 Fabbricati rurali ad uso strumentale (stalle, depositi attrezzi ecc.) D/10
IUC/TARI - Tassa sui Rifiuti Che cos è la TARI Con la legge di stabilità n. 147 del 27/12/2013 è stato istituito il nuovo tributo TARI, ossia tassa sui rifiuti. La disciplina della TARI ricalca in buona parte la disciplina della TARES di cui all art. 14 del D.L. 201/2011, riprendendo alcune modifiche introdotte con il D.L. n. 102/2013. Presupposto del Tributo Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Chi deve pagare la TARI Chiunque detenga o possieda a qualsiasi titolo locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria. Metratura tassata Anche per la TARI, per quanto concerne la superficie tassabile, si fa riferimento alla superficie calpestabile, ma si considerano comunque valide le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti TARSU/TARES. Obblighi dei contribuenti Il contribuente deve entro il 30/06 dell anno successivo presentare denuncia di inizio occupazione o variazione per la TARI; quanto alla denuncia di cessazione, essa deve essere presentata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla cessazione medesima, con l indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. Calcolo del Tributo La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare. Il conteggio della TARI viene effettuato dal Comune ed inviato al contribuente (qualora abbia presentato le apposite denunce). Quando versare la TARI L imposta dovrà essere versata alle seguenti scadenze: Luglio, Settembre, Novembre e Gennaio.