Art. 14 Disposizioni transitorie

Documenti analoghi
Nota operativa n. 41 Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali

ANAAO ASSOMED firmato COSMED firmato. CGIL MEDICI non firmato CGIL non firmato

Nota operativa n. 42 Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali

AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

SNABI SDS firmato COSMED firmato

nella persona del Prof. Mario Ricciardi, componente del Comitato Direttivo:

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO AREA DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA DEL S.S.N. (sottoscritto il 17 ottobre 2008)

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL AREA I SECONDO BIENNIO ECONOMICO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO AREA VII DIRIGENZA DELLE UNIVERSITA E DEGLI ENTI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE

AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

MEDICO/VETERINARIA DEL S.S.N.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL

Il giorno 21 aprile 2006 alle ore 12.45, presso la sede dell'aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Roma, 20/09/2006. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati. Agli Enti di Patronato

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL AREA VIII PER IL BIENNIO ECONOMICO

Cons. Raffaele Perna (Presidente) Firmato CISL FPS - COSIADI. AUPI CONFEDIR Firmato

VETERINARIA SSN II BIENNIO ECONOMICO

Direzione Centrale Previdenza. Roma,05/03/2010. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali

Art.1 Stipendio tabellare

NOTA OPERATIVA N. 30. Oggetto: Comparto Sanità Area Dirigenza medico veterinaria. Quadriennio normativo / Biennio economico

NOTA OPERATIVA N. 24

CCNL dei segretari e comunali per il biennio economico

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali LORO SEDI. e p.c. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati. Agli Enti di Patronato

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO CAPO II - PERSONALE DAL IV AL VIII LIVELLO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO SANITA PARTE ECONOMICA BIENNIO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI BIENNIO ECONOMICO


CCNL DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE ECONOMICA II BIENNIO

Il giorno 4 agosto 2010 alle ore 16.30, presso la sede dell ARAN, ha avuto luogo l incontro tra:

Roma, 07/03/2011. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICO E AMMINISTRATIVA

CCRL Non dirigenti Regionali Contratto collettivo regionale di lavoro del personale regionale non dirigente biennio economico

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL DELL AREA I DEL 5 APRILE 2001 PER I DIRIGENTI DELLE PROFESSIONALITA

Oggetto: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali biennio economico

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO relativo al personale del comparto università per il biennio economico 2004\2005

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNIVERSITA PER IL BIENNIO ECONOMICO

NOTA OPERATIVA N. 20

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali LORO SEDI. e p.c. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati. Agli Enti di Patronato

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL ENAC BIENNIO ECONOMICO

nella persona del Prof. Mario Ricciardi, componente del Comitato Direttivo: AUPI CONFEDIR Firmato

NOTA OPERATIVA N. 30

REGIONE TOSCANA. Giunta Regionale LINEE DI INDIRIZZO SUI CCNL DELLE AREE DIRIGENZIALI DEL SSN DEL

3. Il riferimento alle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui al comma 1 è riportato nel testo del presente contratto come Enti.

Roma, 20/09/2006. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati. Agli Enti di Patronato

Oggetto: C.C.N.L. segretari comunali e provinciali. Quadriennio normativo Bienni economici 2006/2007 e 2008/2009.

NOTA OPERATIVA N. 29

Art. 2 Aumenti della retribuzione base

Il giorno 28 luglio 2010 alle ore presso la sede dell ARAN, ha avuto luogo l incontro tra:

Al Ministero dell Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Piazzale del Viminale, 1 Nota Operativa n ROMA

Il giorno 28 luglio 2010 alle ore presso la sede dell ARAN, ha avuto luogo l incontro tra:

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO relativo al personale del comparto università per il biennio economico

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL BIENNIO ECONOMICO

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei segretari comunali e provinciali per il biennio economico

Nota operativa n. 19 Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali

SEZIONE I Personale dal IV al X livello

Il giorno 4 agosto 2010 alle ore 16.15, presso la sede dell ARAN, ha avuto luogo l incontro tra:

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 124) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Oggetto: CCNL personale del Comparto Ministeri. Quadriennio normativo 2006/2009 II biennio economico 2008/2009.

Il giorno 25 gennaio 2006 alle ore_22,00_, presso la sede dell Aran, ha avuto luogo l incontro tra:

Oggetto: C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali. Quadriennio normativo / Biennio economico

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Si assenta il Direttore dott. Roberto Zoanetti, assume le funzioni di Segretario per l oggetto l assessore Gusmerotti Roberto.

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI BIENNIO ECONOMICO

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI BIENNIO ECONOMICO

Il giorno 7 aprile alle ore 17.00, presso la sede dell ARAN, ha avuto luogo l incontro tra:

DATI BASE. Dirigenti in servizio al per tipologia incarico:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n.140

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell Area V della Dirigenza per il secondo biennio economico

AI COORDINATORI GENERALI DELLE CONSULENZE NOTA OPERATIVA N. 15

RETRIBUZIONE di POSIZIONE

ACCORDO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE BIENNIO ECONOMICO 2004/2005 TITOLO I. Forze di polizia ad ordinamento civile

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA (anno 2008)

RETRIBUZIONE di POSIZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 184 del 1 ottobre 2010

COMUNE DI BE E. DECRETO N. 2/2014 BE E, lì 06/03/2014

Bollettino Ufficiale n. 8/I-II del 25/02/2014 / Amtsblatt Nr. 8/I-II vom 25/02/

In data 21 luglio 2005, alle ore presso la sede dell ARAN ha avuto luogo l incontro tra: CONFEDIR Non firmato \\\\

Premessa. Roma, 25/07/2003. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali e per il loro tramite: - Alle Amministrazioni dello Stato

AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

3. Il riferimento alle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui al comma 1 è riportato nel testo del presente contratto come Enti.

COMPARTO SANITA CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER L AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA PARTE ECONOMICA BIENNIO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL

Per i veterinari: dallo gennaio : dallo gennaio ,59.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL AREA RELATIVA ALLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. Parte economica biennio

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO. relativo al personale del comparto scuola per il secondo biennio economico 2008/2009

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA (anni )

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO relativo al personale del comparto università per il biennio economico

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL AREA RELATIVA ALLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA. Parte economica biennio

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI BIENNIO ECONOMICO

ART. 1 Durata e decorrenza del contratto biennale

COMUNE DI LEDRO Provincia di Trento

e le seguenti: CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE Di LAVORO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI BIENNIO ECONOMICO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO DEI MINISTERI AREA DELLA DIRIGENZA PARTE ECONOMICA - BIENNIO Art. 1

(\J~4Canc\ CONFSAL~~.~

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE II BIENNIO INDICE

1. Premessa. Roma, 10/07/2002. Alla Direzione Centrale per la Segreteria del Consiglio di Amministrazione Organi Collegiali e Affari Generali S E D E

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO DEI MINISTERI - BIENNIO ECONOMICO 2000/2001

Transcript:

Supplemento n. 2 al B.U. n. 9/I-II del 24.2.2009 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24.2.2009 - Nr. 9/I-II 111 Art. 14 Disposizioni transitorie 1. Entro il 31 gennaio 2009 è ripresa la trattativa per la conclusione di un accordo inerente la definizione degli aspetti di carattere giuridico per il rinnovo del quadriennio 2006/2009 e l individuazione delle modalità di utilizzo delle risorse contrattuali che residuano dall applicazione del presente accordo. Art. 15 Adeguamento al CCNL 1. Le parti si danno reciprocamente atto che, nel caso dovessero sopravvenire accordi nazionali per il biennio economico 2008-2009, che prevedano incrementi retributivi più elevati di quelli complessivamente previsti dal presente contratto, si provvederà a riaprire la trattativa tenuto delle rispettive decorrenze. [S209090154288 S020 C189 ] AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE 9 febbraio 2009 Accordo per la chiusura del biennio economico 2006-2007 e accordo stralcio per il biennio economico 2008/2009 per il personale dell area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario provinciale AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 93 di data 23 gennaio 2009, ai sensi della quale l APRaN è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell accordo per la chiusura del biennio economico 2006-2007 e accordo stralcio per il biennio economico 2008/2009 per il personale dell area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario provinciale, il giorno 9 febbraio 2009, nella sala vetri di piazza Fiera n. 3 a Trento, ha avuto luogo l incontro tra l Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da: - dott. Aldo Duca - presidente - dott. Silvio Fedrigotti - componente - prof. Mario Pederzolli - componente - dott. Flavio Debertol - componente aggiunto e la delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali: - ANAAO ASSOMed (firmato) - ANPO (firmato) - CIMO (firmato) - FeSMeD (firmato) - SIVeMP (firmato) - UMSpeD (firmato) - (AIPAC - SNR - AAROI) SOTTOSCRIVONO l accordo per la chiusura del biennio economico 2006-2007 e accordo stralcio per il biennio economico 2008/2009 per il personale dell area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario provinciale.

112 Supplemento n. 2 al B.U. n. 9/I-II del 24.2.2009 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24.2.2009 - Nr. 9/I-II ACCORDO PER LA CHIUSURA DEL BIENNIO ECONOMICO 2006-2007 E ACCORDO STRALCIO PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008/2009 PER IL PERSONALE DELL AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE PARTE I TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente contratto si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dall Azienda provinciale per i servizi sanitari, di cui all art. 4, comma 1, punto 2), del DPP 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg.. 2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino, ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino all individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie, della nuova specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la definizione del comparto pubblico di destinazione. 3. Per quanto non innovato dal presente contratto, continuano a trovare applicazione le norme di cui al CCPL 2002-2005 sottoscritto in data 25.9.2006 e all accordo stralcio per il biennio economico 2006-2007 di data 16.2. 2007. Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto concerne i bienni economici 2006-2007 e 2008-2009 e alcune norme urgenti di modifica della parte giuridica del CCPL 2002-2005 di data 25.9.2006. 2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione, che avviene al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all art. 60 della LP n. 7 del 1997, è comunicata da parte dell Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (indicata con APRaN o Agenzia) all Azienda che dà attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico nei successivi 30 giorni dalla data di comunicazione. 3. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 4. Per evitare periodi di vacanze contrattuali, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, in base ad accordo sindacale, nel rispetto delle disposizioni di cui all art. 59 della LP n. 7 del 1997. TITOLO II RAPPORTO DI LAVORO Art. 3 Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero 1. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e al fine di preservare la continuità assistenziale, l Azienda definisce, in sede di contrattazione decentrata, modalità di riposo nelle ventiquattro ore, atte

Supplemento n. 2 al B.U. n. 9/I-II del 24.2.2009 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24.2.2009 - Nr. 9/I-II 113 a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico. 2. In tale ambito, al fine di conformare l impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, la contrattazione dovrà prevedere, in particolare, dopo l effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l inizio di quella successiva. 3. Le misure previste dai commi precedenti garantiscono ai dirigenti una protezione appropriata evitando che, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l efficienza della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine. 4. Resta fermo quanto previsto per la programmazione e per la articolazione degli orari e dei turni di guardia dall art. 29, commi 7 e 8, del CCPL di data 25.9.2006 tenendo conto di quanto stabilito in materia di riposi giornalieri dal presente articolo. 6. È fatta salva l attuale organizzazione del lavoro, purché non sia in contrasto con quanto stabilito nei precedenti commi, da verificarsi a livello aziendale dalle parti entro 90 giorni dalla stipula del presente CCPL. Art. 4 Spese di cura 1. In applicazione dell art. 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per l anno 2006), l art. 52 (Spese di cura) del CCPL di data 25.9.2006 è abrogato con effetto dall 1 gennaio 2009. PARTE II TRATTAMENTO ECONOMICO TITOLO I CHIUSURA DEL BIENNIO ECONOMICO 2006-2007 CAPO I TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E NON ESCLUSIVO Art. 5 Stipendio tabellare per il biennio economico 2006-2007 1. Alla data dell 1 gennaio 2008, lo stipendio tabellare per i dirigenti medici e veterinari a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico previsto dall art. 96 del CCPL del 25.9.2006, è rideterminato in Euro 41.968,00 annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità. Art. 6 Stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari ad esaurimento per il biennio economico 2006-2007 1. Alla data dell 1 gennaio 2008, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinari di cui all art. 106 del CCPL di data 25.9.2006, con rapporto di lavoro ad esaurimento non esclusivo, è rideterminato rispettivamente in: - Euro 24.196,75 annui lordi per tredici mensilità, per i medici; - Euro 30.894,94 annui lordi per tredici mensilità, per i veterinari.

114 Supplemento n. 2 al B.U. n. 9/I-II del 24.2.2009 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24.2.2009 - Nr. 9/I-II Art. 7 Ex medici condotti ed equiparati 1. Fatta salva l applicazione dell art. 28 del CCPL di data 25.9.2006, il trattamento economico omnicomprensivo previsto dall art. 110, comma 1, del CCPL di data 25.9.2006 per gli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non esclusivo è rideterminato, a decorrere dall 1 gennaio 2008, in Euro 6.974,78. 2. Per tutto il periodo contrattuale competono altresì: a) l indennità integrativa speciale nella misura annua lorda di Euro 6.393,45; b) l elemento distinto della retribuzione nella misura annua lorda di Euro 123,95; c) la quota di indennità integrativa speciale conglobata nella misura annua lorda di Euro 558,29. 3. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità. 4. Resta confermato quanto disposto dall art. 87, commi 5, ultimo alinea, e 7 e 8 del CCPL di data 20.5.2002. CAPO II RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE DEI DIRIGENTI Art. 8 Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo 1. A decorrere dall 1 gennaio 2009, la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo di cui all art. 99, comma 7, del CCPL 25.9.2006 è così rideterminata: Dirigente incarico struttura complessa: area chirurgica Dirigente incarico struttura complessa: area medicina Dirigente incarico struttura complessa: area territorio Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/ 1990 Dirigente con incarico lett. c) art. 82 CCPL di data 25.9.2006 Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 31 dicembre 2005 Incremento annuo Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 1 gennaio 2009 10.655,43 2.890,65 13.546,08 9.250,88 2.890,65 12.141,53 8.557,93 2.890,65 11.448,58 6.807,08 1.846,66 8.653,74 3.446,04 789,49 4.235,53 Dirigente equiparato 2.374,32 789,49 3.163,81 Dirigente < 5 anni - - - 2. L incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. 3. Il fondo dell art. 118 del CCPL di data 25.9.2006, alla data indicata nel comma 1, è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all incremento spettante a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicato per il numero degli stessi, incrementata degli oneri riflessi. 4. Sono confermati i commi 9, 10 e 11 dell art. 99 del CCPL di data 25.9.2006.

Supplemento n. 2 al B.U. n. 9/I-II del 24.2.2009 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24.2.2009 - Nr. 9/I-II 115 Art. 9 Retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo 1. A decorrere dall 1 gennaio 2009, alla retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti veterinari a rapporto di lavoro esclusivo e con orario unico di cui all art. 100, comma 7, del CCPL di data 25.9.2006, sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi: Dirigente incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici Dirigente incarico struttura complessa territorio Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 Dirigente con incarico lett. c) art. 82 presente accordo Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 31 dicembre 2005 Incremento annuo Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 1 gennaio 2009 8.557,92 2.890,65 11.448,57 8.557,92 2.890,65 11.448,57 6.807,08 1.846,66 8.653,74 3.446,05 789,49 4.235,54 Dirigente equiparato 2.374,33 789,49 3.163,82 Dirigente < 5 anni - - - 2. L incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. 3. Il fondo dell art. 118 del CCPL di data 25.9.2006, alla data indicata dal comma 1, è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all incremento spettante a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi, incrementata degli oneri riflessi. 4. Sono confermati i commi 9, 10 e 11 dell art. 100 del CCPL di data 25.9.2006. Art. 10 Retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo o ad esaurimento 1. Per i dirigenti medici e veterinari a rapporto di lavoro non esclusivo e con orario unico la retribuzione di posizione minima unificata di cui all art. 105, comma 1, del CCPL di data 25.9.2006 rimane fissata nei valori stabiliti dalle tabelle stesse al 31 dicembre 2003. 2. Analogamente si dispone per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro ad esaurimento disciplinati dall art. 106 del CCPL di data 25.9.2006, la cui retribuzione di posizione minima contrattuale, fatta salva l applicazione degli artt. 111 e 112 del medesimo contratto in caso di passaggio al rapporto di lavoro unico esclusivo o non esclusivo, rimane quella fissata al 31 dicembre 2003 dagli artt. 108 e 109 del contratto citato. 3. Rimangono, altresì, confermate tutte le altre clausole di cui ai citati articoli del CCPL di data 25.9.2006. TITOLO II INCREMENTI DEL BIENNIO ECONOMICO 2008/2009 Art. 11 Nuovo stipendio tabellare 1. Lo stipendio tabellare per i dirigenti medici e veterinari a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico, come rideterminato ai sensi dell art. 5 del presente contratto, è incrementato nelle misure e alle decorrenze sotto indicate:

116 Supplemento n. 2 al B.U. n. 9/I-II del 24.2.2009 - Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 24.2.2009 - Nr. 9/I-II - a decorrere dall 1 gennaio 2008, di Euro 54,88 mensili lordi; - a decorrere dall 1 luglio 2008, di ulteriori Euro 42,68 mensili lordi; - a decorrere dall 1 gennaio 2009, di ulteriori Euro 66,52 mensili lordi. Art.12 Incremento dell indennità sanitaria provinciale 1. L indennità sanitaria provinciale prevista dall art. 96, comma 4, del CCPL 2002-2005 di data 25 settembre 2006, come già incrementata dall art. 1 dell accordo stralcio di data 16 febbraio 2007, è ulteriormente incrementata di Euro 25,00 mensili lordi a decorrere dal 1 gennaio 2008. TITOLO III EFFETTI BENEFICI ECONOMICI Art. 13 Effetti dei benefici economici 1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sui trattamenti di fine servizio comunque denominati, sull equo indennizzo, sull assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti minima unificata e variabile in godimento nonché alle voci retributive di seguito riportate: - del CCPL di data 20.5.2002: assegni personali previsti dall art. 80, comma 2; assegni personali previsti dall art. 81, commi 1 e 2, e dall art. 87, commi 2 e 3, data la loro natura stipendiale; indennità dell art. 83; - dagli artt. 84, 85 e 86 del CCPL di data 20.5.2002, II biennio economico. 3. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente contratto hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo. Art. 14 I Fondi aziendali 1. A decorrere dall 1 gennaio 2009, il Fondo per la retribuzione di posizione è incrementato delle risorse individuate dagli artt. 8 e 9 del presente contratto. 2. I rimanenti Fondi aziendali di cui al Capo IX del CCPL di data 25. 9.2006 sono confermati nel loro ammontare. Art. 15 Disposizioni transitorie 1. Entro il 31 gennaio 2009 è ripresa la trattativa per la conclusione di un accordo inerente la definizione degli aspetti di carattere giuridico per il rinnovo del quadriennio 2006/2009. Art. 16 Adeguamento al CCNL 1. Le parti si danno reciprocamente atto che, nel caso dovessero sopravvenire accordi nazionali per il biennio economico 2008-2009, che prevedano incrementi retributivi più elevati di quelli complessivamente previsti dal presente contratto, si provvederà a riaprire la trattativa tenuto conto delle rispettive decorrenze.