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ALLEGATO alla deliberazione n. 49/1 del 28.11.2006 STATUTO Articolo 1 - DENOMINAZIONE E STRUTTURA SOCIETARIA E' costituita una società a responsabilità limitata, che agisce sotto la denominazione sociale "Fase Uno S.r.l."ovvero "Fase 1 S.r.l.". La società è costituita per la produzione di beni e fornitura di servizi strumentali alle attività degli enti partecipanti ai sensi dell'art. 13, legge 4 agosto 2006 n. 248, e la fornitura degli stessi in regime di affidamenti in house. Articolo 2 - OGGETTO La società ha per oggetto, mediante la realizzazione di nuove iniziative industriali in Sardegna: - la selezione e la valorizzare di progetti per l'innovazione pre- e post-brevettuale di agenti diagnostici e terapeutici su scala nazionale e internazionale, dalle fasi precliniche sino a quelle cliniche; - lo sviluppo di farmaci tra cui quelli di origine chimica, naturale o biotecnologica; - lo studio e sviluppo di nuove formulazioni ed applicazioni terapeutiche; - lo sviluppo di procedure e servizi di supporto diagnostico, prognostico e terapeutico derivanti dalle conoscenze acquisite; - lo sviluppo commerciale delle conoscenze e procedure sviluppate dalla società; - l'assistenza, sia per gli aspetti tecnico - scientifici, sia gestionali, e lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione relativamente ai settori biotecnologico, farmaceutico e veterinario e dei relativi prodotti terapeutici e diagnostici in genere. La società potrà acquistare con diritto di proprietà, diritto di superficie, comodato, concessione, uso o altro titolo, aree, strutture o impianti destinate o da destinarsi alle predette attività di ricerca, sviluppo e servizi nonchè procedere alla loro gestione. La società potrà promuovere e partecipare a programmi e progetti di sviluppo, inerenti l'oggetto sociale, in campo internazionale, nazionale, regionale e locale nonchè richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti, previsti da leggi comunitarie, nazionali e regionali, a tasso agevolato e non. La società si impegna comunque a non esercitare le attività che ai sensi della legge sono riservate o sottoposte a specifiche autorizzazioni senza avere i provvedimenti concessori previsti dalle leggi speciali.

La società può compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: così in breve può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi e quale terza datrice di ipoteca. Articolo 3 - SEDE La società ha sede legale in Comune di Cagliari, all'indirizzo che risulterà dal Registro delle Imprese competente. Con delibera dell'assemblea possono essere istituite, modificate e soppresse, in tutto il territorio nazionale, sedi secondarie. L'organo amministrativo della società può modificare la sede sociale all'interno dello stesso Comune nonché istituire, modificare e sopprimere succursali, agenzie, uffici e filiali. Articolo 4 - DURATA La società ha durata sino al giorno trentuno dicembre duemilacinquanta e può essere prorogata una o più volte, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, ovvero anticipatamente sciolta. Articolo 5 - CAPITALE Il capitale sociale è di euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) ed è composto da quote che possono essere di qualsiasi ammontare. Possono costituire oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. L'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter del codice civile, può essere attuato anche mediante l'offerta di quote di partecipazione di nuova emissione direttamente a terzi, secondo quanto infra indicato. In tal caso a ciascun socio che non abbia consentito alla decisione spetta la facoltà di recedere dalla società da esercitarsi con le modalità e gli effetti di cui al successivo articolo 8 del presente statuto. Quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite può omettersi il deposito presso la sede sociale della documentazione di cui all'articolo 2482 bis del codice civile. Potranno essere ammessi a far parte della società esclusivamente la Regione Autonoma della Sardegna e altri enti pubblici regionali, da questa autorizzati. Articolo 6 - FINANZIAMENTI E TITOLI DI DEBITO La società potrà ricevere finanziamenti dai propri soci, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, ed erogare finanziamenti a favore di società partecipate, nel rispetto della delibera del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio in data 3 marzo 1994, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 58 del giorno 11 marzo 1994. Pertanto detti finanziamenti potranno essere ricevuti ed erogati nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i finanziatori dovranno essere iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi; - i finanziatori dovranno essere titolari di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato. La società può emettere titoli di debito di cui all'articolo 2483 del codice civile, previa decisione dell'assemblea dei soci la quale, con le maggioranze previste dal presente statuto per le modificazioni dell'atto costitutivo, determinerà i limiti e le modalità dell'emissione e potrà inoltre attribuire la relativa competenza agli amministratori. Non è ammessa l'emissione di titoli al portatore. Articolo 7 - DOMICILIAZIONE Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, è a tutti gli effetti quello risultante dai libri sociali. Articolo 8 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE Fatta eccezione per quanto infra previsto per i diritti amministrativi particolari attribuiti alla Regione Autonoma della Sardegna, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascuno di essi. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti. La disposizione di cui al presente comma può essere modificata o soppressa solo con delibera unanime di tutti i soci. Articolo 9 - ALIENAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI Il trasferimento delle quote sociali per atto tra vivi è consentito unicamente a favore dei soggetti indicati nell'art. 5, ultimo comma. Articolo 10 - RECESSO Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'adozione delle decisioni di cui all'articolo 2473, primo comma, del codice civile, di quelle relative all'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione direttamente a terzi ed alla soppressione delle clausole compromissorie del presente statuto oltre che negli altri casi previsti dalla legge. E' inoltre ammesso il recesso dalla società nei seguenti casi: 1) in caso di delibera di proroga della durata della società. In tal caso il diritto di recesso spetta ai soci che non abbiano espresso voto favorevole alla proroga; 2) modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote; 3) modifica della clausole concernenti il diritto di voto;

4) modifica dei criteri di determinazione del valore delle quote in caso di recesso. La soppressione di una o più delle suddette cause di recesso statutarie attribuirà a ciascun socio il diritto di recedere. Ciascuno dei soci ha inoltre diritto di recedere, nel caso la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento di altra società, nei casi previsti dall'articolo 2497 quater del codice civile. E' escluso il recesso parziale. Non appena venutone a conoscenza, l'organo amministrativo deve informare tutti i soci del verificarsi dei fatti che legittimino il recesso. Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi entro venti giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese (o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci o dalla conoscenza avuta del fatto che legittima il recesso qualora questo non consista in una decisione dei soci). L'organo amministrativo deve senza indugio comunicare agli altri soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del socio, nonché il valore dovuto dalla società a titolo di rimborso. Ciascuno dei soci dovrà comunicare la sua decisione in ordine alle modalità di rimborso della quota entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso. Il socio che non abbia effettuato la suddetta comunicazione si considererà rinunziante ai diritti a lui spettanti ai sensi dell'articolo 2473, quarto comma, del codice civile. Il recesso s'intende esercitato e produce effetti nel giorno della ricezione della raccomandata da parte della società e di esso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Articolo 11 - ESCLUSIONE Il socio può essere escluso dalla società esclusivamente nei casi previsti dalla legge. Articolo 12 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI Nei casi di recesso o esclusione del socio, la relativa partecipazione deve essere rimborsata allo stesso nei modi e tempi stabiliti dall'articolo 2473 del codice civile. Articolo 13 - AMMINISTRATORI L'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico la cui nomina, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, è riservata al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, previa conforme delibera della Giunta. L'amministratore può essere scelto anche fra non soci. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile. L'amministratore unico è tenuto all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

Articolo 14 - SOCI CON PARTICOLARI DIRITTI AMMINISTRATIVI Non sono attribuiti particolari diritti amministrativi ad alcun socio, fatta eccezione per i seguenti diritti, attribuiti in via esclusiva alla Regione Autonoma della Sardegna - che verranno esercitati dal Presidente previa conforme delibera della Giunta - e precisamente: - approvazione del piano strategico, del programma annuale previsto nel successivo art. 16 e del budget finanziario ed economico, che devono essere comunicati alla Giunta entro la data del di ciascun anno; - approvazione del Bilancio d'esercizio. - nomina dell'amministratore unico e determinazione dell'eventuale compenso; - nomina dei componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale e del suo presidente. Articolo 15 - DURATA IN CARICA E CESSAZIONE L'amministratore unico è rieleggibile e resta in carica per un periodo di tempo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Esso è revocabile in qualunque tempo. La cessazione dell'amministratore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui viene nominato il nuovo amministratore. Articolo 16 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO All'organo amministrativo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, eccetto quelli specificamente riservati ai soci. In sede di nomina possono esserne limitati i poteri, nei limiti di legge. Possono inoltre essere nominati direttori, institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. L'organo amministrativo opera sulla base di programmi strategici e attraverso programmi annuali di attività corredati dalle relative previsioni finanziarie, approvati dal Presidente previa conforme delibera della Giunta. Il programma annuale di attività deve recare indicazione delle attività svolte interamente a favore della Regione, in considerazione del ruolo di servizio per la Regione medesima. L'organo amministrativo dovrà gestire la società nei limiti ed alle condizioni previsti dal suindicato programma annuale. Articolo 17 - RAPPRESENTANZA La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico ed altresì agli eventuali procuratori, direttori ed institori, secondo quanto determinato nell'atto di nomina. Articolo 18 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

All'amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. All'atto della sua nomina viene altresì determinata l'eventuale indennità annuale da corrispondersi in misura fissa o in proporzione agli utili netti di esercizio nonchè un'indennità per la cessazione dalla carica, con accantonamento del fondo di quiescenza. Articolo 19 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO E DI INDIRIZZO STRATEGICO Il Comitato di Indirizzo Strategico è costituito da sette membri di cui sei nominati dal Presidente della Giunta previa conforme delibera della Giunta ed uno dall'organo amministrativo. I membri nominati dal Presidente della Giunta nel primo Comitato di Indirizzo Strategico sono indicati nell'atto costitutivo. Il Comitato di Indirizzo Strategico definisce l'indirizzo tecnico scientifico della società. In particolare valuta e seleziona i progetti che devono essere finanziati e li propone all'approvazione dell'organo amministrativo. La valutazione di cui al precedente comma 1 è effettuata sulla base di criteri che tengano conto del valore scientifico e del potenziale industriale dei progetti stessi. Il Comitato di Indirizzo Strategico effettua inoltre la valutazione in itinere e post-hoc dei progetti finanziati. Il Comitato di Indirizzo Strategico, una volta finanziati dei progetti promettenti, supporta l'organo amministrativo nelle responsabilità di quest'ultimo nel definire e promuovere tutte le azioni atte al più rapido ottenimento dell'autorizzazione alla prima sperimentazione nell'uomo dei composti che sono stati identificati. I componenti del Comitato di Indirizzo Strategico durano in carica per cinque anni e comunque non oltre due esercizi. Essi decadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Comitato Strategico nominati in un secondo momento scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. La remunerazione dei componenti del Comitato di Indirizzo Strategico è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale se presente, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea. Articolo 20 - ORGANO DI CONTROLLO La società ha facoltà di nominare un collegio sindacale e/o un revisore contabile: in tal caso si applicano le corrispondenti norme previste in tema di società per azioni. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi indicati dall'articolo 2477 del codice civile e nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. La nomina dei componenti del collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, è riservata al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, previa conforme deliberazione della Giunta.

Articolo 21 - COLLEGIO SINDACALE Il Collegio Sindacale, ove previsto, si compone di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti e deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità previste per le riunioni del consiglio di amministrazione. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. Articolo 22 - REVISORE Si applicano al revisore contabile, se nominato, le norme previste in materia di società per azioni; il suo compenso è stabilito allo stesso modo di quello dei sindaci. Articolo 23 - DECISIONI DEI SOCI Sono riservate alla competenza dei soci, oltre alle materie indicate nell'articolo 2479, secondo comma, del codice civile: 1) le decisioni di cui all'articolo 2465, secondo comma, del codice civile; 2) la decisione circa l'emissione di titoli di debito; I soci decidono altresì sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dall'atto costitutivo nonché sugli argomenti proposti alla loro attenzione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Articolo 24 - DIRITTO DI CONSENSO E DI VOTO Hanno diritto di esprimere il consenso alle decisioni o il voto i soci non morosi iscritti nel libro dei soci. Detto diritto è proporzionale alla partecipazione. Articolo 25 - ASSEMBLEA Le decisioni dei soci possono essere adottate solo dall'assemblea e non mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché in Italia dall'organo amministrativo, con avviso spedito otto giorni o, se inviato successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, avviso consegnato a mano e comunque con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso è fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

I soci la cui quota di partecipazione alla società sia pari ad almeno il venti per cento del capitale sociale hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea con domanda scritta indicante gli argomenti da trattare. Nell'avviso sono indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso può essere indicata una seconda convocazione per il caso che nella prima non si raggiunga il quorum. Anche in mancanza di convocazione l'assemblea è validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori ed i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno. Gli amministratori ed i sindaci che non partecipano all'assemblea devono rilasciare apposita dichiarazione scritta - da conservarsi da parte della società - con la quale comunicano di essere stati informati degli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione. I soci sono responsabili in solido con gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2476 del codice civile, qualora abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. Articolo 26 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, in assenza di questi, dalla persona designata dai soci aventi diritto di voto rappresentanti la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea. Le assemblee possono svolgersi anche in videoconferenza alle seguenti condizioni che dovranno risultare nei relativi verbali: - nello stesso luogo dovranno essere presenti il presidente ed il segretario verbalizzante. La riunione si riterrà svolta in tale luogo; - a chi presiede l'adunanza deve essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare la discussione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; - il verbalizzante deve essere in grado di percepire adeguatamente tutto quanto accade nel corso dell'adunanza; - ciascun intervenuto deve poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti; - nell'avviso di convocazione, salvo per il caso di assemblea totalitaria, devono essere indicati i luoghi audio e video collegati a cura della società e nei quali gli intervenuti potranno affluire. In tutti i suddetti luoghi dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. Non possono svolgersi in videoconferenza le assemblee il cui verbale deve essere redatto da un notaio in virtù di disposizione inderogabile di legge. Articolo 27 - DELEGHE

Ciascun socio che abbia il diritto di partecipare all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta anche da non soci; il nome del rappresentante deve essere specificato. Sono ammesse deleghe per più assemblee ed anche generali. Non sono ammesse deleghe conferite ad amministratori, a sindaci o al revisore. Articolo 28 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con i quorum previsti dall'articolo 2479-bis, terzo comma, del codice civile, salvi i diritti amministrativi sopra riservati alla Regione Autonoma della Sardegna. L'attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale; il consenso di oltre i quattro quinti del capitale sociale è necessario per modificare o sopprimere tali diritti; in tal caso il socio i cui diritti vengono modificati o soppressi ha diritto di recedere dalla società secondo la disciplina sopra indicata. Articolo 29 - BILANCIO ED UTILI Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni ovvero - nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2364, ultimo comma, del codice civile - centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli utili netti risultanti dal bilancio, detratto almeno il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale, saranno destinati all'autofinanziamento mediante imputazione a riserva statutaria, rinunciando i soci al perseguimento di un utile soggettivo. Articolo 30 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE La società si scioglie per le cause previste dall'articolo 2484 del codice civile. L'assemblea che delibera lo stato di liquidazione nomina i liquidatori determinando: - il numero degli stessi; - in caso di pluralità di liquidatori le regole di funzionamento del Collegio; - a chi spetta la rappresentanza della società; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - gli eventuali limiti posti ai poteri dei liquidatori. Per la liquidazione della società si applicano le vigenti norme di legge. Articolo 31 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA Salvi i divieti di legge, le controversie sorte tra la società ed i soci aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti

sono sottoposte ad un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su richiesta anche di una sola delle parti. La soppressione della clausola compromissoria di cui sopra deve essere approvata dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale, salvo il diritto di recesso esercitabile da parte dei soci assenti, dissenzienti o astenuti entro novanta giorni. Per quanto non espressamente disposto si rinvia alla disciplina di cui al Titolo V del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.