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Guardia di Finanza SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI 80 Corso S.Brig. M.O.V.M. Amedeo De Ianni Legislazione e servizi in materia di Accise e Dogane Docente: Prof. Santacroce Compagnie riunite Lezione nr. 3 del 27/04/2010 Modulo 8 9 e 10 di 60 Tutor: Ten. Alessandra Rotondo Allievi: Fin. Sc. A.M. CARA Francesco, Finn. AA.MM. BONASERA Giovanna, FALCO Michele, GALATI Dario, RINI Antonino, VARONE Antonio. DEFINIZIONE E TERRITORIALITA DELL ACCISA FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITA DELL IMPOSTA Le recenti modifiche del T.U.A. (Testo Unico Accise), includono, come sottoposti ad accisa, prodotti di larga diffusione, in grado di assicurare un rilevante gettito fiscale all erario nazionale. Essi sono: - prodotti energetici, compresi il gas naturale e l energia elettrica;

- l alcole e le bevande alcoliche; - i tabacchi lavorati (essi sono però esclusi dalle discipline contenute nel T.U.A., giacché rientrano nel settore di competenza dell Amministrazione dei Monopoli di Stato). Il D.lgs. 504/95 all art.1, tratta del concetto di Amministrazione Finanziaria in ambito accise; in tale settore bisogna fare riferimento: - all agenzia doganale, con gli organi periferici; - alle amministrazioni autonome dei monopoli dello Stato. Queste agenzie hanno poteri di accertamento, a differenza della G. di F. che invece ha poteri di controllo. L art. 1 delinea, inoltre, la differenza fra prodotti sottoposti, soggetti e assoggettati ad accisa: - PRODOTTO SOTTOPOSTO ad accisa; è il prodotto sottoposto a regime di vigilanza fiscale (ad es. adempimenti formali di trasferimento dei beni), nei cui confronti non è stato estinto il debito d imposta relativo alle accise; - PRODOTTO SOGGETTO ad accisa; è il prodotto per il quale non è stato ancora assolto il debito d imposta; - PRODOTTO ASSOGGETTATO ad accisa; è il prodotto per il quale è stata già pagata l imposta. Nel settore delle accise ha rilevante importanza il sistema delle c.d. autorizzazioni, nel quale si fa riferimento alla struttura del deposito fiscale, e al regime intorno al quale viene costruita la vigilanza fiscale. I prodotti del deposito fiscale sono sottoposti ed assoggettati ad accise; possono, però, esservi dei prodotti sottoposti ad accise, nei quali il debito d imposta non è stato ancora assolto.

Il deposito lo possiamo trovare sotto varie forme: - DEPOSITO DOGANALE; regime economico-sospensivo. Il prodotto extracomunitario di cui non si conosce la destinazione, rimane allo Stato terzo (disciplina del codice doganale fiscale); - DEPOSITO FISCALE ai fini I.V.A.; art. 50 bis D.L. 331/93. Opera l Amministrazione Finanziaria, ma la responsabilità è del tutto attribuita al depositario autorizzato; - DEPOSITO FISCALE ai fini accise; è l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria. Il deposito fiscale a fini accise, ha un ruolo centrale nel monitoraggio dei beni, dal momento in cui entrano nel suolo comunitario. Regime di sospensione dei diritti di accisa Il regime sospensivo è previsto dalla direttiva comunitaria 2913/92, poi ripreso dal D.lgs. nr. 48 del 2010, e viene applicato alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta. Riguarda dunque prodotti per i quali il debito fiscale non è stato assolto, ciò determina la nascita della vigilanza a carattere fiscale. Si applica in zone franche o in transiti di zone franche ed ha un perfezionamento attivo.

Territorialità d imposta Il territorio comunitario (ovvero quello assoggettato alla normativa europea) è multiforme, infatti, a seconda del territorio in cui ci si trova varia la tipologia d imposta. San Marino ad esempio è un Paese terzo, ma in materia di accise, è considerato territorio italiano, pertanto le autorità comunitarie provvederanno allo sdoganamento presso le dogane di Cesena, Livorno, Ravenna, Rimini e Trieste. (I.V.A. extraeuropea; accisa italiana). Il Principato di Monaco è, invece, territorio francese sia ai fini I.V.A. che ai fini accise. Fatto generatore ed esigibilità dell accisa L art. 2 del T.U.A. prevede che l obbligazione dei prodotti sottoposti ad accisa, sorga al momento della fabbricazione o dell importazione definitiva. In questo caso parleremo di fatto generatore d accisa. L accisa diviene invece esigibile all atto di messa in consumo del prodotto nel territorio dello Stato; viene considerata immissione in consumo anche: - l ammanco in misura superiore a quella consentita; di ammanco, o calo, rileviamo due tipologie: da trasporto, per cui una sostanza vischiosa rimane in parte nella cisterna che la contiene; naturale, che può essere dovuto dall evaporazione di una quantità di prodotto; o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell abbuono di cui all art. 4 del T.U.A. ; - lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo; - la fabbricazione o importazione, anche irregolare, avvenuta al di fuori di un regime sospensivo.

L accisa è anche esigibile quando è accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un aliquota ridotta o di una esenzione. L obbligo del pagamento dell accisa grava sul titolare del deposito fiscale dal quale avviene l immissione in consumo e, in solido, sul soggetto che si sia reso garante di tale pagamento vale a dire il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l esigibilità dell imposta. Per i prodotti di importazione il soggetto passivo dell obbligazione tributaria è individuato in base alla normativa doganale. L accisa va corrisposta nella misura prevista nel Paese in cui il prodotto è consumato. L art. 3 del T.U.A. fissa le regole dell accertamento, della liquidazione e del pagamento dell imposta. La liquidazione dell imposta viene calcolata con l aliquota fissata al momento dell immissione in consumo ; per gli ammanchi, invece, l aliquota deve essere quella fissata al momento della rilevazione dell ammanco. Nel pagamento dell imposta, viene spesso tenuto presente il principio di solidità passiva, per il quale i soggetti obbligati al pagamento dell imposta, ovvero il responsabile d imposta e il garante dell imposta, agiscono in maniera solidale. Il depositario fiscale è il responsabile d imposta, mentre il garante è il corresponsabile d imposta (cioè il proprietario della merce), il quale va escusso per primo e, di solito, garantisce con una fideiussione bancaria o attraverso una stipula assicurativa.