ISTITUTO TECNICO SCARUFFI - LEVI TRICOLORE

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ISTITUTO TECNICO SCARUFFI - LEVI TRICOLORE Via Filippo Re, 8 Via Pascal, 81 42121 Reggio Emilia (Italy) 42123 Rivalta (RE) (Italy) (39) 0522-435761 / 0522-439966 (39) 0522-560085 Fax (39) 0522-434804 Fax (39) 0522-560800 RETD09000V - C.F. 91168520350 http://www.scaruffilevitricolore.gov.it e-mail : segreteria@scaruffi.it / scaruffilevitricolore@pec.it CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA L istituto scolastico SCARUFFI-LEVI-TRICOLORE con sede in via Filippo Re, 8 a Reggio Emilia codice fiscale n. 91168520350 Rappresentato dal dirigente scolastico prof. Maurizio Bocedi nato a Scandiano (RE) il 24/09/59 E INAIL - RE con sede legale in Reggio Emilia Via Marmolada, 5 codice fiscale/p. IVA01165400589 d'ora poi denominato soggetto ospitante rappresentato/a dal direttore Dott. Massimo Innocenti nato a Bologna il 10/02/1967 Premesso Che la legge n 107 del 13 luglio 2015 prevede l introduzione obbligatoria dell alternanza scuola-lavoro nell ultimo triennio degli istituti della scuola secondaria; si conviene quanto segue Art. 1 Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, del D.M. 142 del 25.03.98 e degli artt. 24, 25 e 26 della L.R. 17/05 la Sede INAIL di Reggio Emilia si impegna ad accogliere presso la Sua struttura studenti in alternanza scuola lavoro su proposta dell Istituto

Superiore SCARUFFI-LEVI-TRICOLORE ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997, nell'ambito delle attività di sviluppo coordinate dalla Provincia di Reggio Emilia nelle esperienze di tirocinio. La presente Convenzione ha durata di due anni decorrenti dal 18/01/2016. L attivazione in concreto dei singoli progetti formativi è subordinata ad esplicito atto di assenso del soggetto ospitante previa verifica del permanere delle condizioni per l accoglienza. Ogni tirocinio sarà attivato mediante la redazione di un progetto formativo individuale secondo le modalità indicate nel successivo art. 2. Art. 2 1. L alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della lettera d), della Legge n. 196 del 1997e dell'art. 24, comma 1, della L.R. 17/05, e della legge 107 del 13 luglio 2015 non costituisce rapporto di lavoro. 2. Durante lo svolgimento dell alternanza l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante. 3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; obiettivi, durata e modalità di svolgimento dell alternanza, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile. Art. 3 Durante lo svolgimento dell attività di alternanza scuola lavoro il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazione o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. Il soggetto promotore, avvalendosi della collaborazione del soggetto ospitante, tramite i rispettivi tutor, collabora nel verificare e vigilare, relativamente al raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto formativo, nonché al rispetto delle norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro. Congiuntamente concordano le modalità di monitoraggio e valutazione dell'esperienza.

Obblighi del soggetto ospitante: Art. 4. Ai fini di garantire all allievo, adeguata formazione e tutela in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, il soggetto ospitante dichiara: - di avere definito ruoli e competenze rispetto al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale; - di aver assolto con i propri dipendenti agli obblighi formativi e informativi, a norma degli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 (T.U. in materia di Salute e Sicurezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori); - di non destinare l allievo a mansioni per le quali risultasse non idoneo nei casi previsti per la tutela dei minori o per non idoneità personale alla mansione; - di impegnarsi a fornire all allievo: o dispositivi di protezione individuali o attrezzature a ambienti rispettosi delle norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro o condizioni idonee al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel progetto formativo; - di fornire materiale informativo adeguato e sufficiente sul: o Sistema di Prevenzione e Protezione aziendale, o sulla normativa generale e su quella specifica di comparto; - di garantire formazione adeguata e sufficiente sui: o rischi specifici aziendali, in particolare connessi all'uso di locali, macchine, attrezzature; i dispositivi di protezione individuale previsti dal documento di valutazione dei rischi aziendali, nonché il necessario addestramento per il loro corretto utilizzo; informazioni e formazione adeguata e sufficiente sulle procedure previste per la gestione delle emergenze. - di nominare come tutor del soggetto ospitante la sig.ra Berselli Sandra, con il compito di: o controllare e vigilare sulla presenza dell allievo; o mantenere rapporti e relazioni con il soggetto promotore; o vigilare sull esperienza al fine di agevolare il raggiungimento gli obiettivi contenuti nel progetto formativo; o collaborare con il tutor del soggetto promotore per la valutazione dell esperienza o controllare, custodire e aver cura delle documentazioni consegnate dal soggetto promotore. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a denunciare l'infortunio trasmettendo gli estremi del tirocinio (soggetto ospitante, nominativo del tirocinante, periodo di svolgimento) alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali. Pertanto l'obbligo di denuncia di infortunio è sempre a carico del soggetto promotore del tirocinio (Scuola secondaria di secondo grado) che continua a rivestire nei confronti del tirocinante la figura di datore di lavoro.

Reggio Emilia, li Firma del soggetto promotore Prof. Maurizio Bocedi... Firma del soggetto ospitante (Legale Rapp. dell'azienda) Dott. Massimo Innocenti... doc. sottoscritto con firma digitale (art. 21, 2 comma, D.Lgsl. n. 82/05)