Gli Approfondimenti della Fondazione Studi



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ANNO 2015 Gli Approfondimenti della Fondazione Studi Approfondimento del 16.03.2015 IL MICROCREDITO ALLE PMI PASSA DAI CONSULENTI DEL LAVORO Il Microcredito passa dai Consulenti del Lavoro. In attesa del format on line del Ministero dello sviluppo economico per presentare la domanda, sul sito internet www.consulentidellavoro.it è disponibile un apposita sezione costantemente aggiornata con tutte le istruzioni operative sul bando. Il fondo per il Microcredito, che è pari a circa 40 milioni di euro di cui 10 messi a disposizione dai parlamentari del Movimento 5 stelle, è rivolto a favore di quei soggetti che non hanno tutte le garanzie per ottenere un prestito bancario. DIPARTIMENTO SCIENTIFICO della FONDAZIONE STUDI Viale del Caravaggio 66 00147 Roma (RM) Al fondo si potrà accedere all'inizio di aprile attraverso il "Click Day" predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Si tratta di un fondo aperto, alimentato annualmente dal Mise con il 5% del bilancio dello Stato e da altri conferimenti di liberalità. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro pubblicherà a breve sul portale sopracitato l elenco suddiviso per provincia degli iscritti che si sono resi disponibili ad offrire prima assistenza e le informazioni iniziali in maniera gratuita. Ma vediamo come funzionerà in fondo. fondazionestudi@consulentidellavoro.it

PAGINA 2 Chi può beneficiare del Microcredito? Avvio o sviluppo di un attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa. 1. Lavoratori autonomi (professionisti ordinistici e non) titolari di partita Iva da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti; 2. Imprese individuali titolari di partita Iva da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti; 3. Società di persone, società tra professionisti, srl semplificate, società cooperative titolari di partita Iva da meno di cinque anni e con massimo 10 dipendenti. Sono comunque escluse le imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, i seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) in ogni caso, non avere, un livello di indebitamento superiore a 100.000 Euro.

PAGINA 3 A chi rivolgersi Fase 1 - Contattare uno dei Consulenti del Lavoro elencati sul sito www.consulentidellavoro.it, quali professionisti disponibili ad avviare la pratica. Dotarsi di un piano imprenditoriale, di un idea sostenibile; verificare il possesso dei requisiti normativi e di tutta la documentazione necessaria: copia carta d identità e codice fiscale del richiedente, certificazione attribuzione partiva iva, certificato di iscrizione CCIAA o certificato iscrizione ordine professionale, libro unico del lavoro, ultimi tre bilanci. Fase 2 - Presentazione, a cura del consulente del lavoro, dell'istanza secondo i tempi e le modalità che saranno diramate dal Mise nei prossimi giorni. Fase 3 - Ricevuta la conferma della prenotazione delle risorse dal Ministero dello sviluppo economico, bisognerà rivolgersi ai soggetti abilitati allo svolgimento dell attività di microcredito iscritti nell elenco di cui all articolo 111 del TUB (banche e nuovi operatori specializzati nel microcredito) per avere liquidata somma concessa. Fase 4 - Il Consulente del Lavoro avvierà quanto necessario a livello amministrativo per l'inizio dell'attività (nel caso di neo-imprenditori), ovvero seguirà la regolare erogazione del finanziamento e la realizzazione del piano imprenditoriale presentato.

PAGINA 4 Ammontare massimo e caratteristiche dei finanziamenti I finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni: a) il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse; b) lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito. L'operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o di 35.000 euro. Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato. La durata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui al punto d) del seguente paragrafo, per i quali la durata e' coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni. Il finanziamento sarà restituito, alle scadenze previste con applicazione di un tasso massimo pari a quello rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8. Attualmente il tasso non può essere superiore al 8,47%. Il tasso è lievemente superiore a quello mediamente concesso dagli Istituti bancari in quanto si tratta di un prestito senza garanzie reali.

PAGINA 5 Finalità dei finanziamenti La concessione di finanziamenti è finalizzata, anche alternativamente: a) all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività' svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative (durata massima 7 anni); b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori (max 7 anni); c) al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti, nonché dei soci (max 7 anni); d) al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento (max 10 anni).