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. CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARI TRA L Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica Roma, con sede legale in Roma, Via Don Carlo Gnocchi 3 00166 Roma, codice fiscale n. 09073721004, Rappresentata dal Presidente del C.d.A, prof. Giovanni Puoti, d ora in poi denominata soggetto promotore ; E La Società/Ente pubblico/associazione con sede legale in c.a.p Via Codice fiscale/partita Iva, rappresentata da d ora in poi denominato soggetto ospitante, PREMESSO - che il tirocinio curriculare fa parte dell'attività formativa dei Corsi di studio e si attiva in osservanza del D.M. 509/99 e del D.M. 270/04; - che il tirocinio curriculare è una esperienza formativa professionalizzante condotta presso una azienda o ente pubblico/privato/associazione convenzionato con l'università; - che il tirocinio curriculare è rivolto agli studenti dell Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica Roma, iscritti ai corsi di laurea Triennali e Magistrali ai sensi dei DD.MM. n. 509/99 e n. 270/2004, ai Master universitari, ai Corsi di Dottorato con l obiettivo di offrire l'opportunità di conoscere direttamente il mondo del lavoro e di sviluppare le conoscenze acquisite durante il percorso formativo; 1

VISTO - la Legge 24 giugno 1997, n. 196; - il D.M. 25 marzo 1998, n. 142; - il D.M. ottobre 2004, n. 270 ed in particolare l art. 10, comma 5; - l art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 relativo all attivazione del tirocinio; - La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12.09.2011, n. 24, esplicativa del suddetto Decreto Legge; - il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 ed in particolare l art. 7, punto d); - il Regolamento del tirocinio curriculare pre-laurea dell Unicusano. SI CONVIENE QUANTO SEGUE Art. 1 - Oggetto della Convenzione Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto Promotore l'accoglienza presso le strutture della propria organizzazione di studenti iscritti ai Corsi di laurea in: Scienze dell Educazione e della Formazione (L-19); Scienze psicologiche del lavoro e delle organizzazioni (L-24); Psicologia delle Organizzazioni e dei Servizi (LM-51); Economia aziendale e management (L-18); Scienze economiche (LM-56); Relazioni internazionali (LM-52); Ingegneria Civile Triennale (L7); Ingegneria Industriale Triennale (L9); Ingegneria Magistrale Civile (LM23); Ingegneria Magistrale Elettronica (LM29); Ingegneria Magistrale Meccanica (LM33); nel quadro delle normative citate in premessa. 2

Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio 1. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro; 2. durante lo svolgimento del tirocinio curriculare l attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un responsabile dell organizzazione, indicato dal soggetto ospitante; 3. per ciascun tirocinante inserito all interno della struttura del soggetto ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante i nominativi del tutore e del responsabile dell organizzazione; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l indicazione dei tempi di presenza nella struttura ospitante; le strutture aziendali (Unità operative, servizi e uffici) presso cui si svolge il tirocinio In forza della presente convenzione, la sottoscrizione dei singoli progetti formativi e di orientamento costituisce a tutti gli effetti convenzione tra il soggetto ospitante, il tirocinante e il soggetto promotore non rendendosi quindi necessaria la stipula di un ulteriore convenzione tra soggetto ospitante, soggetto promotore e tirocinante. Il tirocinio deve contenere un progetto che non solo ne specifichi i contenuti, i risvolti applicativi più ampi, ma anche le relazioni con la tesi (ad esempio impratichirsi con le metodologie preliminari alla successiva raccolta dei dati oppure raccolta e analisi dei dati su tematiche diverse dalla tesi). Le ore di tirocinio curriculare non contribuiscono e non possono essere riconosciute per il tirocinio professionalizzante. Art. 3 - Permanenza nell organizzazione L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio curriculare medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo sottoscritto dal soggetto promotore dal soggetto ospitante e dal tirocinante. L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il soggetto promotore, il soggetto ospitante ed il tirocinante in funzione degli obiettivi del tirocinio curriculare e valutando eventuali esigenze di Studio del tirocinante. Art 4 - Obblighi del tirocinante Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto; 3

rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. Art. 5 - Valutazione Il soggetto ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità contenuti, tempi e modalità).terminato il periodo di tirocinio, il soggetto ospitante rilascia ad ogni tirocinante la valutazione finale relativa allo svolgimento del progetto e al raggiungimento degli obiettivi, trasmettendone copia al soggetto promotore. Oltre alla valutazione finale il soggetto ospitante consegna al tirocinante una dichiarazione di avvenuto tirocinio attestante la frequenza che potrà essere fatta valere ai sensi di Legge. Art. 6 - Assicurazioni Il tirocinante sarà munito di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore. Ai sensi dell art.2 comma 1 lettera a) del Dlgs 81/8, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del soggetto ospitante, pertanto, il soggetto ospitante, si impegna in caso di infortunio con prognosi superiore ai 3 giorni ad effettuare la denuncia all'inail ed alla Questura di riferimento, trasmettendone copia al soggetto promotore. In caso di infortunio che comporti una assenza dal lavoro di almeno un giorno, il soggetto ospitante è tenuto a darne immediata comunicazione al soggetto promotore. Art. 7 - Disposizioni finali La presente convenzione, della durata di tre anni rinnovabile tacitamente salvo comunicazione trasmessa mediante lettera raccomandata da inviare con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza naturale, avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione. La convenzione potrà comunque essere risolta in qualsiasi momento da entrambe le parti con preavviso scritto di mesi tre da inviarsi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 4

Letto, confermato, sottoscritto. Roma, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLO CUSANO TELEMATICA ROMA IL RESPONSABILE Data FIRMA E TIMBRO DELL AZIENDA/ENTE/ASSOCIAZIONE 5