LE NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI

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D.LGS. 22 GENNAIO 2004 N. 42 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO LE NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI Luca Leone - 2012 53. Beni del demanio culturale. 1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale. 2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dal presente codice

CODICE CIVILE Art. 822: Fanno parte del demanio pubblico, SE appartengono allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni, (...) gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche degli archivi, delle biblioteche. [c.d. demanio accidentale o eventuale ] Art. 823: I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. PER TALI BENI IL CODICE DEI BENI CULTURALI PREVEDE OGGI UN REGIME DI INALIENABILITA' RELATIVA

Beni inalienabili (art. 54): a) gli immobili e le aree di interesse archeologico; b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente; c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche; d) gli archivi; d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d); valenza storica d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53. Sono però ammessi trasferimenti tra enti pubblici territoriali! Anche al di fuori dell'ambito del demanio culturale, sono altresì inalienabili: le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili,* fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12 ( se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili) gli archivi di enti ed istituti pubblici non demaniali (cioé non di enti pubblici territoriali) i singoli documenti di tutti gli enti ed istituti pubblici * modifica introdotta dall'art. 4 comma 16 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70

Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale (art. 55): Ad eccezione dei beni inalienabili ai sensi dell'art. 54, gli altri possono essere alienati previa autorizzazione del Ministero ( direttore regionale bac). L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al presente titolo. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5. La richiesta di autorizzazione ad alienare è corredata: a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto; b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene; c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento; [non serve se immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale!] d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire; [non serve se immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale!] e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso.

L'autorizzazione, rilasciata su parere del soprintendente, sentendo la regione e gli altri enti pubblici territoriali interessati: a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate; b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso; c) si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta. [non serve se immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale!] L'autorizzazione deve essere negata se la destinazione d'uso proposta: sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene; risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene.

Clausola risolutiva (art. 55 bis). 1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 55 sono riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. 2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione.